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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6480/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
FAVUZZA NICOLO' ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 10.02.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAVUZZA NICOLO', antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 60%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Spondiloartrosi C-D-L con limitazione funzionale Artropatia dell'articolazione della spalla dx. Note di gonartrosi. Osteopenia. Sindrome ansiosa depressiva”.
Va condivisa parzialmente la diagnosi operata dal C.T.U., non può, inoltre, essere condivisa la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato: “Spondiloartrosi C-D-L con limitazione funzionale. Note di gonartrosi Il quadro rappresentato nella storia clinico- anamnestica descrive “ lombalgia con episodi di irradiazione agli arti inferiori a seguito di sforzi fisici”; non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali quali lombalgia con irradiazione agli arti inferiori e cervicalgia. Per tale patologia si ritiene di applicare per analogia il codice tabellare 7010 valore
31-40%; limitazione funzionale per sintomatologia algica, valutazione percentuale del 40%
Artropatia dell'articolazione della spalla dx.
Ridotta ai gradi estremi l'abduzione e l'adduzione Cod. 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) si ritiene equo attribuire una valutazione del 15%
Menomazioni che interessano lo stesso apparato funzionalmente in concorso tra loro( infermità concorrenti ) con Formula salomonica 52%
Sindrome ansiosa depressiva (lieve-moderata) Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di ansia libera e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva. In terapia farmacologica con discreto beneficio. Riferita ansia, disturbo del sonno, tono dell'umore improntato in senso deflessivo ( certif. dell'11.04.2024 ) COD tabellare 2004-2005 valutazione del 15%
Le suddette patologie, nel loro complesso si valutano come grado di invalidità utilizzando il c.d. calcolo “a scalare di Balthazard” nella misura del 60%.”.
Orbene, come detto, tutte le patologie vanno valutate, mentre il C.T.U. non ha valutato la gonartrosi, in atti ben documentata come marcata, che è patologia tabellata al cod. 7205 che prevede invalidità dal 21% al 30%, cui va almeno attribuito il punteggio minimo del 21%. Inoltre, ha applicato all'artropatia dell'articolazione della spalla, per analogia, il cod. 7215, ma ha applicato una percentuale di invalidità (15%) inferiore a quella fissa prevista da detto codice, del 25%.
Condividendo, quindi, la percentuale del 40% attribuita alle altre patologie artrosiche del rachide, cod. 7010, e operando – come correttamente fatto dal
C.T.U. il calcolo salomonico quali patologie concorrenti, si ottiene una percentuale di invalidità complessiva del 75%, + o – 5 in relazione all'incapacità lavorativa specifica.
Il C.T.U. ha poi errato nel valutare la patologia psichica in modo autonomo, senza riferimento a un preciso codice tabellare (facendo una media fra i codici
2004 e 2005), ritenendo in ogni caso che la sindrome depressiva sia di grado superiore a quello lieve;
va, quindi, applicato il cod. 2005 – riferito al grado medio
- con percentuale di invalidità del 25%.
Orbene, aggiungendo alla complessiva percentuale di invalidità del 75%
(senza riduzioni o aumenti) ricavata con la formula salomonica per le patologie a carico del rachide e degli arti, l'invalidità del 25% relativa alla patologia psichica si ottiene una invalidità complessiva totale del 81%, sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6480/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
FAVUZZA NICOLO' ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 10.02.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAVUZZA NICOLO', antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 60%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Spondiloartrosi C-D-L con limitazione funzionale Artropatia dell'articolazione della spalla dx. Note di gonartrosi. Osteopenia. Sindrome ansiosa depressiva”.
Va condivisa parzialmente la diagnosi operata dal C.T.U., non può, inoltre, essere condivisa la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato: “Spondiloartrosi C-D-L con limitazione funzionale. Note di gonartrosi Il quadro rappresentato nella storia clinico- anamnestica descrive “ lombalgia con episodi di irradiazione agli arti inferiori a seguito di sforzi fisici”; non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali quali lombalgia con irradiazione agli arti inferiori e cervicalgia. Per tale patologia si ritiene di applicare per analogia il codice tabellare 7010 valore
31-40%; limitazione funzionale per sintomatologia algica, valutazione percentuale del 40%
Artropatia dell'articolazione della spalla dx.
Ridotta ai gradi estremi l'abduzione e l'adduzione Cod. 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) si ritiene equo attribuire una valutazione del 15%
Menomazioni che interessano lo stesso apparato funzionalmente in concorso tra loro( infermità concorrenti ) con Formula salomonica 52%
Sindrome ansiosa depressiva (lieve-moderata) Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di ansia libera e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva. In terapia farmacologica con discreto beneficio. Riferita ansia, disturbo del sonno, tono dell'umore improntato in senso deflessivo ( certif. dell'11.04.2024 ) COD tabellare 2004-2005 valutazione del 15%
Le suddette patologie, nel loro complesso si valutano come grado di invalidità utilizzando il c.d. calcolo “a scalare di Balthazard” nella misura del 60%.”.
Orbene, come detto, tutte le patologie vanno valutate, mentre il C.T.U. non ha valutato la gonartrosi, in atti ben documentata come marcata, che è patologia tabellata al cod. 7205 che prevede invalidità dal 21% al 30%, cui va almeno attribuito il punteggio minimo del 21%. Inoltre, ha applicato all'artropatia dell'articolazione della spalla, per analogia, il cod. 7215, ma ha applicato una percentuale di invalidità (15%) inferiore a quella fissa prevista da detto codice, del 25%.
Condividendo, quindi, la percentuale del 40% attribuita alle altre patologie artrosiche del rachide, cod. 7010, e operando – come correttamente fatto dal
C.T.U. il calcolo salomonico quali patologie concorrenti, si ottiene una percentuale di invalidità complessiva del 75%, + o – 5 in relazione all'incapacità lavorativa specifica.
Il C.T.U. ha poi errato nel valutare la patologia psichica in modo autonomo, senza riferimento a un preciso codice tabellare (facendo una media fra i codici
2004 e 2005), ritenendo in ogni caso che la sindrome depressiva sia di grado superiore a quello lieve;
va, quindi, applicato il cod. 2005 – riferito al grado medio
- con percentuale di invalidità del 25%.
Orbene, aggiungendo alla complessiva percentuale di invalidità del 75%
(senza riduzioni o aumenti) ricavata con la formula salomonica per le patologie a carico del rachide e degli arti, l'invalidità del 25% relativa alla patologia psichica si ottiene una invalidità complessiva totale del 81%, sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino