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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2479/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2052/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 16.07.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 10.09.2024 la Sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio, -sito Arnesano alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n.05920249007801130/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 20.06.2024 a mezzo PEC, ed avente ad oggetto diversi Tributi per un importo totale di €92.346,68 relativi all'omesso pagamento delle seguenti cartelle ed avvisi di accertamento:
-Cartella n. 05920130015967951000, notificata in data 15/09/2014 - di €2.052,83
-Cartella 05920160010313391000 notificata in data 21/01/2017 - di €14.006,79
-Cartella 05920160013432838000 notificata in data 08/05/2017 - di €492,13
-Cartella 05920160020939251000 notificata in data 27/05/2017 - di €1.564,32
-Cartella 05920170002025357000 notificata in data 03/07/2017 - di €10.557,50
-Cartella 05920170016526279000 notificata in data 11/12/2017 - di €411,58
-Cartella 05920170020413578000 notificata in data 12/03/2018 - di €471,67
-Cartella 05920180000210527000 notificata in data 29/05/2018 - di €5.987,41
-Cartella 05920180023314050000 notificata in data 20/12/2018 - di €136,63
-Cartella 05920190000309065000 notificata in data 27/05/2019 - di €13.891,39
-Cartella 05920190002957747000 notificata in data 27/05/2019 - di €715,05
-Cartella 05920190013322601000 notificata in data 04/10/2019 - di €430,06
-Cartella 05920190020565576000 notificata in data 01/10/2019 - di €630,91
-Cartella 05920190027461025000 notificata in data 07/03/2020 -€3.788,66
-Cartella 05920190028964385000 notificata in data 07/03/2020 - di €9.265,38
-Cartella 05920190030297424000 notificata in data 07/03/2020 - di €403,04
-Cartella 05920190031300309000 notificata in data 21/09/2021 - di €3.095,34
-Cartella 05920190033940600000 notificata in data 03/09/2021 8- di €18,83
-Cartella 05920200003640973000 notificata in data 29/11/2021 - di €304,28 -Cartella 05920200006607370000 notificata in data 29/11/2021 - di €6.062,76
-Cartella 05920200012072538000 notificata in data 07/12/2021 - di €2.399,86
-Cartella 05920200012072639000 notificata in data 07/12/2021 - di €209,44
-Cartella 05920210000779081000 notificata in data 21/03/2022 - di €768,15
-Cartella 05920210006428128000 notificata in data 24/06/2022 - di €207,36
-Cartella 05920230002293432000 notificata in data 17/03/2023 – di €9.032,50
-Cartella 05920230008641789000 notificata in data 28/04/2023 – di€3.073,16
-Cartella 05920230017396935000 notificata in data 19/05/2023 - di €192,69
-Avviso di accertamento TVM011101158/2023 notificato in data 26/05/2023- di €908,45
-Avviso di accertamento Ente 17/265/0 notificato in data 13/12/2022 - di €413,47
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione de credito azionato;
2) inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec;
3) nullità della cartella per mancata specificazione del dettaglio crediti-difetto di motivazione;
4) nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 dpr 600/73;
5) Mancanza chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del legale costituito.
Si costituivano, rispettivamente il 06.11.2024 e il 01.10.2024, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare ed assorbente si evidenzia che la ricorrente non può più esercitare alcuna impugnazione sugli atti presupposti dell'intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, comma 3, e 21, comma 1, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
L'intimazione di pagamento in oggetto può essere impugnata autonomamente solo per vizi propri dal momento che le prodromiche cartelle di pagamento e avvisi di accertamento ed i successivi atti interruttivi della prescrizione sono stati tutti regolarmente notificati e mai impugnati dalla ricorrente.
In tal caso, pertanto, a seguito della regolare notifica degli atti prodromici non impugnati nel termine di 60 giorni, previsto dall'articolo 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, non è più consentito alla contribuente proporre tardivamente censure avverso gli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
“La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione”.
La Suprema Corte ha ribadito, inoltre che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Nel caso in esame la regolare notifica di ciascuno degli atti presupposti non è contestata dalla ricorrente,
(cfr pag. 2 del proprio ricorso introduttivo).
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, stante la non autonoma impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento
(se non nel caso di omessa notifica dell'atto impositivo presupposto), come statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023.Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750/00 in favore di ciascuna delle controparti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2479/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249007801130/000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2052/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 16.07.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 10.09.2024 la Sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio, -sito Arnesano alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n.05920249007801130/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 20.06.2024 a mezzo PEC, ed avente ad oggetto diversi Tributi per un importo totale di €92.346,68 relativi all'omesso pagamento delle seguenti cartelle ed avvisi di accertamento:
-Cartella n. 05920130015967951000, notificata in data 15/09/2014 - di €2.052,83
-Cartella 05920160010313391000 notificata in data 21/01/2017 - di €14.006,79
-Cartella 05920160013432838000 notificata in data 08/05/2017 - di €492,13
-Cartella 05920160020939251000 notificata in data 27/05/2017 - di €1.564,32
-Cartella 05920170002025357000 notificata in data 03/07/2017 - di €10.557,50
-Cartella 05920170016526279000 notificata in data 11/12/2017 - di €411,58
-Cartella 05920170020413578000 notificata in data 12/03/2018 - di €471,67
-Cartella 05920180000210527000 notificata in data 29/05/2018 - di €5.987,41
-Cartella 05920180023314050000 notificata in data 20/12/2018 - di €136,63
-Cartella 05920190000309065000 notificata in data 27/05/2019 - di €13.891,39
-Cartella 05920190002957747000 notificata in data 27/05/2019 - di €715,05
-Cartella 05920190013322601000 notificata in data 04/10/2019 - di €430,06
-Cartella 05920190020565576000 notificata in data 01/10/2019 - di €630,91
-Cartella 05920190027461025000 notificata in data 07/03/2020 -€3.788,66
-Cartella 05920190028964385000 notificata in data 07/03/2020 - di €9.265,38
-Cartella 05920190030297424000 notificata in data 07/03/2020 - di €403,04
-Cartella 05920190031300309000 notificata in data 21/09/2021 - di €3.095,34
-Cartella 05920190033940600000 notificata in data 03/09/2021 8- di €18,83
-Cartella 05920200003640973000 notificata in data 29/11/2021 - di €304,28 -Cartella 05920200006607370000 notificata in data 29/11/2021 - di €6.062,76
-Cartella 05920200012072538000 notificata in data 07/12/2021 - di €2.399,86
-Cartella 05920200012072639000 notificata in data 07/12/2021 - di €209,44
-Cartella 05920210000779081000 notificata in data 21/03/2022 - di €768,15
-Cartella 05920210006428128000 notificata in data 24/06/2022 - di €207,36
-Cartella 05920230002293432000 notificata in data 17/03/2023 – di €9.032,50
-Cartella 05920230008641789000 notificata in data 28/04/2023 – di€3.073,16
-Cartella 05920230017396935000 notificata in data 19/05/2023 - di €192,69
-Avviso di accertamento TVM011101158/2023 notificato in data 26/05/2023- di €908,45
-Avviso di accertamento Ente 17/265/0 notificato in data 13/12/2022 - di €413,47
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione de credito azionato;
2) inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec;
3) nullità della cartella per mancata specificazione del dettaglio crediti-difetto di motivazione;
4) nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 dpr 600/73;
5) Mancanza chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del legale costituito.
Si costituivano, rispettivamente il 06.11.2024 e il 01.10.2024, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare ed assorbente si evidenzia che la ricorrente non può più esercitare alcuna impugnazione sugli atti presupposti dell'intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, comma 3, e 21, comma 1, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
L'intimazione di pagamento in oggetto può essere impugnata autonomamente solo per vizi propri dal momento che le prodromiche cartelle di pagamento e avvisi di accertamento ed i successivi atti interruttivi della prescrizione sono stati tutti regolarmente notificati e mai impugnati dalla ricorrente.
In tal caso, pertanto, a seguito della regolare notifica degli atti prodromici non impugnati nel termine di 60 giorni, previsto dall'articolo 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, non è più consentito alla contribuente proporre tardivamente censure avverso gli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
“La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione”.
La Suprema Corte ha ribadito, inoltre che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Nel caso in esame la regolare notifica di ciascuno degli atti presupposti non è contestata dalla ricorrente,
(cfr pag. 2 del proprio ricorso introduttivo).
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, stante la non autonoma impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento
(se non nel caso di omessa notifica dell'atto impositivo presupposto), come statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023.Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750/00 in favore di ciascuna delle controparti.