Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 1539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nata a Genova (GE) il 05.08.1972 elett. dom. in Genova Corso Andra Podestà 8/5, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Lazzarini (C.F. che la rappresenta C.F._1
e difende come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Galleria G. Mazzini 3/4, CP_1 presso lo studio degli Avv. Camilla Badano (C.F.; ) e (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_2
che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti CodiceFiscale_3
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
2) riconoscere in capo alla signora il diritto a percepire assegno divorzile e quindi disporre in capo al Pt_1 marito signor l'onere di versare ogni mese entro il giorno 5 assegno divorzile a favore della CP_1 moglie nella misura di € 400,00 e /o nella misura che il Tribunale riterrà equa, tenuto conto delle disparità economiche esistenti tra i due coniugi, dello squilibrio nella coppia, che senza colpa alcuna della ricorrente allo stato non può essere eliminato almeno fino a che ella non reperirà attività lavorativa che le consentirà di essere totalmente autonoma;
3)confermare in capo al signor l'onere di versare ogni mese il contributo al mantenimento del gatto CP_1 fino a che egli vivrà, nella misura attualizzata di € 55,55 mensili, oltre ISTAT annuale oltre le spese Per_1 sanitarie veterinarie extra nella misura del 50 % .
4)respingere le avversarie domande.
5)Con vittoria di spese di lite per cui la signora continua ad avere le condizioni per l'ammissione al Pt_1
Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, previi gli incombenti di rito, disattese le domande ed istanze promosse dalla ricorrente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori CP_1
e a Genova in data 14/9/2003, disponendo la successiva annotazione nei competenti registri Parte_1 dello Stato Civile;
- rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, allo stato degli atti ed in forza di quello che emergerà ulteriormente in sede istruttoria, la domanda della ricorrente diretta all'ottenimento di un assegno divorzile a carico del resistente;
- disporre che l'importo mensile per il mantenimento del gatto previa documentazione dell'esistenza in Per_1 vita del gatto da mantenere, venga determinato in codesta sede in un importo non superiore ad Euro 30,00 mensili, inteso come importo predeterminato e fisso, oltre al 50% delle spese sanitarie veterinarie extra che siano documentate come sopra anche nella riferibilità di tali spese al gatto medesimo;
- con vittoria di spese ed onorari di causa”
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 15.02.2023 la signora allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, con il signor in data 14.09.2003 in Genova;
che CP_1 dall'unione non erano nati figli;
che successivamente i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al Verbale del 21.07.2011 omologato da questo Tribunale con Decreto del
20.09.2011; che in virtù del suddetto accordo la casa coniugale di proprietà della signora Pt_1
e della di lei madre sarebbe rimasta alla ricorrente con tutti gli arredi;
l'automobile e la moto intestati al signor arebbero rimasti nella disponibilità di quest'ultimo; che i due gatti sarebbero CP_1 rimasti con la signora ed il signor si onerava del versamento la somma Pt_1 CP_1 complessiva di euro 60,50 a titolo di loro mantenimento oltre al 50 % delle spese per il veterinario e dei medicinali;
che alla morte di uno di essi la somma sarebbe stata dimezzata;
che il signor si impegnava a versare in favore della moglie la voce presente nella busta paga quale CP_1
“assegno coniuge” fino a quando corrisposta;
che i coniugi dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, la signora Parte_1 chiedeva emettersi sentenza di divorzio dal marito con corresponsione, a carico di quest'ultimo, di un divorzile in proprio favore della somma di euro 400,00, nonché la conferma del mantenimento del gatti.
Con comparsa di risposta del 10.05.2023 si costituiva il convenuto, il signor il quale CP_1 si associava alla domanda di divorzio, ma si opponeva alla richiesta di assegno divorzile e chiedeva la riduzione della somma erogata a titolo di mantenimento dei gatti.
All'udienza del 09.10.2023 il Presidente f.f. interrogava liberamente le parti e dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, a scioglimento della relativa riserva, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni della separazione. Le parti venivano rimesse davanti al GI, il procedimento veniva documentalmente istruito e all'udienza del 10.10.2024, precisate le conclusioni il GI tratteneva la causa in decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Invero è documentalmente provato che la signora e il signor si Parte_1 CP_1 erano sposati il 14.09.2003 a Genova, che i predetti si sono poi consensualmente separati alle condizioni di cui al Verbale del 21.07.2011 omologato con Decreto di questo Tribunale del 20.09.2011.
Va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e
[...] CP_1
Sulla domanda di assegno divorzile
La ricorrente ha formulato domanda di assegno divorzile facendo anzitutto riferimento al fatto che al momento non svolge attività lavorativa e non percepisce alcuna forma di sostegno, che dal punto di vista abitativo vive da sola e non più con la madre - che da luglio 2023 - è ospite presso una RSA.
Il convenuto si è opposto alla domanda in primis evidenziando il lungo periodo intercorso tra la separazione e il ricorso per divorzio - quasi quattordici anni – nonché richiamando la capacità lavorativa della ricorrente e la insussistenza di una sperequazione economica tra le parti.
Sul punto giova brevemente ricordare che, ai sensi dell'art. 5 co. VI della Legge n. 898/1970,
l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune.
Quindi, a differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere un tenore di vita “tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale ed ha una funzione mista di tipo assistenziale e compensativo-perequativa, come affermato anche dalle SSUU della Suprea Corte nella Sentenza n. 18287/2018: “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che , partendo dalla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Ora, nel caso di specie dalla documentazione prodotta si ricava quanto segue: Redditi della ricorrente:
- Mod. ISEE 2022: indicatore della situazione economica equivalente: euro 4.270,00;
- Mod. ISEE 2023: indicatore della situazione economica equivalente: euro 2.623,20;
- Mod. ISEE 2024: indicatore della situazione economica equivalente: euro 4.571,00;
La predetta vive della casa in comproprietà con la madre, onde è prova di oneri alloggiativi e non risulta svolgere attività lavorativa.
Redditi del resistente:
- CU 2020 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 11.419,19;
- CU 2021 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 12.773,20;
- CU 2022 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 8.378,40;
- MOD 730/2023 reddito imponibile euro 5.453,00;
- CU 2024 reddito annuo da lavoro dipendente per 156 giorni di lavoro euro 5.890,24;
- CU 2024: euro 3.612,73 erogato da CP_2
Il predetto vive con il fratello e la madre nella casa di proprietà di quest'ultima onde è parimenti privo di oneri alloggiativi, salvo il mutuo fondiario, con rate mensili di circa euro 450,00, contratto in data 28.11.2016 per l'acquisto in comproprietà con il fratello di un immobile sito in Lumarzo (GE).
Attualmente anche il convenuto risulta privo di occupazione, in esito a licenziamento dalla
Fondazione Opera Pia di Viale Causa per giustificato motivo oggettivo comunicato il 18.04.2023 ed irrevocabile essendo stato soppresso il posto di lavoro;
dopo l'impugnazione è seguita la definizione sindacale della vertenza presso la Commissione Provinciale dell'Ispettorato del Lavoro con verbale del 05.06.2023: il signor i è quindi attivato ed ha percepito la NASPI che ad oggi riosulta Pt_3 terminata.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le attuali situazioni degli ex coniugi, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora ssendo le rispettive condizioni sostanzialmente analoghe. Pt_1
Parimenti da rigettarsi sono le ulteriori domande, in quanto inammissibili nella presente sede.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 14.09.2003 tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 CP_1
29.05.1969;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n 395 P. II S.A Vol. Anno 2003 Uff. 1);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Rigetta le ulteriori domande
- Condanna la signora al pagamento, in favore del signor Parte_1 CP_1 delle spese di lite nella misura che viene liquidata in euro 3.808,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni