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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
P.IVA , con sede in Figline e Incisa Parte_1 P.IVA_1
Valdarno, via Castel Guinelli 84, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio SA del Foro di Prato, con domicilio Parte_2 eletto in Prato via Catani 28/A;
OPPONENTE contro
P.IVA , con sede legale in Figline e incisa Valdarno, via Castel Controparte_1 P.IVA_2
Guinelli 84, in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI per l'opponente: “1. In via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà, ove richiesta, al
Decreto Ingiuntivo Telematico n. 697/2025 DEL 07.03.2025 RG 2384/2025 emesso dal Tribunale di
Firenze, per i motivi tutti di cui al presente atto, attesa la manifesta sussistenza di gravi motivi e di plurime contestazioni di merito, come da riserve formalizzate nel verbale di riconsegna del 1/12/2024 e da motivi di opposizione ed essendo la spiegata opposizione fondata su prova scritta;
2. In via principale, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 697/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 7 marzo 2025, rigettando integralmente la domanda avanzata da 3. Conseguentemente, accertare e Controparte_1 dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di saldo della fattura n. 155/2024, stante la non verificazione della condizione sospensiva
[...] pagina 1 di 7 apposta al relativo obbligo di pagamento e/o in virtù dell'operatività dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., con declaratoria di inesigibilità del credito ai sensi dell'art.1218 c.c.; 4. In via riconvenzionale: accertare il credito di verso di Parte_1 Controparte_1
€ 3.833,51 a saldo della fattura 1833/2024 (mese 11/2024) e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 3.833,51 o della diversa Parte_1 somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5. in subordine e sempre in via riconvenzionale dichiarare compensato legalmente detto importo, Cont oltre all'esborso complessivo sostenuto da in forza dei verbali conciliativi in sede sindacale con i dipendenti e professionisti coinvolti, con l'importo azionato da in via monitoria, fino Controparte_1
Co Cont alla concorrenza dei rispettivi crediti determinando i crediti o le somme ancora dovute da ad;
6. Per le ragioni tutte esposte, accertata la condotta gravemente scorretta e temeraria di CP_1 nell'avvio e nella gestione della presente controversia, condannare la convenuta, ai sensi
[...] dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore di Parte_1
liquidando in via equitativa una somma adeguata ovvero quella diversa somma maggiore o
[...] minore ritenuta di giustizia (anche ex art. 96, 3° co., c.p.c.); con vittoria di spese di lite oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 697/2025 emesso il 7.3.2025 il Tribunale di Firenze ingiungeva a il pagamento della somma di euro 21.956,83, oltre Parte_1 interessi e spese, in favore di Tale importo era stato richiesto da quest'ultima a Controparte_1 titolo di corrispettivi asseritamente derivanti dalla effettuazione di servizi di ristorazione, in favore dell'opponente, nel mese di novembre 2024. Il decreto veniva notificato all'opponente il 12.3.2025.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
con citazione notificata il 18.4.2025. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che, con l'opposta,
[...] era stato concluso, in data 1 dicembre 2020, un contratto di affitto di ramo d'azienda con il quale la aveva concesso, per la durata di quattro anni (e per la precisione dal Parte_1
1.12.2020 al 30.11.2024) alla il godimento di due rami d'azienda aventi per oggetto Controparte_1
l'attività di ristorazione e banqueting, comprensivi delle attrezzature e dei beni strumentali pertinenti;
in corrispettivo di tale godimento, la si era impegnata a versare un canone annuo fisso Controparte_1 pari a 50.400,00 euro, al quale si aggiungeva un corrispettivo variabile pari al 10% degli incassi ricavati dalla gestione dei suddetti rami di azienda. Talune delle attività esercitate da Controparte_1
pagina 2 di 7 attraverso la gestione di questi rami d'azienda venivano svolte in via esclusiva in favore della
[...] che, dunque, ne pagava il corrispettivo alla Parte_1 Controparte_1
Dopo che il contratto era giunto a naturale scadenza in data 30.11.2024, le parti, in data 1.12.2024 si accordavano per definire i tempi e le modalità della riconsegna dei rami d'azienda, nonché per definire i rapporti pendenti. In quell'occasione si era stabilito che avrebbe Parte_1 pagato il corrispettivo per i servizi effettuati da in suo favore, relativamente al mese di Controparte_1 novembre 2024, in due tranches, e cioè la prima metà del corrispettivo sùbito, la seconda metà al momento in cui avesse adempiuto a una serie di obblighi, tra cui in particolare: la Controparte_1 definizione, coi propri dipendenti, dei rapporti economici finali;
il raggiungimento di accordi transattivi coi propri dipendenti, in sede protetta ex art. 2113 c.c., attestanti la definizione di ogni loro pretesa;
la consegna, entro il 12.12.2024, della documentazione attestante la completa definizione del rapporto economico coi propri dipendenti. Dal canto suo, si impegnò in quella sede a Controparte_1 corrispondere alla l'importo dovuto a titolo di 10% del fatturato del Parte_1 mese di novembre (cioè la parte di corrispettivo variabile dovuta in base al contratto di affitto di ramo d'azienda, vale a dire 3.833,51 euro), al momento in cui avesse Parte_1 corrisposto la prima delle suddette due tranches; si impegnava altresì a manlevare
[...] da qualunque obbligazione relativa a ogni eventuale credito maturato dai dipendenti Parte_1 che fosse eventualmente residuato.
Stante la somma complessiva di euro 43.913,66 dovuta da a Parte_1 CP_1 per i servizi di ristorazione da quest'ultima realizzati in favore della prima nel mese di novembre
[...]
2024, versava, in ossequio all'accordo formalizzato in data 1.12.2024, Parte_1 la prima metà della suddetta somma, vale a dire 21.956,83 euro. non provvedeva tuttavia né a versare la somma di 3.833,51 euro (cioè il 10% del Controparte_1 fatturato del mese di novembre) né a definire in sede protetta i rapporti coi propri dipendenti, né conseguentemente a consegnare ad la documentazione attestante tale Parte_1 avvenuta definizione. In ragione di tale inadempimento, rifiutava la Parte_1 corresponsione della seconda metà della somma dovuta per i servizi di ristorazione alla medesima forniti da nel mese di novembre, vale a dire ulteriori 21.956,83 euro. Tale somma Controparte_1 veniva, dunque, azionata da in via monitoria. Controparte_1
3. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica da parte dell'opponente, la parte opposta non si è costituita e ne è pertanto stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.10.2025.
4. All'udienza del 18.10.2025, il giudice, ritenute le istanze istruttorie avanzate dall'opponente superflue ai fini della decisione e valutata, altresì, la causa matura per la decisione, invitava pagina 3 di 7 l'opponente a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. L'Avv.
SA concludeva come nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
5. Il giudice tratteneva dunque la causa in decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c.
***********
6. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Nell'accordo intervenuto tra le parti in data
1.12.2024 si stabilisce che “Le parti convengono che relativamente a detta ultima fattura, per i servizi Co relativi al mese di novembre 2024, il 50% verrà corrisposto prima dell'accordo sindacale, (la contestualmente pagherà il 10% sul valore delle somministrazioni alla ATC come da prassi e da Co convenzione contrattuale), ed in sede sindacale la dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento di ogni somma maturata e/o maturanda dai dipendenti con accordo tombale. Il restante 50% verrà pagato una volta dimostrato il pagamento dei dipendenti, siglato l'accordo sin sede sindacale con essi stessi come precedentemente specificato e consegnata la documentazione attestante l'assenza di debiti”.
L'accordo così confezionato prevedeva quattro distinte obbligazioni: a) quella, in capo a
[...] di corrispondere la prima metà della somma dovuta a titolo di compenso per i Parte_1 servizi di ristorazione svolti da nel mese di novembre 2024, da eseguirsi Controparte_1 immediatamente;
b) quella, in capo a di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1 il 10% del fatturato, in ossequio all'originario contratto di affitto di azienda, da eseguirsi
[...]
“contestualmente” alla prima;
c) quella, ancora in capo a di corrispondere ai propri Controparte_1 dipendenti i pagamenti dovuti per le prestazioni svolte e concludere con gli stessi “un accordo in sede protetta (ai sensi dell'art. 2113 c.c.), entro e non oltre il giorno 10/12/2024, nel quale gli stessi riconosceranno di aver ricevuto tutte le somme a loro dovute, sino alla data odierna, comprensive di Contr TFR maturato, retribuzioni, ferie residue, quote 13° e 14° maturate, etc.” (cfr. p. 2 dell'accordo del 01.12.2024), provvedendo poi a consegnare ad documentazione Parte_1 attestante tale completa definizione dei rapporti (“Gli accordi dovranno essere trasmessi ad
[...] entro e non oltre il giorno 12/12/2024; I predetti termini sono da intendersi Parte_1 perentori ed essenziali ed improrogabili, senza necessità di messa in mora o intimazione alcuna, il decorso infruttuoso costituirà inadempimento della , p. 2 dell'accordo del 01.12/2024); d) CP_1 quella, in capo ad di corrispondere la seconda metà della somma Parte_1 dovuta a titolo di compenso per i servizi di ristorazione svolti da nel mese di novembre Controparte_1
2024, da eseguirsi al momento dell'adempimento dell'obbligazione sub c) da parte di Controparte_1
(“Il restante 50% verrà pagato una volta dimostrato il pagamento dei dipendenti, siglato l'accordo in
pagina 4 di 7 sede sindacali con essi stessi come precedentemente specificato e consegnata la documentazione attestante l'assenza dei debiti”).
Il programma negoziale così siglato dai contraenti subordinava, pertanto, l'adempimento dell'ultima delle obbligazioni summenzionate, da parte di all'adempimento, da Parte_1 parte di dell'obbligazione sub c), rimasta inadempiuta. Tale inadempimento è Controparte_1 comprovato dalla missiva, inviata all'Avv. SA dall'Avv. Del Vecchio in data 18.12.2025 nella quale si dichiarava che “All'esito del pagamento del saldo con la conseguente regolarizzazione del tfr Cont agli ultimi 5 dipendenti verrà pagata altresì la fattura n. 1833/24 in favore di ” (cfr. doc. 7 allegato all'opposizione), missiva che comprova altresì l'inadempimento dell'obbligazione, da parte di del pagamento della somma di 3.833,51 euro (cioè il 10% del fatturato del mese di Controparte_1 novembre), di cui appunto alla fattura n. 1833/24 di Parte_1
Così congegnata, l'obbligazione in capo ad di corrispondere a Parte_1 CP_1 il restante 50% della somma dovuta a titolo di compenso per i servizi di ristorazione svolti da
[...] [...] nel mese di novembre 2024, appare sottoposta alla condizione dell'adempimento, da parte CP_1 dell'opposta, della predetta obbligazione di tacitazione dei dipendenti e consegna della relativa documentazione. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza, la c.d. condizione di adempimento risulta ammissibile, in quanto risponda ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi;
trattasi, infatti, di condizione non meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, ciò subordinando l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, senza che questo incida sul momento programmatico del contratto bensì su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione (cfr. in questi termini Cass. sez. 3, 12/03/2024,
n. 6535; conforme Cass. 15/11/2006, n.24299).
L'inadempimento dell'obbligo gravante su ha pertanto determinato l'inefficacia Controparte_1 dell'obbligazione ricadente su sicché il credito azionato da Parte_1 CP_1
al momento dell'azione monitoria, risultava inesigibile;
per tali motivi il decreto ingiuntivo
[...] opposto deve essere revocato.
