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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 191/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 settembre 2025 alle ore 10.44 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. ROTUNDO SIMONA;
Parte_1
Per , nessuno Controparte_1
L'avv. Rotundo discute la causa riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.18 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO Parte_1 C.F._1 SIMONA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA e dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha riferito di essere docente di Parte_1 scuola secondaria e di aver prestato servizio come docente precaria in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ciascuno con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), stipulati con il per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_2
2019/2020 e 2020/20211. Rappresentato di aver maturato, in relazione a tali anni di servizio, un numero di giorni di ferie2 superiore al numero di giornate di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, essendo rimasto a disposizione del datore di lavoro, nei giorni in cui non si tenevano le lezioni, per lo svolgimento di attività didattiche funzionali all'insegnamento, ha convenuto in giudizio il , chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 6.658,58 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per le suddette annualità. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_2 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito. Sul diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Il ricorso merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., legge n. 228/2012.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 è intervenuto a modificare l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012: quest'ultima disposizione, allo stato, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
- 23,36 giorni per l'a.s. 2017/2018;
- 22,70 giorni per l'a.s. 2018/2019;
- 23,44 giorni per l'a.s. 2019/2020;
- 23,77 giorni per l'a.s. 2020/2021; applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Le disposizioni menzionate, pertanto, sanciscono rispettivamente, per il caso dei docenti dipendenti del odierno convenuto: i) l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di CP_1 sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, cit.); ii) la monetizzazione – quale previsione eccezionale derogatoria dell'obbligo di cui al punto i) – delle ferie non godute dal personale a tempo determinato assunto con supplenze brevi e saltuarie o con contratti sino al termine delle lezioni o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 1, comma 55, cit.).
Inoltre, con il comma 56 della ridetta legge n. 228/2012, si dispone che le norme de quibus sono inderogabili dalla contrattazione collettiva nazionale, con disapplicazione dal 1 settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Sulla materia che ci occupa si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., sez. L, 7 maggio 2025, n. 11968; in termini, ex multis, Cass. civ., sez. L, 5 maggio
2022, n. 14268; Cass. civ., sez. L, 15 magio 2024, n. 13440; Cass. civ., sez. L, 17 giugno 2024, n.
16715), che ha inteso leggere le disposizioni sin qui richiamate alla luce delle norme del diritto eurounitario per come interpretate dalla Corte di Giustizia (con tre sentenze della Grande Sezione, tutte del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la quale ha ritenuto che la normativa interna sia conforme all'art. 7, § 2, direttiva 2003/88/CE, letto in uno con l'art. 31 CDFUE, solo se interpretata nel senso che essa non consenta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, ma solo previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie prima dello scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di comporto), essendo posto dunque dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alle ferie.
Come ha affermato la Corte di legittimità, spetta al datore di lavoro “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Dunque, per quanto qui d'interesse, “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”: l'onere della prova in proposito grava sul datore di lavoro (così, Cass. civ., sez. L, 14268/2022, cit.).
Da tutto quanto sin qui osservato discende che:
- i docenti – senza distinzione tra docenti di ruolo e assunti a termine – sono posti in ferie ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esclusione di quelli dedicati a scrutini, valutazioni, esami di
Stato), pur potendone godere nella restante parte dell'anno scolastico, purché nei limiti di sei giorni e solo qualora possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quando le lezioni sono in corso, mentre negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (ovverosia, dal 1 settembre sino all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni sino al 30 giugno), possono godere delle ferie senza particolari restrizioni;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – ma non quelli con supplenza annuale (i.e., con scadenza al 31 agosto) – hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può, per contro, essere escluso, alla luce dei princìpi comunitari di cui si è detto, solo ove l'Amministrazione datrice di lavoro provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia, altresì, invitato ad esercitarlo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto in maniera puntuale il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie fruiti per ciascuna annualità scolastica per cui è causa;
quanto ai giorni di ferie non goduti, poi, ha altresì dedotto specificamente di non essere stata né invitata a fruirne, né informata delle conseguenze della mancata fruizione. A fronte di ciò, il convenuto, non CP_1 costituendosi, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini specificati infra.
È dovuta anche l'indennità di sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), istituto rispetto al quale deve estendersi l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva
2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Sul quantum dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto:
- Per l'a.s. 2016/2017, di avere prestato servizio per 277 giorni, maturando dunque 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 5 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 20,70 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2017/2018, di avere prestato servizio per 285 giorni, maturando dunque 23,36 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 3 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 23,36 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2018/2019, di avere prestato servizio per 277 giorni, maturando dunque 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 4 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 21,70 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2019/2020, di avere prestato servizio per 286 giorni, maturando dunque 23,44 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 4 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 22,44 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2020/2021, di avere prestato servizio per 290 giorni, maturando dunque 23,77 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 4 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 22,77 giorni di ferie, residui e non goduti.
Quanto a tutte le annualità richieste, per le ragioni esplicitate supra la ricorrente, mancando la prova che il convenuto abbia invitato la docente a fruire delle ferie avvisandola che, in mancanza, CP_1 avrebbe perso tale diritto ed anche quello alla monetizzazione, ha diritto al riconoscimento dei giorni di ferie maturati e non goduti nella misura dalla stessa dedotta. Pertanto, attesa la congruità dei conteggi di parte ricorrente, elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali (€ 58,82 per l'a.s. 2016/2017; € 59,28 per l'a.s. 2017/2018; € 60,61 per gli anni
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), la ricorrente ha diritto, per le annualità per cui è causa, al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari ad € 6.658,58.
Il è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria, per la parte CP_1 eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatari – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità degli accertamenti e delle questioni trattate, senza la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva delle ferie/festività Parte_1 soppresse non godute negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento a favore della medesima ricorrente della somma di € 6.658,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_2
1.339,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, la ricorrente deduce di aver stipulato i seguenti contratti con l'Amministrazione convenuta (cfr. doc. 1 ricorso):
- A.s. 2016/2017: contratto dal 27.9.2016 al 30.6.2017, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“ di Pistoia (PT); Controparte_3
- A.s. 2017/2018: contratto dal 19.9.2017 al 30.6.2018, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“Margherita Hack” di Serravalle ST (PT);
- A.s. 2018/2019: contratto dal 27.9.2018 al 30.6.2019, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“Margherita Hack” di Serravalle ST (PT);
- A.s. 2019/2020: contratto dal 19.9.2019 al 30.6.2020, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“Giovanni Pascoli” di Montecatini Terme (PT);
- A.s. 2020/2021: contratto dal 14.9.2020 al 30.6.2021, per 24 ore di servizio settimanali c/o la Scuola Primaria
“Giovanni Pascoli” di Montecatini Terme (PT). 2 In specie, la ricorrente allega di aver maturato:
- 22,70 giorni per l'a.s. 2016/2017;
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 191/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 settembre 2025 alle ore 10.44 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. ROTUNDO SIMONA;
Parte_1
Per , nessuno Controparte_1
L'avv. Rotundo discute la causa riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.18 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO Parte_1 C.F._1 SIMONA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA e dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha riferito di essere docente di Parte_1 scuola secondaria e di aver prestato servizio come docente precaria in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ciascuno con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), stipulati con il per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_2
2019/2020 e 2020/20211. Rappresentato di aver maturato, in relazione a tali anni di servizio, un numero di giorni di ferie2 superiore al numero di giornate di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, essendo rimasto a disposizione del datore di lavoro, nei giorni in cui non si tenevano le lezioni, per lo svolgimento di attività didattiche funzionali all'insegnamento, ha convenuto in giudizio il , chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 6.658,58 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per le suddette annualità. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_2 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito. Sul diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Il ricorso merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., legge n. 228/2012.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 è intervenuto a modificare l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012: quest'ultima disposizione, allo stato, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
- 23,36 giorni per l'a.s. 2017/2018;
- 22,70 giorni per l'a.s. 2018/2019;
- 23,44 giorni per l'a.s. 2019/2020;
- 23,77 giorni per l'a.s. 2020/2021; applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Le disposizioni menzionate, pertanto, sanciscono rispettivamente, per il caso dei docenti dipendenti del odierno convenuto: i) l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di CP_1 sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, cit.); ii) la monetizzazione – quale previsione eccezionale derogatoria dell'obbligo di cui al punto i) – delle ferie non godute dal personale a tempo determinato assunto con supplenze brevi e saltuarie o con contratti sino al termine delle lezioni o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 1, comma 55, cit.).
Inoltre, con il comma 56 della ridetta legge n. 228/2012, si dispone che le norme de quibus sono inderogabili dalla contrattazione collettiva nazionale, con disapplicazione dal 1 settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Sulla materia che ci occupa si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., sez. L, 7 maggio 2025, n. 11968; in termini, ex multis, Cass. civ., sez. L, 5 maggio
2022, n. 14268; Cass. civ., sez. L, 15 magio 2024, n. 13440; Cass. civ., sez. L, 17 giugno 2024, n.
