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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dr. Ludovico Sburlati Presidente dr.ssa Marisa Gallo Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14259/2023 promossa da:
(P.Iva. ), rappresentata e difensa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
PA FI ( , AU BA Email_1
( e AR GA Email_2
( , per delega in atti;
Email_3 attrice;
contro
(Cf. e P.Iva. ), ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difensa dagli avv.ti Carlo Castellotti
( ), Elio Gianni Email_4
( , Maria Daniela Cogo Email_5
( , per delega in atti;
Email_6 convenuta;
Oggetto: contratti pubblici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…
1. Accertare che nell'esecuzione del contratto d'appalto oggetto di causa si è verificata una diminuzione delle prestazioni oltre il quinto d'obbligo previsto dall'art. 106 comma 12 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Conseguentemente dichiarare risolto il contratto d'appalto oggetto di causa ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1467 c.c.”;
1 Convenuta: “… in via pregiudiziale nel rito accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli articoli
281 decies e seguenti;
in via pregiudiziale nel merito accertare, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Pt_2 facendo capo la medesima a ONroparte_2 in via principale, nel merito rigettare integralmente le richieste di risoluzione del contratto ex art. 106, comma 12 e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte meglio illustrate in narrativa;
Con vittoria di spese e di compenso professionale”.
MOTIVAZIONE
1. Premessa.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue:
- con deliberazione n. 189 del 27/12/2017, la (società di committenza CP_2 della regione Piemonte) ha indetto una procedura aperta ex art. 59, 60 Dlgs 50/2016, articolata in 6 lotti territoriali, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alle aziende del servizio sanitario della regione (gara s.cr. 141-2017)”; con la citata deliberazione è stata CP_2 approvata la documentazione di gara;
in particolare: il disciplinare di gara (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 7 fasc. conv.), il capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.) e i relativi allegati (cfr. doc.
1.2 fasc. att.);
- il capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.), all'art. 2, ha individuato i servizi oggetto dell'appalto, cioè: da un lato, il principale servizio di ristorazione [“a) produzione e fornitura di pranzo e cena, … b) produzione e fornitura delle colazioni … c) fornitura di generi extra (derrate sfuse) … d) fornitura dei pasti preso le strutture territoriali … e) gestione mense aziendali con produzione e somministrazione dei pasti per il personale dipendente ed altro personale autorizzato secondo i singoli regolamenti aziendali”]; dall'altro lato, i servizi accessori aventi ad oggetto investimenti, attrezzature e manutenzioni;
- la a partecipato alla gara e, con riferimento al lotto 5 ( Parte_1 Pt_2
Aou No e Asl No), ha formulato la propria offerta economica in data 10/05/2018 (cfr. doc. 2
2 ON fasc. att.; doc. 1 fasc. conv.); in particolare, con riferimento al servizio in favore dell' i
, l'attrice ha offerto: CP_1
A. per le “colazioni degenti” [“n. annuale presunto”: 86.637], un prezzo unitario di €
0,44 (Iva esclusa);
B. per i “pasti” [“n. annuale presunto”: 327.704], un prezzo unitario di € 5,32 (Iva esclusa);
C. per le “manutenzioni (quota a pasto imputabile x 108 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,09 (Iva esclusa); totale annuo € 29.493,36 (Iva esclusa);
D. per le “attrezzature (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,36 (Iva esclusa); totale annuo € 117.973,44 (Iva esclusa);
E. per gli “investimenti (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,07 (Iva esclusa); totale annuo € 22.939,28 (Iva esclusa); per “singolo pasto (Iva esclusa) x la durata contrattuale di 84 mesi (=B+C+D+E)”, un prezzo unitario di € 5,84 (Iva esclusa); per “singolo pasto (Iva esclusa) in RINNOVO x ulteriori 24 mesi (=B+C)”, un prezzo unitario di € 5,41 (Iva esclusa);
- con provvedimento n. 174 del 5/06/2019, la ha aggiudicato alla CP_2
l lotto 5 (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.); Parte_1
- in data 24/07/2019, la ha stipulato con la la CP_2 Parte_1
“convenzione per il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale, per le aziende del servizio sanitario della regione di cui all'art. 3 CP_2 comma 1, lett. a) della l.r. 19/2007 e s.m.i”, avente durata sino al 31/12/2025 e contenente le condizioni generali dei successivi contratti da stipulare con le singole amministrazioni contraenti per i vari lotti aggiudicati (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.); è, dunque, stato demandato alle singole amministrazioni contraenti la stipula dei rispettivi atti di regolamentazione del servizio (per la definizione ed il dettaglio delle prestazioni richieste, nei limiti della convenzione) e l'individuazione della data di effettivo avvio del servizio;
ON
- con delibera del 2/08/2019, l di ha aderito alle risultanze della CP_1 procedura di gara effettuata dalla per il conferimento del servizio di CP_2 ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale (cfr. doc. 5 fasc. conv.); tale delibera è stata comunicata alla con missiva del 13/08/2019, la Parte_1
ON quale è stata sottoscritta sia dalla he dall' i , che si Parte_1 CP_1 sono impegnate “ad accettare, senza riserve, tutte le condizioni contrattuali di cui al
Capitolato Tecnico, al Disciplinare di gara ed alla Convenzione stipulata con (cfr. CP_2
3 doc.
4.2. fasc. att.);
- in data 12/11/2019, la e la hanno stipulato un CP_2 Parte_1 apposito atto aggiuntivo alla convenzione, con il quale -“considerate le tempistiche comunicate dalle Amministrazioni contraenti che, indicano ritardi e disallineamenti nell'avvio del servizio, tali da determinare la riduzione dei periodi di erogazione del medesimo con riferimento a ciascun lotto, configurando una possibile alterazione dell'equilibrio economico del contratto”- hanno convenuto (per tutti i lotti aggiudicati) il differimento del termine conclusivo dal 31/12/2025 al 31/10/2026 (cfr. doc.
4.1 fasc. att.; doc. 8 fasc. conv.); ON
- con determina del 30/12/2019, l i ha preso atto ed ha aderito alla CP_1 nuova scadenza contrattuale del servizio fissata al 31/10/2026 (cfr. doc. 9 fasc. conv.);
- il servizio è stato avviato il 1/11/2019;
- con provvedimento del 24/11/2022, la ha determinato “di autorizzare, CP_2 in conformità alla Relazione di cui al punto 2), a decorrere dal 1° ottobre 2022, per un periodo massimo di 12 mesi, per tutti i 6 (sei) Lotti di gara, un adeguamento temporaneo come nel seguito descritto:
- la riduzione da 2 ad 1 delle proposte variabili del “piatto del giorno”, previste nel menù vitto comune e mensa aziendale di cui alla tab. 4 (struttura del menù giornaliero per il vitto comune - e delle diete standard se non altrimenti specificato - adulti) ed alla tab.
6 (pasti per gli utenti della mensa aziendale) di cui all'Allegato B (“Dietetico”) del
Capitolato tecnico di gara;
- un adeguamento dei prezzi contrattuali, con il riconoscimento di un incremento del
8,9%, pari all'indice percentuale ISTAT FOI su base mensile vigente alla data del 1° settembre 2022, da applicarsi su tutte le voci di offerta (i.e. prezzi unitari: colazioni, pasti, generi alimentari extra, pasti ridotti), come specificatamente dettagliato nelle
Tabelle di cui all'allegato n. 1 Prospetto adeguamento prezzi, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto ed ivi materialmente allegate”, dando atto che “trattandosi di misura di adeguamento temporanea, sarà onere degli operatori economici aggiudicatari trasmettere la documentazione a comprova del mantenimento delle nuove Pag. 6 a 6 condizioni economiche almeno 60 giorni prima dello scadere dell'annualità, procedendosi, diversamente, al ripristino dei prezzi offerti in fase di gara” (cfr. doc. 10 fasc. conv.); ON
- con determina del 30/12/2022, l di ha preso atto del succitato CP_1 provvedimento della del 24/11/2022 e ha determinato “di procedere pertanto CP_2 alla revisione delle condizioni economiche del “
[...]
