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19 agosto 1986
19 agosto 1986
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 2504 del codice civile e' il seguente:
"Atto di fusione.
(Omissis).
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per la iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' posta la sede della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione".
- Il testo della parte prima, numero 1), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
(Omissis)".
- Il testo della parte seconda, numero 3), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
(Omissis).
Nelle perdite:
(Omissis).
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
(Omissis)".
Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 2504 del codice civile e' il seguente:
"Atto di fusione.
(Omissis).
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per la iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' posta la sede della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione".
- Il testo della parte prima, numero 1), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
(Omissis)".
- Il testo della parte seconda, numero 3), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
(Omissis).
Nelle perdite:
(Omissis).
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
(Omissis)".
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Patti, sentenza 22/06/2023, n. 647Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE _________________ VERBALE di UDIENZA (art. 429 c.p.c.) Il giorno 22/06/2023, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1671/2022 R.G. È comparso, per la ricorrente, l'avv. STEFANO CERAOLO, per delega dell'avv. TO AP, il quale insiste in ricorso e ne chiede l'accoglimento per le ragioni ivi indicate. È comparso, per il resistente, il dott. CP_1 , il quale insiste in atti e chiede il rigetto dell'opposizione. IL G.U. invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U. decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 1 REPUBBLICA ITALIANA …Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
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- art. 295 c.p.c.·
- art. 5 d.lgs. n. 150/2011·
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- sospensione efficacia esecutiva