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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa EV FA - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18435 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LEANZA ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], (c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LEANZA ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/09/2025 e chiedevano Parte_1 Controparte_1 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il
12.11.2015. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: , nata a [...] il Per_1
25.06.2015, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_2 Per_3
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori, , e restano affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, che potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore importanza sarà necessario l'accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2) I figli minori manterranno la residenza privilegiata presso l'abitazione materna sita in P.IVA_ Napoli alla via Niccolò Copernico n. 22, c.a.p.
3) Il Sig. ha già provveduto a trasferirsi presso altra abitazione, sita in Controparte_1
Castel UR (CE) alla via Domitiana km 39 capri n. 31;
4) È fatto obbligo ai coniugi di comunicarsi tempestivamente ogni variazione di domicilio e/o di residenza, con lettera raccomandata da inviare entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, anche ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
5) I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati già divisi bonariamente;
6) Il Sig. è tenuto alla frequentazione dei figli, secondo la seguente CP_1 calendarizzazione: nei periodi scolastici: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle
20:00. Il padre preleverà i figli dall'abitazione della madre e li accompagnerà sempre a casa della stessa;
Due fine settimana al mese alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernotto. Il padre preleverà i figli dall'abitazione della madre e li accompagnerà sempre a casa della stessa. nei periodi di vacanza scolastica: i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il
31 dicembre con l'altro genitore;
ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
i minori trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà tenere informato l'altro della località ove i minori saranno condotti al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere
2 assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente. I minori trascorreranno con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, Festa del Papà e della
Mamma, mentre i compleanni dei figli, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Detta calendarizzazione sarà rispettata compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori, di volta in volta concordata tra le parti nell'interesse esclusivo dei minori stessi;
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a conseguire vicendevolmente contributi per il loro mantenimento;
8) I coniugi dichiarano con il presente atto di aver regolato ogni reciproca pendenza economica e di aver definito ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili ed immobili comuni e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei tre figli minori, nella misura di CP_1
€ 250,00 al mese, per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 05 di ciascun mese dalla data di omologazione della separazione consensuale, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) L'assegno unico per i minori dovrà essere corrisposto al 100% alla madre;
11) Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione del figlio;
per la disciplina delle stesse i genitori si riportano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA degli avvocati di Napoli del
07 marzo 2018.
12) I ricorrenti prestano, sin d'ora, il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, autorizzando all'uopo le competenti autorità amministrative;
13) I ricorrenti ai sensi dell'art. 473-bis 12 c.p.c. dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse e non ritengono necessario l'ascolto dei minori in quanto le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi degli stessi;
14) I ricorrenti dichiarano, infine, che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei ricorrenti;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); (atto n. 62, parte I, S. sez. XX, reg. Atti
Matrimonio anno 2015);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV FA dott. Raffaele Sdino
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