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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/08/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 254/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Debora Pacini e Parte_1
-Appellante- E
in proprio CP_1
-Appellata-
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di propose Pt_1 CP_1
opposizione avverso i verbali della locale Polizia Municipale del 2 e 3 Settembre
2022 con i quali le era stata contestata la violazione di cui all'art. 142 co 8 CdS poiché alla guida della propria autovettura era transitata in viale Etruria, rispettivamente in data 19 Luglio 2022 e 5 Ottobre 2022, superando il limite di
50 Km/h previsto per quel tratto di strada.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, 1) la illegittimità del stante la carenza della segnaletica orizzontale e verticale;
Pt_2
2) nullità dei verbali per mancanza di omologazione dell'apparecchio di misurazione della velocità; 3) la tardività dell'accertamento, in quanto eseguito dopo 48 giorni dalla violazione;
4) mancanza delle caratteristiche minime strutturali della strada.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 246/2023, accolse l'opposizione e Pt_1
annullò il 'verbale opposto'.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, la mancanza di visibilità dell'apparecchio, e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 142 co
6-bis CdS, posto che lo strumento rilevatore della velocità era ubicato sopra un palo, ad una altezza tale da escludere la possibilità per l'utente della strada di avvedersi della sua presenza e ritenne assorbite le ulteriori contestazioni.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione e/o falsa applicazione/interpretazione di legge, art. 142 co 6 CdS-
Difetto di istruttoria- Travisamento-Difetto ed illogicità della motivazione.
pagina 2 di 7 Il primo giudice, nell'affermare la mancanza di visibilità dell'apparecchio misuratore della velocità, aveva espresso una valutazione del tutto discrezionale non supportata da alcun riscontro probatorio, soprattutto tenendo conto che il disposto di cui all'art. 142 co 6 CdS non prevede altezze minime o massime per il posizionamento dei dispositivi e della relativa segnaletica e che nella fattispecie il segnale fosse ben visibile dall'utente.
Quanto ai motivi ritenuti assorbiti dal primo giudice, ne contestava specificamente la rilevanza.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituivano la quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1
impugnata e riproponeva i motivi ritenuti assorbiti dal primo giudice.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.6.2025, dopo discussione della parti e lettura del dispositivo in lora assenza, avendo le stesse rinunciato espressamente a presenziarvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, parte appellata ha espressamente riproposto la doglianza svolta in primo grado relativa alla mancata omologazione dell'autovelox ai sensi dell'art. 346 cpc, non esaminata dal giudice di prime cure in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla mancanza di visibilità della postazione.
Si rammenta che «la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino pagina 3 di 7 superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo»(Cass.
SS.UU. n. 13195/2018; in senso conforme la successiva Cass. n. 33649/2023).
Accertata l'ammissibilità della riproposizione della doglianza ai sensi dell'articolo
346 cpc, si deve rilevare come essa risulti fondata, oltre che idonea a definire il giudizio e tale da consentire l'omissione dell'esame del motivo di appello proposto dal e tanto in applicazione del principio della 'ragione più Pt_1
liquida'.
Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse»(Cass. n. 10505/2024).
A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti in forza delle seguenti argomentazioni:
1) letteralmente l'art. 142 comma 6 CdS parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate
"fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25 co 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali); pagina 4 di 7 2) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di attuazione del
CdS - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45 comma 6 CdS) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
«L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole ...».
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
«Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
«Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante».
In definitiva, dalle norme appena citate emerge in modo evidente che i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione pagina 5 di 7 ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS.
Oltretutto, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dall'appellante, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
Attesa la novità della questione trattata, le spese vanno compensate. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
246 resa dal Giudice di pace di in data 30.1.2023 e compensa tra le parti Pt_1
le spese processuali. visto l'art. 13 co 1-quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 19.VIII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 7 di 7
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 254/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Debora Pacini e Parte_1
-Appellante- E
in proprio CP_1
-Appellata-
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di propose Pt_1 CP_1
opposizione avverso i verbali della locale Polizia Municipale del 2 e 3 Settembre
2022 con i quali le era stata contestata la violazione di cui all'art. 142 co 8 CdS poiché alla guida della propria autovettura era transitata in viale Etruria, rispettivamente in data 19 Luglio 2022 e 5 Ottobre 2022, superando il limite di
50 Km/h previsto per quel tratto di strada.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, 1) la illegittimità del stante la carenza della segnaletica orizzontale e verticale;
Pt_2
2) nullità dei verbali per mancanza di omologazione dell'apparecchio di misurazione della velocità; 3) la tardività dell'accertamento, in quanto eseguito dopo 48 giorni dalla violazione;
4) mancanza delle caratteristiche minime strutturali della strada.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 246/2023, accolse l'opposizione e Pt_1
annullò il 'verbale opposto'.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, la mancanza di visibilità dell'apparecchio, e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 142 co
6-bis CdS, posto che lo strumento rilevatore della velocità era ubicato sopra un palo, ad una altezza tale da escludere la possibilità per l'utente della strada di avvedersi della sua presenza e ritenne assorbite le ulteriori contestazioni.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione e/o falsa applicazione/interpretazione di legge, art. 142 co 6 CdS-
Difetto di istruttoria- Travisamento-Difetto ed illogicità della motivazione.
pagina 2 di 7 Il primo giudice, nell'affermare la mancanza di visibilità dell'apparecchio misuratore della velocità, aveva espresso una valutazione del tutto discrezionale non supportata da alcun riscontro probatorio, soprattutto tenendo conto che il disposto di cui all'art. 142 co 6 CdS non prevede altezze minime o massime per il posizionamento dei dispositivi e della relativa segnaletica e che nella fattispecie il segnale fosse ben visibile dall'utente.
Quanto ai motivi ritenuti assorbiti dal primo giudice, ne contestava specificamente la rilevanza.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituivano la quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1
impugnata e riproponeva i motivi ritenuti assorbiti dal primo giudice.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.6.2025, dopo discussione della parti e lettura del dispositivo in lora assenza, avendo le stesse rinunciato espressamente a presenziarvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, parte appellata ha espressamente riproposto la doglianza svolta in primo grado relativa alla mancata omologazione dell'autovelox ai sensi dell'art. 346 cpc, non esaminata dal giudice di prime cure in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla mancanza di visibilità della postazione.
Si rammenta che «la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino pagina 3 di 7 superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo»(Cass.
SS.UU. n. 13195/2018; in senso conforme la successiva Cass. n. 33649/2023).
Accertata l'ammissibilità della riproposizione della doglianza ai sensi dell'articolo
346 cpc, si deve rilevare come essa risulti fondata, oltre che idonea a definire il giudizio e tale da consentire l'omissione dell'esame del motivo di appello proposto dal e tanto in applicazione del principio della 'ragione più Pt_1
liquida'.
Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse»(Cass. n. 10505/2024).
A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti in forza delle seguenti argomentazioni:
1) letteralmente l'art. 142 comma 6 CdS parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate
"fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25 co 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali); pagina 4 di 7 2) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di attuazione del
CdS - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45 comma 6 CdS) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
«L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole ...».
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
«Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
«Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante».
In definitiva, dalle norme appena citate emerge in modo evidente che i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione pagina 5 di 7 ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS.
Oltretutto, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dall'appellante, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
Attesa la novità della questione trattata, le spese vanno compensate. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
246 resa dal Giudice di pace di in data 30.1.2023 e compensa tra le parti Pt_1
le spese processuali. visto l'art. 13 co 1-quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 19.VIII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
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