TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4181 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , in proprio e in qualità di socio Parte_1 C.F._1 accomandatario e legale rappresentante della società Controparte_1
(P. IV , elettivamente domiciliati in Alessano, alla
[...] P.IVA_1 piazza Mercato n. 5-6, presso lo studio legale dell'avv. Cosimo Calsolaro che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI
E
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA.: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Ugo Foscolo
n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Gianfranco Giannoccaro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
[...]
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 23.03.2017, alle ore 17:00 circa, percorreva a Parte_1 bordo del proprio scooter Yamaha, tg. DE05422, via Imperatore RI, in Copertino, quando, giunto all'intersezione con via Loreto, veniva investito dall'autovettura BMW, tg. ET978NB, di proprietà della Controparte_2 condotta da quest'ultimo, che ometteva di arrestarsi al segnale di Stop.
L'attore ha dichiarato che, a causa della collisione con l'autovettura, ha perso il controllo del motociclo cadendo per terra e riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il locale nosocomio;
ha esposto che, a seguito della denuncia del sinistro e all'esito degli accertamenti esperiti dalle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti, la compagnia assicuratrice del proprio mezzo, provvedeva a risarcire i danni subiti inerenti al motociclo Controparte_3 corrispondendo la somma di € 1.200,00, laddove per i danni alla persona la compagnia assicuratrice, a mezzo raccomandata a.r del 19.02.2018, avendo riscontrato un'invalidità permanente superiore al 9%, comunicava la trasmissione della richiesta risarcitoria a HDI Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice dell'autovettura del responsabile del sinistro, non potendo gestire il danno ai sensi della normativa vigente sull'indennizzo diretto.
L'attore ha rappresentato altresì che la compagnia HDI ass.ni riconosceva a titolo di risarcimento la somma di € 40.500,00 che veniva dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta e che nessun esito positivo sortiva il tentativo di negoziazione assistita esperito in merito al fine di ottenere il risarcimento integrale del danno.
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_4
, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura
[...] investitrice nonché la società HDI Ass.ni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si è costituita in giudizio la società HDI Assicurazioni S.p.A., eccependo la mancanza di prove in ordine al sinistro oggetto di giudizio (incidente non rilevato da alcuna autorità di polizia;
mancato intervento di mezzi di soccorso;
assenza di testimoni) e concludendo nei seguenti termini:
“A) Preliminarmente valutare i fatti e le responsabilità per come saranno provati dagli attori;
B) In via subordinata dichiarare che la deducente, con il versamento della complessiva somma di euro 40.500,00 ha assolto ad ogni suo obbligo risarcitorio e, per conseguenza C) rigettare ogni ulteriore pretesa formulata dal sig. in Parte_1 quanto infondata e pretestuosa;
D) Rigettare la domanda proposta nell'interesse della in quanto infondata in fatto ed in diritto. E) Controparte_1
Decidere come di ragione in ordine alle spese, diritti ed onorari di causa”.
Sebbene ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio e la Controparte_4 società con conseguente dichiarazione di contumacia. CP_2
Istruita la causa con produzione documentale, prova testi e CTU medico – legale, all'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa
è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Alla luce delle complessive emergenze processuali la domanda merita di essere accolta.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il segnale di stop “pone
a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. n. 4055/2009, n. 15504/2013).
Tant'è che, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n. 10304/2009).
In altre parole, laddove venga accertato in giudizio che il conducente, tenuto a rispettare il segnale di stop, abbia omesso di farlo, provocando il sinistro stradale, ciò basta a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c..
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata e dai documenti versati in atti, risulta provato che il giorno 23.03.2017, alle ore 17:00 circa, percorrendo via
Imperatore RI, in Copertino, a bordo della moto Yamaha di sua proprietà, l'attore veniva investito dall'autovettura BMW, condotta da che Controparte_4 percorrendo via Loreto, giunta all'incrocio con via Imperatore RI, non si fermava allo stop in violazione dell'art. 145 CdS.
In particolare, il verificarsi dell'incidente è stato confermato dal teste oculare Tes_1
che ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto abitavo all'epoca in via
[...]
Loreto 53, pochi metri dal luogo in cui si è verificato l'incidente, che ho visto personalmente nel senso verificatosi. Confermo che il giorno dell'incidente, verso le
17:00, era a bordo di uno scooterone e percorreva via imperatore RI Parte_1 in Copertino. Conosco di vista perché il mio compaesano. Ho visto l'auto Parte_1
BMW condotta da usciva da via Loreto e si scontrava così con lo Controparte_4 scooterone. Non ricordo se su via Loreto esistono un segnale di stop non posso dire se la macchina ha urtato lo scooter o viceversa;
Comunque sono arrivati insieme all'impatto punto a seguito dell'urto cadeva sull'asfalto”. Parte_1
La presenza del segnale di STOP nel tratto stradale interessato dal sinistro trova riscontro nel rapporto n. 005TM4201700040060 del 23/07/2017 in atti, redatto da investigatore di compagnia assicuratrice che Controparte_5 Controparte_3 inizialmente ha gestito il sinistro.
L'investigatore privato, effettuati gli accertamenti in relazione al sinistro, sentiti i conducenti dei veicoli coinvolti che confermavano la dinamica rappresentata in citazione, ha localizzato il luogo dell'incidente allegando le foto dalle quali è emerso certezza la presenza del segnale di Stop su via Loreto all'intersezione con via Imperatore
RI in Copertino (LE).
Inoltre dalla denuncia di sinistro in atti lo stesso conducente dell'autovettura BMW ha riconosciuto la piena responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa
Deve infine evidenziarsi che la convenuta società HDI Ass.ni S.p.A., compagnia Contro assicuratrice dell'autovettura , ka già provveduto alla parziale liquidazione dei danni in favore dell'attore.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito dall'attore, si fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU in quanto tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato la natura traumatica delle lesioni a carico di che nel Parte_1 sinistro del 23.03.2017 ha riportato “Frattura biossea di gamba dx interessante il piatto tibiale trattata con riduzione cruenta e fissazione interna” verificando la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell'evento, così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “residuano postumi, che in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi stabilizzati ed a carattere permanente. Nella specie, questi consistono nella presenza di una sindrome anatomica e algo-disfunzionale a carico del ginocchio e della caviglia destra, deviazione il valgismo del ginocchio, nella presenza di vasti esiti cicatriziali e nella presenza dei mezzi di sintesi in situ, che visto il tempo trascorso non sono più suscettibili di rimozione” che rappresentano una percentuale di danno biologico complessivo dell'ordine del 14% con:
- Inabilità temporanea totale pari a 30 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 50 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 50 gg
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 29 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Danno biologico risarcibile € 37.220,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 48.386,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
TOTALE GENERALE: € 56.148,50
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo. L'attore ha anche richiesto il rimborso delle spese mediche, sostenute e da sostenere in futuro, in conseguenza del sinistro occorso.
Si osserva che il perito incaricato nulla ha disposto in relazione a trattamenti medici e spese future da sostenersi e, pertanto, devono riconoscersi le spese mediche sostenute e documentate pari ad € 2.864,94.
Nulla spetta a titolo di personalizzazione, non essendo stato allegato o provato alcun elemento specifico che porti a superare la componente morale già inclusa nelle Tabelle del Tribunale di Milano.
L'attore ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno per le perdite subite dalla società
(costituita nel 1997), nella qualità di socio Controparte_1 accomandatario. La suddetta società ha come oggetto sociale la compravendita, la commercializzazione e l'attività di import-export di autoveicoli, motocicli e veicoli industriali nuovi ed usati, natanti e motori marini, nonché l'attività di riparazione e carrozzeria, soccorso stradale e noleggio auto senza conducente.
A sostegno della domanda ha allegato le dichiarazioni dei redditi Mod. Un. Pers. Fisiche
e Mod. Un. Società di Persone relative al periodo di imposta 2015 -2016 -2017 -2018.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che la predetta società era in perdita sin dal 2015, dapprima del verificarsi del sinistro e le perdite si sono consolidate nel corso degli anni.
Non vi è prova che il decremento del volume di affari sia da ricondurre al sinistro de quo, tenuto conto del periodo di inabilità totale in cui è incorso l'attore, delle dimensioni dell'azienda e del personale in essa adibito.
Tale domanda deve quindi essere rigettata.
Dall'importo totale liquidato deve essere detratta la somma di euro 40.500,00 già versata dalla compagnia HDI Ass.ni S.p.A. in sede stragiudiziale.
L'importo netto è dunque pari ad euro 18.513,44 liquidato in via equitativa all'attualità.
Su tale somma devono esser soltanto calcolati gli interessi legali meramente compensativi dei tempi processuali, dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle inerenti alla CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo valori prossimi ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 4181/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di per il sinistro Controparte_4 stradale occorso in data 23.03.2017;
b) condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato al netto dell'acconto ricevuto nella somma pari a € 18.513,44, con aggiunta degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
c) condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 759,00 per spese e in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4181 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , in proprio e in qualità di socio Parte_1 C.F._1 accomandatario e legale rappresentante della società Controparte_1
(P. IV , elettivamente domiciliati in Alessano, alla
[...] P.IVA_1 piazza Mercato n. 5-6, presso lo studio legale dell'avv. Cosimo Calsolaro che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI
E
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA.: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Ugo Foscolo
n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Gianfranco Giannoccaro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
[...]
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 23.03.2017, alle ore 17:00 circa, percorreva a Parte_1 bordo del proprio scooter Yamaha, tg. DE05422, via Imperatore RI, in Copertino, quando, giunto all'intersezione con via Loreto, veniva investito dall'autovettura BMW, tg. ET978NB, di proprietà della Controparte_2 condotta da quest'ultimo, che ometteva di arrestarsi al segnale di Stop.
L'attore ha dichiarato che, a causa della collisione con l'autovettura, ha perso il controllo del motociclo cadendo per terra e riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il locale nosocomio;
ha esposto che, a seguito della denuncia del sinistro e all'esito degli accertamenti esperiti dalle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti, la compagnia assicuratrice del proprio mezzo, provvedeva a risarcire i danni subiti inerenti al motociclo Controparte_3 corrispondendo la somma di € 1.200,00, laddove per i danni alla persona la compagnia assicuratrice, a mezzo raccomandata a.r del 19.02.2018, avendo riscontrato un'invalidità permanente superiore al 9%, comunicava la trasmissione della richiesta risarcitoria a HDI Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice dell'autovettura del responsabile del sinistro, non potendo gestire il danno ai sensi della normativa vigente sull'indennizzo diretto.
L'attore ha rappresentato altresì che la compagnia HDI ass.ni riconosceva a titolo di risarcimento la somma di € 40.500,00 che veniva dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta e che nessun esito positivo sortiva il tentativo di negoziazione assistita esperito in merito al fine di ottenere il risarcimento integrale del danno.
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_4
, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura
[...] investitrice nonché la società HDI Ass.ni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si è costituita in giudizio la società HDI Assicurazioni S.p.A., eccependo la mancanza di prove in ordine al sinistro oggetto di giudizio (incidente non rilevato da alcuna autorità di polizia;
mancato intervento di mezzi di soccorso;
assenza di testimoni) e concludendo nei seguenti termini:
“A) Preliminarmente valutare i fatti e le responsabilità per come saranno provati dagli attori;
B) In via subordinata dichiarare che la deducente, con il versamento della complessiva somma di euro 40.500,00 ha assolto ad ogni suo obbligo risarcitorio e, per conseguenza C) rigettare ogni ulteriore pretesa formulata dal sig. in Parte_1 quanto infondata e pretestuosa;
D) Rigettare la domanda proposta nell'interesse della in quanto infondata in fatto ed in diritto. E) Controparte_1
Decidere come di ragione in ordine alle spese, diritti ed onorari di causa”.
Sebbene ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio e la Controparte_4 società con conseguente dichiarazione di contumacia. CP_2
Istruita la causa con produzione documentale, prova testi e CTU medico – legale, all'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa
è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Alla luce delle complessive emergenze processuali la domanda merita di essere accolta.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il segnale di stop “pone
a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. n. 4055/2009, n. 15504/2013).
Tant'è che, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n. 10304/2009).
In altre parole, laddove venga accertato in giudizio che il conducente, tenuto a rispettare il segnale di stop, abbia omesso di farlo, provocando il sinistro stradale, ciò basta a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c..
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata e dai documenti versati in atti, risulta provato che il giorno 23.03.2017, alle ore 17:00 circa, percorrendo via
Imperatore RI, in Copertino, a bordo della moto Yamaha di sua proprietà, l'attore veniva investito dall'autovettura BMW, condotta da che Controparte_4 percorrendo via Loreto, giunta all'incrocio con via Imperatore RI, non si fermava allo stop in violazione dell'art. 145 CdS.
In particolare, il verificarsi dell'incidente è stato confermato dal teste oculare Tes_1
che ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto abitavo all'epoca in via
[...]
Loreto 53, pochi metri dal luogo in cui si è verificato l'incidente, che ho visto personalmente nel senso verificatosi. Confermo che il giorno dell'incidente, verso le
17:00, era a bordo di uno scooterone e percorreva via imperatore RI Parte_1 in Copertino. Conosco di vista perché il mio compaesano. Ho visto l'auto Parte_1
BMW condotta da usciva da via Loreto e si scontrava così con lo Controparte_4 scooterone. Non ricordo se su via Loreto esistono un segnale di stop non posso dire se la macchina ha urtato lo scooter o viceversa;
Comunque sono arrivati insieme all'impatto punto a seguito dell'urto cadeva sull'asfalto”. Parte_1
La presenza del segnale di STOP nel tratto stradale interessato dal sinistro trova riscontro nel rapporto n. 005TM4201700040060 del 23/07/2017 in atti, redatto da investigatore di compagnia assicuratrice che Controparte_5 Controparte_3 inizialmente ha gestito il sinistro.
L'investigatore privato, effettuati gli accertamenti in relazione al sinistro, sentiti i conducenti dei veicoli coinvolti che confermavano la dinamica rappresentata in citazione, ha localizzato il luogo dell'incidente allegando le foto dalle quali è emerso certezza la presenza del segnale di Stop su via Loreto all'intersezione con via Imperatore
RI in Copertino (LE).
Inoltre dalla denuncia di sinistro in atti lo stesso conducente dell'autovettura BMW ha riconosciuto la piena responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa
Deve infine evidenziarsi che la convenuta società HDI Ass.ni S.p.A., compagnia Contro assicuratrice dell'autovettura , ka già provveduto alla parziale liquidazione dei danni in favore dell'attore.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito dall'attore, si fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU in quanto tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato la natura traumatica delle lesioni a carico di che nel Parte_1 sinistro del 23.03.2017 ha riportato “Frattura biossea di gamba dx interessante il piatto tibiale trattata con riduzione cruenta e fissazione interna” verificando la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell'evento, così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “residuano postumi, che in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi stabilizzati ed a carattere permanente. Nella specie, questi consistono nella presenza di una sindrome anatomica e algo-disfunzionale a carico del ginocchio e della caviglia destra, deviazione il valgismo del ginocchio, nella presenza di vasti esiti cicatriziali e nella presenza dei mezzi di sintesi in situ, che visto il tempo trascorso non sono più suscettibili di rimozione” che rappresentano una percentuale di danno biologico complessivo dell'ordine del 14% con:
- Inabilità temporanea totale pari a 30 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 50 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 50 gg
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 29 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Danno biologico risarcibile € 37.220,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 48.386,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
TOTALE GENERALE: € 56.148,50
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo. L'attore ha anche richiesto il rimborso delle spese mediche, sostenute e da sostenere in futuro, in conseguenza del sinistro occorso.
Si osserva che il perito incaricato nulla ha disposto in relazione a trattamenti medici e spese future da sostenersi e, pertanto, devono riconoscersi le spese mediche sostenute e documentate pari ad € 2.864,94.
Nulla spetta a titolo di personalizzazione, non essendo stato allegato o provato alcun elemento specifico che porti a superare la componente morale già inclusa nelle Tabelle del Tribunale di Milano.
L'attore ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno per le perdite subite dalla società
(costituita nel 1997), nella qualità di socio Controparte_1 accomandatario. La suddetta società ha come oggetto sociale la compravendita, la commercializzazione e l'attività di import-export di autoveicoli, motocicli e veicoli industriali nuovi ed usati, natanti e motori marini, nonché l'attività di riparazione e carrozzeria, soccorso stradale e noleggio auto senza conducente.
A sostegno della domanda ha allegato le dichiarazioni dei redditi Mod. Un. Pers. Fisiche
e Mod. Un. Società di Persone relative al periodo di imposta 2015 -2016 -2017 -2018.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che la predetta società era in perdita sin dal 2015, dapprima del verificarsi del sinistro e le perdite si sono consolidate nel corso degli anni.
Non vi è prova che il decremento del volume di affari sia da ricondurre al sinistro de quo, tenuto conto del periodo di inabilità totale in cui è incorso l'attore, delle dimensioni dell'azienda e del personale in essa adibito.
Tale domanda deve quindi essere rigettata.
Dall'importo totale liquidato deve essere detratta la somma di euro 40.500,00 già versata dalla compagnia HDI Ass.ni S.p.A. in sede stragiudiziale.
L'importo netto è dunque pari ad euro 18.513,44 liquidato in via equitativa all'attualità.
Su tale somma devono esser soltanto calcolati gli interessi legali meramente compensativi dei tempi processuali, dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle inerenti alla CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo valori prossimi ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 4181/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di per il sinistro Controparte_4 stradale occorso in data 23.03.2017;
b) condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato al netto dell'acconto ricevuto nella somma pari a € 18.513,44, con aggiunta degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
c) condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 759,00 per spese e in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.