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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le repliche alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, del difensore di fiducia, avv. ALDO LUCHI, pervenute in data 29 novembre 2023, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso . RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 gennaio 2023 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 3 giugno 2021 con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia: -per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore unico della ABM s.r.l. dichiarata fallita in data 19 ottobre 2015 con sentenza del Tribunale di Cagliari (capo A); -per il reato di bancarotta impropria semplice, nella medesima qualità, per avere aggravato il dissesto astenendosi dalla richiesta di fallimento (capo B). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6393 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 12/12/2023 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con la prima delle censure contenute nell'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione sul riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta distrattiva. 2.1.1. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alcuna, con riferimento alla condotta distrattiva, alle due principali censure contenute nell'atto di appello: il bene immobile ceduto in comodato gratuito alla società ALPA S.r.l.s. non era mai entrato a far parte del patrimonio della fallita secondo le norme che regolano il contratto di leasing e i creditori societari non avrebbero mai potuto fare affidamento su tale bene a garanzia delle proprie ragioni;
le eventuali somme che la fallita avrebbe percepito sulla società ALPA qualora il contratto fosse stato a titolo oneroso non avrebbero comunque offerto garanzia al ceto creditizio attesa la natura privilegiata del credito della società concedente il leasing. La sentenza impugnata ha altresì omesso qualsivoglia motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentato per I Tribunale dalla dissimulazione dell'utilizzo del bene da parte di una società terza nei confronti della società di leasing;
dissimulazione che costituisce una mera supposizione del giudice di primo grado e che è stata invece esclusa nel corso dell'istruttoria dibattimentale da documenti che comprovavano trattative in corso tra l'imputato e la società finanziaria in base alle quali AD si sarebbe fatto carico con la nuova società ALPA di tutto il debito scaduto relativo al contratto di leasing. Infine, anche a voler ipotizzare la fondatezza della ricostruzione operata, la condotta del ricorrente si sarebbe risolta in una bancarotta preferenziale con pretermissione di alcuni creditori rispetto alla società finanziaria. 2.1.2. Con riferimento alla contestazione di cui al capo B), oggetto della seconda censura contenuta nell'unico motivo„ la difesa lamenta anche in tal caso vizio di motivazione quanto alla individuazione della efficacia causale della condotta del ricorrente rispetto all'aggravarsi del dissesto societario, pur riconoscendo che dal 2013 la società ABM aveva cessato qualsivoglia attività. CONSIDERATO :IEN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La prima censura contenuta nel motivo dii ricorso è manifestamente infondata non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1.Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, chiarito gli elementi in fatto che permettono di configurare correttamente la condotta distrattiva: -l'aver concesso in comodato d'uso alla società Alpa s.r.I.1"immobile detenuto in forza del contratto di locazione finanziaria ha esposto la società poi fallita ad un danno pari ai canoni versati in favore della Mediocredito Italiano (canoni che sono stati quantificati in euro 41.000,00), senza provvedere in alcun modo a richiederne il rimborso alla società che ne aveva ottenuto il godimento e dunque optando per una forma di concessione gratuita (il comodato) che non trova alcuna ragionevole giustificazione sul piano economico. La sentenza ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. (Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, (2023), Rv. 284120). -l'oggetto della distrazione non è rappresentato dall'immobile, quanto piuttosto dalle somme utilizzate per il pagamento dei canoni, individuabili per esclusione dall'estratto conto inviato alla ABM dalla concedente, distrazione finalizzata a garantire il godimento gratuito del locale alla società Alpa s.r.l. peraltro partecipata e amministrata dallo stesso imputato e avente il medesimo oggetto sociale della fallita (p.4). 1.2. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo la sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado (cd. doppia conforme), ha condiviso le indicazioni di questa Corte a sezioni Unite secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 2.La seconda parte della censura che attiene alla responsabilità dell'imputato per il capo b) è in parte manifestamente infondata;
in parte generica. La Corte di appello ha valorizzato la circostanza che, pLir dopo la formale cessazione dell'attività nel 2013, l'esposizione debitoria della società non era 3 affatto diminuita, quanto piuttosto cresciuta sino a raggiungere nel 2015 "[..]il ragguardevole ammontare di settecento cinquantamila euro[ J", come indicato dalla relazione del curatore fallimentare ex art.33 I. f. La censura riproduttiva della medesima doglianza formulata con l'atto di appello è altresì generica limitandosi a contraddire genericamente le risultanze dell'attività della curatela. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le repliche alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, del difensore di fiducia, avv. ALDO LUCHI, pervenute in data 29 novembre 2023, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso . RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 gennaio 2023 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 3 giugno 2021 con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia: -per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore unico della ABM s.r.l. dichiarata fallita in data 19 ottobre 2015 con sentenza del Tribunale di Cagliari (capo A); -per il reato di bancarotta impropria semplice, nella medesima qualità, per avere aggravato il dissesto astenendosi dalla richiesta di fallimento (capo B). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6393 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 12/12/2023 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con la prima delle censure contenute nell'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione sul riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta distrattiva. 2.1.1. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alcuna, con riferimento alla condotta distrattiva, alle due principali censure contenute nell'atto di appello: il bene immobile ceduto in comodato gratuito alla società ALPA S.r.l.s. non era mai entrato a far parte del patrimonio della fallita secondo le norme che regolano il contratto di leasing e i creditori societari non avrebbero mai potuto fare affidamento su tale bene a garanzia delle proprie ragioni;
le eventuali somme che la fallita avrebbe percepito sulla società ALPA qualora il contratto fosse stato a titolo oneroso non avrebbero comunque offerto garanzia al ceto creditizio attesa la natura privilegiata del credito della società concedente il leasing. La sentenza impugnata ha altresì omesso qualsivoglia motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentato per I Tribunale dalla dissimulazione dell'utilizzo del bene da parte di una società terza nei confronti della società di leasing;
dissimulazione che costituisce una mera supposizione del giudice di primo grado e che è stata invece esclusa nel corso dell'istruttoria dibattimentale da documenti che comprovavano trattative in corso tra l'imputato e la società finanziaria in base alle quali AD si sarebbe fatto carico con la nuova società ALPA di tutto il debito scaduto relativo al contratto di leasing. Infine, anche a voler ipotizzare la fondatezza della ricostruzione operata, la condotta del ricorrente si sarebbe risolta in una bancarotta preferenziale con pretermissione di alcuni creditori rispetto alla società finanziaria. 2.1.2. Con riferimento alla contestazione di cui al capo B), oggetto della seconda censura contenuta nell'unico motivo„ la difesa lamenta anche in tal caso vizio di motivazione quanto alla individuazione della efficacia causale della condotta del ricorrente rispetto all'aggravarsi del dissesto societario, pur riconoscendo che dal 2013 la società ABM aveva cessato qualsivoglia attività. CONSIDERATO :IEN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La prima censura contenuta nel motivo dii ricorso è manifestamente infondata non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1.Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, chiarito gli elementi in fatto che permettono di configurare correttamente la condotta distrattiva: -l'aver concesso in comodato d'uso alla società Alpa s.r.I.1"immobile detenuto in forza del contratto di locazione finanziaria ha esposto la società poi fallita ad un danno pari ai canoni versati in favore della Mediocredito Italiano (canoni che sono stati quantificati in euro 41.000,00), senza provvedere in alcun modo a richiederne il rimborso alla società che ne aveva ottenuto il godimento e dunque optando per una forma di concessione gratuita (il comodato) che non trova alcuna ragionevole giustificazione sul piano economico. La sentenza ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. (Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, (2023), Rv. 284120). -l'oggetto della distrazione non è rappresentato dall'immobile, quanto piuttosto dalle somme utilizzate per il pagamento dei canoni, individuabili per esclusione dall'estratto conto inviato alla ABM dalla concedente, distrazione finalizzata a garantire il godimento gratuito del locale alla società Alpa s.r.l. peraltro partecipata e amministrata dallo stesso imputato e avente il medesimo oggetto sociale della fallita (p.4). 1.2. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo la sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado (cd. doppia conforme), ha condiviso le indicazioni di questa Corte a sezioni Unite secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 2.La seconda parte della censura che attiene alla responsabilità dell'imputato per il capo b) è in parte manifestamente infondata;
in parte generica. La Corte di appello ha valorizzato la circostanza che, pLir dopo la formale cessazione dell'attività nel 2013, l'esposizione debitoria della società non era 3 affatto diminuita, quanto piuttosto cresciuta sino a raggiungere nel 2015 "[..]il ragguardevole ammontare di settecento cinquantamila euro[ J", come indicato dalla relazione del curatore fallimentare ex art.33 I. f. La censura riproduttiva della medesima doglianza formulata con l'atto di appello è altresì generica limitandosi a contraddire genericamente le risultanze dell'attività della curatela. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente