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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1435/2024 del RGAC.
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Garau Massimo.
- attore -
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
- convenuto - oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. conclusioni per parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare per tutte le motivazioni suesposte la responsabilità del In Controparte_2 persona del Direttore P.T. nel sinistro de quo;
• di conseguenza condannare, Controparte_2
In persona del Direttore P.T. al pagamento in favore del
[...] sig della somma di: Parte_1
Danno non patrimoniale risarcibile € 118.338,00 Con personalizzazione massima (max 34% del danno biologico) € 146.873,00; Invalidità temporanea totale € 2.970,00;
1 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 742,50; Totale danno biologico temporaneo € 7.425,00; Totale generale: € 125.763,00; Totale con personalizzazione massima € 154.298,00; Oltre il danno da grave disturbo ansioso depressivo e ossessivo con stress cronico post – traumatico certificato come in atti. Oltre spese mediche documentate, che potranno essere liquidati dal Giudice, anche in via equitativa, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria anche attraverso la nomina di un CTU medico – legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni lamentate dal sig. nel sinistro de quo. Oltre interessi fino Pt_1 alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre, cpa e spese generali come per legge in favore del sottoscritto Avv. Massimo Garau che si dichiara antistatario»; per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere la domanda di risarcimento in quanto infondata, con vittoria di spese di lite».
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il
[...]
in persone del direttore pro tempore, al fine Controparte_2 di far accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c. e, per l'effetto, ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio avvenuto in data 11.8.2019 e quantificati in euro 154.298,00. 2. Nel proprio atto introduttivo l'attore esponeva che in data 11.8.2019, mentre era in compagnia di alcuni amici, effettuava un'escursione sui Monti nel comune di OV, precisamente nei pressi di CP_2 località Fonte Campitello, e che nel tragitto di ritorno, a causa dell'assenza o inadeguata segnaletica presente sul percorso, rimaneva indietro rispetto ai propri compagni, perdeva l'orientamento e precipitava in un crepaccio. Resisi conto dell'assenza del sig. i suoi amici ritornavano sul Pt_1 sentiero senza rinvenirne traccia e così, dopo aver provato invano a contattarlo telefonicamente, intorno alle ore 18:30, decidevano di dare l'allarme della sua scomparsa e chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul Cont posto giungevano il nucleo e l'UCL, ma le ricerche dello scomparso davano esito negativo;
l'attore era, infatti, ritrovato soltanto in data 13.08.2019 e trasportato presso il Pronto soccorso di Tivoli. Nel proprio
2 atto introduttivo deduceva postumi di "frattura pluriframmentaria scomposta meta epifisiaria distale di radio sinistro intrarticolare, frattura composta I costa destra, fratturecomposte Il e Ill costa sinistra" oltre a
“grave disturbo ansioso ossessivo con stress cronico post-traumatico” e chiedeva, dunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, come da conclusioni in epigrafe. 3. Con comparsa del 23.2.2024 si costituiva in giudizio l'
[...] che eccepiva l'infondatezza della Controparte_2 domanda attorea evidenziando, in primo luogo, l'assenza di un obbligo di custodia in capo all'Amministrazione difesa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in secondo luogo, l'esclusiva ascrivibilità dell'evento dannoso alla condotta negligente e imprudente dell'attore: il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda come da conclusioni in epigrafe. 4. All'udienza del 6.5.2024 il giudicante ammetteva la prova per testi e rinviava per l'espletamento delle incombenze istruttorie all'udienza del 3.7.2024, nel corso della quale erano escussi i testimoni Testimone_1
e nella successiva udienza del 11.9.2024 era escusso il Testimone_2 teste Con ordinanza del 17.9.2024 il Tribunale Testimone_3 rigettava la richiesta di CTU e rinviava all'udienza del 26.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. La domanda risarcitoria proposta dall'attore è infondata per i motivi di seguito illustrati.
6. Il sig. domanda che venga accertata la responsabilità del Pt_1 [...] con conseguente condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c. relativamente all'evento dannoso di cui in premessa. Sostiene, infatti, che l'incidente del 13.8.20219 si sarebbe verificato a causa dell'incuria e omessa manutenzione del sentiero percorso dall'attore insieme ai suoi compagni, nonché per la colposa omissione di ogni indicazione o avviso circa la pericolosità del luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente.
