Sentenza 20 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2004, n. 7570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7570 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' 07-5 70/04 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro indennità d'acqumpagnamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 26090/01 Consigliere Cron.14452 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 27/11/03 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MI MA US, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega 2003 in atti;
6193 controricorrente -1- A Y avverso la sentenza n. 502/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 25/10/00 R.G.N. 466/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SENTENZA Ritenuto che con ricorso del 31 maggio 1996 al Pretore di Messina PA MI AL conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro onde di ottenere la condanna alla corresponsione un'indennità d'accompagnamento; accolta la domanda dal Pretore, con che, sentenza del 25 ottobre 2000 il Tribunale, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava la medesima invalida al cento per cento e tuttavia capace di camminare e di compiere gli atti quotidiani della vita onde rigettava la domanda di indennità d'accompagnamento; che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero del Tesoro mentre la MI AL resiste con controricorso.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12, 13 e 19 1. n.118 del 1971, per non avere il Tribunale rilevato che la controparte era ultrasessantacinquenne e che dopo il sessantacinquesimo anno d'età pensione ed assegno di invalidità si convertono in pensione sociale;
che col secondo motivo esso svolge la medesima censura sotto il profilo dell'omesso esame di un 3 t punto decisivo e dell'omessa motivazione;
che i due connessi motivi sono inammissibili poiché oggetto della decisione impugnata è la reiezione di una domanda di indennità di accompagnamento e non l'attribuzione di una pensione 0 di assegno di invalidità, d'onde l'assenza di alcun interesse al ricorso;
che l'affermazione essa dal Tribunale circa il grado di invalidità dell'attuale intimata, insufficiente all'accoglimento della domanda, ha valore di semplice argomentazione e non suscettibile di passare in giudicato;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 10,00 oltre ad euro millecinquecento per onorario, con distrazione in favore dell'avvocato Intilisano, Così deciso in Roma il 27 novembre 2003. Il Presidente: englichen füault Reduico Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE he Depositata in Cancelleria 20 APR. Oggi, A M CANCELLERE E R PA Cuare