7. Al contrario, risulta provata la sussistenza e l'esigibilità del credito di 3.833,51 euro, vantato da quale 10% del fatturato incassato da nel mese di Parte_1 Controparte_1 novembre. Tale obbligazione -che avrebbe dovuto eseguirsi “contestualmente” all'esecuzione dell'obbligazione sub a) - come asseverato anche dalla suddetta missiva, è rimasta inadempiuta da parte pagina 5 di 7 di 2T che deve pertanto essere condannata all'adempimento; stante l'inesigibilità del CP_1 credito azionato in via monitoria dall'opposta, non se ne può dichiarare la compensazione con quanto dovuto da mancando una delle condizioni previste dall'art. 1243 c.c. per l'operare Controparte_1 dell'istituto. Sull'importo di 3.833,51 euro spettano gli interessi come per legge. Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta in relazione al quale non è stato neppure dedotta l'esistenza di un danno maggiore a quello coperto dagli interessi legali.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, secondo lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra 5.201,00 € e 26.000,00 €, ai valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria, che viene liquidata in misura inferiore a detti valori tenuto conto della istruzione esclusivamente documentale della causa;
la somma così determinata risulta pari ad euro 4.240,00.
9. Attesa la condotta processuale dell'opposta, che ha azionato in via monitoria un credito nella consapevolezza della sua inesigibilità, in ragione del mancato adempimento dell'obbligazione cui la pretesa risultava subordinata, apparendo così violato quel minimo grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (cfr. Cass. SS.
UU. 20/04/2018, n. 9912), sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. La somma ex art. 96 co.3 c.p.c. viene equitativamente determinata in euro 2.120,00, pari al 50% delle spese legali.
Alla condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. consegue, ex art. 96 co.4 c.p.c., la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
P.Q.M.
- ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 697/2025 emesso dal Tribunale di Firenze il 07.03.2025;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, per l'effetto, DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Controparte_1 di euro 3.833,51, oltre interessi come per legge, in favore Parte_1
[...]
- DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere Controparte_1 ad le spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
145,50 per esborsi e in € 4.240, 00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
- DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di ex art. 96 co.3 CP_4 Parte_1
c.p.c., della somma di euro 2.120,00. pagina 6 di 7 - DA 2T in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore della della somma di euro 1.000,00. Parte_3
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. Pietro Marzotti CP_5
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
P.IVA , con sede in Figline e Incisa Parte_1 P.IVA_1
Valdarno, via Castel Guinelli 84, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio SA del Foro di Prato, con domicilio Parte_2 eletto in Prato via Catani 28/A;
OPPONENTE contro
P.IVA , con sede legale in Figline e incisa Valdarno, via Castel Controparte_1 P.IVA_2
Guinelli 84, in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI per l'opponente: “1. In via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà, ove richiesta, al
Decreto Ingiuntivo Telematico n. 697/2025 DEL 07.03.2025 RG 2384/2025 emesso dal Tribunale di
Firenze, per i motivi tutti di cui al presente atto, attesa la manifesta sussistenza di gravi motivi e di plurime contestazioni di merito, come da riserve formalizzate nel verbale di riconsegna del 1/12/2024 e da motivi di opposizione ed essendo la spiegata opposizione fondata su prova scritta;
2. In via principale, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 697/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 7 marzo 2025, rigettando integralmente la domanda avanzata da 3. Conseguentemente, accertare e Controparte_1 dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di saldo della fattura n. 155/2024, stante la non verificazione della condizione sospensiva
[...] pagina 1 di 7 apposta al relativo obbligo di pagamento e/o in virtù dell'operatività dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., con declaratoria di inesigibilità del credito ai sensi dell'art.1218 c.c.; 4. In via riconvenzionale: accertare il credito di verso di Parte_1 Controparte_1
