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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2024, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 14 novembre 2024 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1792/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gaudino,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Manzi, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: mero accertamento del rapporto di lavoro subordinato – insussistenza della prescrizione
- interesse ad agire e prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 20 luglio 2023, la GM ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 4371 del 28 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda dell'attore.
In primo grado lo aveva allegato di aver lavorato alle dipendenze della e in CP_1 Parte_1
regime di subordinazione sin dal settembre 2004, avendo assunto il rapporto tale caratteristiche di fatto, nonostante la formalizzazione dapprima con un contratto di appalto di servizi per la gestione di distributori automatici di bevande, calde e fredde, e snack, installati presso i clienti della resistente, e quindi, a partire dalla fine dell'anno 2008, con l'incarico di collaborazione autonoma quale responsabile di filiali di Brindisi e, da ottobre\novembre 2012, anche di Bari, riconducili alla convenuta, sebbene formalmente riferite a terze società, con dissimulazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrente con la Ha dedotto, quindi, che dal Parte_1
gennaio 2013 il rapporto era stato formalizzato con la convenuta società, con contratto di lavoro a
B, e che aveva continuato a Parte_2
svolgere le mansioni di responsabile della gestione delle filiali di Bari e Brindisi, per poi essere trasferito, con analoghe mansioni, presso la sede di Città del Vaticano, nel 2015, e di Pontecagnano
e Avellino nel 2016, fino al mese di settembre 2016, quando era stato colpito da un infarto e, al rientro dalla malattia, era stato assegnato a mansioni di accettazione, carico, scarico e sistemazione merci, certamente inferiori a quelle già assegnate e svolte, per essere infine licenziato nell'anno 2019 per giustificato motivo oggettivo, con definizione bonaria della controversia giudiziaria concernente l'impugnativa di licenziamento.
Il ricorrente ha, quindi, convenuto in giudizio il preteso datore di lavoro al fine di conseguire l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 07.09.2004 al 17.01.2013 con applicazione del CCNL commercio e riconoscimento di inquadramento nel 4° livello della stessa contrattazione collettiva nel periodo dal mese di settembre
2004 a dicembre 2008, e successivamente, fino al gennaio 2013, nel livello QUADRO B dello stesso
CCNL.
La sentenza ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di prescrizione, asserendo che, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, lo stesso doveva decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e, alla data del 29.10.2019 (primo atto interruttivo costituito dalla impugnativa di licenziamento), lo stesso non era elasso.
Dopo aver rigettato anche un'eccezione di decadenza e di carenza di interesse formulate dal preteso datore di lavoro, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo dal mese di ottobre 2010, con diritto all'inquadramento nel livello di Impiegato Quadro B e mansioni di Controllo Gestione, ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi Minori, invocato dalla datrice di lavoro.
Con l'atto di appello la ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Ha, innanzitutto, riproposto contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione. L'estinzione del diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, infatti, sarebbe maturata per il periodo antecedenti al 22.10.2011 atteso che il primo atto interruttivo sarebbe da individuarsi nella notifica del ricorso intervenuta in data 22.10.2021. Ad ogni modo, applicandosi alla datrice di lavoro la tutela reale, avendo avuto alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti, la prescrizione sarebbe decorsa in costanza di rapporto.
Ha, poi, eccepito una non corretta valutazione del materiale probatorio e, infine, ha contestato l'applicazione del contratto collettivo commercio in luogo di quello applicato dalla società relativo ai pubblici esercizi.
Si è costituito lo chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna camera di consiglio, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione. Va evidenziato, innanzitutto, che il lavoratore ha azionato solo una domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata senza pretendere spettanze retributive.
Come ribadito dalla Suprema corte con sentenza n. 16263 del 2004 l'accertamento del carattere subordinato del rapporto non costituisce oggetto di un'azione soggetta a prescrizione, infatti, secondo la costante giurisprudenza, si estinguono per prescrizione i singoli diritti, e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale poi possono derivare diritti (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986 n.4812, Cass. 4 novembre 1997 n.10824).
Del resto, come chiarito dalla Suprema corte con sentenza n. 8293 del 2007, relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso inverso: mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera esistenza (cfr. Cass. 9 aprile 2003 n.
9575; 16 gennaio 1997 n. 382; 23 ottobre 1991 n. 11215; 6 maggio 1991 n. 4886).
Nel caso de quo, però, la sussistenza dell'interesse ad agire è stata oggetto di specifica eccezione formulata dal convento in primo grado e sullo stesso il giudice di prime cure si è pronunciato escludendolo. Come chiarito dalla Suprema corte (Cass. 26119 del 2021) la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado, indipendentemente dalla corrispondente eccezione di parte, trovando nella specie applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza della corte di legittimità, ai sensi del quale l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poiché l'esistenza di un'utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Sez. 2, Sentenza n.
24442 del 23/11/2007, Rv. 600768 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006, Rv. 590864 - 01).
Orbene, nel caso de quo, essendo stata la specifica eccezione rigettata dal tribunale e non riproposta con l'atto di appello, sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno.
In conclusione, sul punto, la prescrizione dell'azione di mero accertamento del rapporto di lavoro subordinato non sussiste, e, del resto, sulla sussistenza dell'interesse ad agire è calato il giudicato interno.
L'appello nel merito è infondato.
La decisione del giudice di prime cure è condivisibile nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo dall'ottobre 2010 al gennaio 2013 (prima della formalizzazione).
I testi escussi, infatti, hanno confermato le circostanze utili all'individuazione dell'allegato rapporto.
Va ricordato, a tal punto, che secondo l'art. 2094 del c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
14.6.2018 n. 15631; Cass.civ. Ord. del 06.04.2017 n.8883: “Elemento indefettibile – quindi — del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro - quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione-, i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto”). In tal senso l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. D'altro canto una “lettura” schematica e meramente analitica dei singoli indici rivelatori, scissa da una globale visione - calibrata, altresì, sul apprezzamento della peculiarità delle mansioni e del concreto atteggiarsi del rapporto - che consenta di attribuire un reale ed effettivo valore agli stessi risulterebbe del tutto fuorviante. Siffatta affermazione, del resto, ha trovato, giova ribadirlo, ripetuto riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8883/17 cit.).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso),
l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434;
Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n.
248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024).
Osservando il rapporto di lavoro da parte datoriale, è pacifico che elemento caratterizzante la natura subordinata è l'esercizio da parte del datore di lavoro di quel potere direttivo latu sensu che, in relazione alla tipologia del rapporto, può manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare, qualunque sia il suo concreto atteggiarsi.
Nella fattispecie all'odierno vaglio, l'indagine verte in primo luogo sull'accertamento della insorgenza tra le parti in causa del rapporto di lavoro dedotto, posto che la natura subordinata di questo ed il suo concreto atteggiarsi alla stregua di precise mansioni e di un certo orario di lavoro, sono stati fermamente contestati dalla presunta parte datoriale costituita in primo grado la quale ha allegato che lo aveva erogato prestazioni lavorative in regime di autonomia ed in assenza CP_1
di vincolo di subordinazione.
Occorre, dunque, innanzitutto individuare quegli indici probatori di pregnante ed univoco significato per consacrare l'instaurazione del vincolo di subordinazione tra le parti.
Orbene, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della sussistenza dello stesso, ove sul punto vi sia contestazione, posto che qualsiasi prestazione economica rilevante può essere resa sotto forma di lavoro autonomo o subordinato.
Applicando tali coordinate interpretative all'odierna vicenda processuale va detto che, come correttamente valutato dal giudice di prime cure, l'istruttoria raccolta è stata in grado di riferire la sussistenza degli indici presuntivi della subordinazione.
Il testimone che, per la posizione assunta nella vicenda, è stato più vicino ai fatti di causa è da individuarsi in La stessa, infatti, sin dal 2010 è stata dipendente della società con Controparte_2
le mansioni di ragioniera addetta al controllo gestionale presso l'ufficio di Mesagne. Per le mansioni svolte, pertanto, la deposizione della stessa appare particolarmente pregnante. Essa ha riferito di aver conosciuto lo dall'inizio del rapporto lavorativo e ha riportato che lo stesso “era il CP_1
referente per tutto, per il personale con qualsiasi mansione e per tutta l'attività. Era lui a gestire le richieste di permessi ferie ed altro per tutto il personale. Non si occupava della verifica delle buste paga. A sua volta il ricorrente dipendeva dai fratelli , titolari dell'azienda. Posso dire in Per_1
particolare che era il sig. che veniva presso la nostra filiale e che quindi con lui Testimone_1
direttamente si interfacciava il ricorrente. Circa gli incassi, posso dire che almeno per un periodo era il ricorrente a portare gli incassi effettuati presso la nostra filiale alla sede di Napoli e a consegnarli ai sig.ri ”. Ha confermato, pertanto, le mansioni direttive di strutture non Per_1 complesse riconducibili al quadro B del CCNL pubblici esercizi, connotate da autonomia decisionale e operativa. È emerso, altresì, che tali mansioni venivano svolte nell'ambito di un rapporto gerarchico;
la necessità, infatti, di 'interfacciarsi' con il titolare va intesa in questo senso;
né coglie nel segno la censura circa la genericità dell'inciso: la sussistenza di direttive di lavoro, infatti, se è imprescindibile per l'accertamento della subordinazione, si atteggia diversamente a seconda della natura della mansioni svolte;
va da sé, infatti che il vincolo di soggezione al datore di lavoro è più sfumato nel caso di mansioni direttive, come nel caso de quo;
per cui l'emersione della necessità di interfacciarsi con il proprietario ben assolve all'onere probatorio de quo. Il teste ha confermato anche il rispetto di un orario di lavoro e la fruizione di ferie: “circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, posso dire che era dalle 8,30 alle 19,30 o anche 20,00 dal lunedì al venerdì. Io arrivavo in ufficio alle 8,45
e lo trovavo già lì e andavamo via insieme agli stessi orari. Ciò per il periodo in cui abbiamo lavorato entrambi nella filiale di Mesagne. Per il periodo in cui era a Modugno, posso dire che veniva a
Mesagne due giorni consecutivi per settimana e osservava l'intero orario di cui sopra”; “circa le ferie, posso dire che il ricorrente come tutti noi ne usufruiva nel periodo estivo. Facevamo dei turni perché l'ufficio non chiudeva mai. Il ricorrente di solito si accontentava del turno che residuava dopo la scelta mia e della collega e pertanto faceva di solito le due settimane centrali Parte_3 di agosto”.
Né rileva ad escludere la credibilità del teste il fatto che questi abbia riferito circostanze in parte non sovrapponibili a quelle allegate in ricorso circa la decorrenza dei diversi periodi e, in particolare, circa il trasferimento dalla sede di Mesagne. La risalenza nel tempo dei fatti di causa, infatti, giustifica un ricordo non perfettamente coincidente con la realtà, soprattutto in tema di date. Del resto, la attendibilità del teste emerge dal fatto che il rapporto di lavoro è stato, poi, regolarizzato nonché dai riscontri con le altre deposizioni e le circostanze da esse emerse. Il D'TE, infatti, ha riferito che il ricorrente ha lavorato almeno da quanto lo stesso propalante ha iniziato a rendere la sua prestazione per la “lo vedevo il lunedì mattina, spesso, a Napoli, per la precisione a Casoria alla via Parte_1
Capri. Il ricorrente prendeva del materiale, come scatole di ricambi, il gruppo erogazione del caffè
e simili e quindi lo rivedevo il venerdì verso la fine del pomeriggio, tra le 17,00 e le 17,30 che veniva in sede a Casoria per consegnare gli incassi delle sedi dove era addetto”. “Quando veniva a Casoria,
l'ho visto parlare con il titolare signor ”. Il teste , introdotto da parte Testimone_1 Tes_2
resistete, non ha saputo dare indicazioni decisive sul periodo di causa (2010-2013): “non posso dire di averlo visto nell'espletamento della sua attività, se non nelle occasioni in cui ci incontravamo presso la sempre per caso”; “posso dire che ho avuto i contatti predetti con il ricorrente Parte_1 fino a che abbiamo lavorato nella stessa zona, forse intorno all'anno 2008 o 2009. Poi l'ho perso di vista e non riferire cosa ha fatto per il periodo successivo”. Ciononostante, ha riferito la circostanza che lo utilizzava il furgone aziendale: detto elemento fornisce riscontro alla deposizione CP_1 della circa la subordinazione e l'assenza di rischio, proprio del contratto di lavoro autonomo. CP_2
Il teste ha potuto riferire intorno al precedente periodo napoletano e ha dichiarato di nulla Tes_3
poter dire intorno al periodo successivo.
Deve, pertanto, ritenersi confermato l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato dal giudice di prime cure (2010-2013).
È inammissibile, poi, l'eccezione spiegata dall'appellante circa l'applicazione del contratto collettivo commercio in luogo di quello applicato dalla società relativo ai pubblici esercizi. La sentenza appellata, infatti, ha deciso circa l'inquadramento del lavoratore proprio nel contratto collettivo invocato dal datore e sul punto lo non ha spiegato appello incidentale. CP_1
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater
DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 14 novembre 2024 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1792/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gaudino,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Manzi, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: mero accertamento del rapporto di lavoro subordinato – insussistenza della prescrizione
- interesse ad agire e prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 20 luglio 2023, la GM ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 4371 del 28 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda dell'attore.
In primo grado lo aveva allegato di aver lavorato alle dipendenze della e in CP_1 Parte_1
regime di subordinazione sin dal settembre 2004, avendo assunto il rapporto tale caratteristiche di fatto, nonostante la formalizzazione dapprima con un contratto di appalto di servizi per la gestione di distributori automatici di bevande, calde e fredde, e snack, installati presso i clienti della resistente, e quindi, a partire dalla fine dell'anno 2008, con l'incarico di collaborazione autonoma quale responsabile di filiali di Brindisi e, da ottobre\novembre 2012, anche di Bari, riconducili alla convenuta, sebbene formalmente riferite a terze società, con dissimulazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrente con la Ha dedotto, quindi, che dal Parte_1
gennaio 2013 il rapporto era stato formalizzato con la convenuta società, con contratto di lavoro a
B, e che aveva continuato a Parte_2
svolgere le mansioni di responsabile della gestione delle filiali di Bari e Brindisi, per poi essere trasferito, con analoghe mansioni, presso la sede di Città del Vaticano, nel 2015, e di Pontecagnano
e Avellino nel 2016, fino al mese di settembre 2016, quando era stato colpito da un infarto e, al rientro dalla malattia, era stato assegnato a mansioni di accettazione, carico, scarico e sistemazione merci, certamente inferiori a quelle già assegnate e svolte, per essere infine licenziato nell'anno 2019 per giustificato motivo oggettivo, con definizione bonaria della controversia giudiziaria concernente l'impugnativa di licenziamento.
Il ricorrente ha, quindi, convenuto in giudizio il preteso datore di lavoro al fine di conseguire l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 07.09.2004 al 17.01.2013 con applicazione del CCNL commercio e riconoscimento di inquadramento nel 4° livello della stessa contrattazione collettiva nel periodo dal mese di settembre
2004 a dicembre 2008, e successivamente, fino al gennaio 2013, nel livello QUADRO B dello stesso
CCNL.
La sentenza ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di prescrizione, asserendo che, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, lo stesso doveva decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e, alla data del 29.10.2019 (primo atto interruttivo costituito dalla impugnativa di licenziamento), lo stesso non era elasso.
Dopo aver rigettato anche un'eccezione di decadenza e di carenza di interesse formulate dal preteso datore di lavoro, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo dal mese di ottobre 2010, con diritto all'inquadramento nel livello di Impiegato Quadro B e mansioni di Controllo Gestione, ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi Minori, invocato dalla datrice di lavoro.
Con l'atto di appello la ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Ha, innanzitutto, riproposto contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione. L'estinzione del diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, infatti, sarebbe maturata per il periodo antecedenti al 22.10.2011 atteso che il primo atto interruttivo sarebbe da individuarsi nella notifica del ricorso intervenuta in data 22.10.2021. Ad ogni modo, applicandosi alla datrice di lavoro la tutela reale, avendo avuto alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti, la prescrizione sarebbe decorsa in costanza di rapporto.
Ha, poi, eccepito una non corretta valutazione del materiale probatorio e, infine, ha contestato l'applicazione del contratto collettivo commercio in luogo di quello applicato dalla società relativo ai pubblici esercizi.
Si è costituito lo chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna camera di consiglio, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione. Va evidenziato, innanzitutto, che il lavoratore ha azionato solo una domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata senza pretendere spettanze retributive.
Come ribadito dalla Suprema corte con sentenza n. 16263 del 2004 l'accertamento del carattere subordinato del rapporto non costituisce oggetto di un'azione soggetta a prescrizione, infatti, secondo la costante giurisprudenza, si estinguono per prescrizione i singoli diritti, e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale poi possono derivare diritti (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986 n.4812, Cass. 4 novembre 1997 n.10824).
Del resto, come chiarito dalla Suprema corte con sentenza n. 8293 del 2007, relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso inverso: mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera esistenza (cfr. Cass. 9 aprile 2003 n.
9575; 16 gennaio 1997 n. 382; 23 ottobre 1991 n. 11215; 6 maggio 1991 n. 4886).
Nel caso de quo, però, la sussistenza dell'interesse ad agire è stata oggetto di specifica eccezione formulata dal convento in primo grado e sullo stesso il giudice di prime cure si è pronunciato escludendolo. Come chiarito dalla Suprema corte (Cass. 26119 del 2021) la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado, indipendentemente dalla corrispondente eccezione di parte, trovando nella specie applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza della corte di legittimità, ai sensi del quale l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poiché l'esistenza di un'utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Sez. 2, Sentenza n.
24442 del 23/11/2007, Rv. 600768 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006, Rv. 590864 - 01).
Orbene, nel caso de quo, essendo stata la specifica eccezione rigettata dal tribunale e non riproposta con l'atto di appello, sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno.
In conclusione, sul punto, la prescrizione dell'azione di mero accertamento del rapporto di lavoro subordinato non sussiste, e, del resto, sulla sussistenza dell'interesse ad agire è calato il giudicato interno.
L'appello nel merito è infondato.
La decisione del giudice di prime cure è condivisibile nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo dall'ottobre 2010 al gennaio 2013 (prima della formalizzazione).
I testi escussi, infatti, hanno confermato le circostanze utili all'individuazione dell'allegato rapporto.
Va ricordato, a tal punto, che secondo l'art. 2094 del c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
14.6.2018 n. 15631; Cass.civ. Ord. del 06.04.2017 n.8883: “Elemento indefettibile – quindi — del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro - quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione-, i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto”). In tal senso l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. D'altro canto una “lettura” schematica e meramente analitica dei singoli indici rivelatori, scissa da una globale visione - calibrata, altresì, sul apprezzamento della peculiarità delle mansioni e del concreto atteggiarsi del rapporto - che consenta di attribuire un reale ed effettivo valore agli stessi risulterebbe del tutto fuorviante. Siffatta affermazione, del resto, ha trovato, giova ribadirlo, ripetuto riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8883/17 cit.).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso),
l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434;
Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n.
248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024).
Osservando il rapporto di lavoro da parte datoriale, è pacifico che elemento caratterizzante la natura subordinata è l'esercizio da parte del datore di lavoro di quel potere direttivo latu sensu che, in relazione alla tipologia del rapporto, può manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare, qualunque sia il suo concreto atteggiarsi.
Nella fattispecie all'odierno vaglio, l'indagine verte in primo luogo sull'accertamento della insorgenza tra le parti in causa del rapporto di lavoro dedotto, posto che la natura subordinata di questo ed il suo concreto atteggiarsi alla stregua di precise mansioni e di un certo orario di lavoro, sono stati fermamente contestati dalla presunta parte datoriale costituita in primo grado la quale ha allegato che lo aveva erogato prestazioni lavorative in regime di autonomia ed in assenza CP_1
di vincolo di subordinazione.
Occorre, dunque, innanzitutto individuare quegli indici probatori di pregnante ed univoco significato per consacrare l'instaurazione del vincolo di subordinazione tra le parti.
Orbene, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della sussistenza dello stesso, ove sul punto vi sia contestazione, posto che qualsiasi prestazione economica rilevante può essere resa sotto forma di lavoro autonomo o subordinato.
Applicando tali coordinate interpretative all'odierna vicenda processuale va detto che, come correttamente valutato dal giudice di prime cure, l'istruttoria raccolta è stata in grado di riferire la sussistenza degli indici presuntivi della subordinazione.
Il testimone che, per la posizione assunta nella vicenda, è stato più vicino ai fatti di causa è da individuarsi in La stessa, infatti, sin dal 2010 è stata dipendente della società con Controparte_2
le mansioni di ragioniera addetta al controllo gestionale presso l'ufficio di Mesagne. Per le mansioni svolte, pertanto, la deposizione della stessa appare particolarmente pregnante. Essa ha riferito di aver conosciuto lo dall'inizio del rapporto lavorativo e ha riportato che lo stesso “era il CP_1
referente per tutto, per il personale con qualsiasi mansione e per tutta l'attività. Era lui a gestire le richieste di permessi ferie ed altro per tutto il personale. Non si occupava della verifica delle buste paga. A sua volta il ricorrente dipendeva dai fratelli , titolari dell'azienda. Posso dire in Per_1
particolare che era il sig. che veniva presso la nostra filiale e che quindi con lui Testimone_1
direttamente si interfacciava il ricorrente. Circa gli incassi, posso dire che almeno per un periodo era il ricorrente a portare gli incassi effettuati presso la nostra filiale alla sede di Napoli e a consegnarli ai sig.ri ”. Ha confermato, pertanto, le mansioni direttive di strutture non Per_1 complesse riconducibili al quadro B del CCNL pubblici esercizi, connotate da autonomia decisionale e operativa. È emerso, altresì, che tali mansioni venivano svolte nell'ambito di un rapporto gerarchico;
la necessità, infatti, di 'interfacciarsi' con il titolare va intesa in questo senso;
né coglie nel segno la censura circa la genericità dell'inciso: la sussistenza di direttive di lavoro, infatti, se è imprescindibile per l'accertamento della subordinazione, si atteggia diversamente a seconda della natura della mansioni svolte;
va da sé, infatti che il vincolo di soggezione al datore di lavoro è più sfumato nel caso di mansioni direttive, come nel caso de quo;
per cui l'emersione della necessità di interfacciarsi con il proprietario ben assolve all'onere probatorio de quo. Il teste ha confermato anche il rispetto di un orario di lavoro e la fruizione di ferie: “circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, posso dire che era dalle 8,30 alle 19,30 o anche 20,00 dal lunedì al venerdì. Io arrivavo in ufficio alle 8,45
e lo trovavo già lì e andavamo via insieme agli stessi orari. Ciò per il periodo in cui abbiamo lavorato entrambi nella filiale di Mesagne. Per il periodo in cui era a Modugno, posso dire che veniva a
Mesagne due giorni consecutivi per settimana e osservava l'intero orario di cui sopra”; “circa le ferie, posso dire che il ricorrente come tutti noi ne usufruiva nel periodo estivo. Facevamo dei turni perché l'ufficio non chiudeva mai. Il ricorrente di solito si accontentava del turno che residuava dopo la scelta mia e della collega e pertanto faceva di solito le due settimane centrali Parte_3 di agosto”.
Né rileva ad escludere la credibilità del teste il fatto che questi abbia riferito circostanze in parte non sovrapponibili a quelle allegate in ricorso circa la decorrenza dei diversi periodi e, in particolare, circa il trasferimento dalla sede di Mesagne. La risalenza nel tempo dei fatti di causa, infatti, giustifica un ricordo non perfettamente coincidente con la realtà, soprattutto in tema di date. Del resto, la attendibilità del teste emerge dal fatto che il rapporto di lavoro è stato, poi, regolarizzato nonché dai riscontri con le altre deposizioni e le circostanze da esse emerse. Il D'TE, infatti, ha riferito che il ricorrente ha lavorato almeno da quanto lo stesso propalante ha iniziato a rendere la sua prestazione per la “lo vedevo il lunedì mattina, spesso, a Napoli, per la precisione a Casoria alla via Parte_1
Capri. Il ricorrente prendeva del materiale, come scatole di ricambi, il gruppo erogazione del caffè
e simili e quindi lo rivedevo il venerdì verso la fine del pomeriggio, tra le 17,00 e le 17,30 che veniva in sede a Casoria per consegnare gli incassi delle sedi dove era addetto”. “Quando veniva a Casoria,
l'ho visto parlare con il titolare signor ”. Il teste , introdotto da parte Testimone_1 Tes_2
resistete, non ha saputo dare indicazioni decisive sul periodo di causa (2010-2013): “non posso dire di averlo visto nell'espletamento della sua attività, se non nelle occasioni in cui ci incontravamo presso la sempre per caso”; “posso dire che ho avuto i contatti predetti con il ricorrente Parte_1 fino a che abbiamo lavorato nella stessa zona, forse intorno all'anno 2008 o 2009. Poi l'ho perso di vista e non riferire cosa ha fatto per il periodo successivo”. Ciononostante, ha riferito la circostanza che lo utilizzava il furgone aziendale: detto elemento fornisce riscontro alla deposizione CP_1 della circa la subordinazione e l'assenza di rischio, proprio del contratto di lavoro autonomo. CP_2
Il teste ha potuto riferire intorno al precedente periodo napoletano e ha dichiarato di nulla Tes_3
poter dire intorno al periodo successivo.
Deve, pertanto, ritenersi confermato l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato dal giudice di prime cure (2010-2013).
È inammissibile, poi, l'eccezione spiegata dall'appellante circa l'applicazione del contratto collettivo commercio in luogo di quello applicato dalla società relativo ai pubblici esercizi. La sentenza appellata, infatti, ha deciso circa l'inquadramento del lavoratore proprio nel contratto collettivo invocato dal datore e sul punto lo non ha spiegato appello incidentale. CP_1
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater
DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro