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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Causa n. 536 /2025 R.G. A.C. promossa da (avv. MATTEUCCI MASSIMILIANO ) Parte_1 nei confronti della CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott. ssa Laura Ciarcia;
- visto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuta la propria competenza e la fondatezza della domanda;
- visti gli artt. 633 ss. c.p.c.;
- ritenuto che sussista l'ipotesi di cui all'art. 642, comma 2° c.p.c., essendo il credito in questa sede azionato adeguatamente documentato dalle buste paga predisposte dalla so- cietà debitrice;
INGIUNGE alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare CP_1 alla parte ricorrente in epigrafe indicata, nel domicilio eletto, immediatamente e senza di- lazione, la complessiva somma lorda di euro 6914,43 per le causali di cui al ricorso, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre alle spese del presente procedimento che liquida in euro
567,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A..
DICHIARA il presente decreto provvisoriamente esecutivo, ricordando alla parte ingiunta che, en- tro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione da- vanti a questo Tribunale.
Chieti, lì 10/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
SEZIONE LAVORO
Causa n. 536 /2025 R.G. A.C. promossa da (avv. MATTEUCCI MASSIMILIANO ) Parte_1 nei confronti della CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott. ssa Laura Ciarcia;
- visto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuta la propria competenza e la fondatezza della domanda;
- visti gli artt. 633 ss. c.p.c.;
- ritenuto che sussista l'ipotesi di cui all'art. 642, comma 2° c.p.c., essendo il credito in questa sede azionato adeguatamente documentato dalle buste paga predisposte dalla so- cietà debitrice;
INGIUNGE alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare CP_1 alla parte ricorrente in epigrafe indicata, nel domicilio eletto, immediatamente e senza di- lazione, la complessiva somma lorda di euro 6914,43 per le causali di cui al ricorso, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre alle spese del presente procedimento che liquida in euro
567,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A..
DICHIARA il presente decreto provvisoriamente esecutivo, ricordando alla parte ingiunta che, en- tro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione da- vanti a questo Tribunale.
Chieti, lì 10/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia