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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2936/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. rapp.to e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
NE ( ),con studio in Villa di Briano(CE), via Talete n. C.F._2
19, presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti - Pec: Email_1
Appellante
E
( già ), Controparte_1 Controparte_2
c.f. , P.IVA_1
=Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3.5.2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro, il ricorrente in epigrafe chiese – in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con la società ed alla doppia mansione di agente unico
(conducente e addetto alla bigliettazione) – condannarsi la
[...] al pagamento della somma di € 1.552,59, in virtù Controparte_2
1 dell'applicazione dell'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del
CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del
CCNL del 05.04.2017, art.64; in subordine al pagamento della somma di €
1280,50, in virtù della legge regionale Campania n.13 / 1984, della Delibera Giunta
Regionale Campania n. 9240/86 e ccnl del 18 novembre 1988.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 1169/2024 del 13.5.2024, il Giudice adito rigettò il ricorso.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.11.2024 il ricorrente ha proposto tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza e dolendosi della statuizione di rigetto.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata, con accoglimento del ricorso di primo grado;
vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato.
La parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- sono state prodotte note.
All'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e non risultando costituito l'appellato, la Corte si
è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291
c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
2 Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione;
anzi ha depositato le richieste note scritte per la odierna udienza, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicando espressamente di non aver notificato l'atto, senza formulare alcuna giustificazione o richiesta di rimessione in termini.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
3 nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2936/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. rapp.to e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
NE ( ),con studio in Villa di Briano(CE), via Talete n. C.F._2
19, presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti - Pec: Email_1
Appellante
E
( già ), Controparte_1 Controparte_2
c.f. , P.IVA_1
=Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3.5.2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro, il ricorrente in epigrafe chiese – in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con la società ed alla doppia mansione di agente unico
(conducente e addetto alla bigliettazione) – condannarsi la
[...] al pagamento della somma di € 1.552,59, in virtù Controparte_2
1 dell'applicazione dell'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del
CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del
CCNL del 05.04.2017, art.64; in subordine al pagamento della somma di €
1280,50, in virtù della legge regionale Campania n.13 / 1984, della Delibera Giunta
Regionale Campania n. 9240/86 e ccnl del 18 novembre 1988.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 1169/2024 del 13.5.2024, il Giudice adito rigettò il ricorso.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.11.2024 il ricorrente ha proposto tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza e dolendosi della statuizione di rigetto.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata, con accoglimento del ricorso di primo grado;
vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato.
La parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- sono state prodotte note.
All'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e non risultando costituito l'appellato, la Corte si
è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291
c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
2 Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione;
anzi ha depositato le richieste note scritte per la odierna udienza, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicando espressamente di non aver notificato l'atto, senza formulare alcuna giustificazione o richiesta di rimessione in termini.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
3 nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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