€ 3.833,51 a saldo della fattura 1833/2024 (mese 11/2024) e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 3.833,51 o della diversa Parte_1 somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5. in subordine e sempre in via riconvenzionale dichiarare compensato legalmente detto importo, Cont oltre all'esborso complessivo sostenuto da in forza dei verbali conciliativi in sede sindacale con i dipendenti e professionisti coinvolti, con l'importo azionato da in via monitoria, fino Controparte_1
Co Cont alla concorrenza dei rispettivi crediti determinando i crediti o le somme ancora dovute da ad;
6. Per le ragioni tutte esposte, accertata la condotta gravemente scorretta e temeraria di CP_1 nell'avvio e nella gestione della presente controversia, condannare la convenuta, ai sensi
[...] dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore di Parte_1
liquidando in via equitativa una somma adeguata ovvero quella diversa somma maggiore o
[...] minore ritenuta di giustizia (anche ex art. 96, 3° co., c.p.c.); con vittoria di spese di lite oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 697/2025 emesso il 7.3.2025 il Tribunale di Firenze ingiungeva a il pagamento della somma di euro 21.956,83, oltre Parte_1 interessi e spese, in favore di Tale importo era stato richiesto da quest'ultima a Controparte_1 titolo di corrispettivi asseritamente derivanti dalla effettuazione di servizi di ristorazione, in favore dell'opponente, nel mese di novembre 2024. Il decreto veniva notificato all'opponente il 12.3.2025.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
con citazione notificata il 18.4.2025. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che, con l'opposta,
[...] era stato concluso, in data 1 dicembre 2020, un contratto di affitto di ramo d'azienda con il quale la aveva concesso, per la durata di quattro anni (e per la precisione dal Parte_1
1.12.2020 al 30.11.2024) alla il godimento di due rami d'azienda aventi per oggetto Controparte_1
l'attività di ristorazione e banqueting, comprensivi delle attrezzature e dei beni strumentali pertinenti;
in corrispettivo di tale godimento, la si era impegnata a versare un canone annuo fisso Controparte_1 pari a 50.400,00 euro, al quale si aggiungeva un corrispettivo variabile pari al 10% degli incassi ricavati dalla gestione dei suddetti rami di azienda. Talune delle attività esercitate da Controparte_1
pagina 2 di 7 attraverso la gestione di questi rami d'azienda venivano svolte in via esclusiva in favore della
[...] che, dunque, ne pagava il corrispettivo alla Parte_1 Controparte_1
Dopo che il contratto era giunto a naturale scadenza in data 30.11.2024, le parti, in data 1.12.2024 si accordavano per definire i tempi e le modalità della riconsegna dei rami d'azienda, nonché per definire i rapporti pendenti. In quell'occasione si era stabilito che avrebbe Parte_1 pagato il corrispettivo per i servizi effettuati da in suo favore, relativamente al mese di Controparte_1 novembre 2024, in due tranches, e cioè la prima metà del corrispettivo sùbito, la seconda metà al momento in cui avesse adempiuto a una serie di obblighi, tra cui in particolare: la Controparte_1 definizione, coi propri dipendenti, dei rapporti economici finali;
il raggiungimento di accordi transattivi coi propri dipendenti, in sede protetta ex art. 2113 c.c., attestanti la definizione di ogni loro pretesa;
la consegna, entro il 12.12.2024, della documentazione attestante la completa definizione del rapporto economico coi propri dipendenti. Dal canto suo, si impegnò in quella sede a Controparte_1 corrispondere alla l'importo dovuto a titolo di 10% del fatturato del Parte_1 mese di novembre (cioè la parte di corrispettivo variabile dovuta in base al contratto di affitto di ramo d'azienda, vale a dire 3.833,51 euro), al momento in cui avesse Parte_1 corrisposto la prima delle suddette due tranches; si impegnava altresì a manlevare
[...] da qualunque obbligazione relativa a ogni eventuale credito maturato dai dipendenti Parte_1 che fosse eventualmente residuato.
Stante la somma complessiva di euro 43.913,66 dovuta da a Parte_1 CP_1 per i servizi di ristorazione da quest'ultima realizzati in favore della prima nel mese di novembre
[...]
2024, versava, in ossequio all'accordo formalizzato in data 1.12.2024, Parte_1 la prima metà della suddetta somma, vale a dire 21.956,83 euro. non provvedeva tuttavia né a versare la somma di 3.833,51 euro (cioè il 10% del Controparte_1 fatturato del mese di novembre) né a definire in sede protetta i rapporti coi propri dipendenti, né conseguentemente a consegnare ad la documentazione attestante tale Parte_1 avvenuta definizione. In ragione di tale inadempimento, rifiutava la Parte_1 corresponsione della seconda metà della somma dovuta per i servizi di ristorazione alla medesima forniti da nel mese di novembre, vale a dire ulteriori 21.956,83 euro. Tale somma Controparte_1 veniva, dunque, azionata da in via monitoria. Controparte_1
3. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica da parte dell'opponente, la parte opposta non si è costituita e ne è pertanto stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.10.2025.
4. All'udienza del 18.10.2025, il giudice, ritenute le istanze istruttorie avanzate dall'opponente superflue ai fini della decisione e valutata, altresì, la causa matura per la decisione, invitava pagina 3 di 7 l'opponente a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. L'Avv.
SA concludeva come nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
5. Il giudice tratteneva dunque la causa in decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c.
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6. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Nell'accordo intervenuto tra le parti in data
1.12.2024 si stabilisce che “Le parti convengono che relativamente a detta ultima fattura, per i servizi Co relativi al mese di novembre 2024, il 50% verrà corrisposto prima dell'accordo sindacale, (la contestualmente pagherà il 10% sul valore delle somministrazioni alla ATC come da prassi e da Co convenzione contrattuale), ed in sede sindacale la dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento di ogni somma maturata e/o maturanda dai dipendenti con accordo tombale. Il restante 50% verrà pagato una volta dimostrato il pagamento dei dipendenti, siglato l'accordo sin sede sindacale con essi stessi come precedentemente specificato e consegnata la documentazione attestante l'assenza di debiti”.
L'accordo così confezionato prevedeva quattro distinte obbligazioni: a) quella, in capo a
[...] di corrispondere la prima metà della somma dovuta a titolo di compenso per i Parte_1 servizi di ristorazione svolti da nel mese di novembre 2024, da eseguirsi Controparte_1 immediatamente;
b) quella, in capo a di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1 il 10% del fatturato, in ossequio all'originario contratto di affitto di azienda, da eseguirsi
[...]
“contestualmente” alla prima;
c) quella, ancora in capo a di corrispondere ai propri Controparte_1 dipendenti i pagamenti dovuti per le prestazioni svolte e concludere con gli stessi “un accordo in sede protetta (ai sensi dell'art. 2113 c.c.), entro e non oltre il giorno 10/12/2024, nel quale gli stessi riconosceranno di aver ricevuto tutte le somme a loro dovute, sino alla data odierna, comprensive di Contr TFR maturato, retribuzioni, ferie residue, quote 13° e 14° maturate, etc.” (cfr. p. 2 dell'accordo del 01.12.2024), provvedendo poi a consegnare ad documentazione Parte_1 attestante tale completa definizione dei rapporti (“Gli accordi dovranno essere trasmessi ad
[...] entro e non oltre il giorno 12/12/2024; I predetti termini sono da intendersi Parte_1 perentori ed essenziali ed improrogabili, senza necessità di messa in mora o intimazione alcuna, il decorso infruttuoso costituirà inadempimento della , p. 2 dell'accordo del 01.12/2024); d) CP_1 quella, in capo ad di corrispondere la seconda metà della somma Parte_1 dovuta a titolo di compenso per i servizi di ristorazione svolti da nel mese di novembre Controparte_1
2024, da eseguirsi al momento dell'adempimento dell'obbligazione sub c) da parte di Controparte_1
(“Il restante 50% verrà pagato una volta dimostrato il pagamento dei dipendenti, siglato l'accordo in
pagina 4 di 7 sede sindacali con essi stessi come precedentemente specificato e consegnata la documentazione attestante l'assenza dei debiti”).
Il programma negoziale così siglato dai contraenti subordinava, pertanto, l'adempimento dell'ultima delle obbligazioni summenzionate, da parte di all'adempimento, da Parte_1 parte di dell'obbligazione sub c), rimasta inadempiuta. Tale inadempimento è Controparte_1 comprovato dalla missiva, inviata all'Avv. SA dall'Avv. Del Vecchio in data 18.12.2025 nella quale si dichiarava che “All'esito del pagamento del saldo con la conseguente regolarizzazione del tfr Cont agli ultimi 5 dipendenti verrà pagata altresì la fattura n. 1833/24 in favore di ” (cfr. doc. 7 allegato all'opposizione), missiva che comprova altresì l'inadempimento dell'obbligazione, da parte di del pagamento della somma di 3.833,51 euro (cioè il 10% del fatturato del mese di Controparte_1 novembre), di cui appunto alla fattura n. 1833/24 di Parte_1
Così congegnata, l'obbligazione in capo ad di corrispondere a Parte_1 CP_1 il restante 50% della somma dovuta a titolo di compenso per i servizi di ristorazione svolti da
[...] [...] nel mese di novembre 2024, appare sottoposta alla condizione dell'adempimento, da parte CP_1 dell'opposta, della predetta obbligazione di tacitazione dei dipendenti e consegna della relativa documentazione. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza, la c.d. condizione di adempimento risulta ammissibile, in quanto risponda ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi;
trattasi, infatti, di condizione non meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, ciò subordinando l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, senza che questo incida sul momento programmatico del contratto bensì su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione (cfr. in questi termini Cass. sez. 3, 12/03/2024,
n. 6535; conforme Cass. 15/11/2006, n.24299).
L'inadempimento dell'obbligo gravante su ha pertanto determinato l'inefficacia Controparte_1 dell'obbligazione ricadente su sicché il credito azionato da Parte_1 CP_1
al momento dell'azione monitoria, risultava inesigibile;
per tali motivi il decreto ingiuntivo
[...] opposto deve essere revocato.
7. Al contrario, risulta provata la sussistenza e l'esigibilità del credito di 3.833,51 euro, vantato da quale 10% del fatturato incassato da nel mese di Parte_1 Controparte_1 novembre. Tale obbligazione -che avrebbe dovuto eseguirsi “contestualmente” all'esecuzione dell'obbligazione sub a) - come asseverato anche dalla suddetta missiva, è rimasta inadempiuta da parte pagina 5 di 7 di 2T che deve pertanto essere condannata all'adempimento; stante l'inesigibilità del CP_1 credito azionato in via monitoria dall'opposta, non se ne può dichiarare la compensazione con quanto dovuto da mancando una delle condizioni previste dall'art. 1243 c.c. per l'operare Controparte_1 dell'istituto. Sull'importo di 3.833,51 euro spettano gli interessi come per legge. Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta in relazione al quale non è stato neppure dedotta l'esistenza di un danno maggiore a quello coperto dagli interessi legali.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, secondo lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra 5.201,00 € e 26.000,00 €, ai valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria, che viene liquidata in misura inferiore a detti valori tenuto conto della istruzione esclusivamente documentale della causa;
la somma così determinata risulta pari ad euro 4.240,00.
9. Attesa la condotta processuale dell'opposta, che ha azionato in via monitoria un credito nella consapevolezza della sua inesigibilità, in ragione del mancato adempimento dell'obbligazione cui la pretesa risultava subordinata, apparendo così violato quel minimo grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (cfr. Cass. SS.
UU. 20/04/2018, n. 9912), sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. La somma ex art. 96 co.3 c.p.c. viene equitativamente determinata in euro 2.120,00, pari al 50% delle spese legali.
Alla condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. consegue, ex art. 96 co.4 c.p.c., la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
P.Q.M.
- ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 697/2025 emesso dal Tribunale di Firenze il 07.03.2025;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, per l'effetto, DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Controparte_1 di euro 3.833,51, oltre interessi come per legge, in favore Parte_1
[...]
- DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere Controparte_1 ad le spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
145,50 per esborsi e in € 4.240, 00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
- DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di ex art. 96 co.3 CP_4 Parte_1
c.p.c., della somma di euro 2.120,00. pagina 6 di 7 - DA 2T in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore della della somma di euro 1.000,00. Parte_3
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. Pietro Marzotti CP_5
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