[...] ONroparte_3
(gara 141-2017)” conferito da
[...] questa Amministrazione con la richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 551 del
02.08.2019 esecutiva nelle forme di legge”, dando atto che “la revisione prezzi viene disposta con decorrenza 01.10.2022 per un massimo di 12 mesi e che le condizioni economiche e contrattuali applicabili sono dettagliatamente indicate nella richiamata
Determinazione del Direttore Generale di n. 5 del 24.11.2022 i cui ONroparte_2 contenuti si richiamano integralmente per relationem” (cfr. doc. 11 fasc. conv.).
2. Prospettazioni delle parti.
2.1. La mediante ricorso ex art. 281 decies Cpc (procedimento Parte_1 semplificato di cognizione), ha agito in giudizio contro l , chiedendo ONroparte_1 all'intestato Tribunale:
- di accertare che, nell'esecuzione del contratto d'appalto -e, in particolare, negli anni
2020-2023-, si è verificata una anomala e imprevedibile riduzione del numero dei pasti e delle colazioni, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, al di sotto del “quinto d'obbligo” previsto dall'art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016 (cfr. doc. 7, 8, 12, 13 fasc. att.) e ciò a causa della riduzione del numero dei ricoveri in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid19 nonché in conseguenza dell'”intervento di erogatori privati di servizi coinvolti dalle aziende ospedaliere tramite apposite convenzioni con una parziale sostituzione del servizio privato a quello pubblico” (cfr. ric. p. 8, 9);
- di dichiarare, conseguentemente, risolto il contratto d'appalto:
✓ in forza della disciplina speciale di cui all'art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016 (ratione ON temporis vigente), stante il rifiuto dell' i Alessandria di rinegoziare i termini dell'appalto, nonostante il “costante e perdurante superamento del quinto d'obbligo, manifestatosi già nel primo anno di contratto” e le “numerose e ripetute richieste formali” della Parte_1
a fronte delle quali la convenuta non si è “mai messa in alcun modo a disposizione per
[...] la rinegoziazione del contratto” (cfr. ric. p. 12; doc. 5.1.-5.10 fasc. att.); ed essendo irrilevante l'intervenuta revisione dei corrispettivi di cui ai doc. 10 e 11 fasc. conv. essendo
“stata disposta dalla resistente per altro e distinto motivo, ovvero l'incremento dell'inflazione
e dei costi, che non ha nulla a che vedere con la riduzione dei pasti oltre il quinto d'obbligo”
(cfr. ric. p. 12);
✓ ovvero ai sensi dell'art. 1467 Cc, atteso che la riduzione dei pasti e delle colazioni oltre il “quinto d'obbligo” -dipesa da eventi straordinari e imprevedibili quale la pandemia da
Covid19- “ha irrimediabilmente inciso sull'equilibrio contrattuale”, atteso che “la
5 remunerazione degli investimenti, quale spesa fissa spesa invariabile distribuita “pro quota” su ogni singolo pasto, pari ad € 0,57, è risultata nel complesso insufficiente ad assicurare il corrispettivo di aggiudicazione, in palese violazione della funzione e della struttura stessa della gara e dell'offerta economica risultata aggiudicataria” (cfr. ric. p. 10, 11).
2.2. L , costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ONroparte_1 del rito prescelto e il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva sul presupposto che la legittimazione/titolarità passiva spetterebbe alla . CP_2
Nel merito, la convenuta ha sostenuto l'infondatezza delle avverse pretese:
- stante la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016; ON
- avendo l i già riconosciuto, in data 30/12/2022, “previa necessaria CP_1
ONr e doverosa approvazione da parte di ”, la revisione dei prezzi (cfr. comp. risp. p. 7; doc.
11 fasc. conv.);
- e tenuto conto, “soprattutto”, che “il capitolato esclude espressamente che la stessa
Amministrazione possa dirsi vincolata all'acquisto di quantitativi minimi;
l'unico vincolo riguarda il fatto che l'Amministrazione potrà riconoscere il corrispettivo nel limite massimo previsto dal bando di gara (limitatamente ad lotto 5)” (cfr. comp. risp. p. 8). Pt_2
Inoltre, nell'ambito della prima memoria ex art. 281 duodecies c. 4 Cpc, la convenuta ha sostenuto che la si sarebbe resa inadempiente non avendo Parte_1 ancora effettuato, nonostante siano trascorsi 6 anni dall'avvio del contratto, i lavori che si ON era impegnata a svolgere presso l' i . CP_1
3. Svolgimento del processo.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con ordinanza in data 24/10/2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come precisate nelle note scritte (sostitutive dell'udienza ex art. 281 sexies Cpc) depositate dalle parti in data 17/10/2025.
4. Sulla contestazione concernente la scelta processuale della Parte_1 di introdurre la presente causa con ricorso ex artt. 281 decies e ss Cpc (procedimento semplificato di cognizione), si osserva che:
- ai sensi dell'art. 281 decies Cpc, il procedimento semplificato di cognizione è applicabile sia (“sempre”) nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, sia nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (come nel caso di specie), “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”;
- nel caso di specie, stante la natura documentale della vertenza, il Tribunale ha
6 ritenuto sussistenti le condizioni di ammissibilità del procedimento semplificato di cognizione, ragion per cui non è stata disposta la conversione del rito.
5. Sulla legittimazione e titolarità passiva.
5.1. Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il CP_1 cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto delle domande della bensì al Parte_1 merito, cioè alla titolarità passiva.
5.2. L'eccezione è, tuttavia, infondata anche sotto il profilo della titolarità passiva, tenuto conto che il rapporto contrattuale a cui si riferisce la domanda attorea di risoluzione ON intercorre tra l di (committente pubblica) e la CP_1 Parte_1
(appaltatrice) come confermato, peraltro, dalla convenzione stipulata il 24/07/2019 tra la
[...]
e la ove si legge espressamente che “la presente CP_2 Parte_1
Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni ONraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura” (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.).
In senso conforme si richiama la sentenza del Tribunale di Torino n. 4424/2024 resa nel procedimento Nrg 18384/2022.
7 6. Nel merito.
6.1. La ha chiesto la risoluzione contrattuale invocando, Parte_1 innanzitutto, l'art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016 (ratione temporis vigente):
- norma che stabilisce che, “qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto”, la stazione appaltante “può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario”, senza che l'appaltatore possa chiedere la risoluzione del contratto;
- e da cui si desume che, se il limite (cd. “quinto d'obbligo”) viene superato,
l'appaltatore può esigere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali -se ricorrono le condizioni di cui ai c. 1 e 2 dell'art. 106 Dlgs 50/2016- e, in mancanza, ha diritto alla risoluzione del contratto.
Ritiene il Tribunale che tale fattispecie non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa, stante l'assenza di un obbligo contrattuale, in capo alla parte pubblica-committente ON ( di ), relativo all'acquisto di determinati quantitativi di pasti, sicché non è CP_1 possibile parlare di superamento del cd. “quinto d'obbligo” - parametro che presuppone la sussistenza di un obbligo contrattuale inerente a specifici quantitativi (come, peraltro, già affermato da codesto Tribunale nella sentenza n. 1381/2025 resa nel procedimento Nrg
5608/2023).
Dagli atti di gara, infatti, non emerge un obbligo di questo tipo;
anzi, gli atti di gara lo escludono, in particolare:
- l'art. 2 c. 6 della convenzione del 24/07/2019 recita: “La stipula della presente
Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche … all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del
Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche …” (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.);
- l'art. 6 del disciplinare di gara stabilisce che “L'importo massimo sopraindicato non è vincolante…. per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del Fornitore.
Il quantitativo sarà di fatto determinato dall'effettivo fabbisogno di ciascuna
Amministrazione contraente, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.
Il valore complessivo dell'appalto per ciascun lotto e per la rispettiva diversa durata di
8 84, 77, 75 mesi, è comprensivo di tutti le seguenti voci di costo: totale costo pasti e colazioni, quota manutenzioni, quota investimenti, quota ammortamento attrezzature e valore annuo generi extra.
