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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3133/2022 tra le seguenti parti:
- ( ), sito in Alassio (SV) alla via Mazzini n.3, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Colonna Alessandro e Ferrari Irene, come da procura in calce all'atto introduttivo
- attrice –
contro
- , (C.F. ), nato ad [...] Controparte_1 C.F._1
MB (BG) l'11.02.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giacchero, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
nonché contro
- , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , CP_6 CP_7 Controparte_1 [...]
, ; Controparte_8 CP_9
- terzi chiamati –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
"accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della , con sede in Alassio (SV), Via Parte_1 Mazzini n. 3, in persona del proprio legale rapprese (C.F.: Parte_2 C.F._2
), in coerenza con le disposizioni testamentarie della Sig.ra misur
[...] Persona_1 vato dalle compravendite degli immobili siti in Alassio, via ceria e, per l'effetto, condannare e/o dichiarare tenuto l'erede universale, Sig. a corrispondere all'attrice, una volta perfezionate le vendite dei predetti Controparte_1 immobili, la quota pari al 12 hiarito in narrativa”.
1 Per il convenuto:
“ Non si accetta il contraddittorio su nuove domande, né su domande tardivamente proposte e si precisano le seguenti CONCLUSIONI: RESPINGERE tutte le domande formulate dall'attrice e, comunque, ASSOLVERE il convenuto da ogni domanda contro lo stesso proposta;
con la vittoria delle spese e degli onorari del giudizio” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, le parti discutono sulla corretta interpretazione della clausola di cui al testamento olografo versato in atti, consistente nella seguente espressione: “Lego alla Parrocchia S. Ambrogio la somma corrispondente al 12% di quanto si rinverrà negli istituti bancari (termine da intendersi in senso lato)”.
Secondo l'interpretazione fornita dall'attrice , il legato sarebbe da intendersi Parte_3 come riferito al 12% di ciò che si rinverrà negli istituti bancari all'esito delle compravendite dei due immobili in via Nighelli ed in Via Corceria, al termine delle quali i due incaricati alla vendita avrebbero dovuto versare il ricavato su uno dei conti correnti intestati alla de cuius, trattenendo la percentuale del
2% a titolo di rimborso spese.
Viceversa, secondo l'interpretazione fornita dal convenuto erede Controparte_1 universale (nonché uno dei due soggetti individuati come incaricati alla vendita), la disposizione sarebbe limitata al 12% di quanto sarebbe stato rinvenuto negli istituti bancari al momento della apertura della successione. Ed infatti, è pacifico che il convenuto abbia eseguito la volontà della de cuius così interpretata, versando € 18.103,25 pari al 12% di quanto rinvenuto presso gli istituti bancari al momento della morte della testatrice.
Il contraddittorio veniva esteso ai terzi chiamati come individuati in epigrafe per i motivi di cui all'ordinanza del 13.03.2024, alla quale si rinvia.
Ciò posto, all'esito dell'esame delle disposizioni testamentarie e delle deduzioni formulate da ambo le parti in causa, occorre effettuare una importante premessa.
La prevalente dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere applicabili, analogicamente, i principi di cui all'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione del testamento, quale atto di natura negoziale, dovendo l'interprete valutare gli elementi letterali e logici della scheda testamentaria privilegiando la ricerca della volontà effettiva del testatore. A tal riguardo, si condivide l'assunto secondo il quale:
“nell'interpretazione del testamento deve privilegiarsi la ricostruzione della volontà del testatore condotta alla stregua degli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa, potendosi solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, far ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.” (Cassazione civile , sez. II,
28/07/2021 , n. 21607; Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10882; Cassazione civile sez. II,
17/04/2001, n.5604). In altri termini, il ricorso ad altri elementi estrinseci quali indici rivelatori della personalità del de cuius – ricavabili a livello probatorio dalle presunzioni, dalle circostanze riferite da
2 testimoni, dagli altri documenti o comunque di ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio – è sussidiario e va perseguito solo ove non risulti già chiara la volontà del testatore sulla base di una valutazione complessiva di tutti i passaggi logici del testamento, nessuno escluso, dovendosi privilegiare una interpretazione non limitata al senso letterale delle singole espressioni impiegate ma estesa ad una lettura globale della scheda testamentaria, come richiedono gli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché una interpretazione che dia effetto a clausole che, altrimenti interpretate, non avrebbero senso alcuno, ex art. 1367 c.c.
Ebbene, calando tali linee guida nel caso in questione, anche alla luce delle argomentazioni di parte convenuta, occorre ulteriormente premettere che la discussione sulla compresenza o meno di legati e istituzioni di eredi ex re certa ha una limitata rilevanza.
Ad una lettura complessiva del testamento olografo, infatti, si evince che la de cuius abbia ritenuto di padroneggiare la terminologia giuridica utilizzandola in modo indiscriminato.
Ed infatti, in un primo momento la testatrice preannuncia un intento distributivo pro quota mediante l'utilizzo dell'espressione “istitutio ex re certa” (quindi fra eredi); successivamente specifica di effettuare legati in favore degli enti religiosi e di soggetti estranei alla famiglia (“lego all'Istituto Salesiano…”, “lego a Pers
”, “lego alla ), quindi nomina successivamente l'odierno Persona_3 Parte_3 convenuto erede universale. In realtà, al netto dello scopo preannunciato mediante l'espressione in lingua latina, che evoca la previsione dell'art. 588, co.2, c.p.c., è evidente che la testatrice abbia voluto effettuare una serie di disposizioni a titolo particolare, sia pur pro quota, lasciando residuare il nipote quale unico erede universale per la restante parte del patrimonio, circostanza che, in ogni caso, si ritiene ininfluente ai fini della interpretazione della volontà espressa nel testamento. Ed infatti, ben possono concorrere l'istitutio ex re e l'erede legittimo (cfr. Cass. civ. sent. 03/072019, n. 17868; Cass. civ., sez. VI, 09/04/2021, n.9487), così come ben possono esistere una serie di legati individuati solo nel genere, come nel caso di quote parti del patrimonio consistenti in sole somme di denaro indicate in termini percentuali.
A tale ultimo riguardo, dalla lettura complessiva del testamento si evince anche che la de cuius, per chiarire la consistenza delle quote percentuali lasciate ai singoli soggetti individuati nella prima parte del testamento, abbia voluto riferirsi leziosamente ai “beni mobili di cui all'art. 812 ultimo comma C.C.”, dicitura enunciata anche nell'incipit. Ed infatti, è evidente che la de cuius non abbia voluto lasciare quote di proprietà di immobili ma solo somme di denaro ai soggetti diversi dal nipote odierno convenuto.
Tutto ciò premesso, ad una prima lettura della singola clausola testamentaria, isolatamente considerata, parrebbe che la de cuius abbia voluto lasciare alla odierna attrice il 12% di quanto si “rinverrà” presso gli istituti bancari ad essa intestati al momento della sua morte, avendo essa impiegato una terminologia che implica una “scoperta”, e quindi di ciò che verrà rintracciato all'esito della esplorazione dei conti al momento del suo decesso. Tuttavia, la stessa de cuius specifica tra parentesi l'espressione “termine da 3 intendersi in senso lato”. Occorre quindi procedere ad una lettura complessiva del testamento per comprendere cosa la de cuius realmente abbia voluto disporre in favore della attrice e per quale motivo abbia effettuato questa specificazione non presente nelle altre disposizioni, parimenti effettuate pro quota.
Sul punto, si rileva che il testamento è suddiviso in tre parti. In una prima parte, la de cuius elenca le quote, evidentemente di denaro, in favore di una serie di soggetti da essa ritenuti meritevoli di lascito testamentario. Nella seconda parte del testamento la de cuius nomina erede universale il nipote CP_1 con l'incarico di svolgere “tutte le operazioni bancarie e quant'atro necessario affinché i beni mobili di cui all'art. 812, ultimo comma, C.C. vengano distribuiti secondo le mie succitate volontà, senza che peraltro possa imputarsi al medesimo responsabilità per le operazioni eseguite a tal proposito”.
Infine, la testatrice, dopo aver chiesto la dispersione in mare delle proprie ceneri al medesimo nipote, conferisce l'incarico allo stesso di vendere l'immobile di via Neghelli e a di vendere Parte_4
l'immobile di via Conceria – con onere di procedervi antro due anni privo di conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso – specificando che i detti incaricati avrebbero dovuto “versare quanto ricavato dalle compravendite su uno dei conti correnti” ad essa intestati, senza null'altro specificare in ordine alla finalità di tale ultima operazione.
Pertanto, dalla lettura complessiva del testamento – che non si limita alla decodificazione della singola parola utilizzata “rinverrà” e che conferisce a questa terza parte della scheda testamentaria un senso che, altrimenti, non si avrebbe – è evidente che la testatrice abbia voluto lasciare solo somme di denaro a tutti gli altri soggetti diversi dal proprio nipote, rifornendo i propri conti con la vendita dei due specifici immobili da essa individuati in modo da garantire esaustivamente detta globale finalità distributiva. Alla luce di siffatta lettura di insieme è evidente, quindi, che la de cuius – tornando alla metodologia di individuazione pro quota dopo aver eccezionalmente identificato e limitato l'importo in euro per gli altri due legati in favore di altri enti ecclesiastici – abbia voluto riutilizzare l'individuazione in termini percentuali disponendo il 12% di quanto si “rinverrà” (termine, per l'appunto, da intendersi in senso lato) al termine delle operazioni di rifornimento dei conti mediante le descritte operazioni di vendita che, altrimenti, non avrebbero avuto senso alcuno.
La domanda dell'attrice deve, quindi, essere accolta, con conseguente condanna condizionata alla ultimazione delle operazioni di vendita nei confronti del solo (erede Controparte_1 universale) senza il coinvolgimento di , mera incaricata ad una delle due vendite ma Parte_4 priva di un effettivo interesse a resistere.
Quanto alle spese di lite, non può essere condivisa la nota spese, in quanto oggettivamente abnorme rispetto alla attività concretamente espletata. Pertanto, in virtù della soccombenza il convenuto deve essere condannato al pagamento delle stesse, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 4 147/202022 applicabile temporalmente ex art. 6, tabella 2 fascia indeterminabile, (tutte le fasi escluso quella di trattazione e istruttoria, ritenuta superflua, ai minimi la decisoria per l'esiguo impegno difensivo in quest'ultima profuso), in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% IVA
e CPA e se dovute, come per legge, ed € 4.237,76 per spese vive documentate.
P.Q.M.
Codesto Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda formulata dall'attrice e DICHIARA il diritto della Parte_1
a concorrere nella misura del 12% di quanto ricavato dalle compravendite degli immobili siti in Alassio
(SV) alla via Neghelli e alla via Corceria, e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto
[...]
ad effettuare la corresponsione di detto versamento all'esito del decorso delle Controparte_1 operazioni di vendita;
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite sopportate dagli attori, che qui si liquidano in € 4.358,00 per compensi professionali ed € 4.237,00 per spese vive documentate, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa;
- COMPENSA le spese fra tutte le altre parti in causa.
Così è deciso.
Savona, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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