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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2021
N. R.G. 2951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Campilongo, giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati rispettivamente il 3/11/2021 e il 17/08/2023, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, Prot. .2501.1/6/2021.76215, comunicato con raccomandata a/r del CP_2
01/06/2021, nonché della conseguente revoca dell'indennità di disoccupazione SP per il periodo dal 02/08/2019 al 25/07/2020, con richiesta di restituzione della somma di € 10.382,15; ha dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società CP_3
presso il centro elaborazione dati contabili, dal 03/03/2015 al 31/03/2016 e dal
[...]
27/06/2017 al 25/06/2019, con qualifica di archivista e inquadramento al V livello del CCNL
Commercio Confesercenti;
ha dedotto che, nel primo rapporto di lavoro, prestato per 5 giorni settimanali, dal lunedì a venerdì, ha osservato un orario 9:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00, percependo la retribuzione mensile di cui ai prospetti paga consegnati;
che, nel secondo rapporto di lavoro, prestato per 5 giorni settimanali, dal lunedì a venerdì, ha osservato un orario 9:00 - 13:00 e
15:00 - 19:00, percependo la retribuzione mensile di cui ai prospetti paga consegnati;
che il ricorrente, alle dipendenze della dal 03/03/2015 al 31/03/2016 e dal 27/06/2017 Controparte_3 al 25/06/2019, ha svolto le mansioni di archivista, occupandosi di effettuare ricerca di archivio, indicizzare e catalogare i documenti, conservare e valutare i documenti, ordinare e riordinare gli archivi, organizzare e gestire archivi e banche dati e riprodurre i documenti cartacei su supporto digitale, consegnare ai clienti dello studio documentazione fiscale, Modello F24, pagamenti IRPEF, INPS, IMU, , ecc.; che il ricorrente ha sempre ricevuto il modello CP_4
CP_ CUD anni: 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rilasciato dall' che ha sempre usufruito di ferie annuali nella misura di 26 giorni (art. 23 del CCNL del settore), nei mesi di luglio – agosto, compatibilmente con le esigenze aziendali;
previo ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato disposto dall' , con CP_2 raccomandata a/r del 01/06/2021, prot. .2501.1/6/2021.76215, in conseguenza del verbale CP_2 di accertamento ispettivo n. 2019018/19/DDL, del 29/03/2921, e dichiarare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal 01/02/2016 al 31/06/2019, alle dipendenze della ordinando all' la riqualificazione del rapporto di lavoro in lavoro Controparte_3 CP_2 subordinato con ogni tutela;
di annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI, comunicata con raccomandata a/r del 10/09/2021 e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di €
10.382,15, quale indebito per effetto della prestazione dal 02/08/2019 al 25/07/2020 e annullare ogni addebito per oneri accessori.
Con il secondo ricorso, poi riunito, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420230001125555000, notificato in data 11/08/2023, con cui l' ha reiterato CP_2 la richiesta di restituzione dell'indennità SP per l'importo di € 10.386,26, per il periodo
08/2019 – 07/2020, fondando tale pretesa sul medesimo verbale ispettivo del 29/03/2021; ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto emesso in pendenza del giudizio già instaurato con il primo ricorso (n. R.G. 3595/2021), e quindi in violazione dell'art. 24, comma
3, del D.lgs. 46/1999, che prevede la sospensione del potere esecutivo dell'ente previdenziale in caso di impugnazione giudiziale dell'accertamento.
Costituitosi in entrambi i giudizi, poi riuniti, l' , ha eccepito la carenza di legittimazione CP_2 passiva dell' , il rigetto delle domande per mancanza di prova;
ha sostenuto la legittimità CP_1 della richiesta di restituzione della indennità NASPI per il periodo 2/8/2019 - 25/07/2020, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in virtù di verbale ispettivo;
ha rilevato che l'art. 24 del D.lgs. 46/1999 non si applica al recupero degli indebiti previdenziali ma ai contributi, che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato e che non sussistono i presupposti per l'irripetibilità dell'indebito.
La causa è stata istruita a mezzo documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione CP_2 passiva dell' deve ritenersi infondata, posto che l' resistente è legittimato CP_1 CP_1 passivamente nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento o la revoca di prestazioni previdenziali, in quanto ente titolare del rapporto giuridico sostanziale;
anche nei casi in cui il disconoscimento del rapporto di lavoro sia fondato su accertamenti ispettivi, l' resta CP_2 soggetto legittimato a resistere in giudizio, essendo l'ente che ha adottato il provvedimento impugnato e che ha emesso l'avviso di addebito. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Merita rammentare che l' è legittimato a compiere atti di ricognizione di situazioni CP_2 giuridiche anche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale–assicurativo, deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr.
Cass. n. 809/2021; Cass. n. 1399/2000), mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (cfr. Cass. n. 7139/2003). Peraltro, in merito alla dimostrazione del vincolo di subordinazione, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che si sostanzia nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione dell'autonomia del lavoratore (cfr., tra le tante, Cass. n. 18660/2005; Cass. n. 20669/2004; Cass.
n. 20002/2004; Cass. n. 15275/2004). Pochi dubbi si pongono allorquando la relazione di supremazia, che produce l'assoggettamento, si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. n. 7171/2003; Cass.
n.14664/2001; Cass. n. 4036/2000; Cass. n. 14284/1999), quanto meno nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione (così precisa Cass. n. 6570/2000), quando risulti difficile l'accertamento diretto del tratto essenziale del lavoro subordinato come sopra delineato, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi di carattere sussidiario e funzione indiziaria, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della natura subordinata del rapporto (ad es. la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio).
Così ricostruito il quadro normativo e processuale di riferimento (anche in relazione alla distribuzione dell'onere della prova), si ritiene che parte ricorrente, di tanto onerata, abbia dato adeguata dimostrazione del vincolo di subordinazione nei confronti della Controparte_3
Nel caso di specie, la prova testimoniale ha fornito elementi precisi relativamente alla presenza quotidiana del ricorrente presso la sede aziendale, all'osservanza di un orario di lavoro fisso
(9:00–13:00 e 15:00–19:00), allo svolgimento di mansioni tipiche di un impiegato d'ufficio (nel caso specifico archivista) e all'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Tali elementi integrano i requisiti della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
In particolare, all'udienza del 6/06/2025, è stato escusso il teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente perché lavoravamo insieme presso un centro di elaborazione dati a Rossano, io ho iniziato nel 2014 non ricordo di preciso ma il ricorrente è venuto dopo un annetto, io lavoro sempre lì anche se è cambiata la gestione, il ricorrente comunque è andato via prima del Covid, forse nel 2019. Io lavoravo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e anche il ricorrente, io sono il responsabile del centro mentre il ricorrente era archivista e si occupava di catalogare le fatture, mettere a posto i fascicoli e fare le fotocopie, come ufficio siamo chiusi dal 10 agosto sino alla prima settimana di settembre, più o meno dipende da come cade la settimana nel senso che può essere anche l'11 agosto.”
Le dichiarazioni rese dal teste responsabile del centro elaborazione dati, Testimone_1 confermano che il ricorrente ha lavorato come archivista, confermano l'orario indicato nel ricorso introduttivo e risultante dalla documentazione in atti come compatibile e coerente con il rapporto di lavoro subordinato descritto, precisamente, 9:00–13:00 e 15:00–19:00, identico a quello del testimone;
confermano che il ricorrente ha svolto mansioni di catalogazione fatture, fascicoli, fotocopie nel periodo dal 2015 fino al 2019; confermano, altresì, la chiusura estiva dell'ufficio (dal 10 agosto circa), che coincide con il periodo di ferie descritto in ricorso e previsto dalla contrattazione del settore di riferimento.
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto il ricorrente perché lavorava presso Testimone_2
l'ufficio dove io reco per le consulenze con il mio commercialista, io mi rivolgo al mio commercialista dal 2015 e attualmente vado ancora lì. Mediamente mi reco dal mio commercialista una ventina di volte all'anno. Dal 2016 al 2019 quando andavo ho sempre visto lì lo vedevo sistemare dei documenti e a volte l'ho visto consegnare dei Parte_1 documenti ai clienti. Non mi è capitato di andare in agosto poiché ho l'ufficio chiuso per ferie.”
La testimonianza di , cliente assiduo dello studio dal 2015, ove ha dichiarato Testimone_2 di recarsi circa 20 volte l'anno, ha riferito di aver sempre visto il ricorrente dal 2016 al 2019 sistemare documenti e consegnare pratiche ai clienti.
Inoltre, dalle buste paga prodotte in atti risulta che, nei periodi già specificati, l'opponente ha prestato attività lavorativa, seguendo un orario di lavoro giornaliero e percependo una retribuzione mensile contrattualmente dovuta. Risulta dalle scritture contabili della società
ma anche dal verbale ispettivo opposto, che il ricorrente è stato alle dipendenze Controparte_3 della stessa con contratto e qualifica di archivista.
Nel caso di specie, l'opponente, mediante la produzione del contratto di assunzione alle dipendenze della e dei prospetti paga, ha dimostrato di essere lavoratore Controparte_3 dipendente della società, con qualifica e mansioni di archivista, espletando attività lavorativa presso detta società per circa 8 ore giornaliere e di aver percepito regolarmente uno stipendio con cadenza mensile durante il periodo di assunzione.
Tale ricostruzione dei fatti risulta coerente con le testimonianze rese dai testi escussi.
È emerso, dunque, dalla prova documentale e orale, che il ricorrente, nei periodi in oggetto, ha espletato per la società attività lavorativa di natura subordinata. Controparte_3 L' ha allegato il verbale di accertamento n. 2019018/19/DDL, redatto dall'Ispettorato CP_2
Territoriale del Lavoro di Cosenza in data 29/03/2021, relativo alla società Controparte_3 disposto per verificare la regolarità contributiva e previdenziale della società e la veridicità dei rapporti di lavoro subordinato denunciati all' per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2021. CP_2
L'attività aziendale risulta essere quella di intermediazione finanziaria, fino al 12.10.2018, e, successivamente, pubblicità, commercio ortofrutticolo, elaborazione dati contabili.
L'accertamento è stato eseguito mediante accessi ispettivi presso la sede, acquisizione di documentazione contabile e del lavoro, audizione di amministratori, soci e lavoratori.
I principali rilievi riguardano: la fittizietà dei rapporti di lavoro (nel verbale è riportato che i lavoratori sentiti hanno dichiarato di operare in autonomia, scegliendo orari e giorni e che alcuni, assunti come archivisti, svolgevano volantinaggio); la mancanza di strumenti aziendali, rimborsi spese, contratti di servizio o fatture per i volantini e la contraddittorietà tra le dichiarazioni dei lavoratori;
l'antieconomicità (i costi del personale superavano i ricavi aziendali, molti rapporti di lavoro erano brevi e seguiti da richieste di SP); compensazioni fiscali (i contributi risultano versati tramite compensazioni, non con pagamenti effettivi). CP_2
Conseguentemente, sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro subordinato per gli anni dal 2016 al 2019 e il verbale è stato trasmesso all' per il recupero delle prestazioni indebite CP_2
(SP ecc.).
D'altra parte, dal verbale ispettivo risultano elementi a favore della ricostruzione del rapporto di lavoro rappresentata dal ricorrente, quali contratti di lavoro formalmente stipulati, presenza nei libri paga e matricola, retribuzioni mensili regolarmente corrisposte, la mansione risulta quella di archivista.
Va inoltre considerato che l'accertamento effettuato non contiene osservazioni dirette degli ispettori sul luogo di lavoro, le conclusioni si basano su dichiarazioni di terzi, deduzioni relative ad aspetti di economia aziendale o basate su assenza di documentazione.
Dal verbale non può evincersi nessuna prova diretta dell'assenza di subordinazione del ricorrente.
Le dichiarazioni di terzi non hanno valore di prova legale piena, se non riferite a fatti avvenuti in presenza dell'ispettore. La Cassazione ha più volte ribadito che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili dal giudice, ma non possono costituire l'unico fondamento per disconoscere un rapporto di lavoro.
Peraltro, nell'accertamento non è riportato il contenuto della dichiarazione resa dal ricorrente.
Per quanto concerne la posizione specifica del ricorrente, occorre premettere che non è dato sapere quali siano state le attività ispettive condotte in concreto dall' , né quali CP_2 dichiarazioni siano state rese, posto che l'ente previdenziale ha prodotto solo uno stralcio del verbale omettendo di allegare gli atti e le dichiarazioni menzionate.
In definitiva, il verbale non appare sufficiente, da solo, a escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente. Le conclusioni degli ispettori si basano su deduzioni generiche, dichiarazioni indirette e assenza di documentazione, ma non su prove specifiche e dirette riferite al ricorrente.
Infatti, il contenuto del verbale è stato efficacemente contestato dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione contrattuale e retributiva.
L'accertamento ispettivo non può ritenersi prova sufficiente, né autonomamente, né interpretato unitamente alle risultanze documentali e alle risultanze delle prove orali, a dimostrare che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa priva dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, il disconoscimento del rapporto di lavoro appare infondato e suscettibile di annullamento in sede giudiziale.
Dall'esame del compendio probatorio non sono emersi, dunque, elementi che possano portare a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente fosse simulato.
In sostanza, v'è prova documentale e testimoniale della regolare sussistenza del rapporto di lavoro subordinato occorso tra il ricorrente e la per il periodo in contesa. Controparte_3
Diversamente, l'istituto resistente non ha offerto elementi da cui desumere la non genuinità del rapporto di lavoro instaurato.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, si rinvengono elementi solidi, specifici e concreti da cui desumere il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la
Controparte_3
La domanda va, quindi, accolta, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. .2501.1/6/2021.76215 disposto CP_2 dall' , scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018/19/DDL, del CP_2
29/03/2921, del provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 02/08/2019 al 25/07/2020 e la richiesta di restituzione della somma di € 10.382,15
e dell'avviso di addebito n. 33420230001125555000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nel periodo oggetto di causa;
Controparte_3
- annulla il provvedimento disposto dall' di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_2 subordinato prot. .2501.1/6/2021.76215, scaturito dal verbale unico di accertamento e CP_2 notificazione n. 2019018/19/DDL, del 29/03/2921;
- annulla il provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal
02/08/2019 al 25/07/2020 e la richiesta di restituzione della somma di € 10.382,15;
- annulla l'avviso di addebito n. 33420230001125555000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_2 professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
N. R.G. 2951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Campilongo, giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati rispettivamente il 3/11/2021 e il 17/08/2023, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, Prot. .2501.1/6/2021.76215, comunicato con raccomandata a/r del CP_2
01/06/2021, nonché della conseguente revoca dell'indennità di disoccupazione SP per il periodo dal 02/08/2019 al 25/07/2020, con richiesta di restituzione della somma di € 10.382,15; ha dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società CP_3
presso il centro elaborazione dati contabili, dal 03/03/2015 al 31/03/2016 e dal
[...]
27/06/2017 al 25/06/2019, con qualifica di archivista e inquadramento al V livello del CCNL
Commercio Confesercenti;
ha dedotto che, nel primo rapporto di lavoro, prestato per 5 giorni settimanali, dal lunedì a venerdì, ha osservato un orario 9:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00, percependo la retribuzione mensile di cui ai prospetti paga consegnati;
che, nel secondo rapporto di lavoro, prestato per 5 giorni settimanali, dal lunedì a venerdì, ha osservato un orario 9:00 - 13:00 e
15:00 - 19:00, percependo la retribuzione mensile di cui ai prospetti paga consegnati;
che il ricorrente, alle dipendenze della dal 03/03/2015 al 31/03/2016 e dal 27/06/2017 Controparte_3 al 25/06/2019, ha svolto le mansioni di archivista, occupandosi di effettuare ricerca di archivio, indicizzare e catalogare i documenti, conservare e valutare i documenti, ordinare e riordinare gli archivi, organizzare e gestire archivi e banche dati e riprodurre i documenti cartacei su supporto digitale, consegnare ai clienti dello studio documentazione fiscale, Modello F24, pagamenti IRPEF, INPS, IMU, , ecc.; che il ricorrente ha sempre ricevuto il modello CP_4
CP_ CUD anni: 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rilasciato dall' che ha sempre usufruito di ferie annuali nella misura di 26 giorni (art. 23 del CCNL del settore), nei mesi di luglio – agosto, compatibilmente con le esigenze aziendali;
previo ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato disposto dall' , con CP_2 raccomandata a/r del 01/06/2021, prot. .2501.1/6/2021.76215, in conseguenza del verbale CP_2 di accertamento ispettivo n. 2019018/19/DDL, del 29/03/2921, e dichiarare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal 01/02/2016 al 31/06/2019, alle dipendenze della ordinando all' la riqualificazione del rapporto di lavoro in lavoro Controparte_3 CP_2 subordinato con ogni tutela;
di annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI, comunicata con raccomandata a/r del 10/09/2021 e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di €
10.382,15, quale indebito per effetto della prestazione dal 02/08/2019 al 25/07/2020 e annullare ogni addebito per oneri accessori.
Con il secondo ricorso, poi riunito, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420230001125555000, notificato in data 11/08/2023, con cui l' ha reiterato CP_2 la richiesta di restituzione dell'indennità SP per l'importo di € 10.386,26, per il periodo
08/2019 – 07/2020, fondando tale pretesa sul medesimo verbale ispettivo del 29/03/2021; ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto emesso in pendenza del giudizio già instaurato con il primo ricorso (n. R.G. 3595/2021), e quindi in violazione dell'art. 24, comma
3, del D.lgs. 46/1999, che prevede la sospensione del potere esecutivo dell'ente previdenziale in caso di impugnazione giudiziale dell'accertamento.
Costituitosi in entrambi i giudizi, poi riuniti, l' , ha eccepito la carenza di legittimazione CP_2 passiva dell' , il rigetto delle domande per mancanza di prova;
ha sostenuto la legittimità CP_1 della richiesta di restituzione della indennità NASPI per il periodo 2/8/2019 - 25/07/2020, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in virtù di verbale ispettivo;
ha rilevato che l'art. 24 del D.lgs. 46/1999 non si applica al recupero degli indebiti previdenziali ma ai contributi, che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato e che non sussistono i presupposti per l'irripetibilità dell'indebito.
La causa è stata istruita a mezzo documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione CP_2 passiva dell' deve ritenersi infondata, posto che l' resistente è legittimato CP_1 CP_1 passivamente nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento o la revoca di prestazioni previdenziali, in quanto ente titolare del rapporto giuridico sostanziale;
anche nei casi in cui il disconoscimento del rapporto di lavoro sia fondato su accertamenti ispettivi, l' resta CP_2 soggetto legittimato a resistere in giudizio, essendo l'ente che ha adottato il provvedimento impugnato e che ha emesso l'avviso di addebito. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Merita rammentare che l' è legittimato a compiere atti di ricognizione di situazioni CP_2 giuridiche anche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale–assicurativo, deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr.
Cass. n. 809/2021; Cass. n. 1399/2000), mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (cfr. Cass. n. 7139/2003). Peraltro, in merito alla dimostrazione del vincolo di subordinazione, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che si sostanzia nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione dell'autonomia del lavoratore (cfr., tra le tante, Cass. n. 18660/2005; Cass. n. 20669/2004; Cass.
n. 20002/2004; Cass. n. 15275/2004). Pochi dubbi si pongono allorquando la relazione di supremazia, che produce l'assoggettamento, si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. n. 7171/2003; Cass.
n.14664/2001; Cass. n. 4036/2000; Cass. n. 14284/1999), quanto meno nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione (così precisa Cass. n. 6570/2000), quando risulti difficile l'accertamento diretto del tratto essenziale del lavoro subordinato come sopra delineato, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi di carattere sussidiario e funzione indiziaria, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della natura subordinata del rapporto (ad es. la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio).
Così ricostruito il quadro normativo e processuale di riferimento (anche in relazione alla distribuzione dell'onere della prova), si ritiene che parte ricorrente, di tanto onerata, abbia dato adeguata dimostrazione del vincolo di subordinazione nei confronti della Controparte_3
Nel caso di specie, la prova testimoniale ha fornito elementi precisi relativamente alla presenza quotidiana del ricorrente presso la sede aziendale, all'osservanza di un orario di lavoro fisso
(9:00–13:00 e 15:00–19:00), allo svolgimento di mansioni tipiche di un impiegato d'ufficio (nel caso specifico archivista) e all'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Tali elementi integrano i requisiti della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
In particolare, all'udienza del 6/06/2025, è stato escusso il teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente perché lavoravamo insieme presso un centro di elaborazione dati a Rossano, io ho iniziato nel 2014 non ricordo di preciso ma il ricorrente è venuto dopo un annetto, io lavoro sempre lì anche se è cambiata la gestione, il ricorrente comunque è andato via prima del Covid, forse nel 2019. Io lavoravo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e anche il ricorrente, io sono il responsabile del centro mentre il ricorrente era archivista e si occupava di catalogare le fatture, mettere a posto i fascicoli e fare le fotocopie, come ufficio siamo chiusi dal 10 agosto sino alla prima settimana di settembre, più o meno dipende da come cade la settimana nel senso che può essere anche l'11 agosto.”
Le dichiarazioni rese dal teste responsabile del centro elaborazione dati, Testimone_1 confermano che il ricorrente ha lavorato come archivista, confermano l'orario indicato nel ricorso introduttivo e risultante dalla documentazione in atti come compatibile e coerente con il rapporto di lavoro subordinato descritto, precisamente, 9:00–13:00 e 15:00–19:00, identico a quello del testimone;
confermano che il ricorrente ha svolto mansioni di catalogazione fatture, fascicoli, fotocopie nel periodo dal 2015 fino al 2019; confermano, altresì, la chiusura estiva dell'ufficio (dal 10 agosto circa), che coincide con il periodo di ferie descritto in ricorso e previsto dalla contrattazione del settore di riferimento.
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto il ricorrente perché lavorava presso Testimone_2
l'ufficio dove io reco per le consulenze con il mio commercialista, io mi rivolgo al mio commercialista dal 2015 e attualmente vado ancora lì. Mediamente mi reco dal mio commercialista una ventina di volte all'anno. Dal 2016 al 2019 quando andavo ho sempre visto lì lo vedevo sistemare dei documenti e a volte l'ho visto consegnare dei Parte_1 documenti ai clienti. Non mi è capitato di andare in agosto poiché ho l'ufficio chiuso per ferie.”
La testimonianza di , cliente assiduo dello studio dal 2015, ove ha dichiarato Testimone_2 di recarsi circa 20 volte l'anno, ha riferito di aver sempre visto il ricorrente dal 2016 al 2019 sistemare documenti e consegnare pratiche ai clienti.
Inoltre, dalle buste paga prodotte in atti risulta che, nei periodi già specificati, l'opponente ha prestato attività lavorativa, seguendo un orario di lavoro giornaliero e percependo una retribuzione mensile contrattualmente dovuta. Risulta dalle scritture contabili della società
ma anche dal verbale ispettivo opposto, che il ricorrente è stato alle dipendenze Controparte_3 della stessa con contratto e qualifica di archivista.
Nel caso di specie, l'opponente, mediante la produzione del contratto di assunzione alle dipendenze della e dei prospetti paga, ha dimostrato di essere lavoratore Controparte_3 dipendente della società, con qualifica e mansioni di archivista, espletando attività lavorativa presso detta società per circa 8 ore giornaliere e di aver percepito regolarmente uno stipendio con cadenza mensile durante il periodo di assunzione.
Tale ricostruzione dei fatti risulta coerente con le testimonianze rese dai testi escussi.
È emerso, dunque, dalla prova documentale e orale, che il ricorrente, nei periodi in oggetto, ha espletato per la società attività lavorativa di natura subordinata. Controparte_3 L' ha allegato il verbale di accertamento n. 2019018/19/DDL, redatto dall'Ispettorato CP_2
Territoriale del Lavoro di Cosenza in data 29/03/2021, relativo alla società Controparte_3 disposto per verificare la regolarità contributiva e previdenziale della società e la veridicità dei rapporti di lavoro subordinato denunciati all' per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2021. CP_2
L'attività aziendale risulta essere quella di intermediazione finanziaria, fino al 12.10.2018, e, successivamente, pubblicità, commercio ortofrutticolo, elaborazione dati contabili.
L'accertamento è stato eseguito mediante accessi ispettivi presso la sede, acquisizione di documentazione contabile e del lavoro, audizione di amministratori, soci e lavoratori.
I principali rilievi riguardano: la fittizietà dei rapporti di lavoro (nel verbale è riportato che i lavoratori sentiti hanno dichiarato di operare in autonomia, scegliendo orari e giorni e che alcuni, assunti come archivisti, svolgevano volantinaggio); la mancanza di strumenti aziendali, rimborsi spese, contratti di servizio o fatture per i volantini e la contraddittorietà tra le dichiarazioni dei lavoratori;
l'antieconomicità (i costi del personale superavano i ricavi aziendali, molti rapporti di lavoro erano brevi e seguiti da richieste di SP); compensazioni fiscali (i contributi risultano versati tramite compensazioni, non con pagamenti effettivi). CP_2
Conseguentemente, sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro subordinato per gli anni dal 2016 al 2019 e il verbale è stato trasmesso all' per il recupero delle prestazioni indebite CP_2
(SP ecc.).
D'altra parte, dal verbale ispettivo risultano elementi a favore della ricostruzione del rapporto di lavoro rappresentata dal ricorrente, quali contratti di lavoro formalmente stipulati, presenza nei libri paga e matricola, retribuzioni mensili regolarmente corrisposte, la mansione risulta quella di archivista.
Va inoltre considerato che l'accertamento effettuato non contiene osservazioni dirette degli ispettori sul luogo di lavoro, le conclusioni si basano su dichiarazioni di terzi, deduzioni relative ad aspetti di economia aziendale o basate su assenza di documentazione.
Dal verbale non può evincersi nessuna prova diretta dell'assenza di subordinazione del ricorrente.
Le dichiarazioni di terzi non hanno valore di prova legale piena, se non riferite a fatti avvenuti in presenza dell'ispettore. La Cassazione ha più volte ribadito che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili dal giudice, ma non possono costituire l'unico fondamento per disconoscere un rapporto di lavoro.
Peraltro, nell'accertamento non è riportato il contenuto della dichiarazione resa dal ricorrente.
Per quanto concerne la posizione specifica del ricorrente, occorre premettere che non è dato sapere quali siano state le attività ispettive condotte in concreto dall' , né quali CP_2 dichiarazioni siano state rese, posto che l'ente previdenziale ha prodotto solo uno stralcio del verbale omettendo di allegare gli atti e le dichiarazioni menzionate.
In definitiva, il verbale non appare sufficiente, da solo, a escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente. Le conclusioni degli ispettori si basano su deduzioni generiche, dichiarazioni indirette e assenza di documentazione, ma non su prove specifiche e dirette riferite al ricorrente.
Infatti, il contenuto del verbale è stato efficacemente contestato dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione contrattuale e retributiva.
L'accertamento ispettivo non può ritenersi prova sufficiente, né autonomamente, né interpretato unitamente alle risultanze documentali e alle risultanze delle prove orali, a dimostrare che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa priva dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, il disconoscimento del rapporto di lavoro appare infondato e suscettibile di annullamento in sede giudiziale.
Dall'esame del compendio probatorio non sono emersi, dunque, elementi che possano portare a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente fosse simulato.
In sostanza, v'è prova documentale e testimoniale della regolare sussistenza del rapporto di lavoro subordinato occorso tra il ricorrente e la per il periodo in contesa. Controparte_3
Diversamente, l'istituto resistente non ha offerto elementi da cui desumere la non genuinità del rapporto di lavoro instaurato.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, si rinvengono elementi solidi, specifici e concreti da cui desumere il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la
Controparte_3
La domanda va, quindi, accolta, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. .2501.1/6/2021.76215 disposto CP_2 dall' , scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018/19/DDL, del CP_2
29/03/2921, del provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 02/08/2019 al 25/07/2020 e la richiesta di restituzione della somma di € 10.382,15
e dell'avviso di addebito n. 33420230001125555000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nel periodo oggetto di causa;
Controparte_3
- annulla il provvedimento disposto dall' di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_2 subordinato prot. .2501.1/6/2021.76215, scaturito dal verbale unico di accertamento e CP_2 notificazione n. 2019018/19/DDL, del 29/03/2921;
- annulla il provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal
02/08/2019 al 25/07/2020 e la richiesta di restituzione della somma di € 10.382,15;
- annulla l'avviso di addebito n. 33420230001125555000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_2 professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021