Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da
AC LS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matino (Le), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Unione Jonica Salentina dei Comuni di ST, Matino, NO, LE e VI, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 22998 del 9.12.2024 recante da parte del Responsabile SUAP del Comune di Matino diniego della PAS presentata il 31.5.2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4.000 kW;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- del parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio il 30.7.2024;
- della nota prot. n. 14819 del 31.7.2024 recante da parte del RUP dell’Unione Jonica Salentina dei comuni di ST (LE), Matino, NO (LE), LE (LE) e VI (LE) preavviso di diniego del chiesto accertamento di compatibilità paesaggistica;
- della nota prot. n. 16555 del 6.9.2024 recante da parte del RUP dell’Unione Jonica Salentina dei comuni di ST, Matino, NO, LE e VI diniego del chiesto accertamento di compatibilità paesaggistica;
- del parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio il 30.8.2024;
- della nota prot. n. 17128 del 17.9.2024 recante da parte del Responsabile del SUAP del Comune di Matino preavviso di diniego della PAS;
- della nota prot. n. 847 del 6.12.2024 recante da parte del RUP dell’Unione Jonica Salentina dei comuni di ST, Matino, NO, LE e VI definitivo diniego del chiesto accertamento di compatibilità paesaggistica;
- nei limiti dell’interesse fatto valere, dell’art. 83, 89 e 91 delle NTA del PPTR, nonché delle linee guida 4.4.1 del medesimo PPTR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Matino (Le) e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa EL OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ACE Sarsl ha agito, dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione n. 22998 del 09.12.2024, a firma del Responsabile del SUAP del Comune di Matino, avente ad oggetto “ Pratica n. 05234930757-31052023 - 1102 - Procedura abilitativa semplificata (PA.S.) per l’installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012) - Impianto fotovoltaico da 4000KW in zona agricola- Comunicazione di diniego e conclusione del procedimento” e della nota prot. n. 16555 del 06.09.2024, a firma del responsabile dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di ST, Matino, NO, LE e VI, recante il diniego di compatibilità paesaggistica (ex art. 91 delle NTA del PPTR).
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
In ordine al diniego della PAS:
-Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 22 del D.lgs. n. 199/2021 e art. 3 L. n. 241/1990. Violazione del principio di massima diffusione delle FER confermato dai Regolamenti UE 2022/2057 e 2023/223. Vizio di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Sviamento di potere.
In ordine al diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (che vizia in via derivata il diniego della PAS):
-Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 136 e 146 del D.lgs. n. 42/2004, art. 7 della L.R. n. 20/2009, artt. 41, 42 e 97 Cost., art. 1 del I Protocollo addizionale C.E.D.U. nonché della Direttiva 2009/28/CE. Violazione dei principi di massima diffusione delle FER confermato dai Regolamenti UE 2022/2057 e 2023/223 e di tipicità degli atti amministrativi. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 6, 89 e 91 delle NTA del PPTR e art. 6 del D.lgs. n. 28/2011. Vizio di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Sviamento di potere. Illegittimità in via derivata.
Il Comune di Matino e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 05.03.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 91 del 06.03.2025, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha sospeso gli effetti dei provvedimenti gravati.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente vanno richiamati i tratti salienti della vicenda.
La società ricorrente, in data 31.05.2023, ha presentato al Comune di Matino una PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 4000 kw di picco in area comunale, ricadente nella Zona E/5 Agricola del vigente Programma di Fabbricazione, inclusa nella fascia dei 500 metri dalla Zona D/2 “Industriale/Artigianale/Commerciale”.
Più precisamente, per quanto in atti, l’impianto proposto rientra nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 8, lett. c- ter del D.lgs., 8 novembre 2021, n. 199 rispetto alla quale “ l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante” (art. 22, comma 1, lett. a) del citato D.lgs. n. 199/2021).
In data 01.07.2024, la AC LS ha avanzato, altresì, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’impianto, interferente con l’ulteriore contesto paesaggistico “Paesaggi Rurali” di cui al PPTR.
Nel corso del procedimento e, precisamente, in data 06.09.2024 con prot. n. 16555, la Commissione Locale Paesaggio presso l’Unione Jonica Salentina ha adottato il provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR per le seguenti motivazioni:
“ L’art. 83 – Misure di salvaguardia e utilizzazione per i paesaggi rurali – comma 2 delle NTA del PPTR, considera non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a4) la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella seconda parte dell’elaborato del PPTR 4.4.1. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”.
Tali linee guida per gli UCP - Paesaggi Rurali prevedono unicamente come tipologia di impianti FER ammissibili gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.
Nelle suddette osservazioni del richiedente: è indicato che sono presenti nelle immediate vicinanze dell’area, numerosi opifici della zona industriale, (…) è evidente che la presenza di opifici a distanza così ridotta è di per sé idonea ad antropizzare il paesaggio che, pertanto, è già, da decenni, frammentato e artificializzato in modo del tutto indipendente dal progetto, il quale, pertanto, non può per definizione, essere suscettibile di determinare alcuna frammentazione ed artificializzazione”;
Anche in questo caso si richiama lo stesso art. 83 delle NTA del PPTR, comma 2, “in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37.
Infatti al comma 3 dell’art. 37 sono indicate le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori pubblici e privati del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio.
Pertanto, la realizzazione del campo fotovoltaico, rappresentando un ulteriore detrattore paesaggistico, si pone in contrasto con le finalità di tutela e salvaguardia prescritte dal PPTR per i “Paesaggi rurali”.
All’esito del contraddittorio procedimentale, poi, con provvedimento prot. n. 22998 del 09.12.2024 il Comune di Matino, nel ritenere “di non potersi discostare dal parere espresso dal RUP della CLP nel provvedimento di diniego ... , condividendolo anche in quanto trattasi di parere proveniente da Ente titolare di “interessi sensibili” che devono intendersi prevalenti qualitativamente in sede di valutazione degli interessi contrapposti, anche in considerazione che nel contesto di riferimento dell’impianto in questione risultano realizzati ulteriori impianti fotovoltaici a terra e che, ancora, risulta in giacenza agli atti d’ufficio ulteriore istanza di rilascio di nuova autorizzazione alla realizzazione”, ha disposto formale diniego all’esecuzione dei lavori previsti nell’intervento proposto dalla ricorrente.
Alla luce delle richiamate circostanze, la AL LS si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la condotta comunale e quella della commissione preposta alla tutela del paesaggio, in sintesi, per: 1) violazione dell’art. 22 del D.lgs. n. 199/2021, stante la non vincolatività, nella specie, del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica; 2) difetto di istruttoria e di motivazione, risultando i provvedimenti gravati privi di qualsivoglia riferimento concreto all’impianto proposto e alle caratteristiche dell’area prescelta; 3) violazione del principio di massima diffusione delle FER per come confermato dai Regolamenti UE 20222057 e 2023/223.
Chiarito quanto sopra è possibile procedere all’esame delle censure proposte.
Fondate e meritevoli di accoglimento, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la società ricorrente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione.
Innanzitutto, per quanto in atti, l’impianto del cui niego trattasi rientra nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 8, lett. c- ter, del D.lgs. n. 199 del 2021 citato.
Allo stesso, pertanto si applica l’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 199/2021 a tenore del quale “ nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.. ”
Dal che ne deriva che il Comune di Matino, contrariamente a quanto verificatosi in concreto, non si sarebbe dovuto limitare al mero richiamo, in parte motiva, al presupposto diniego di compatibilità paesaggistica ma avrebbe dovuto:
1) valutare la riconducibilità o meno dell’istanza presentata dalla società ricorrente, alla luce della norma richiamata che, tra le aree idonee, include anche quelle di cui al comma 8, lett. c-ter n. 1; e ciò avuto riguardo all’effettiva localizzazione del progetto per come rappresentato nella documentazione allegata alla PAS di che trattasi;
2)compiere, autonomamente, valutazioni paesaggistiche alla luce delle caratteristiche dell’impianto proposto e delle peculiarità dell’area prescelta per l’intervento; valutazioni queste che nella specie sono mancate.
Né elementi di segno contrario, sotto quest’ultimo aspetto, possono trarsi dal richiamo per relationem agli assunti motivazionali posti a fondamento del diniego di compatibilità paesaggistica il quale risulta affetto dai medesimi vizi istruttori e motivazionali.
Si è chiarito, infatti, in giurisprudenza che il richiamo alle Linee guida del PTR, in materia di progettazione e localizzazione degli impianti FER, non può precludere a priori la qualificazione dell’area di impianto in termini di inidoneità stante anche la portata non vincolante delle stesse linee guida; occorrendo, invece, procedere, attraverso una valutazione della fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabili (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n. 7780; TAR Puglia, Lecce, Sez. I., 10.02.2025, n. 204; Cons. di Stato, Sez. IV, 6.11.2017, n. 5122).
Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda su assunti motivazionali che non recano alcun riferimento concreto alla realizzabilità o meno dell’istanza, alla luce delle peculiarità progettuali dell’impianto e delle caratteristiche dell’area prescelta per la localizzazione dell’intervento di che trattasi.
Da quanto documentato in atti, la società ricorrente ha presentato osservazioni difensive da cui si evince che:
-l’area di progetto non è interessata da alcun vincolo paesaggistico, la stessa è ubicata in una fascia di 500 metri dalla Zona Produttiva classificata come Zona D/2 Industriale/Artigianale/Commerciale;
- nell’area, come si evince dalla documentazione progettuale, non vi sono elementi antropici da tutelare (quali muretti a secco terrazzamenti, trulli ecc.);
-non vi sono particolari elementi seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario da tutelare (quali, in particolare, vegetazione arborea, uliveti secolari, siepi ecc.);
- non vi sono elementi geomorfologici da tutelare (quali, lame, serre valloni e gravine);
- il sistema di sorveglianza potrebbe scoraggiare i frequenti e accertati episodi di abbandono di rifiuti.
A ciò si aggiunga la documentata disponibilità della odierna ricorrente a porre in essere interventi funzionali alla mitigazione dell’impianto e alla riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica; e ciò anche in considerazione delle caratteristiche della zona prescelta interessata, per quanto in atti, da una notevole espansione della adiacente zona industriale e da vicini impianti fotovoltaici.
Tali osservazioni non sono state concretamente riscontrate, da parte delle Amministrazioni resistenti che, di contro, si sono limitate ad opporsi alla realizzazione del progetto con motivazioni generiche e stereotipate, avulse da qualsiasi riferimento concreto alla proposta progettuale, integrata e modificata nei termini sopra richiamati.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, il richiamo alla normativa di riferimento non può precludere a priori, la qualifica dell’area di impianto in termini di idoneità “ dovendosi invece procedere, a duna valutazione della singola fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti da energia rinnovabile (TAR Lecce, Sez. I, sentenza n. 204, del 10.2.2025, TAR Lecce Sez. I, 29.04.2025, n. 758, id Sez. I, 16.06.2025, n. 1067).
In conclusione, il ricorso è fondato nei termini esposti, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 22998 del 09.12.2024 e del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica nota prot. n. 165555 del 06.09.2024, e con assorbimento delle restanti questioni proposte.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 22998 del 09.12.2024 di diniego della proposta PAS e la nota prot.n. 16555 del 06.09.2024 dell’Unione Jonica Salentina, recante il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OS | NT AS |
IL SEGRETARIO