I singoli ordinativi di fornitura saranno emessi, per le quantità fruite, al costo offerto per colazione, singoli generi extra, pasti ridotti e costo del singolo pasto, quest'ultimo sarà costituito dalla sommatoria di tutte le seguenti voci di costo= costo pasto+ quota manutenzioni +quota investimenti +quota ammortamento attrezzature)” (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 7 fasc. conv.);
- l'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale prevede al comma primo che “L'importo corrisposto da ogni singola Amministrazione ONraente sarà calcolato in funzione del servizio e in rapporto al numero di colazioni, pasti e pasti-ridotti ordinati e prodotti giornalmente ed ai quantitativi di generi extra, come disciplinato al successivo art 16. I prezzi saranno quelli offerti dall'OEA in sede di gara per ciascuna Amministrazione ONraente” e il successivo art. 6 precisa “che il numero dei pasti indicato, desunto dal numero di pasti erogati nell'anno precedente la pubblicazione della gara, e da considerare indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta (il corrispettivo riconosciuto all'OEA sara determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati)” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.).
6.2. Né la domanda di risoluzione può essere accolta ai sensi dell'art. 1467 Cc, poiché, se è vero che la pandemia da Covid 19 -che ha inciso sul numero dei ricoveri e, conseguentemente, sul numero dei pasti e delle colazioni- costituisce un avvenimento straordinario ed imprevedibile, non risulta, tuttavia, provato un consequenziale squilibrio eccessivo tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, tenuto conto che:
- l'oscillazione del numero dei pasti e delle colazioni concretamente erogati (rispetto al numero “presunto”, indicato negli atti di gara ai soli fini della formulazione dell'offerta) era una circostanza già contemplata negli atti di gara;
- il parametro invocato dall'attrice (superamento del cd. “quinto d'obbligo” ex art. 106
c. 12 Dlgs 50/2016) non può operare per misurare l'intervenuta diminuzione delle prestazioni, stante l'insussistenza di un obbligo contrattuale inerente a specifici quantitativi
(come già esposto al punto al punto 6.1);
- l'allegazione attorea secondo cui la riduzione dei pasti e delle colazioni avrebbe inciso sulla remunerazione degli investimenti, attrezzature e manutenzioni (trattandosi di una retribuzione conteggiata quale quota aggiuntiva distribuita “pro quota” su ogni singolo
9 pasto), rendendola “insufficiente ad assicurare il corrispettivo di aggiudicazione” (cfr. ric. p.
11), è stata formulata in termini generici, in quanto priva di qualsivoglia indicazione numerica, il che non consente di vagliare la sussistenza di un effettivo intervenuto squilibrio tra le prestazioni.
Peraltro, rispetto a quest'ultimo aspetto, dai dati allegati dall'attrice non emergono perdite eccessivamente onerose. Si considerino, al riguardo, a titolo esemplificativo, i dati dell'anno con il risultato peggiore, cioè il 2021, nel quale, secondo la prospettazione dell'attrice, sono stati erogati 243.462 pasti, quindi 84.242 in meno rispetto all'indicazione di gara (327.704). Ne risulta un minor fatturato per Manutenzioni, Investimenti e Attrezzature per la somma di € 43.805,84 [quota di 0,52 (0,09 per manutenzioni + 0,36 per attrezzature
+ 0,07 per investimenti) a pasto moltiplicata per 84.242], e questo a fronte di un fatturato complessivo annuo di ben € 1.382.864,16 (costo unitario del singolo pasto 5,68 x numero di pasti erogati) per la sola voce pasti, escluse le altre prestazioni dedotte in contratto
(colazioni e generi extra). Il che smentisce la tesi attorea, emergendo un'incidenza inferiore al 4% rispetto al fatturato complessivo annuale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 (modificato dal Dm 147/2022), in base ai valori medi della tabella di riferimento, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande attoree;
ON condanna la rimborsare all' i le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5/12/2025 (in base alla composizione del Collegio del 31/10/2025).
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente
dr. Ludovico Sburlati
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