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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/07/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 03 LUGLIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 1086 /2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall' avv. Annunziata Gaetano Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 15.01.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità lavorativa ex L.118/71, indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno e/o pensione di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte. allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass,
n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott. si Persona_1 valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente: “Lieve emiplegia sinistra più marcata a carico dell'arto inferiore sinistro, Ipertensione arteriosa con interessamento cardiaco classe NYHA I, Diabete mellito senza complicanze periferiche con buon compenso metabolico,
Insufficienza respiratoria di lieve entità.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta non invalida ex lege n. 118/1971.
In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie e ha evidenziato che, con riferimento alla patologia neurologica, quale esito di incidente ischemico cerebrale, occorso nel
2020, trattasi di un episodio ischemico che ha avuto sostanzialmente un evoluzione in miglioramento, la patologia diabetica, appare ben compensata dal trattamento con antidiabetici orali e non vengono evidenziate, sia in clinica che da documentazione sanitaria agli atti, complicazioni significative; con riferimento alla patologia ipertensiva, la stessa non presenta complicazioni importanti se non il rilievo di una ipertrofia miocardica che appare da compensazione e scevra da complicanze ulteriori;
in riferimento alla patologia respiratoria, alla lue di quanto emerge all'esame clinico e da dati strumentali, si configura come insufficienza respiratoria di lieve entità, non evidenziandosi nella storia clinica episodi di dispnea e tosse, se non quelli legati allo stato di tabagismo in cui versa la perizianda.
Diversamente da quanto è contestato in ricorso, e con riferimento all'ipoacusia bilaterale, si legge in consulenza che l'apparato uditivo non presenta nessun deficit; ugualmente dicasi per quanto concerne la sindrome depressiva endorettiva giacché, dall'esame obiettivo la periziata: “non presenta patologie psichiche - è collaborante e ben orientata nel tempo e nello spazio. Non presenta difficoltà nell' eloquio
e non presenta amnesie specifiche”.
Contrariamente, pertanto, a quanto si legge in ricorso, il Ctu ha diligentemente esaminato e valutato tutti certificati medici prodotti dalla parte, applicando correttamente i codici di cui alle Tabelle Ministeriali.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU, senza fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata. (Cass. 35748/2021- Cass. n. 26373/2023).
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità / all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art.3 comma 3° L.104/92.
Visto il 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 7 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 03 LUGLIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 1086 /2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall' avv. Annunziata Gaetano Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 15.01.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità lavorativa ex L.118/71, indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno e/o pensione di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte. allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass,
n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott. si Persona_1 valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente: “Lieve emiplegia sinistra più marcata a carico dell'arto inferiore sinistro, Ipertensione arteriosa con interessamento cardiaco classe NYHA I, Diabete mellito senza complicanze periferiche con buon compenso metabolico,
Insufficienza respiratoria di lieve entità.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta non invalida ex lege n. 118/1971.
In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie e ha evidenziato che, con riferimento alla patologia neurologica, quale esito di incidente ischemico cerebrale, occorso nel
2020, trattasi di un episodio ischemico che ha avuto sostanzialmente un evoluzione in miglioramento, la patologia diabetica, appare ben compensata dal trattamento con antidiabetici orali e non vengono evidenziate, sia in clinica che da documentazione sanitaria agli atti, complicazioni significative; con riferimento alla patologia ipertensiva, la stessa non presenta complicazioni importanti se non il rilievo di una ipertrofia miocardica che appare da compensazione e scevra da complicanze ulteriori;
in riferimento alla patologia respiratoria, alla lue di quanto emerge all'esame clinico e da dati strumentali, si configura come insufficienza respiratoria di lieve entità, non evidenziandosi nella storia clinica episodi di dispnea e tosse, se non quelli legati allo stato di tabagismo in cui versa la perizianda.
Diversamente da quanto è contestato in ricorso, e con riferimento all'ipoacusia bilaterale, si legge in consulenza che l'apparato uditivo non presenta nessun deficit; ugualmente dicasi per quanto concerne la sindrome depressiva endorettiva giacché, dall'esame obiettivo la periziata: “non presenta patologie psichiche - è collaborante e ben orientata nel tempo e nello spazio. Non presenta difficoltà nell' eloquio
e non presenta amnesie specifiche”.
Contrariamente, pertanto, a quanto si legge in ricorso, il Ctu ha diligentemente esaminato e valutato tutti certificati medici prodotti dalla parte, applicando correttamente i codici di cui alle Tabelle Ministeriali.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU, senza fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata. (Cass. 35748/2021- Cass. n. 26373/2023).
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità / all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art.3 comma 3° L.104/92.
Visto il 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 7 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini