Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 2504 del codice civile e' il seguente:
"Atto di fusione.
(Omissis).
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per la iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' posta la sede della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione".
- Il testo della parte prima, numero 1), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
(Omissis)".
- Il testo della parte seconda, numero 3), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
(Omissis).
Nelle perdite:
(Omissis).
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
(Omissis)".
Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 2504 del codice civile e' il seguente:
"Atto di fusione.
(Omissis).
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per la iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' posta la sede della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione".
- Il testo della parte prima, numero 1), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
(Omissis)".
- Il testo della parte seconda, numero 3), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente:
"Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
(Omissis).
Nelle perdite:
(Omissis).
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
(Omissis)".