7. Operate tali premesse, deve evidenziarsi che la ricostruzione offerta da parte attrice non ha trovato riscontro nella prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio né nella documentazione versata in atti, dalle quali può dirsi piuttosto ragionevolmente provata la condotta negligente e imprudente del sig. Pt_1
È necessario, pertanto, verificare quale incidenza abbia avuto la condotta della vittima sulla causazione dell'evento dannoso e sulla conseguente liquidazione dei danni lamentati. 8. A tal fine è indispensabile, dunque, richiamare il consolidato indirizzo espresso dalla Corte di legittimità i cui arresti solo interamente
3 condivisibili e a cui il decidente ritiene di dare continuità. Innanzitutto è stato chiarito dalle Sezioni Unite (n. 20943/2022) che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Ed ancora «nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta all ell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la to può rilevare unicamente nella misura in cui valg rtuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno i rtanto ritenersi che, ove il danno consegua alla int essere della cosa in custodia e l'agire umano, no nesso causale fra la cosa e il danno la condo ggiato, richiedendosi anche che la stessa si connot istiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che e una definitiva cesura nella serie causale ricond infatti, giova richiamare, al riguardo, le lucide con ass. n. 25837/2017, secondo cui la eterogeneità tra a della vittima" e di "imprevedibilità" della sua con ode ha per conseguenza che, una volta accerta ligente, distratta, imperita, imprudente, della vitt ose in custodia, ciò non basta di per sé ad esc ità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fo to è un evento che praevideri non potest. L'esclus ità del custode, pertanto, quando viene eccepita della vittima, esige un duplice accertamento: (a) c to una condotta negligente;
(b) che quella condotta […]. La condotta della vittima d'un danno da dirsi imprevedibile quando sia stata eccezional venuta prima, inattesa da una persona sensata» (Cas
4 9. Orbene, nel caso che ci occupa, invero il comportamento di parte attrice non può essere ritenuto totalmente imprevedibile e imprevenibile, con la conseguenza che «il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. E comunque, ciò non significa che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2051 c c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte» (Cass. n. 5116/2023).
10. Orbene, nonostante il decidente non ignori che – come ribadito dalla giurisprudenza dapprima richiamata – dinanzi ad una fattispecie di responsabilità oggettiva, come quella oggetto di causa, non sia necessaria un'indagine circa il diligente operato del custode della res, cionondimeno una simile analisi appare rilevante per poter compiutamente valutare il contesto all'interno del quale si è innestata la condotta dell'attore. In altri termini, l'accertamento del coefficiente di colpa della vittima deve essere condotto considerando l'operato dell'Ente nella cura e manutenzione della cosa in custodia e il modo in cui si atteggiava lo stato dei luoghi al momento del fatto.
11. Ciò premesso deve darsi atto dei risultati della prova orale svolta nel corso del processo. All'udienza del 3.7.2024 il teste Testimone_1
(soccorritore volontario esperto della zona) riferiva: di essersi posto alla ricerca del sig. spontaneamente dopo aver saputo della sua Pt_1 scomparsa il 13.8.2019; che alcuni tratti del sentiero erano battuti dagli escursionisti, mentre in altri era facile disorientarsi e andare fuori sentiero;
che riusciva a rinvenire il sig. dopo due giorni dalla Pt_1 scomparsa in un luogo pericoloso pieno di crepacci e di rovi;
che non vi erano nel Parco indicazioni circa il grado di difficoltà dei diversi sentieri. 12. In pari data era escussa la sig.ra dipendente della Testimone_2
Regione Lazio assegnata al , la quale affermava: che lungo il CP_2 sentiero esistevano le segnalazioni (pali con le frecce e segnavia bianchi
5 e rossi) e che nelle parti più impervie erano stati adottati degli accorgimenti di sicurezza;
che nel 2015 si erano conclusi i lavori di manutenzione del sentiero e della segnaletica con il conseguente ripristino;
che il sentiero percorso dall'attore era tracciato sia a livello orizzontale che a livello verticale;
che la manutenzione non era quotidiana e che gli interventi avvenivano a seguito di segnalazioni da parte degli escursionisti;
che non si erano mai verificati casi di smarrimento di altri escursionisti sul sentiero percorso dall'attore; che non era un sentiero impervio né considerato come pericoloso dagli operatori del;
che l'incidente occorso all'attore si era verificato CP_2 fuori sentiero con una deviazione di circa 700 o 800 metri. 13. Il successivo 11.9.2024 era escusso il sig. Testimone_3 guardia del Parco, il quale affermava: che il sentiero percorso dall'attore corrispondeva al primo tratto del n. 305 OV;
che il Parte_2 giorno dell'incidente non era in servizio e che comunque le guardie del Parco erano state coinvolte nella successiva fase della ricerche, fornendo supporto ai soccorritori;
che nel 2014/2015 erano stati effettuati dei lavori di ripristino sia dei sentieri che della segnaletica;
che il sentiero n. 305 rientrava tra quelli manutenuti nel 2014/2015, soprattutto con i segnavia e con i pali verticali collocati sulle intersezioni;
che il sentiero n. 305 è tra i più frequentati;
che il punto in cui era accaduto il sinistro era collocato a circa 800 metri dal percorso del sentiero n. 305 e che era sconnesso rispetto al sentiero;
che gli altri tre escursionisti che si trovavano con l'attore avevano seguito regolarmente il sentiero;
che le segnalazioni “minute” di intervento erano fatte verbalmente alla direzione, mentre le questioni più complesse erano rapportate per iscritto;
che non si erano mai verificati casi di smarrimento di altri escursionisti sul sentiero percorso dall'attore. 14. Dalle deposizioni dei testimoni escussi nel corso del processo deve ritenersi che il sinistro in cui è rimasto vittima il sig. ed i Pt_1 conseguenti danni patiti siano conseguenza della sua condotta imprudente, considerato anche lo stato dei luoghi al momento del fatto. Nonostante la sua condotta non possa essere certamente qualificata come assolutamente imprevedibile, «eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata» (Cass. n. 39965/2021), la stessa deve essere valorizzata ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., che trova applicazione anche al caso de quo. Ed infatti dalle dichiarazioni dei testimoni – della cui attendibilità non può dubitarsi – è emerso che il sentiero n. 305, percorso dall'attore il 13.8.2019, era stato oggetto di compiuta manutenzione nel 2015, era provvisto di segnaletica verticale e orizzontale ed era dotato di
6 accorgimenti di sicurezza. L'istruttoria svolta ha inoltre chiarito che il sentiero n. 305 era molto frequentato nei periodi di cd. bella stagione e che si trattava di un percorso non particolarmente impervio, non richiedente, quindi, accorgimenti manutentivi specifici. D'altronde quest'ultima affermazione appare coerente proprio con la circostanza che nessuno prima dell'attore fosse risultato disperso o avesse perso l'orientamento su quel sentiero;
finanche il fatto che i compagni abbiano terminato il percorso senza difficoltà, senza neppure accorgersi della deviazione dal percorso impegnata spontaneamente dall'attore, per poi tornare indietro, evidenzia la corretta manutenzione o comunque la presenza di segnaletica utilmente fruibile dai frequentatori del luogo. Di contro, le dichiarazioni del sig. appaiono poco utili ai Testimone_1 fini della decisione vertendo le stesse sul generale stato dei luoghi nei pressi dei Monti senza alcuna compiuta e puntuale descrizione CP_2 circa le condizioni del sentiero n. 305 OV – M. Gennaro, soprattutto in riferimento allo stato di manutenzione e della segnaletica. Lo stesso dicasi in merito al luogo di ritrovamento dell'attore, posizionato a circa 800 metri dal sentiero citato, caratterizzato da intrinseca pericolosità e scarsa accessibilità, ma che non può certo essere ritenuto oggetto di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che l'obbligo del custode – in questo caso l' – sussiste solo quando sia CP_2 possibile esercitare un concreto ed effettivo potere di fatto sulla cosa, condizione non riscontrabile nel caso di specie relativo ad un luogo posto fuori-sentiero e a distanza considerevole dal sentiero n. 305 (v. Cass. Sez. III, n. 1257/2018 che stabilisce un obbligo di custodia soltanto «per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza o per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita)». Naturalmente è chiaro che l'attore ha concentrato le proprie allegazioni non sul punto della caduta, ma sul luogo in cui si è allontanato dal sentiero per un'omessa/insufficiente segnalazione del suo percorso ordinario, tuttavia, è parimenti evidente che l'anomalia del comportamento del sig. è resa conclamata dal comportamento di Pt_1 tutti i precedenti escursionisti (mai persi su quel tratto) e, come detto, dei suoi stessi compagni d'uscita quel giorno, al punto tale da non essere riusciti neppure a identificare - né loro né soprattutto i soccorritori – in quale punto avesse abbandonato il sentiero. Orbene, alla luce delle considerazioni appena esposte deve ragionevolmente ritenersi che i danni lamentati dall'attore non derivino dalla inadeguata attività di custodia dell' , ma siano da imputare CP_2
7 interamente al suo comportamento colposo e inidoneo a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo, come il generale dovere di autoresponsabilità - ricavabile dall'art. 2 Cost. – imporrebbe. Invero, non aver avvisato i compagni nel momento in cui decideva di fermarsi;
non aver prestato (al loro contrario) attenzione alla segnaletica;
non aver tentato in alcun modo di richiamarli una volta rimasto solo sul sentiero;
proseguire nel cammino una volta accortosi di essersi disorientato e inoltrarsi nella montagna per diverse centinaia di metri senza avvertire i soccorsi;
sono tutti elementi che denotano un comportamento non rispondente alle generali regole di cautela da adottare in situazioni come quella in cui versava l'odierno attore, tenuto anche conto del fatto che il sentiero principale era certamente battuto – essendo uno dei più frequentati del – e provvisto di segnaletica fruibile dagli utenti del CP_2 percorso.
15. In conclusione, e in coerenza con l'indirizzo espresso dalla Corte di legittimità, il mero rilievo della condotta colposa del danneggiato nel caso di specie non risulta idoneo a interrompere il nesso causale, ma tale comportamento – ancorché non integrante il caso fortuito – assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno nel senso della negazione del risarcimento «per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». Dunque, pur volendo ammettere la sussistenza della predetta relazione causale tra il danno e la res, devono ritenersi assenti, ai sensi del 1227 comma 2 c.c., i presupposti dell'azione risarcitoria.
16. Relativamente alle spese processuali, si ritiene di doverne comunque disporre la compensazione alla luce del contegno processuale di parte attrice e dell'obiettivo verificarsi dell'evento dannoso.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2 così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 10.3.2025. Il Giudice
Persona_1 sentenza redatta in collaborazione con il MOT Ciriaco Greco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1435/2024 del RGAC.
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Garau Massimo.
- attore -
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
- convenuto - oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. conclusioni per parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare per tutte le motivazioni suesposte la responsabilità del In Controparte_2 persona del Direttore P.T. nel sinistro de quo;
• di conseguenza condannare, Controparte_2
In persona del Direttore P.T. al pagamento in favore del
[...] sig della somma di: Parte_1
Danno non patrimoniale risarcibile € 118.338,00 Con personalizzazione massima (max 34% del danno biologico) € 146.873,00; Invalidità temporanea totale € 2.970,00;
1 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 742,50; Totale danno biologico temporaneo € 7.425,00; Totale generale: € 125.763,00; Totale con personalizzazione massima € 154.298,00; Oltre il danno da grave disturbo ansioso depressivo e ossessivo con stress cronico post – traumatico certificato come in atti. Oltre spese mediche documentate, che potranno essere liquidati dal Giudice, anche in via equitativa, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria anche attraverso la nomina di un CTU medico – legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni lamentate dal sig. nel sinistro de quo. Oltre interessi fino Pt_1 alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre, cpa e spese generali come per legge in favore del sottoscritto Avv. Massimo Garau che si dichiara antistatario»; per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere la domanda di risarcimento in quanto infondata, con vittoria di spese di lite».
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il
[...]
in persone del direttore pro tempore, al fine Controparte_2 di far accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c. e, per l'effetto, ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio avvenuto in data 11.8.2019 e quantificati in euro 154.298,00. 2. Nel proprio atto introduttivo l'attore esponeva che in data 11.8.2019, mentre era in compagnia di alcuni amici, effettuava un'escursione sui Monti nel comune di OV, precisamente nei pressi di CP_2 località Fonte Campitello, e che nel tragitto di ritorno, a causa dell'assenza o inadeguata segnaletica presente sul percorso, rimaneva indietro rispetto ai propri compagni, perdeva l'orientamento e precipitava in un crepaccio. Resisi conto dell'assenza del sig. i suoi amici ritornavano sul Pt_1 sentiero senza rinvenirne traccia e così, dopo aver provato invano a contattarlo telefonicamente, intorno alle ore 18:30, decidevano di dare l'allarme della sua scomparsa e chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul Cont posto giungevano il nucleo e l'UCL, ma le ricerche dello scomparso davano esito negativo;
l'attore era, infatti, ritrovato soltanto in data 13.08.2019 e trasportato presso il Pronto soccorso di Tivoli. Nel proprio
2 atto introduttivo deduceva postumi di "frattura pluriframmentaria scomposta meta epifisiaria distale di radio sinistro intrarticolare, frattura composta I costa destra, fratturecomposte Il e Ill costa sinistra" oltre a
“grave disturbo ansioso ossessivo con stress cronico post-traumatico” e chiedeva, dunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, come da conclusioni in epigrafe. 3. Con comparsa del 23.2.2024 si costituiva in giudizio l'
[...] che eccepiva l'infondatezza della Controparte_2 domanda attorea evidenziando, in primo luogo, l'assenza di un obbligo di custodia in capo all'Amministrazione difesa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in secondo luogo, l'esclusiva ascrivibilità dell'evento dannoso alla condotta negligente e imprudente dell'attore: il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda come da conclusioni in epigrafe. 4. All'udienza del 6.5.2024 il giudicante ammetteva la prova per testi e rinviava per l'espletamento delle incombenze istruttorie all'udienza del 3.7.2024, nel corso della quale erano escussi i testimoni Testimone_1
e nella successiva udienza del 11.9.2024 era escusso il Testimone_2 teste Con ordinanza del 17.9.2024 il Tribunale Testimone_3 rigettava la richiesta di CTU e rinviava all'udienza del 26.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. La domanda risarcitoria proposta dall'attore è infondata per i motivi di seguito illustrati.
6. Il sig. domanda che venga accertata la responsabilità del Pt_1 [...] con conseguente condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c. relativamente all'evento dannoso di cui in premessa. Sostiene, infatti, che l'incidente del 13.8.20219 si sarebbe verificato a causa dell'incuria e omessa manutenzione del sentiero percorso dall'attore insieme ai suoi compagni, nonché per la colposa omissione di ogni indicazione o avviso circa la pericolosità del luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente.
7. Operate tali premesse, deve evidenziarsi che la ricostruzione offerta da parte attrice non ha trovato riscontro nella prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio né nella documentazione versata in atti, dalle quali può dirsi piuttosto ragionevolmente provata la condotta negligente e imprudente del sig. Pt_1
È necessario, pertanto, verificare quale incidenza abbia avuto la condotta della vittima sulla causazione dell'evento dannoso e sulla conseguente liquidazione dei danni lamentati. 8. A tal fine è indispensabile, dunque, richiamare il consolidato indirizzo espresso dalla Corte di legittimità i cui arresti solo interamente
3 condivisibili e a cui il decidente ritiene di dare continuità. Innanzitutto è stato chiarito dalle Sezioni Unite (n. 20943/2022) che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Ed ancora «nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta all ell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la to può rilevare unicamente nella misura in cui valg rtuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno i rtanto ritenersi che, ove il danno consegua alla int essere della cosa in custodia e l'agire umano, no nesso causale fra la cosa e il danno la condo ggiato, richiedendosi anche che la stessa si connot istiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che e una definitiva cesura nella serie causale ricond infatti, giova richiamare, al riguardo, le lucide con ass. n. 25837/2017, secondo cui la eterogeneità tra a della vittima" e di "imprevedibilità" della sua con ode ha per conseguenza che, una volta accerta ligente, distratta, imperita, imprudente, della vitt ose in custodia, ciò non basta di per sé ad esc ità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fo to è un evento che praevideri non potest. L'esclus ità del custode, pertanto, quando viene eccepita della vittima, esige un duplice accertamento: (a) c to una condotta negligente;
(b) che quella condotta […]. La condotta della vittima d'un danno da dirsi imprevedibile quando sia stata eccezional venuta prima, inattesa da una persona sensata» (Cas
4 9. Orbene, nel caso che ci occupa, invero il comportamento di parte attrice non può essere ritenuto totalmente imprevedibile e imprevenibile, con la conseguenza che «il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. E comunque, ciò non significa che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2051 c c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte» (Cass. n. 5116/2023).
10. Orbene, nonostante il decidente non ignori che – come ribadito dalla giurisprudenza dapprima richiamata – dinanzi ad una fattispecie di responsabilità oggettiva, come quella oggetto di causa, non sia necessaria un'indagine circa il diligente operato del custode della res, cionondimeno una simile analisi appare rilevante per poter compiutamente valutare il contesto all'interno del quale si è innestata la condotta dell'attore. In altri termini, l'accertamento del coefficiente di colpa della vittima deve essere condotto considerando l'operato dell'Ente nella cura e manutenzione della cosa in custodia e il modo in cui si atteggiava lo stato dei luoghi al momento del fatto.
11. Ciò premesso deve darsi atto dei risultati della prova orale svolta nel corso del processo. All'udienza del 3.7.2024 il teste Testimone_1
(soccorritore volontario esperto della zona) riferiva: di essersi posto alla ricerca del sig. spontaneamente dopo aver saputo della sua Pt_1 scomparsa il 13.8.2019; che alcuni tratti del sentiero erano battuti dagli escursionisti, mentre in altri era facile disorientarsi e andare fuori sentiero;
che riusciva a rinvenire il sig. dopo due giorni dalla Pt_1 scomparsa in un luogo pericoloso pieno di crepacci e di rovi;
che non vi erano nel Parco indicazioni circa il grado di difficoltà dei diversi sentieri. 12. In pari data era escussa la sig.ra dipendente della Testimone_2
Regione Lazio assegnata al , la quale affermava: che lungo il CP_2 sentiero esistevano le segnalazioni (pali con le frecce e segnavia bianchi
5 e rossi) e che nelle parti più impervie erano stati adottati degli accorgimenti di sicurezza;
che nel 2015 si erano conclusi i lavori di manutenzione del sentiero e della segnaletica con il conseguente ripristino;
che il sentiero percorso dall'attore era tracciato sia a livello orizzontale che a livello verticale;
che la manutenzione non era quotidiana e che gli interventi avvenivano a seguito di segnalazioni da parte degli escursionisti;
che non si erano mai verificati casi di smarrimento di altri escursionisti sul sentiero percorso dall'attore; che non era un sentiero impervio né considerato come pericoloso dagli operatori del;
che l'incidente occorso all'attore si era verificato CP_2 fuori sentiero con una deviazione di circa 700 o 800 metri. 13. Il successivo 11.9.2024 era escusso il sig. Testimone_3 guardia del Parco, il quale affermava: che il sentiero percorso dall'attore corrispondeva al primo tratto del n. 305 OV;
che il Parte_2 giorno dell'incidente non era in servizio e che comunque le guardie del Parco erano state coinvolte nella successiva fase della ricerche, fornendo supporto ai soccorritori;
che nel 2014/2015 erano stati effettuati dei lavori di ripristino sia dei sentieri che della segnaletica;
che il sentiero n. 305 rientrava tra quelli manutenuti nel 2014/2015, soprattutto con i segnavia e con i pali verticali collocati sulle intersezioni;
che il sentiero n. 305 è tra i più frequentati;
che il punto in cui era accaduto il sinistro era collocato a circa 800 metri dal percorso del sentiero n. 305 e che era sconnesso rispetto al sentiero;
che gli altri tre escursionisti che si trovavano con l'attore avevano seguito regolarmente il sentiero;
che le segnalazioni “minute” di intervento erano fatte verbalmente alla direzione, mentre le questioni più complesse erano rapportate per iscritto;
che non si erano mai verificati casi di smarrimento di altri escursionisti sul sentiero percorso dall'attore. 14. Dalle deposizioni dei testimoni escussi nel corso del processo deve ritenersi che il sinistro in cui è rimasto vittima il sig. ed i Pt_1 conseguenti danni patiti siano conseguenza della sua condotta imprudente, considerato anche lo stato dei luoghi al momento del fatto. Nonostante la sua condotta non possa essere certamente qualificata come assolutamente imprevedibile, «eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata» (Cass. n. 39965/2021), la stessa deve essere valorizzata ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., che trova applicazione anche al caso de quo. Ed infatti dalle dichiarazioni dei testimoni – della cui attendibilità non può dubitarsi – è emerso che il sentiero n. 305, percorso dall'attore il 13.8.2019, era stato oggetto di compiuta manutenzione nel 2015, era provvisto di segnaletica verticale e orizzontale ed era dotato di
6 accorgimenti di sicurezza. L'istruttoria svolta ha inoltre chiarito che il sentiero n. 305 era molto frequentato nei periodi di cd. bella stagione e che si trattava di un percorso non particolarmente impervio, non richiedente, quindi, accorgimenti manutentivi specifici. D'altronde quest'ultima affermazione appare coerente proprio con la circostanza che nessuno prima dell'attore fosse risultato disperso o avesse perso l'orientamento su quel sentiero;
finanche il fatto che i compagni abbiano terminato il percorso senza difficoltà, senza neppure accorgersi della deviazione dal percorso impegnata spontaneamente dall'attore, per poi tornare indietro, evidenzia la corretta manutenzione o comunque la presenza di segnaletica utilmente fruibile dai frequentatori del luogo. Di contro, le dichiarazioni del sig. appaiono poco utili ai Testimone_1 fini della decisione vertendo le stesse sul generale stato dei luoghi nei pressi dei Monti senza alcuna compiuta e puntuale descrizione CP_2 circa le condizioni del sentiero n. 305 OV – M. Gennaro, soprattutto in riferimento allo stato di manutenzione e della segnaletica. Lo stesso dicasi in merito al luogo di ritrovamento dell'attore, posizionato a circa 800 metri dal sentiero citato, caratterizzato da intrinseca pericolosità e scarsa accessibilità, ma che non può certo essere ritenuto oggetto di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che l'obbligo del custode – in questo caso l' – sussiste solo quando sia CP_2 possibile esercitare un concreto ed effettivo potere di fatto sulla cosa, condizione non riscontrabile nel caso di specie relativo ad un luogo posto fuori-sentiero e a distanza considerevole dal sentiero n. 305 (v. Cass. Sez. III, n. 1257/2018 che stabilisce un obbligo di custodia soltanto «per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza o per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita)». Naturalmente è chiaro che l'attore ha concentrato le proprie allegazioni non sul punto della caduta, ma sul luogo in cui si è allontanato dal sentiero per un'omessa/insufficiente segnalazione del suo percorso ordinario, tuttavia, è parimenti evidente che l'anomalia del comportamento del sig. è resa conclamata dal comportamento di Pt_1 tutti i precedenti escursionisti (mai persi su quel tratto) e, come detto, dei suoi stessi compagni d'uscita quel giorno, al punto tale da non essere riusciti neppure a identificare - né loro né soprattutto i soccorritori – in quale punto avesse abbandonato il sentiero. Orbene, alla luce delle considerazioni appena esposte deve ragionevolmente ritenersi che i danni lamentati dall'attore non derivino dalla inadeguata attività di custodia dell' , ma siano da imputare CP_2
7 interamente al suo comportamento colposo e inidoneo a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo, come il generale dovere di autoresponsabilità - ricavabile dall'art. 2 Cost. – imporrebbe. Invero, non aver avvisato i compagni nel momento in cui decideva di fermarsi;
non aver prestato (al loro contrario) attenzione alla segnaletica;
non aver tentato in alcun modo di richiamarli una volta rimasto solo sul sentiero;
proseguire nel cammino una volta accortosi di essersi disorientato e inoltrarsi nella montagna per diverse centinaia di metri senza avvertire i soccorsi;
sono tutti elementi che denotano un comportamento non rispondente alle generali regole di cautela da adottare in situazioni come quella in cui versava l'odierno attore, tenuto anche conto del fatto che il sentiero principale era certamente battuto – essendo uno dei più frequentati del – e provvisto di segnaletica fruibile dagli utenti del CP_2 percorso.
15. In conclusione, e in coerenza con l'indirizzo espresso dalla Corte di legittimità, il mero rilievo della condotta colposa del danneggiato nel caso di specie non risulta idoneo a interrompere il nesso causale, ma tale comportamento – ancorché non integrante il caso fortuito – assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno nel senso della negazione del risarcimento «per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». Dunque, pur volendo ammettere la sussistenza della predetta relazione causale tra il danno e la res, devono ritenersi assenti, ai sensi del 1227 comma 2 c.c., i presupposti dell'azione risarcitoria.
16. Relativamente alle spese processuali, si ritiene di doverne comunque disporre la compensazione alla luce del contegno processuale di parte attrice e dell'obiettivo verificarsi dell'evento dannoso.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2 così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 10.3.2025. Il Giudice
Persona_1 sentenza redatta in collaborazione con il MOT Ciriaco Greco
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