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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 885/2017, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria, vertente
TRA
, , rapp.ti e difesi, in virtù Parte_1 Parte_2 Parte_3
di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Saponaro Michele, presso il cui studio elettivamente domicilia in Formia alla via Remigio Paone n. 15
ATTORI
E
, in persona del direttore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio
Russo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Romaniello, in alla via Giustiniano n. 52 Pt_4
CONVENUTO
NONCHÉ
l' , in persona del Controparte_1
direttore p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Schilirò, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano De Paulini in al viale dello Statuto n. Pt_4
52 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio l' affinché
[...] Parte_3 Parte_5 accertata la responsabilità nella causazione dell'evento, fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di ritenuta giustizia.
A tal fine deducevano che , rispettivamente figlia e Controparte_2
sorella degli attori, in data 19.12.2009, a seguito di malore cadeva a terra durante l'orario scolastico, presso l'Istituto Filangieri di Formia. Chiamati prontamente i soccorsi, era trasportata presso l'Ospedale Dono Svizzero di
Formia, ove, dopo il triage di ingresso e l'effettuazione di esami clinici, era disposto il trasferimento presso l'Ospedale S. Maria Goretti di a mezzo Pt_4
ambulanza di Pronto Soccorso. La paziente peggiorava negli ultimi 10 minuti del viaggio e giungeva al P.S. di in coma. Nonostante il tempestivo Pt_4
intervento decedeva nella stessa giornata.
Si costituiva ritualmente nel presente giudizio la Parte_5
eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo la responsabilità da imputarsi esclusivamente aglio operatori dell' Nel merito deduceva CP_1 la correttezza e la tempestività dell'intervento dei sanitari che prestavano le prime cure urgenti, presso l'Ospedale di Formia, nonché successivamente all'arrivo presso l'Ospedale di , quando ormai le condizioni erano già Pt_4
critiche.
Autorizzata la chiamata in causa dell' chiesta alla prima CP_1
udienza da parte attrice, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente la genericità Controparte_1
della domanda ed il difetto di legittimazione passiva. Nel merito deduceva la
- 2 - correttezza e tempestività degli interventi effettuati dagli operatori a bordo del mezzo di soccorso.
Prodotta documentazione, espletata ctu, mutato il G.I., la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 10.10.2024, era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria.
In via ulteriormente preliminare va rigettata l'eccezione d difetto di legittimazione sollevata dall' e dall' Pt_5 CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'affermazione della legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto chiamato a subirla. Attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, implicando tale questione l'accertamento di una situazione di fatto compatibile con l'accoglimento oppure con il rigetto della domanda.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui: “…oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile…”
- 3 - (SS.UU. Cass. n. 2951/2016).
Nel merito la domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In materia di responsabilità medica, l'attuale disciplina è regolata dalla
Legge n. 24 del 2017 (c.d. - ), mediante la quale il Legislatore è Pt_6 Pt_7
intervenuto sulla normativa previgente - Legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto DU) - operando una espressa qualificazione della natura della responsabilità civile in subiecta materia.
In particolare, suddetta legge, introducendo una bipartizione della responsabilità in ragione della differenziazione della posizione della struttura sanitaria, ancora di natura contrattuale, da quella dell'esercente la professione sanitaria, ora di natura extracontrattuale, ha comportato una modifica della disciplina sostanziale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile.
Ciò posto, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono al dicembre 2009, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge – Pt_6
Bianco (1.4.2017), e del decreto DU (14.9.2013).
Orbene, in ordine alla retroattività delle suddette leggi, la Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore […]”, (Cass. civ. n. 28994/2019)
Difatti, argomentando circa il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi, la Suprema Corte ha escluso la retroattività di tali norme tanto per l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva, quanto per gli effetti negativi che ne deriverebbero in termini di lesione del diritto di difesa di chi abbia intrapreso un'azione giudiziale sulla base di regole sostanziali proprie della responsabilità contrattuale, nonché in termini di incidenza diversificata della qualificazione del titolo di responsabilità ex lege ne diversi giudizi, in
- 4 - considerazione del loro stato o grado.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame troverà applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che qualificava a titolo di responsabilità contrattuale tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella dell'esercente la professione sanitaria.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass.
13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue
- 5 - prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass.
26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti
- 6 - della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata normativamente nell'ambito contrattuale la responsabilità sanitaria della struttura, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze
- 7 - in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
(Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato
"esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana).
- 8 - Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata nel presente giudizio, non sono emerse condotte colpose a carico dei sanitari dell' operanti presso gli ospedali di Formia e Terracina, mentre sono stati Pt_5
rilevati dal ctu profili di criticità nella condotta dei sanitari operanti a bordo dell' CP_1
Sul punto appaiono condivisibili le conclusioni formulate dal ctu dott.
, specialista in neurochirurgia, perché adeguatamente Persona_1
motivate ed immuni da vizi logici e scientifici.
A seguito dell'esame della documentazione clinica allo stato degli atti, il ctu ha concluso che “Il comportamento dei Sanitari a Formia e è Pt_4
esente da critiche, specie quello di e di CP_3 CP_4 Pt_4 vista la estrema rapidità con cui trattarono l'emergenza, poiché nel giro di mezz'ora intubarono la ragazza, rieseguirono la TAC ed iniziarono
l'intervento che fu condotto secondo scienza. Appare altresì esente da critiche la decisione di eseguire una nuova TAC a poiché c'era da escludere che Pt_4
si fossero manifestate altre lesioni encefaliche di rilevanza neurochirurgica.”
Con riferimento alla condotta del personale a bordo dell'ambulanza ha concluso che “Quanto al comportamento del personale medico del 118 va da rilevare che non fu redatto un dettagliato rapporto di cosa fosse successo durante il trasporto;
l'unica dato certo è che la ragazza arrivò in PS in apnea
e gravissima acidosi. Non è possibile esprimere in termini di validità scientifica quale sarebbe stato l'outcome postoperatorio della ragazza se fosse arrivata a
non in apnea essendole stata praticata in ambulanza una corretta Pt_4
assistenza respiratoria e ciò a causa della mancanza di un dettagliato resoconto medico indicante il tempo di apnea , la tempestività dell'inizio di una valida assistenza respiratoria e soprattutto una monitorizzazione con saturi metro pre e post inizio della assistenza respiratoria ciò che manca nella relazione del 118.”
Il ctu dalla documentazione clinica in atti ha ricostruito l'iter sanitario e le cure e gli esami effettuati sulla paziente . Controparte_2
- 9 - “Il giorno 19.12.2009 alle ore 11,12 mentre si trovava a scuola, avvertì un improvviso malore e cadde a terra battendo la testa con fugace perdita di coscienza. Fu immediatamente trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di
Formia ove giunge alle h 11,29. Nella relazione del PS di Formia è annotato:
“ Paz. affetta da tiroidite non meglio specificata in trattamento con tapazole e deflan 6mg,trasportata dal 118 per episodio lipotimico con breve perdita di coscienza e conseguente contusione cranica. Esame obiettivo: Paz vigile, orientata nel tempo e nello spazio ,assenza di segni di irritazione meningea e di deficit motori o sensoriali”. Viene subito eseguita TAC Cranio (h 11,51) cosi refertata:” Iperdensità ematica in corrispondenza della fossa cranica media compatibile con ematoma subdurale di circa 3 cm con spessore di 1 cm. Non lesioni dell'encefalo. Diastasi della sutura tra processo zigomatico dell'osso temporale e l'osso zigomatico” Dopo consulenza neurologica e previo accordo colla Neurochirurgia di , viene disposto trasferimento con ambulanza Pt_4
118 tipo MSA ossia soccorso medico avanzato con equipaggio di 4 unità(medico, infermiere, barelliere ed autista) ed in grado di trattare emergenze cardiache e respiratorie in quanto dotata di defribrillatore,pallone per ventilazione a mano, laringoscopio, cannule oro tracheali, saturimetro e bombole ossigeno. L'ambulanza parte da Formia alle ore 13,02 e raggiunge
alle 14,03. Nel modulo di rilevazione del 118 si evidenzia che la ragazza Pt_4
viene monitorata con ECG e che si applica saturi metro;
viene misurata due volte la pressione arteriosa (120/60 frequenza 60 e 180/90 frequenza 120) ed una volta la frequenza respiratoria(14/min). Lo stato neurologico iniziale è descritto con GCS di 12,ragazza sveglia e che risponde verbalmente un po' confusa ,pupille isocoriche, assenza di deficit motori;
viene somministrato durante il viaggio per flebo. Durante il tragitto però la ragazza CP_5
peggiora drammaticamente e giunge a in arresto respiratorio, coma Pt_4
profondo e midriasi fissa bilaterale(GCS=3). Il Medico del PS di Pt_4
scrive:”..il medico del 118 riferisce che mentre trasportava la paziente si è verificato un rapido deterioramento dello stato neurologico negli ultimi 10
- 10 - minuti…condizioni generali gravissime. Paziente giunta in coma non intubata…midriasi bilaterale…il collega rianimatore presente in sala rossa procede ad intubazione oro tracheale” Il Rianimatore a sua volta scrive :”
Paz. in coma. Pupille midriatiche areflessiche. Assenza di riflesso corneale.
Arresto respiratorio. Vomito liquido profuso. Frequenza cardiaca 180/min, ipertensione arteriosa. Si somministra propofol 50 mg ev e si intuba per via oro tracheale con tubo 7,5 cuffiato. Si somministra ossigeno al 100%. Si aspira abbondante liquido dalle vie aeree. Si posiziona sondino naso gastrico e si aspira liquido simile. In corso Mannitolo 18% 500 ml. Si esegue TAC encefalo richiesto dal Nch di guardia. Insorgenza di ipotensione arteriosa. Si collega alla flebo Soluzione Fisiologica 250 con Noradrenalina 1,5 mg e velocita di infusione di 40 ml/h. Pressione arteriosa 120-150 mm Hgh…comparsa di riflesso corneale dx”. Una volta intubata, la paz. viene affidata all'anestesista di guardia per l'intervento neurochirurgico immediato. A sua volta il Nch cosi scrive la propria consulenza dopo avere eseguito la TAC: “ Paz in coma profondo con midriasi fissa bilaterale. GCS 1+1+1. Si esegue in urgenza TAC cranio che documenta ematoma epidurale sn e piccola falda di ematoma sotto durale con effetto massa e schift della linea mediana di circa 1 cm…si porta la paz. in urgenza in sala operatoria…” La TAC è cosi refertata:” Vasta emorragia prevalentemente epidurale in minor misura subdurale, frontotemporoparietale sn avente spessore massimo di cm 2,5 e determinante marcato effetto massa sul tessuto cerebrale che presenta segni di sofferenza tessutale con schift della linea mediana di circa 1 cm…” Immediatamente dopo la TAC la paziente viene operata. Il rapporto di intervento :” Ematoma epidurale e subdurale frontotemporoparietale sn. Lembo cutaneo frontotemporoparietale sn;
si procede ad un primo foro di trapano per evacuare la falda epidurale e poi si completa col lembo. Si reperta un voluminoso ematoma epidurale con presenza di rami dell'a. meningea media beanti. Si coagulano i vasi e si rimuove l'ematoma. Si apre la dura e si rimuove falda di ematoma sotto durale. Si procede ad emostasi accurata..Si appongono
- 11 - sospensioni durali sui margini della craniotomia… si applica drenaggio epidurale,non si posiziona il lembo craniotomico…” Va osservato che la paz. giunge in PS alle 14,01 e che nel giro di pochi minuti viene intubata e Pt_4
sottoposta a TAC per essere operata alle h 14,20. Dopo l'intervento la paz. viene condotta in Rianimazione ove le condizioni neurologiche appaiono immodificate con GCS di 1+1+1,salvo la regressione della midriasi contro laterale;
la paz. è sottoposta ad una TAC di controllo che mostra la evacuazione dell'ematoma. Successivamente le condizioni cardiocircolatorie peggiorano nonostante le varie terapie somministrate con decesso alle 22,54 di quel giorno.”
Afferma il ctu che gli unici dati clinici certi e conosciuti riguardano “la ragazza partì in ambulanza da Formia con un GCS di 13 punti ed arrivò dopo una ora a in coma profondissimo, arresto respiratorio e midriasi fissa Pt_4
bilaterale, si sapeva che la TAC eseguita a Formia aveva mostrato un ematoma in formazione;
durante il tragitto fu somministrato mannitolo per flebo”, mentre non vi è resoconto di quanto accaduto nel tragitto in ambulanza, essendovi solo traccia nell'accettazione al P.S. di che le condizioni Pt_4
cliniche della paziente erano peggiorate negli ultimi dieci minuti di viaggio.
Trattandosi di paziente con un ematoma extracerebrale in formazione era richiesta monitorizzazione dello stato neurologico, una continua valutazione respiratoria e cardocircolatoria. Afferma il ctu che “in caso di deterioramento della vigilanza, la prima minaccia alla vita causata dall'ematoma sarebbe stata sostenuta da una insufficienza respiratoria ingravescente fino alla apnea. Tale insufficienza respiratoria sarebbe stata rilevata in modo precoce dal saturimetro e prima che si evidenziasse clinicamente la cianosi col risultato di attivare immediatamente una adeguata assistenza respiratoria”.
Sul punto chiarisce il ctu che la relazione del 118 è carente non riportando i valori del saturimetro e la sorveglianza della ragazza si limitò a un monitoraggio ECG, ad una misurazione per 2 volte della pressione arteriosa ed
- 12 - a una misurazione della frequenza respiratoria. Oltre che la mancanza dei dati forniti dal saturimetro, non viene riportato nulla per tutta la durata del viaggio sull'andamento dello stato di vigilanza, sulla reattività al dolore, sullo stato delle pupille che erano state descritte miotiche all'atto della partenza.
Conclude pertanto il ctu che l'exitus si sia verificato a causa di
“ematoma epidurale che si ingrandì durante il trasporto: infatti lo spessore calcolato a Formia era di 1 cm e quello a di 2,5 cm;
b) Era Pt_4
controindicata la somministrazione di mannitolo;
c) L'approfondimento del coma e la successiva insufficienza respiratoria occorsero in ambulanza come dimostrato dalla ipertensione arteriosa riscontrata alla seconda misurazione e dalla gravissima acidosi ancora presente all'EGA delle 15,38; d) A carico del
118 è da attribuire una carenza di adeguata assistenza respiratoria quando si manifestò la apnea. La mancanza di dati noti solo al 118 su se e quando iniziò la , quando si evidenziarono i primi segni di insufficienza Parte_8
respiratoria, quando comparve la apnea , quanto essa durò , quando comparve la midriasi contro laterale e se la assistenza respiratoria produsse un miglioramento al saturi metro, impedisce di valutare in modo ragionevole quale sarebbe stata la evoluzione del caso qualora la ragazza avesse raggiunto
in coma con , ma opportunamente ventilata a mano anche Pt_4 Parte_8
se non intubata, con la pupilla contro laterale non dilatata e senza i gravi danni causati dalla acidosi.”
Tuttavia conclude il ctu che “Non è possibile esprimere in termini di validità scientifica quale sarebbe stato l'outcome postoperatorio della ragazza se fosse arrivata a non in apnea”. Pt_4
Orbene appurata la sussistenza di una condotta omissiva (mancata registrazione delle attività in cartella clinica), va tuttavia verificato se la stessa possa avere efficacia causale dell'evento morte (ovvero in termini di riduzione delle chance di sopravvivenza).
In ipotesi di responsabilità omissiva il nesso causale va verificato nei rapporti tra la condotta omissiva e l'evento.
- 13 - Sotto il profilo naturalistico l'omissione è un nihil, ossia un elemento inesistente nel decorso eziologico reale e, quindi, empiricamente verificabile, produttivo dell'evento lesivo. Il ragionamento probatorio deve, pertanto, fondarsi su proposizioni controfattuali di tipo ipotetico sia pure strutturate secondo la formula logica approntata dalla teoria condizionalistica, come “se fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica x allora non si sarebbe verificato l'evento y” (formula negativa); o “se non fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica x, allora si sarebbe verificato l'evento y” (Cass., n. 11609 del 31.5.2005).
