Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 23/04/2026, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Nannipieri, Lorenzo Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.
del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. N. -OMISSIS- del 19.1.2026, comunicato in pari data, con cui la Sig.ra -OMISSIS- è stata esclusa dal concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul portale del Reclutamento il 6.6.2025, considerato che la stessa “presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso e paragrafo 8 criteri di valutazione delle discendenti norme tecniche) in regione CAVIGLIA SINISTRA visibile con l'uniforme”;
del bando di concorso n. 167/1-4-2024 CC di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”,
nonché del decreto prot. 167/1-11-2024 CC di prot. del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, relativo all'aumento del numero di posti messi a concorso;
dell'atto all. al f. 167/2-5-2024 CC di prot. dell'8.8.2025, avente ad oggetto “norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
dell'atto avente ad oggetto “dettagli uniformi in uso considerate ai fini del bando di concorso”, pubblicato sul sito istituzionale del concorso;
di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. OV NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato la determinazione con cui la commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi ha giudicato l’odierna ricorrente non idonea, con conseguentemente esclusione dal concorso, in quanto presenta un tatuaggio, (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso e para 8 criteri di valutazione delle discendenti Norme Tecniche in regione CAVIGLIA SINISTRA visibile con l’uniforme;
- che la ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali atti e ne ha chiesto l’annullamento, con vittoria di spese del giudizio;
- che si è costituito il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso;
- che parte ricorrente ha depositato memoria e atto con il quale ha rappresentato che la ricorrente è stata convocata dall’Amministrazione ai fini di un nuovo esame;
- che con atto depositato in data 17 aprile 2026 la ricorrente ha fatto presente che l’Amministrazione ha espresso una nuova valutazione, accertandone l’idoneità, ammettendola all’espletamento dell’accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese;
- che alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificato e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- in conseguenza del nuovo provvedimento l’interesse della ricorrente risulta pienamente soddisfatto e che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, sulla base del giudizio di soccombenza virtuale, tenuto conto della fondatezza del gravame, le spese del giudizio devono essere poste a carico del Ministero della Difesa, liquidate nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore della ricorrente -OMISSIS- di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OV NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.