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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 05.6.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 913 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 29/01/1957, rappresentato e difeso, dall'avv. RAO MAURIZIO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Oreste Manzi CP_1
Resistente
OGGETTO: recupero indebito
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 17/02/2022 il ricorrente chiedeva che venisse disposta la revoca della nota dell' datata 10/09/2021 e comunicata in data CP_1
18/10/2021, con cui l' Ente aveva disposto la riliquidazione della pensione n.
10075994 Cat. VO a lui spettante.
Esponeva come la nota si basasse sull'errato presupposto del superamento del limite di incumulabilità previsto dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dall' la sua attività CP_1
fosse stata resa occasionalmente in favore della Filarmonica Laudamo di
Messina.
Nella resistenza dell' istruito il procedimento, scambiate le note CP_1
sostitutive dell'odierna udienza, la causa veniva decisa, uniformemente all'orientamento già espresso dall'intestato Tribunale e richiamato dal ricorrente.
2. Esame della normativa applicabile.
L'art. 14 D.L. n. 4/2019 (conv. in legge n. 26/2019) reca la disciplina per l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.d. quota 100), e specifica, al comma terzo, che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Non è dunque possibile cumulare alla pensione quota 100 alcun altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, con l'unica eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Orbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dimostrato come l'attività da egli svolta è rientrata pienamente nel concetto di prestazione occasionale come
2 emerge dai contratti allegati ove è chiaro lo scopo transitorio e contingente della partecipazione del musicista a due singoli spettacoli musicali.
Erra quindi l a ritenere sic et simpliciter l'avvenuta riscossione di redditi CP_2 da lavoro indice di incompatibilità con l'attribuzione della quota 100 poiché la disposizione normativa de qua, così come la circolare attuativa, non impediscono al pensionato di poter svolgere attività lavorativa, bensì di poter percepire ulteriori redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo l'eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nei limiti massimi stabiliti dalla legge.
La norma sancisce infatti l'incumulabilità di “redditi da lavoro dipendente o autonomo…”, così come la circolare 117/2019 fa riferimento ai “redditi CP_1 derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale…” ovvero ai “compensi percepiti per l'esercizio di arti” (punto 1.1).
Non è dunque il mero svolgimento di attività lavorativa a precludere la possibilità di percepire il trattamento pensionistico, come asserito dall' , CP_2
bensì l'effettiva percezione di redditi incompatibili con il trattamento stesso, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l' al ripristino della pensione del ricorrente per l'anno CP_1
3 4/2020- 2021 ed al pagamento in suo favore dei relativi ratei, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti dell'art.16 legge n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese giudiziali in favore di , che Parte_1
liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed € 3.290,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 06.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 05.6.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 913 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 29/01/1957, rappresentato e difeso, dall'avv. RAO MAURIZIO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Oreste Manzi CP_1
Resistente
OGGETTO: recupero indebito
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 17/02/2022 il ricorrente chiedeva che venisse disposta la revoca della nota dell' datata 10/09/2021 e comunicata in data CP_1
18/10/2021, con cui l' Ente aveva disposto la riliquidazione della pensione n.
10075994 Cat. VO a lui spettante.
Esponeva come la nota si basasse sull'errato presupposto del superamento del limite di incumulabilità previsto dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dall' la sua attività CP_1
fosse stata resa occasionalmente in favore della Filarmonica Laudamo di
Messina.
Nella resistenza dell' istruito il procedimento, scambiate le note CP_1
sostitutive dell'odierna udienza, la causa veniva decisa, uniformemente all'orientamento già espresso dall'intestato Tribunale e richiamato dal ricorrente.
2. Esame della normativa applicabile.
L'art. 14 D.L. n. 4/2019 (conv. in legge n. 26/2019) reca la disciplina per l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.d. quota 100), e specifica, al comma terzo, che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Non è dunque possibile cumulare alla pensione quota 100 alcun altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, con l'unica eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Orbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dimostrato come l'attività da egli svolta è rientrata pienamente nel concetto di prestazione occasionale come
2 emerge dai contratti allegati ove è chiaro lo scopo transitorio e contingente della partecipazione del musicista a due singoli spettacoli musicali.
Erra quindi l a ritenere sic et simpliciter l'avvenuta riscossione di redditi CP_2 da lavoro indice di incompatibilità con l'attribuzione della quota 100 poiché la disposizione normativa de qua, così come la circolare attuativa, non impediscono al pensionato di poter svolgere attività lavorativa, bensì di poter percepire ulteriori redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo l'eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nei limiti massimi stabiliti dalla legge.
La norma sancisce infatti l'incumulabilità di “redditi da lavoro dipendente o autonomo…”, così come la circolare 117/2019 fa riferimento ai “redditi CP_1 derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale…” ovvero ai “compensi percepiti per l'esercizio di arti” (punto 1.1).
Non è dunque il mero svolgimento di attività lavorativa a precludere la possibilità di percepire il trattamento pensionistico, come asserito dall' , CP_2
bensì l'effettiva percezione di redditi incompatibili con il trattamento stesso, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l' al ripristino della pensione del ricorrente per l'anno CP_1
3 4/2020- 2021 ed al pagamento in suo favore dei relativi ratei, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti dell'art.16 legge n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese giudiziali in favore di , che Parte_1
liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed € 3.290,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 06.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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