Applicando tali principi al caso concreto va dunque verificato se, tenendo la condotta omessa, l'evento sarebbe accaduto egualmente o sarebbe accaduto in misura diversa.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il danno da diagnosi ritardata potrà considerarsi provato quando “è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi”
(Cfr. Cass. civ. n. 8461/2019).
Dall'esame della documentazione clinica non è possibile concludere a giudizio del ctu, in termini di validità scientifica che l'omessa refertazione e la corretta assistenza respiratoria (di cui non vi è traccia nella cartella dell'ambulanza) abbiano avuto incidenza causale sul verificarsi dell'evento.
Orbene è pacifico in giurisprudenza che “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
"ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del
- 14 - regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123).
La Suprema Corte ricorda che la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza è caratterizzata dalla combinazioni di due regole: la regola del più probabile che non e la regola della prevalenza relativa della probabilità.
(Ord. n. 13872/2020).
Quindi, la regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa. Il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”. In buona sostanza, devono essere preponderanti le prove a sostegno dell'ipotesi scelta dal giudice.
La regola della “prevalenza relativa” si applica quando sullo stesso fatto vi siano diverse ipotesi che lo raccontano in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità nella produzione dell'evento di danno) e alcune tra le molteplici ipotesi abbiano avuto conferma dalle prove allegate. In tal caso, ossia se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come "vero" l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Sul punto il ctu ha accertato come il fatto lesivo non possa essere riconducibile eziologicamente alla condotta omissiva dei sanitari operanti a bordo dell' mentre ha escluso con certezza ogni ipotesi di CP_1
responsabilità a carico dei sanitari operanti presso l' Pt_5
La circostanza che le attività non siano riportate nella cartella non esclude che possano essere comunque state effettuate le pratiche rianimatorie.
D'altronde le omissioni e le carenze della cartella clinica non sono coperte da querela di falso e posso essere provate con ogni mezzo (Cass.
- 15 - sezione III sentenza n.16737/2024).
Neppure la scelta di trasportate la paziente con ambulanza e non con elisoccorso, a giudizio del ctu, ha inciso sull'esito, non constatandosi differenza in termini di tempo occorrente per l'arrivo ed essendo l'ambulanza attrezzata per la gestione delle emergenze e rianimazione.
Orbene argomentando in termini di probabilità di sopravvivenza, la giurisprudenza ha affermato che deve ritenersi risarcibile il danno, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta, se provato il nesso causale, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino il carattere della apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. sent. 28993/2019).
“In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica” (Cassazione civile sez. III, 31/01/2024, (ud. 06/11/2023, dep. 31/01/2024), n.2892).
Più precisamente, “la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze” (Cass. 28993/2019).
Al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza
- 16 - possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico.
Afferma la giurisprudenza che ove la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi “non è concepibile, nè logicamente nè giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del
2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. … È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto” (Cass. Cass. civ., sez. III, sent., 19 settembre
2023, n. 26851).
Nel caso di specie le risultanze della ctu espletata hanno chiaramente affermato la non afferenza del nesso causale all'exitus, e l'incertezza del futuro esito se la condotta fosse stata tenuta.
Pertanto, postulando la perdita di chances di sopravvivenza, secondo il criterio del più probabile che non, l'incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma la certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo, nel caso di specie la domanda non può trovare accoglimento neppure sotto detto profilo.
In tal senso di è espressa recentemente la giurisprudenza, ritenendo preliminarmente necessario il raggiungimento di una “una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia
- 17 - conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto”. (Cass. civ., sez. III, sent., 19 settembre 2023, n. 26851 ).
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
Sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, consistenti nella complessità dell'accertamento in fatto, al solo esito del quale è stato possibile definire le attribuzioni di responsabilità (C.
Cost. 77/2018).
Sono compensate anche le spese di ctu, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza per cui il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di c.t.u., comprendo il principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c., tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio, essendo la ctu un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cassazione Civile ordinanza n. 24645/2021,
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza n. 17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone definitivamente le spese di ctu nella misura di 1/3 a carico degli attori in solido tra loro, 1/3 a carico di parte convenuta ed 1/3 a carico del terzo chiamato.
Così deciso in Latina il 3.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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