16715), che ha inteso leggere le disposizioni sin qui richiamate alla luce delle norme del diritto eurounitario per come interpretate dalla Corte di Giustizia (con tre sentenze della Grande Sezione, tutte del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la quale ha ritenuto che la normativa interna sia conforme all'art. 7, § 2, direttiva 2003/88/CE, letto in uno con l'art. 31 CDFUE, solo se interpretata nel senso che essa non consenta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, ma solo previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie prima dello scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di comporto), essendo posto dunque dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alle ferie.
Come ha affermato la Corte di legittimità, spetta al datore di lavoro “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Dunque, per quanto qui d'interesse, “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”: l'onere della prova in proposito grava sul datore di lavoro (così, Cass. civ., sez. L, 14268/2022, cit.).
Da tutto quanto sin qui osservato discende che:
- i docenti – senza distinzione tra docenti di ruolo e assunti a termine – sono posti in ferie ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esclusione di quelli dedicati a scrutini, valutazioni, esami di
Stato), pur potendone godere nella restante parte dell'anno scolastico, purché nei limiti di sei giorni e solo qualora possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quando le lezioni sono in corso, mentre negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (ovverosia, dal 1 settembre sino all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni sino al 30 giugno), possono godere delle ferie senza particolari restrizioni;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – ma non quelli con supplenza annuale (i.e., con scadenza al 31 agosto) – hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può, per contro, essere escluso, alla luce dei princìpi comunitari di cui si è detto, solo ove l'Amministrazione datrice di lavoro provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia, altresì, invitato ad esercitarlo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto in maniera puntuale il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie fruiti per ciascuna annualità scolastica per cui è causa;
quanto ai giorni di ferie non goduti, poi, ha altresì dedotto specificamente di non essere stata né invitata a fruirne, né informata delle conseguenze della mancata fruizione. A fronte di ciò, il convenuto, non CP_1 costituendosi, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini specificati infra.
È dovuta anche l'indennità di sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), istituto rispetto al quale deve estendersi l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva
2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Sul quantum dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto:
- Per l'a.s. 2016/2017, di avere prestato servizio per 277 giorni, maturando dunque 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 5 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 20,70 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2017/2018, di avere prestato servizio per 285 giorni, maturando dunque 23,36 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 3 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 23,36 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2018/2019, di avere prestato servizio per 277 giorni, maturando dunque 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 4 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 21,70 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2019/2020, di avere prestato servizio per 286 giorni, maturando dunque 23,44 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 4 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 22,44 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2020/2021, di avere prestato servizio per 290 giorni, maturando dunque 23,77 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 4 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 22,77 giorni di ferie, residui e non goduti.
Quanto a tutte le annualità richieste, per le ragioni esplicitate supra la ricorrente, mancando la prova che il convenuto abbia invitato la docente a fruire delle ferie avvisandola che, in mancanza, CP_1 avrebbe perso tale diritto ed anche quello alla monetizzazione, ha diritto al riconoscimento dei giorni di ferie maturati e non goduti nella misura dalla stessa dedotta. Pertanto, attesa la congruità dei conteggi di parte ricorrente, elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali (€ 58,82 per l'a.s. 2016/2017; € 59,28 per l'a.s. 2017/2018; € 60,61 per gli anni
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), la ricorrente ha diritto, per le annualità per cui è causa, al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari ad € 6.658,58.
Il è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria, per la parte CP_1 eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatari – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità degli accertamenti e delle questioni trattate, senza la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva delle ferie/festività Parte_1 soppresse non godute negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento a favore della medesima ricorrente della somma di € 6.658,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_2
1.339,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, la ricorrente deduce di aver stipulato i seguenti contratti con l'Amministrazione convenuta (cfr. doc. 1 ricorso):
- A.s. 2016/2017: contratto dal 27.9.2016 al 30.6.2017, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“ di Pistoia (PT); Controparte_3
- A.s. 2017/2018: contratto dal 19.9.2017 al 30.6.2018, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“Margherita Hack” di Serravalle ST (PT);
- A.s. 2018/2019: contratto dal 27.9.2018 al 30.6.2019, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“Margherita Hack” di Serravalle ST (PT);
- A.s. 2019/2020: contratto dal 19.9.2019 al 30.6.2020, per 24 ore di servizio settimanali, c/o la Scuola Primaria
“Giovanni Pascoli” di Montecatini Terme (PT);
- A.s. 2020/2021: contratto dal 14.9.2020 al 30.6.2021, per 24 ore di servizio settimanali c/o la Scuola Primaria
“Giovanni Pascoli” di Montecatini Terme (PT). 2 In specie, la ricorrente allega di aver maturato:
- 22,70 giorni per l'a.s. 2016/2017;