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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. RT ZO Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa AR UC IN Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 378/2017 R.G.C. (cui risulta riunito il giudizio 467/2017) da
(C.F. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede sociale in Troina, nella zona artigianale “Libero Grassi”, lotto n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Lo
UC EN del foro di Catania presso il cui studio è elettivamente domiciliato impugnante
e
, nata a [...] il [...], la Controparte_1 [...] (PI , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], tutti soci Controparte_4
del rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
LO UB presso il cui studio sono elettivamente domiciliati opponenti contro
, nata a [...] il [...] (CF. Controparte_5 [...]
e residente in [...] e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. CP_6
), entrambi elettivamente domiciliati in Enna alla via CodiceFiscale_2
Trapani n.2 presso lo studio dell'Avv. Prima Cammarata che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta impugnati
Conclusioni delle parti: come da rispettive note di trattazione scritta e, segnatamente:
Per l'impugnante: “… per quanto sopra rilevato la società
[...]
, ut supra rappr. e difesa chiede: Parte_1
1) determinare il valore delle quote degli opponenti così come rispettivamente valorizzate dal C.T.U. nella sua nuova perizia del 18/04/24;
2) accogliere l'eccezione formulata nella lettera “D” (violazione degli artt.
2473 e 474 del cod. civ.) della citazione e, conseguentemente dichiarare che il rimborso delle quote deve avvenire nel rispetto dei graduati criteri dettati dall'art.2473 cod. civ..
3) Con vittoria di spese e compensi di questa difesa in entrambi i gradi di giudizio e con l'addebito a controparte dei costi dell'arbitrato così come determinato dal Presidente del Tribunale di Enna, con sua ordinanza del
2 19/07/2017. ”; per gli opponenti: “… per quanto sopra rilevato la società
[...]
, ut supra rappr. e difesa chiede: Parte_1
1) determinare il valore delle quote degli opponenti così come rispettivamente valorizzate dal C.T.U. nella sua nuova perizia del 18/04/24;
2) accogliere l'eccezione formulata nella lettera “D” (violazione degli artt.
2473 e 474 del cod. civ.) della citazione e, conseguentemente dichiarare che il rimborso delle quote deve avvenire nel rispetto dei graduati criteri dettati dall'art.2473 cod. civ..
3) Con vittoria di spese e compensi di questa difesa in entrambi i gradi di giudizio e con l'addebito a controparte dei costi dell'arbitrato così come determinato dal Presidente del Tribunale di Enna, con sua ordinanza del
19/07/2017. ”;
Per gli impugnati: “Si insiste nelle proprie difese e nell'accoglimento delle originarie domande di cui al ricorso per la nomina degli arbitri, si chiede il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ex soci alla determinazione del giusto valore delle loro quote, con condanna della Società GAI al relativo pagamento.
(…) Con vittoria di spese e compensi”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 413/2023, resa il 31.10.2023, questa Corte dichiarava nullo il lodo arbitrale del 21.6.2016 a seguito dell'opposizione proposta dalla società e dei soci terzi opponenti. Parte_1
Il lodo in questione risultava emesso dal Collegio arbitrale nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Enna del 5.10.2015, su richiesta di Controparte_6
e al fine di determinare il valore delle partecipazioni sociali Controparte_5
di loro pertinenza a seguito del recesso dagli stessi esercitato quali soci della detta
3 società, onde conseguire il relativo rimborso.
Con la medesima pronuncia, venivano ritenute infondate le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione per inappellabilità della decisione arbitrale e, rispetto all'atto di opposizione dei soci terzi, per difetto di interesse degli opponenti;
così come infondata risultava l'eccezione di tardività del lodo.
Nel merito, la Corte concludeva inoltre per l'infondatezza dei primi due motivi di censura concernenti l'asserita nullità del lodo per violazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo della clausola compromissoria.
Considerazioni diverse venivano invece espresse in ordine al terzo motivo di impugnazione, ritenuto fondato in virtù della violazione del principio del contraddittorio da cui risultava inficiato il lodo arbitrale opposto.
Ed invero, argomentando sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 816 bis c.p.c., affermava la Corte come le parti possono sì stabilire nella convenzione d'arbitrato, oppure con atto separato anteriore all'inizio del procedimento, “le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento”, di talché, in mancanza, “gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno”, ma devono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio,
“concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa".
E, dunque, gli arbitri possono fissare termini e regole decadenziali nell'ambito del procedimento ad essi demandato, ma solo entro binari previamente e specificamente indicati alle parti, essendo precluso all'arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non sia stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti.
Poiché nella fattispecie in esame non vi era prova di tale attività informativa
4 circa il carattere perentorio dei termini processuali assegnati, la Corte riteneva illegittima la declaratoria di inammissibilità che aveva colpito le osservazioni critiche sollevate dalla società all'elaborato peritale, ravvisando, dunque, una violazione del contraddittorio e, per l'effetto, una causa di nullità del lodo arbitrale.
Riteneva invece assorbiti, in quanto travolti dalla dichiarazione di nullità del lodo arbitrale, i restanti motivi.
Alla luce di quanto accertato, la Corte, con contestuale e separato provvedimento del 31.10.2023, disponeva la rimessione sul ruolo del giudizio, per la necessità di provvedere all'integrazione peritale, disponendo che il ctu rispondesse alle osservazioni critiche sollevate dalla società resistente (odierna opponente).
Con la menzionata ordinanza, quindi, si procedeva alla conferma del consulente tecnico d'ufficio già nominato nel corso del procedimento arbitrale, onde provvedere alla rideterminazione o, se del caso alla conferma, del valore della quota dei soci e al momento del recesso, Controparte_6 Controparte_5
avvenuto il 23.11.2013, così come condensata nella relazione di ctu del 26.2.2016.
L' integrazione peritale veniva depositata agli atti del fascicolo telematico il
19.04.2024 e, a seguito di successive note scritte sostitutive dell'udienza del
26.09.2024, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito delle statuizioni già adottate da questa Corte con sentenza parziale n.
413/2023, deve in questa sede procedersi al vaglio della residuale questione di merito relativa alla determinazione del valore delle partecipazioni sociali facenti capo a e in virtù del loro pacifico diritto – Controparte_6 Controparte_5
stante l'assenza di qualsiasi contestazione in ordine alla legittimità del recesso dagli stessi esercitato – al relativo rimborso.
5 Di tutto rilievo risulta, a tal fine, procedere all'individuazione del congruo
“valore di mercato”, così come disciplinato dall' art. 2473 co. 3 c.c. riferito, sotto un profilo temporale, al momento della dichiarazione di recesso.
Detta norma, infatti, detta i criteri cui deve improntarsi la liquidazione della quota sociale, quali la “proporzionalità al patrimonio sociale”, finalizzata a tutelare la libera scelta del recedente, garantendo la valorizzazione dell'originario impegno sul patrimonio sociale, e l' “attualità”, rispetto al “valore di mercato al momento del recesso”, sì da tutelare i contrapposti interessi emergenti al momento del recesso.
Ne consegue che l'individuazione del giusto rimborso postula un'equa valorizzazione del principio e dell'itinere della società onde garantire un'adeguata tutela sia degli interessi dei soci recedenti, in virtù del contributo prestato all'attività sociale, sia dell'integrità del patrimonio sociale, in una prospettiva, a medio e lungo termine, di garanzia per i restanti soci e per i creditori sociali.
E, dunque, rilevato il valore di mercato del patrimonio sociale, la misura del rimborso risulterà proporzionale alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso.
Se è vero, sulla scorta di quanto osservato da attenta dottrina, che i valori indicati nel bilancio dell'ultimo esercizio della società non risultano vincolanti poiché ispirati ad una prospettiva prudenziale di continuazione dell'impresa, è altresì innegabile che gli stessi, in difetto di specifici criteri dettati nell'atto costitutivo, costituiscano un valido ed oggettivo criterio di valutazione della quota.
In applicazione dei principi sopra richiamati e venendo alla concreta determinazione del valore della quota dei soci receduti, è necessario richiamare le conclusioni rassegnate dal ctu Dott. con relazione del 19.04.2024, Persona_1
frutto di un'analisi condotta con metodo scientifico e scevra da incongruenze e vizi
6 logici, formulata in ottemperanza al mandato di questa Corte disposto con ordinanza del 31.10.2023, ove si è chiesto al ctu di fornire risposta alle osservazioni critiche della società opponente rispetto all'originario elaborato peritale, rideterminando o, se del caso, confermando il valore delle suddette quote all'epoca del recesso.
A seguito di un'attenta analisi della documentazione contabile della società, tra cui il registro dei beni ammortizzabili e i bilanci di esercizio 2011 - 2014, il nominato ctu ha proceduto all'individuazione del valore delle quote sociali facenti capo al e alla al momento del recesso secondo i criteri di cui CP_6 CP_5
all'art. 2473 c.c.
Risulta, infatti, meritevole di condivisione il metodo misto del “valore patrimoniale – reddituale”, utilizzato nella fattispecie in esame, in grado di offrire, in assenza di affidabili indici di mercato idonei a consentire un'adeguata comparazione, un valido criterio che contempera le caratteristiche di stabilità del patrimonio sociale con il dinamismo proprio del criterio reddituale.
Quanto al criterio di valutazione adottato, parimenti condivisibile risulta la scelta del ctu di riferirsi ai valori desumibili dal bilancio di esercizio del 31.12.2013, del tutto sovrapponibili - considerato altresì il difetto di contestazioni o di riscontri di segno contrario - alle complessive condizioni patrimoniali e reddituali della società al 23.11.2013 (data del recesso).
Il consulente ha quindi prioritariamente individuato la quota sottoscritta in origine, ricavando la percentuale “proporzionale” rispetto all'intero capitale sociale, per poi rapportarla al valore economico dell'azienda al momento del recesso, onde ricavare, conclusivamente, il “valore di mercato” della quota spettante a ciascuno dei soci receduti.
La formula applicata ha pertanto tenuto conto, nell'individuazione del valore
7 economico dell'azienda “W”, della somma tra il patrimonio netto rettificato “K”
(che considera la differenza tra attività e passività) e la redditività “R” (prodotta nel singolo esercizio che può risultare premiale o penalizzante).
Così facendo, a seguito delle rettifiche apportate con la relazione integrativa su alcune delle poste indicate in bilancio - relative al valore delle “Immobilizzazioni materiali” e al valore del “Credito verso clienti”, inseriti entrambi nello stato patrimoniale attivo, e ravvisando la presenza di un avviamento negativo che ha comportato un decremento del valore economico dell'azienda (determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati negli ultimi tre periodi di imposta) ha individuato il valore complessivo della società al 31.12. 2013, nella misura di Parte_1
€ 1.120.000,00.
Da tale dato si è dunque ricavato, in proporzione all'originaria partecipazione detenuta da ciascun socio sull'intero capitale sociale, il valore della quota di
[...]
pari a € 7.500,00 e quello della quota di CP_6 Controparte_5
ammontante ad € 37.500,00, su cui andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data del recesso sino all'esecuzione del rimborso, stante l'imputabilità del ritardo nella liquidazione alla società che non vi ha proceduto entro il termine di
180 gg dalla comunicazione del recesso così come prescritto dall'art. 2473 co. 4
c.c.
Deve ora procedersi al vaglio della questione concernente le modalità di liquidazione della quota secondo il valore accertato in questa sede.
e hanno in proposito sostenuto, Controparte_6 Controparte_5
ribadendo la loro posizione sino alla comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, che il socio receduto ha diritto ad agire in giudizio per ottenere il rimborso del valore della quota e la conseguente condanna della società al
8 pagamento della quota così come valorizzata.
Secondo la loro prospettiva, dunque, il disposto dell'art. 2473 c.c. non può impedire la formazione di un titolo esecutivo derivante da una sentenza di condanna al pagamento della quota del socio receduto al pari di qualsiasi altro creditore esterno alla società .
Di avviso opposto sono la società e i soci Parte_1
terzi opponenti che hanno invece invocato il rispetto, nella liquidazione della quota ai soci receduti, dei criteri, improntati ad una logica di gradualità, previsti dall'art. 2473 co 4 c.c. in correlazione al disposto dell'art. 2474 c.c. alla cui stregua “In nessun caso la società può acquistare ….. partecipazioni proprie”.
Sul punto, questa Corte, con la citata sentenza parziale n. 413/2023 del
31.10.2023 ha avuto modo affermare che il procedimento di natura non contenziosa di cui all'art. 2473 co. 3 c.c. non costituisce, nel silenzio della legge, una condizione di procedibilità, ma si atteggia quale strumento di risoluzione alternativa, con finalità deflattive, della questione insorta tra le parti rispetto alla proposizione di una domanda giudiziale, di talché la suddetta procedura non preclude ai soci, rientrando il diritto al rimborso tra le prerogative connesse all'esercizio del recesso, di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria o, nell'ipotesi – quale quella di specie - di clausola compromissoria, ad un collegio arbitrale, cui tuttavia sarà demandata, nel rispetto dei canoni normativi, la definizione quantitativa del rimborso “e la successiva esecuzione attraverso le modalità gradatamente previste dalla legge” (cfr. sent. cit. pag. 10).
E, dunque, mentre il terzo comma dell'art. 2473 c.c. disciplina la procedura di volontaria giurisdizione tesa alla nomina di un esperto che renda la relazione giurata sulla determinazione del valore di mercato della quota in caso di disaccordo, il successivo comma quarto della medesima disposizione, prescindendo dal modo in
9 cui si è addivenuti alla determinazione del valore della partecipazione sociale, detta, quale momento successivo e di rilievo generale, le concrete modalità di esecuzione del rimborso, individuate nell'offerta in opzione agli altri soci o a un terzo indicato dai soci, oppure nell'utilizzo delle riserve disponibili o , infine, nella riduzione del capitale sociale.
Nell'ipotesi di rimborso mediante riserve disponibili, ad esempio, la liquidazione, stante il divieto assoluto di cui all'art. 2474 c.c. di acquisto di proprie quote da parte della società, si concretizzerebbe dunque nell'accrescimento delle quote degli altri soci realizzando, nella sostanza, un vero e proprio trasferimento.
Ed invero, la posizione del socio ceduto non può assimilarsi a quella di un creditore sociale, poiché una volta che lo stesso si è avvalso della facoltà di “exit” non ha un diritto di “pentimento”, e deve subire tutte le conseguenze derivanti dall'esercizio del diritto di recesso, salvo accordo con gli altri soci.
Assunto, questo, che trova piena conferma nel principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “Il fatto che il capitale sociale, non diversamente dalle riserve e da tutte le altre poste che concorrono a formare il patrimonio netto della società, debba essere iscritto al passivo del bilancio (art.
2424 cod. civ.) non vale a farlo considerare alla stregua di una posta debitoria, il cui annullamento o la cui riduzione comporti un vantaggio patrimoniale della società, giacché quelle poste non costituiscono passività, ma identificano
l'eccedenza delle attività rispetto alle vere e proprie passività - rappresentando, quindi, il "valore netto" del patrimonio di cui la società può disporre - e la loro iscrizione nella colonna del passivo risponde unicamente alla finalità contabile di far coincidere il totale del passivo con quello dell'attivo. Ne consegue che gli eventi destinati ad incidere negativamente sul capitale o sulle riserve (quale, nella specie, il rimborso delle azioni a favore di soci che abbiano esercitato il diritto
10 di recesso in difetto dei relativi presupposti) per ciò stesso implicano un decremento di valore della società e, quindi, costituiscono per essa un danno, senza che possa assumere rilievo, in senso contrario, il venir meno dell'obbligo di restituzione dei conferimenti ai soci in sede di futura liquidazione della società, giacché il rapporto che intercorre tra la società ed i propri soci non può essere assimilato ad un rapporto di credito e debito, anche solo potenziale, né il socio, in quanto tale, è qualificabile come creditore della società, non avendo alcuna pretesa che possa far valere direttamente sul patrimonio sociale e divenendo titolare di un diritto alla quota di liquidazione soltanto allorché si verifica una causa di scioglimento del rapporto di società” (cfr. Cass. civ. n. 21641 dell'8/11/2005).
Sempre in tema di recesso del socio di una s.r.l., la Suprema Corte, in altra pronuncia (cfr. ord. n. 30725/2023) ha ritenuto che il “credito da recesso” non possa essere trattato alla stregua di un finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c., poiché sorge proprio dallo scioglimento del rapporto sociale, la cui sussistenza è invece presupposto del finanziamento del socio.
E ciò in quanto il diritto del recedente alla liquidazione della quota non è un credito restitutorio, ma integra una forma di distribuzione dei risultati di un investimento in capitale di rischio.
Conclusione, questa, del tutto in linea con la previsione per cui il socio recedente non ha diritto alla restituzione del valore del conferimento iniziale, bensì “in proporzione del patrimonio sociale” secondo il valore di mercato.
A ciò si aggiunga che l'esclusione della condanna diretta della società nel caso di rimborso della quota del socio recedente rinviene ulteriore e dirimente conferma nel disposto dell'art. 2474 c.c., sopra menzionato, alla cui stregua “in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”,
11 atteso che un pagamento diretto della società ai soci receduti si risolverebbe in un acquisto di partecipazioni proprie.
Ulteriore riferimento normativo di tale opzione ermeneutica lo si rinviene nella norma di cui all'art. 4, comma 9, lett. d), della legge delega di riforma del diritto societario (l. 366/2001), nella parte in cui impone che, nel rimborso del recedente, si debbano salvaguardare in ogni caso “l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nessun accoglimento può quindi trovare la domanda avanzata dai soci receduti di condanna diretta della società, dovendosi per converso concludere per l'accertamento del valore delle quote dei soci receduti nella misura sopra indicata (ovvero € 7.500,00 per Controparte_6
ed € 37.500,00 per oltre interessi legali ut supra meglio Controparte_5
specificati) disponendo l'obbligo per la società di procedere alla liquidazione del rimborso agli stessi spettante nel rispetto dei criteri normativi previsti dall'art. 2473 co. 4 c.c. e secondo l'ordine ivi stabilito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della lite, si dispone che quelle relative al giudizio arbitrale, liquidate in € 3.215,17 di cui € 215,17 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché quelle del presente grado pari ad € 7.992,80, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, siano poste a carico della società Parte_1
nella misura di un mezzo, atteso che il giudizio arbitrale è scaturito
[...]
dalla mancata determinazione del valore delle partecipazioni dei soci receduti e dal conseguente mancato rimborso da parte della società, dovendosi compensare il residuo mezzo per via della dichiarata nullità del lodo (giusta sentenza parziale n.
413/2023 del 31.10.2023) e del rigetto della domanda di condanna diretta avanzata da e . Controparte_6 Controparte_5
12 Devono invece integralmente compensarsi le spese di lite , relative solo al presente grado di impugnazione, nei rapporti tra i soci receduti e i soci terzi opponenti, avendo gli stessi invocato in seno all'atto introduttivo del giudizio
467/2017 (poi riunito al presente) solo la nullità del lodo, poi dichiarata con la menzionata sentenza parziale di questa Corte in virtù di un'erronea condotta processuale ascrivibile al collegio arbitrale e non ad altra causa imputabile alla controparte.
Le spese di ctu e quelle relative all'onorario dell'esperto contabile, così come quantificate dal collegio arbitrale, afferendo ad attività istruttoria volta a consentire la determinazione economica delle quote oggetto di causa, devono interamente porsi a carico della Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che il valore della partecipazione sociale di Controparte_6
nella società alla data del recesso dallo Parte_1
stesso esercitato è pari ad € 7.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del recesso sino all'esecuzione del rimborso;
- accerta e dichiara che il valore della partecipazione sociale di CP_5
nella società alla data del recesso
[...] Parte_1
dalla stessa esercitato è pari ad € 37.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del recesso sino all'esecuzione del rimborso;
- dispone che l'esecuzione del rimborso in favore dei soci receduti e secondo i valori di cui ai capi che precedono avvenga in osservanza dei criteri di cui all'art. 2473 co. 4 c.c. , come ivi gradatamente previsti;
- condanna in persona del legale Parte_1
13 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di e Controparte_6
, di un mezzo delle spese di lite relative al giudizio arbitrale, Controparte_5
pari nella misura già ridotta ad € 1.715,17 di cui € 215,17 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando il residuo mezzo;
- condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di e Controparte_6
, di un mezzo delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_5
pari nella misura già ridotta ad € 3.996,40, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché quelle del presente grado, compensando il residuo mezzo;
- pone le spese di ctu e quelle relative all'onorario dell'esperto contabile, come quantificate dal collegio arbitrale, a carico di Parte_1
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AR UC IN RT ZO
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