TRIB
Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2253/2022 R.G., avente ad oggetto “indennità di frequenza”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), nella qualità di genitore esercente Controparte_2 C.F._1 la responsabilità parentale sulla figlia nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 residente in [...] (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Antonino Iozia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 20.10.2022 l' ha CP_3 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza in capo alla minore Persona_1 del requisito sanitario per la fruizione della indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. n. 289/1990 con decorrenza dalla disattesa domanda amministrativa del 24.11.2020 e con revisione a due anni, in ragione della formulata diagnosi di “disturbo aspecifico dell'apprendimento”; a fondamento della proposta opposizione l' ha infatti dedotto che il disturbo risultava diagnosticato sulla CP_1 mera scorta delle riferite difficoltà di apprendimento della minore e in contraddizione con il riportato disorientamento spazio-temporale, che avrebbe piuttosto giustificato una diagnosi di ritardo cognitivo;
esponeva infine che i disturbi specifici dell'apprendimento non sono patologie, ma disturbi che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolare in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica e che trovano appropriata compensazione in ambito scolastico.
Costituitasi in lite, la madre della minore, ha invocato la conferma Controparte_2 delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.01.2025.
***
L'opposizione proposta dall' è infondata e va conseguentemente respinta per le CP_1 ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premesso che la minore “nel periodo dell'infanzia ha presentato un disturbo nell'apprendimento con difficoltà di integrazione scolastica. Il percorso scolastico, alla luce delle carenze conseguenti ad un ritardo nello sviluppo psichico, è stato effettuato con insegnante di sostegno e percorso didattico differenziato per più anni, che risulta documentato per gli anni dal 2018 al 2023”, l'ausiliario ha infatti contestato, all'esito di colloquio clinico con la minore (che vi ha partecipato
“solo se sollecitata utilizzando un linguaggio povero, principalmente per affermazione o negazione”), le motivazioni poste dall' a fondamento del formulato dissenso, e cioè che CP_3
“non essendo stata evidenziata una decisa disabilità intellettiva, i disturbi dell'apprendimento vanno considerati non patologie e come tale non vanno supportate da iniziative didattiche personalizzate di sostegno attivo, in quanto la L. 170/2010 (…) “prevede l'adozione di misure dispensative finalizzate ad evitare affaticamento e disagio”; ha invero replicato che “è proprio questa tipologia di minore che non deve essere abbandonata a se stessa con riduzione delle attività che non riesce a compiere “ad evitare affaticamento e disagio”. Il corso didattico personalizzato tende, infatti, a stimolare l'interesse e l'intelletto al fine di cooperare insieme, minore ed insegnante, per raggiungere il miglior risultato possibile compatibile con le capacità intellettive possedute. Quindi sono proprio i minori con funzione intellettiva limite che possono giovarsi al meglio della stimolazione didattica differenziata, rispetto ai soggetti decisamente patologici in cui il vantaggio è sicuramente limitato”, concludendo infine che è “affetta da “Disturbo Persona_1 aspecifico dell'apprendimento in soggetto con funzione intellettiva limite”, che ha determinato il riconoscimento di “Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 – L.289/90) – indennità di frequenza” a partire dalla revoca operata dallo in data 24/11/2020, e fino al 3/11/2023, giorno del compimento del 18 anno di CP_3 vita” (cfr. relazione depositata il 16.06.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato, in capo a R_
, divenuta maggiorenne nel corso del presente giudizio, il possesso del requisito sanitario atto a
[...] fondare il diritto alla reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa del 24.11.2020 e fino al 03.11.2023. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2253/2022 R.G.; dichiara il possesso, in capo a del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla Persona_1 reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa del 24.11.2020 e fino al 03.11. 2023 e condanna l' al pagamento, delle spese di lite sostenute da CP_3 Controparte_2 nella qualità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Antonino Iozia;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_1
Così deciso in Ragusa il 24 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2253/2022 R.G., avente ad oggetto “indennità di frequenza”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), nella qualità di genitore esercente Controparte_2 C.F._1 la responsabilità parentale sulla figlia nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 residente in [...] (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Antonino Iozia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 20.10.2022 l' ha CP_3 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza in capo alla minore Persona_1 del requisito sanitario per la fruizione della indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. n. 289/1990 con decorrenza dalla disattesa domanda amministrativa del 24.11.2020 e con revisione a due anni, in ragione della formulata diagnosi di “disturbo aspecifico dell'apprendimento”; a fondamento della proposta opposizione l' ha infatti dedotto che il disturbo risultava diagnosticato sulla CP_1 mera scorta delle riferite difficoltà di apprendimento della minore e in contraddizione con il riportato disorientamento spazio-temporale, che avrebbe piuttosto giustificato una diagnosi di ritardo cognitivo;
esponeva infine che i disturbi specifici dell'apprendimento non sono patologie, ma disturbi che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolare in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica e che trovano appropriata compensazione in ambito scolastico.
Costituitasi in lite, la madre della minore, ha invocato la conferma Controparte_2 delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.01.2025.
***
L'opposizione proposta dall' è infondata e va conseguentemente respinta per le CP_1 ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premesso che la minore “nel periodo dell'infanzia ha presentato un disturbo nell'apprendimento con difficoltà di integrazione scolastica. Il percorso scolastico, alla luce delle carenze conseguenti ad un ritardo nello sviluppo psichico, è stato effettuato con insegnante di sostegno e percorso didattico differenziato per più anni, che risulta documentato per gli anni dal 2018 al 2023”, l'ausiliario ha infatti contestato, all'esito di colloquio clinico con la minore (che vi ha partecipato
“solo se sollecitata utilizzando un linguaggio povero, principalmente per affermazione o negazione”), le motivazioni poste dall' a fondamento del formulato dissenso, e cioè che CP_3
“non essendo stata evidenziata una decisa disabilità intellettiva, i disturbi dell'apprendimento vanno considerati non patologie e come tale non vanno supportate da iniziative didattiche personalizzate di sostegno attivo, in quanto la L. 170/2010 (…) “prevede l'adozione di misure dispensative finalizzate ad evitare affaticamento e disagio”; ha invero replicato che “è proprio questa tipologia di minore che non deve essere abbandonata a se stessa con riduzione delle attività che non riesce a compiere “ad evitare affaticamento e disagio”. Il corso didattico personalizzato tende, infatti, a stimolare l'interesse e l'intelletto al fine di cooperare insieme, minore ed insegnante, per raggiungere il miglior risultato possibile compatibile con le capacità intellettive possedute. Quindi sono proprio i minori con funzione intellettiva limite che possono giovarsi al meglio della stimolazione didattica differenziata, rispetto ai soggetti decisamente patologici in cui il vantaggio è sicuramente limitato”, concludendo infine che è “affetta da “Disturbo Persona_1 aspecifico dell'apprendimento in soggetto con funzione intellettiva limite”, che ha determinato il riconoscimento di “Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 – L.289/90) – indennità di frequenza” a partire dalla revoca operata dallo in data 24/11/2020, e fino al 3/11/2023, giorno del compimento del 18 anno di CP_3 vita” (cfr. relazione depositata il 16.06.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato, in capo a R_
, divenuta maggiorenne nel corso del presente giudizio, il possesso del requisito sanitario atto a
[...] fondare il diritto alla reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa del 24.11.2020 e fino al 03.11.2023. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2253/2022 R.G.; dichiara il possesso, in capo a del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla Persona_1 reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa del 24.11.2020 e fino al 03.11. 2023 e condanna l' al pagamento, delle spese di lite sostenute da CP_3 Controparte_2 nella qualità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Antonino Iozia;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_1
Così deciso in Ragusa il 24 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella