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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403/2023 RG di appello alla sentenza n. 1689/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 4.07.2023, pendente tra
domiciliata in Taranto presso l'Avv. Emanuele Franco dalla quale è Parte_1
rappresentata e difesa;
appellante principale e domiciliata in Taranto presso l'Avv. Vito Carelli dal quale è CP_1
rappresentata e difesa;
appellata e appellante incidentale
All'udienza del 16.05.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate alle quali si rinvia e da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato all'appaltatrice n data 27.11.2023, CP_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1689/2023 del Tribunale di Taranto Pt_1
con cui la , convenuta in primo grado, è stata condannata a pagare in favore della Pt_1 la somma di € 3.420,00 oltre interessi dalla domanda, quale saldo del CP_1
corrispettivo pattuito e dovuto per la fornitura e posa in opera di porte interne presso l'appartamento della sito in Taranto alla via Dante n. 30, e a rifondere le spese di Pt_1
lite di primo grado come liquidate in dispositivo, ad esclusione di quelle relative al procedimento di TP (n. 40003/2019 r.g.) avente ad oggetto l'accertamento dei lamentati difetti costruttivi e di montaggio, ritenuto l'a.t.p. dal giudice di prime cure superfluo poiché non rispondente a ragioni di economia processuale, né utile e necessario, a fronte della conclamata tardività della denuncia dei vizi dell'opera da parte della convenuta e della decadenza di quest'ultima dalla garanzia per i vizi dovuta dalla appaltatrice, ai sensi dell'art. 1667 c. 2 c.p.c.
Quali motivi di gravame l'appellante ha dedotto: 1) la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, nel quale la era rimasta Pt_1
contumace, con conseguente richiesta di rimessione della causa al Tribunale, ex art. 354 co. 1 c.p.c.; 2) l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure, in ordine alla infondatezza della formulata eccezione di decadenza, della documentazione versata nel fascicolo del procedimento di TP confluito in quello di primo grado;
3) l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale delle risultanze dell'esame peritale acquisite in sede di TP, con particolare riguardo ai vizi riscontrati sulla porta di ingresso blindata, per i quali la era stata ingiustamente dichiarata decaduta dalla relativa garanzia;
Pt_1
4) l'illegittimità delle modifiche apportate dal CTU al proprio elaborato in risposta alle osservazioni trasmesse dal difensore di parte attrice;
5) la necessità di tenere conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite del comportamento di parte appellata che,
a differenza della , aveva sempre mostrato un contegno ostativo al raggiungimento Pt_1
di qualsiasi accordo tra le parti.
In subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma della decisione impugnata, la deducente ha concluso, pertanto, per il rigetto delle avverse domande e, in via ulteriormente gradata, per la condanna al pagamento in favore della appellata del minore importo pari ad € 1.520,00 previa detrazione della spesa necessaria all'eliminazione dei vizi stimata dal consulente d'ufficio. Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ha chiesto, altresì, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Costituitasi in data 15.01.2024, l'appellata ha dedotto preliminarmente la inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale in quanto notificato, a suo dire, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di prime cure;
in subordine, e nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame, stante la sua infondatezza, con condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; infine, in via incidentale e nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto condannarsi alla Parte_1
rifusione anche delle competenze e delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato dinanzi al Tribunale, così come all'esito quantificate in €
2.212,80, di cui € 1.040,00 per compenso dovuto al CTU ed € 1.172,80 per spese e competenze legali. A sostegno delle proprie domande l'appellante incidentale ha allegato in fatto, riassuntivamente: a) che la si era resa contrattualmente inadempiente per il Pt_1
pagamento del saldo prezzo dovuto a fronte della fornitura di n. 7 porte interne laccate e di una porta blindata d'ingresso, installate presso l'abitazione di via Dante n. 30, in
Taranto; b) che al fine di verificare la condizione dei beni venduti e preservare la prova dell'inesistenza dei vizi contestati dalla committente a distanza di oltre sei mesi dalla consegna (avvenuta in data 17.10.2018), nonché al fine di escludere la loro riconducibilità a difetti propri delle opere commissionate, l'attrice aveva chiesto disporsi accertamento tecnico preventivo, anche con finalità conciliative;
c) che all'esito della espletata CTU i lamentati difetti di conformità non venivano (se non in minima parte) riscontrati, ragione per cui, considerata la decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera conseguente alla tardività della denuncia ed al carattere non occulto dei difetti lamentati dalla debitrice, veniva incardinato ad iniziativa dell'odierna appellata il giudizio di prime cure iscritto al n. 13/2021 r.g.; d) che alla prima udienza, verificata l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo eseguita presso l'appartamento della , in Pt_1
Taranto alla via Dante n. 30, stante il rifiuto di persona ivi rinvenuta “non meglio qualificatasi”, il giudice ne disponeva la rinnovazione per la successiva udienza del
21.09.2021; e) che l'attore procedeva alla rinotifica dell'atto di citazione sia presso il medesimo domicilio di Piazza Dante n. 30, che presso il luogo di lavoro della , Pt_1
l'Istituto scolastico Ugo De Carolis in Taranto, nonché, infine, presso la residenza risultante della certificazione anagrafica, in Matera alla via Leonardo da Vinci n. 27; f) che la notifica questa volta si perfezionava per la compiuta giacenza di copia dell'atto presso l'ufficio postale di Matera, dunque unicamente nel luogo di residenza anagrafica, avendo l'Ufficiale giudiziario attestato nella relazione di notificazione del 3.05.2021 di non aver potuto notificare all'indirizzo di Piazza Dante n. 30 in Taranto, per non aver ivi rinvenuto “né sul citofono, né sulle cassette postali”, il nominativo della notificanda, la quale, sulla base di informazioni assunte in loco, si sarebbe trasferita altrove, e di non aver potuto altresì notificare presso la scuola Ugo de Carolis, per essersi la medesima trasferita a far data dal 26.04.2021 in un altro plesso scolastico;
g) che pertanto alla udienza del 21.09.2021 veniva dichiarata la contumacia della convenuta;
h) che nelle more del giudizio di primo grado, successivamente alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, in data 28.05.2021 versava a mezzo bonifico bancario la Parte_1 somma di € 925,08, a saldo della fattura relativa all'acquisto e montaggio della porta blindata, con conseguente riduzione dell'importo ancora dovuto ad € 3.420,00, oltre a interessi, spese e competenze relative alla fase di TP.
Alla prima udienza fissata per la trattazione, ex art. 350 c.p.c., l'appellante in via incidentale ha depositato documentazione sopravvenuta attestante, a suo dire, la contraddittorietà e mala fede della condotta processuale della la quale, in antitesi Pt_1
a quanto sostenuto nel presente giudizio in ordine alla nullità della notifica dell'atto introduttivo per essere stata la stessa eseguita presso la residenza formale di Via
Leonardo da Vinci n. 27 in Matera in luogo di quella effettiva di Piazza Dante 30 in
Taranto, nel correlato procedimento di opposizione agli atti esecutivi instaurato innanzi al Giudice dell'esecuzione, ex art. 617 c.p.c., aveva invece dedotto di risiedere a Matera come da certificazione anagrafica.
Alla medesima udienza il Collegio riservava di provvedere sulla sola istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., la quale veniva rigettata in assenza dei presupposti per la sua concessione con ordinanza collegiale del 14.05.2025.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi finali, la causa veniva rimessa per la decisione innanzi al collegio alla successiva udienza del 16.05.2025.
Nelle more l'appellante principale ha provveduto a versare nel fascicolo telematico, in allegato alla note di precisazione delle conclusioni ed alle memorie di replica, nonché con successiva nota di deposito del 19/05/2025, documentazione attestante la querela di falso proposta innanzi al Tribunale di Taranto, nel procedimento ivi iscritto al n.
4240/2024 r.g., avente ad oggetto l'accertamento della falsità delle attestazioni (di non rinvenimento del nome della sulle cassette postali e sul citofono in Piazza Dante Pt_1
n. 30 in Taranto) dell'ufficiale Giudiziario contenute nella relazione di notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione redatta in data 3.05.2021.
Pertanto, l'adita Corte è odiernamente chiamata a pronunciarsi anche in ordine alla questione involgente il tema della rilevanza del documento oggetto di impugnativa ai fini della decisione del presente giudizio, per un'eventuale sospensione del giudizio di appello.
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale sollevata dal difensore della poiché a suo dire proposto oltre i CP_1
termini di cui agli artt. 325 - 326 c.p.c.
Contrariamente all'assunto, si rileva che l'atto di appello, notificato per ammissione della parte appellata in data 27.11.2023, risulta essere tempestivo, ovvero proposto (in ogni caso) nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., in applicazione dell'art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza di tutti i termini processuali è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo nel caso in cui il dies ad quem coincida con un giorno festivo. Nella fattispecie in esame, infatti, essendo stata la sentenza notificata, ai sensi dell'art. 139 c. 2 c.p.c., alla parte personalmente (perché contumace) in data 27.10.2023 come ammesso e documentato dallo stesso appellato, la scadenza del termine breve per la notifica dell'appello (ovvero 30 giorni a decorrere dal 27.10.2023) sarebbe coincisa con la giornata di domenica del 26.11.2023, da ciò conseguendo la proroga ex lege al giorno feriale immediatamente successivo del 27.11.2023, nel quale poi l'appello è stato notificato alla CP_1
Passando invece all'esame delle censure sollevate da alla sentenza Parte_1
impugnata, deve rilevarsi, sempre in rito, l'infondatezza del primo motivo di gravame con cui l'appellante principale allega la nullità della sentenza del Tribunale conseguente alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, a norma e per gli effetti di cui all'art. 354 c. I c.p.c., per essere stata la notifica eseguita a mezzo di invio postale dell'atto presso la residenza anagrafica e solo formale della convenuta, in Matera alla Via Leonardo da Vinci n. 27, in luogo della residenza effettiva nota al notificante e sita in Taranto alla Piazza Dante n. 30, presso la quale era stato peraltro fruttuosamente notificato il precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo, e dove era stata peraltro effettuata la fornitura il cui corrispettivo è oggetto del presente giudizio.
A dire della deducente tale notifica non poteva considerarsi regolarmente perfezionata, in quanto secondo l'orientamento della S.C. richiamato in atti (Cass. civ. sent. n.
10170/2016) ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario della notificazione, rileverebbe esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Si osserva sul punto che, sebbene sia corretto affermare in linea di principio (Cass. civ.
11550/2013) che le certificazioni anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo esclusivamente rilievo il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto ed effettivamente in via abituale, si ritiene che nel caso in esame, a prescindere dall'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica (oggetto della querela di falso) della citazione in rinnovazione del
3.05.2021 di non rinvenimento del nome della sulle cassette postali e sul citofono Pt_1
in Piazza Dante n. 30 in Taranto, vi siano comunque elementi per sostenere che la dimora abituale effettiva della fosse proprio in Matera alla Via Leonardo da Vinci Pt_1
n. 27 dove si è perfezionata la notifica, a mezzo del servizio postale, della citazione in rinnovazione.
Innanzitutto, perché non uno ma ben tre certificati del Comune di Matera datati
18.01.2021, 13.05.2021 e 24.10.2023 (c. copie in atti), attestano che la risultava a Pt_1
quelle date, anche nel 2023, in pendenza del giudizio di primo grado, residente in [...], non avendo denunciato evidentemente il trasferimento altrove della propria residenza.
In secondo luogo, non va trascurata la circostanza che l'incaricato postale, nella notifica della citazione in rinnovazione eseguita il 29.04.2021, ha rinvenuto in Matera alla Via
Leonardo da Vinci n. 27 il nome della notificanda sulla cassetta della corrispondenza, avendosi immesso l'avviso della tentata notifica e del deposito del plico presso l'ufficio postale, come risulta dall'attestazione sull'avviso ricevimento (questa non oggetto di querela di falso).
Non si può infine non considerare che anche nella notifica della prima citazione tentata ex art. 140 c.p.c. il 13.01.2021 presso l'indirizzo di Piazza Dante n.30 in Taranto la non risulta essere stata ivi rinvenuta dall'incaricato postale (v. plico con la Pt_1 annotazione “trasferito”).
Tutti questi elementi inducono a ritenere in Matera alla Via Leonardo da Vinci n. 27 la residenza effettiva della e dunque correttamente ivi eseguita la notifica della Pt_1
citazione in rinnovazione.
Ne consegue che alcun ulteriore elemento di giudizio potrebbe derivare sotto tale profilo dall'accoglimento della querela di falso proposta dalla nei confronti della Pt_1
(seconda) relata di notifica del 3.05.2021 con cui l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di non aver rinvenuto all'indirizzo di Piazza Dante n. 30, né sul citofono, né sulla cassetta, il nominativo della notificanda.
Parimenti infondato deve reputarsi il secondo motivo di gravame, mediante il quale la appellante principale deduce l'erroneità della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione, ex adverso formulata, di decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera, attesa la rilevata tardività della denuncia inoltrata dalla a mezzo del Pt_1
proprio difensore con lettera raccomandata del 26.04.2019, ovvero a distanza di oltre 60 giorni dalla consegna e installazione delle porte, avvenuta in data 17.10.2018.
A fondamento dell'assunto difensivo la deducente ha prodotto in appello, per la prima volta, documentazione attestante l'invio di una PEC recante la tempestiva denuncia dei difetti di laccatura e di montaggio (delle maniglie) riscontrati su alcune delle porte interne installate dalla fornitrice, la quale, pur recante la data del 21.10.2018, non era stata presa in considerazione dal Tribunale adito, nonostante risultasse allegata al fascicolo cartaceo relativo all'espletato procedimento di TP sin dal momento della costituzione della in detta fase. Pt_1
Tale messaggio di posta elettronica certificata, tuttavia, è privo di ricevuta di accettazione e consegna, risulta altresì inviato da una casella di posta appartenente ad un soggetto terzo (ovvero non intestata alla ) ed in ogni caso non può essere Pt_1
prodotto in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., poiché, contrariamente all'assunto difensivo, solo la relazione peritale dell'a.t.p. è destinata ad essere acquisita e a produrre effetti probatori nell'ambito del successivo giudizio di merito (cfr. art. 698 c.p.c.), non anche i documenti prodotti nel fascicolo di TP (tra i quali vi sarebbe stata la PEC del
21.10.2018), i quali non possono essere oggetto di acquisizione d'ufficio ad iniziativa del giudice, non trattandosi di “fasi del medesimo giudizio” ma di procedimenti distinti, sia pur collegati tra loro.
Pertanto, sarebbe stato onere della costituirsi nel giudizio di primo grado nel Pt_1
rispetto delle preclusioni istruttorie al fine di produrre la documentazione già versata nel fascicolo del correlato procedimento di TP, essendosi l'adito Tribunale correttamente limitato a disporre in primo grado l'acquisizione della sola relazione del CTU, non anche del relativo fascicolo d'ufficio cartaceo contenente il fascicolo di parte resistente.
Con il terzo motivo di appello la censura l'errore in cui sarebbe incorso il Pt_1
Tribunale per non aver tenuto conto degli esiti della relazione del CTU acquisita nell'ambito del procedimento di TP, che aveva evidenziato l'esistenza di ulteriori e diversi difetti riguardanti la porta blindata, i quali non erano ricompresi tra quelli formalmente denunciati nella lettera raccomandata del 26.04.2019, recapitata dall'Avv.
De Franco, difensore della . A suo dire, il giudice di prime cure avrebbe errato nel Pt_1
far decorrere per tali ultimi vizi il termine di decadenza della denunzia di cui all'art. 1667 co. 1 c.c. dalla scoperta degli stessi, ovvero dalla data di conclusione dello accertamento peritale, ritenendo decaduta la dalla relativa garanzia, posto che, più Pt_1
correttamente, il medesimo Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui qualora i difetti dell'opera siano accertati mediante consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, l'appaltatore non potrebbe opporre la decadenza dell'azione di garanzia per i vizi della cui esistenza il committente non abbia avuto adeguata e completa conoscenza (Cass. n. 7179/12), a nulla rilevando lo sconfinamento compiuto nel caso di specie dal CTU oltre i limiti del disposto accertamento tecnico preventivo, che, sulla base di un altrettanto pacifico orientamento giurisprudenziale, non avrebbe in ogni caso potuto determinare la sua inutilizzabilità, non essendo nel caso di specie concretamente configurabile alcuna violazione del contraddittorio, né essendovi stata opposizione della parte appellata all'integrale acquisizione della relazione di TP nel giudizio di primo grado.
In via ulteriore, deduce l'appellante principale che i difetti di difformità riscontrati sulla porta blindata d'ingresso del medesimo appartamento presso cui erano state installate e fornite le porte interne ad opera della erano stati a quest'ultima nel termine CP_1
di legge tempestivamente denunciati, seppure oralmente.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Si rileva infatti che i difetti riscontrati dal CTU sulla porta blindata non risultano, neppure successivamente alla loro scoperta (con l'a.t.p.) e a distanza di oltre due anni dalla consegna, denunciati dall'odierna appellante, non essendo stata fornita alcuna prova dell'asserita contestazione verbale richiamata in atti dalla difesa della . Pt_1
E non solo non li ha denunciati. Nonostante fossero stati segnalati dal CTU nell'a.t.p. precedente il giudizio di merito e dunque fossero dopo l'a.t.p. conosciuti dalla , Pt_1
costei in pendenza del giudizio di merito ha anche pagato il saldo del corrispettivo della porta blindata, a mezzo bonifico bancario (v.si all. fasc. 1° grado della , CP_1 condotta che costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. II c.c. e che esclude la garanzia, ai sensi dell'art.1667 c. I c.c., a norma del quale l'accettazione della cosa da parte del committente quando i vizi sono conosciuti o conoscibili esclude la operatività della garanzia.
Infondato è pure l'ulteriore motivo di gravame con cui la lamenta l'errata Pt_1 quantificazione da parte del giudice di prime cure dell'importo residuo ancora dovuto dalla committente all'appaltatrice a saldo della fattura relativa alla fornitura e posa in opere delle porte interne, essendo, a dire dell'appellante, l'adito Tribunale stato fuorviato dall'errore commesso dal CTU allorché, quest'ultimo, in risposta alle osservazioni al proprio elaborato formulate dal difensore della aveva CP_1
modificato la bozza precedentemente trasmessa alle parti, ridimensionando quasi totalmente la stima degli importi necessari alla eliminazione dei difetti di conformità riscontrati, decurtandoli dell'importo di € 1.900,00.
La censura si “fonda” sull'assunto per cui, a norma dell'art. 195 co. 3 c.p.c., una volta trasmessa la relazione peritale nel termine stabilito dal giudice con ordinanza, lo elaborato così venutosi a formare deve considerarsi definitivo e, dunque, non più modificabile a seguito delle osservazioni delle parti, le quali al più potrebbero essere oggetto di una sintetica valutazione, ma non potrebbero indurre il CTU alla modifica dei risultati della espletata indagine, dovendo la bozza inviata alle parti coincidere con quella definitamente depositata nel fascicolo telematico.
Il motivo non è condivisibile.
Invero, il principio di immodificabilità della relazione trasmessa alle parti per le osservazioni, ricavabile dall'art. 195 co. 3 c.p.c., va restrittivamente inteso, secondo la corretta interpretazione della richiamata norma, nel senso che in nessun caso deve ritenersi consentita al CTU la modifica della relazione, precedentemente trasmessa in bozza, in quelle parti non connesse alle osservazioni inviate dai CTP o dai difensori delle parti.
E' del tutto evidente, infatti, come ben può ricavarsi dalla ratio sottesa alla disciplina della fase processuale involgente la formazione e l'acquisizione al giudizio della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che il divieto per il CTU di modificare talune parti della consulenza è connesso al chiaro scopo di consentire ai CTP e ai difensori delle parti di prendere visione del lavoro svolto dal CTU e delle conclusioni a cui egli è pervenuto, così da poter instaurare un contraddittorio (scritto) e formulare le relative osservazioni.
Se fosse consentito al CTU di modificare l'elaborato definitivo anche in quelle parti avulse dalle osservazioni, è evidente che verrebbe meno il diritto al contraddittorio ed alla formulazione delle stesse osservazioni, le quali non possono prescindere dalle conclusioni a cui l'indagine del consulente d'ufficio è pervenuta.
Per contro, deve ritenersi consentito al CTU modificare il contenuto della perizia qualora tali correzioni si rendano necessarie per adeguare gli esiti della relazione alle
(ritenute fondate) obiezioni sollevate dalle parti, e ciò non solo al fine di garantire la formazione di un pieno e valido convincimento da parte del magistrato in ordine alla correttezza della CTU, ma anche perché rispondente alla ratio della norma, vale a dire alla funzione attribuita dal legislatore in tale fase al contraddittorio tra le parti, diversamente venendo meno il senso stesso della previsione delle controdeduzioni alla perizia.
In ogni caso, essendo la (si ribadisce) decaduta dalla garanzia per i vizi, non può Pt_1
pretendere la riduzione del corrispettivo della somma pari alla spesa necessaria per la loro eliminazione ex art. 1668 c. I c.c.
Privo di pregio giuridico appare, infine, l'ultimo motivo di appello con cui la Pt_1
lamenta che il tribunale non avrebbe tenuto conto, nella regolamentazione delle spese di lite, del fatto che la non abbia inteso definire in via bonaria la lite. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue infatti la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e non ricorre nel caso in esame alcuna delle specifiche e tassative ipotesi ritenute (dal legislatore) idonee a giustificare l'integrale o parziale compensazione delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 92 c. II c.p.c., compensazione che rientrava peraltro nella discrezionalità del giudice.
In definitiva, stante l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, non può trovare accoglimento l'impugnazione proposta dalla , dovendo l'appello principale essere Pt_1
rigettato con ogni conseguenza di legge.
Resta da scrutinare l'unico motivo di appello incidentale proposto dalla CP_1
mediante cui la medesima parte appellata contesta la decisione di prime cure di disattendere la domanda attorea di condanna della al rimborso anche delle spese Pt_1
e competenze relative all'espletato accertamento tecnico preventivo, ritenendo la scelta di ricorrere a tale procedimento di carattere essenzialmente “esplorativo”, posto che a prescindere dagli esiti della CTU, lo stesso è apparso al tribunale dispendioso e privo di
“utilità fattuale e giuridica siccome assorbita e superata dalla dedotta conclamata tardività della denunzia…da cui l'eccezione preliminare formulata dall'attrice, concernente la declaratoria di decadenza dell'azione di garanzia per inutile decorso del termine di cui all'art. 1667 co. 2 c.c.”.
L'impugnazione, ritualmente proposta nel termine e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 343 c.p.c., appare all'esame nel merito condivisibile, e giustifica la riforma della sentenza appellata limitatamente alla predetta statuizione oggetto di censura. Difatti l ha rappresentato un mezzo utile e necessario al fine di preservare la CP_2
prova dello stato delle opere e dell'esistenza o meno dei denunciati vizi o dell'esistenza o meno di altri vizi non conosciuti fin lì e non ancora denunciati, che avrebbero potuto essere denunciati successivamente. Tale accertamento preventivo si rendeva necessario, secondo una valutazione ex ante, non potendosi escludere a priori che la , se Pt_1
ritualmente costituita in primo grado, avrebbe potuto fornire prova idonea a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi dell'opera, così superando la formulata eccezione di decadenza dalla garanzia, così come la stessa avrebbe potuto denunciare vizi fino a quel momento non conosciuti e scoperti.
In sintesi, se una valutazione ex post porta a ritenere superfluo l'a.t.p., secondo una valutazione ex ante che ha guidato la richiesta di questo appariva uno strumento CP_2
processuale funzionale alla pretesa attorea di pagamento del corrispettivo delle opere e strumentale al processo di merito che ha portato alla condanna della , uno Pt_1
strumento processuale la cui attivazione è stata causata dalla condotta inadempiente della . Pt_1
Si rileva su punto che, come recentemente ribadito dai giudici di legittimità (v.si Cass. civ. 18.05.2025 n. 13154, Cass. civ.
6.0.2023 n.28677), le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.
Dette spese, liquidate nel caso in esame in € 2.212,80, di cui € 1.040,00 per compenso del CTU ed € 1.172,80 per spese e competenze legali, vanno pertanto interamente poste a carico della convenuta, soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Deve invece essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., per la quale l'appellante in via incidentale ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, non risultando provato e neppure allegato il pregiudizio concretamente subito da detta parte a causa dell'altrui comportamento processuale, posto che in mancanza di tali elementi involgenti l'an della pretesa risarcitoria, non può procedersi ad una liquidazione in via equitativa di tale voce di danno, come in atti richiesto dalla difesa della CP_1 Il rigetto dell'impugnazione principale e l'accoglimento dell'appello incidentale giustificano la condanna della , ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese di lite del Pt_1
presente grado, liquidate tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Carelli, procuratore della che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta e note CP_1
conclusive).
Deve darsi atto, altresì, dell'obbligo dell'appellante principale al versamento dello ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, conseguente al rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 1689/2023 proposto da nei Parte_1
confronti della con citazione notificata il 27.11.2023 e su quello CP_1
incidentale proposto dalla con comparsa di risposta depositata il CP_1
15.01.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dalla ed in riforma CP_1
parziale della sentenza impugnata condanna alla rifusione in Parte_1
favore di nche delle spese e compensi del procedimento di TP CP_1
n. 400372019 R.G., quantificate in € 2.218,80, di cui € 1.040,00 per compenso dovuto al CTU ed € 1.172,80 per spese e competenze legali;
3) conferma per la restante parte la sentenza appellata;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di Parte_1 appello in favore di che si liquidano in € 147,00 per spese non CP_1
imponibili ed € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Carelli.
Sussistono i presupposti ex art. 13 c. 1 quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403/2023 RG di appello alla sentenza n. 1689/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 4.07.2023, pendente tra
domiciliata in Taranto presso l'Avv. Emanuele Franco dalla quale è Parte_1
rappresentata e difesa;
appellante principale e domiciliata in Taranto presso l'Avv. Vito Carelli dal quale è CP_1
rappresentata e difesa;
appellata e appellante incidentale
All'udienza del 16.05.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate alle quali si rinvia e da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato all'appaltatrice n data 27.11.2023, CP_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1689/2023 del Tribunale di Taranto Pt_1
con cui la , convenuta in primo grado, è stata condannata a pagare in favore della Pt_1 la somma di € 3.420,00 oltre interessi dalla domanda, quale saldo del CP_1
corrispettivo pattuito e dovuto per la fornitura e posa in opera di porte interne presso l'appartamento della sito in Taranto alla via Dante n. 30, e a rifondere le spese di Pt_1
lite di primo grado come liquidate in dispositivo, ad esclusione di quelle relative al procedimento di TP (n. 40003/2019 r.g.) avente ad oggetto l'accertamento dei lamentati difetti costruttivi e di montaggio, ritenuto l'a.t.p. dal giudice di prime cure superfluo poiché non rispondente a ragioni di economia processuale, né utile e necessario, a fronte della conclamata tardività della denuncia dei vizi dell'opera da parte della convenuta e della decadenza di quest'ultima dalla garanzia per i vizi dovuta dalla appaltatrice, ai sensi dell'art. 1667 c. 2 c.p.c.
Quali motivi di gravame l'appellante ha dedotto: 1) la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, nel quale la era rimasta Pt_1
contumace, con conseguente richiesta di rimessione della causa al Tribunale, ex art. 354 co. 1 c.p.c.; 2) l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure, in ordine alla infondatezza della formulata eccezione di decadenza, della documentazione versata nel fascicolo del procedimento di TP confluito in quello di primo grado;
3) l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale delle risultanze dell'esame peritale acquisite in sede di TP, con particolare riguardo ai vizi riscontrati sulla porta di ingresso blindata, per i quali la era stata ingiustamente dichiarata decaduta dalla relativa garanzia;
Pt_1
4) l'illegittimità delle modifiche apportate dal CTU al proprio elaborato in risposta alle osservazioni trasmesse dal difensore di parte attrice;
5) la necessità di tenere conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite del comportamento di parte appellata che,
a differenza della , aveva sempre mostrato un contegno ostativo al raggiungimento Pt_1
di qualsiasi accordo tra le parti.
In subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma della decisione impugnata, la deducente ha concluso, pertanto, per il rigetto delle avverse domande e, in via ulteriormente gradata, per la condanna al pagamento in favore della appellata del minore importo pari ad € 1.520,00 previa detrazione della spesa necessaria all'eliminazione dei vizi stimata dal consulente d'ufficio. Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ha chiesto, altresì, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Costituitasi in data 15.01.2024, l'appellata ha dedotto preliminarmente la inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale in quanto notificato, a suo dire, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di prime cure;
in subordine, e nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame, stante la sua infondatezza, con condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; infine, in via incidentale e nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto condannarsi alla Parte_1
rifusione anche delle competenze e delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato dinanzi al Tribunale, così come all'esito quantificate in €
2.212,80, di cui € 1.040,00 per compenso dovuto al CTU ed € 1.172,80 per spese e competenze legali. A sostegno delle proprie domande l'appellante incidentale ha allegato in fatto, riassuntivamente: a) che la si era resa contrattualmente inadempiente per il Pt_1
pagamento del saldo prezzo dovuto a fronte della fornitura di n. 7 porte interne laccate e di una porta blindata d'ingresso, installate presso l'abitazione di via Dante n. 30, in
Taranto; b) che al fine di verificare la condizione dei beni venduti e preservare la prova dell'inesistenza dei vizi contestati dalla committente a distanza di oltre sei mesi dalla consegna (avvenuta in data 17.10.2018), nonché al fine di escludere la loro riconducibilità a difetti propri delle opere commissionate, l'attrice aveva chiesto disporsi accertamento tecnico preventivo, anche con finalità conciliative;
c) che all'esito della espletata CTU i lamentati difetti di conformità non venivano (se non in minima parte) riscontrati, ragione per cui, considerata la decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera conseguente alla tardività della denuncia ed al carattere non occulto dei difetti lamentati dalla debitrice, veniva incardinato ad iniziativa dell'odierna appellata il giudizio di prime cure iscritto al n. 13/2021 r.g.; d) che alla prima udienza, verificata l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo eseguita presso l'appartamento della , in Pt_1
Taranto alla via Dante n. 30, stante il rifiuto di persona ivi rinvenuta “non meglio qualificatasi”, il giudice ne disponeva la rinnovazione per la successiva udienza del
21.09.2021; e) che l'attore procedeva alla rinotifica dell'atto di citazione sia presso il medesimo domicilio di Piazza Dante n. 30, che presso il luogo di lavoro della , Pt_1
l'Istituto scolastico Ugo De Carolis in Taranto, nonché, infine, presso la residenza risultante della certificazione anagrafica, in Matera alla via Leonardo da Vinci n. 27; f) che la notifica questa volta si perfezionava per la compiuta giacenza di copia dell'atto presso l'ufficio postale di Matera, dunque unicamente nel luogo di residenza anagrafica, avendo l'Ufficiale giudiziario attestato nella relazione di notificazione del 3.05.2021 di non aver potuto notificare all'indirizzo di Piazza Dante n. 30 in Taranto, per non aver ivi rinvenuto “né sul citofono, né sulle cassette postali”, il nominativo della notificanda, la quale, sulla base di informazioni assunte in loco, si sarebbe trasferita altrove, e di non aver potuto altresì notificare presso la scuola Ugo de Carolis, per essersi la medesima trasferita a far data dal 26.04.2021 in un altro plesso scolastico;
g) che pertanto alla udienza del 21.09.2021 veniva dichiarata la contumacia della convenuta;
h) che nelle more del giudizio di primo grado, successivamente alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, in data 28.05.2021 versava a mezzo bonifico bancario la Parte_1 somma di € 925,08, a saldo della fattura relativa all'acquisto e montaggio della porta blindata, con conseguente riduzione dell'importo ancora dovuto ad € 3.420,00, oltre a interessi, spese e competenze relative alla fase di TP.
Alla prima udienza fissata per la trattazione, ex art. 350 c.p.c., l'appellante in via incidentale ha depositato documentazione sopravvenuta attestante, a suo dire, la contraddittorietà e mala fede della condotta processuale della la quale, in antitesi Pt_1
a quanto sostenuto nel presente giudizio in ordine alla nullità della notifica dell'atto introduttivo per essere stata la stessa eseguita presso la residenza formale di Via
Leonardo da Vinci n. 27 in Matera in luogo di quella effettiva di Piazza Dante 30 in
Taranto, nel correlato procedimento di opposizione agli atti esecutivi instaurato innanzi al Giudice dell'esecuzione, ex art. 617 c.p.c., aveva invece dedotto di risiedere a Matera come da certificazione anagrafica.
Alla medesima udienza il Collegio riservava di provvedere sulla sola istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., la quale veniva rigettata in assenza dei presupposti per la sua concessione con ordinanza collegiale del 14.05.2025.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi finali, la causa veniva rimessa per la decisione innanzi al collegio alla successiva udienza del 16.05.2025.
Nelle more l'appellante principale ha provveduto a versare nel fascicolo telematico, in allegato alla note di precisazione delle conclusioni ed alle memorie di replica, nonché con successiva nota di deposito del 19/05/2025, documentazione attestante la querela di falso proposta innanzi al Tribunale di Taranto, nel procedimento ivi iscritto al n.
4240/2024 r.g., avente ad oggetto l'accertamento della falsità delle attestazioni (di non rinvenimento del nome della sulle cassette postali e sul citofono in Piazza Dante Pt_1
n. 30 in Taranto) dell'ufficiale Giudiziario contenute nella relazione di notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione redatta in data 3.05.2021.
Pertanto, l'adita Corte è odiernamente chiamata a pronunciarsi anche in ordine alla questione involgente il tema della rilevanza del documento oggetto di impugnativa ai fini della decisione del presente giudizio, per un'eventuale sospensione del giudizio di appello.
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale sollevata dal difensore della poiché a suo dire proposto oltre i CP_1
termini di cui agli artt. 325 - 326 c.p.c.
Contrariamente all'assunto, si rileva che l'atto di appello, notificato per ammissione della parte appellata in data 27.11.2023, risulta essere tempestivo, ovvero proposto (in ogni caso) nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., in applicazione dell'art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza di tutti i termini processuali è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo nel caso in cui il dies ad quem coincida con un giorno festivo. Nella fattispecie in esame, infatti, essendo stata la sentenza notificata, ai sensi dell'art. 139 c. 2 c.p.c., alla parte personalmente (perché contumace) in data 27.10.2023 come ammesso e documentato dallo stesso appellato, la scadenza del termine breve per la notifica dell'appello (ovvero 30 giorni a decorrere dal 27.10.2023) sarebbe coincisa con la giornata di domenica del 26.11.2023, da ciò conseguendo la proroga ex lege al giorno feriale immediatamente successivo del 27.11.2023, nel quale poi l'appello è stato notificato alla CP_1
Passando invece all'esame delle censure sollevate da alla sentenza Parte_1
impugnata, deve rilevarsi, sempre in rito, l'infondatezza del primo motivo di gravame con cui l'appellante principale allega la nullità della sentenza del Tribunale conseguente alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, a norma e per gli effetti di cui all'art. 354 c. I c.p.c., per essere stata la notifica eseguita a mezzo di invio postale dell'atto presso la residenza anagrafica e solo formale della convenuta, in Matera alla Via Leonardo da Vinci n. 27, in luogo della residenza effettiva nota al notificante e sita in Taranto alla Piazza Dante n. 30, presso la quale era stato peraltro fruttuosamente notificato il precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo, e dove era stata peraltro effettuata la fornitura il cui corrispettivo è oggetto del presente giudizio.
A dire della deducente tale notifica non poteva considerarsi regolarmente perfezionata, in quanto secondo l'orientamento della S.C. richiamato in atti (Cass. civ. sent. n.
10170/2016) ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario della notificazione, rileverebbe esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Si osserva sul punto che, sebbene sia corretto affermare in linea di principio (Cass. civ.
11550/2013) che le certificazioni anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo esclusivamente rilievo il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto ed effettivamente in via abituale, si ritiene che nel caso in esame, a prescindere dall'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica (oggetto della querela di falso) della citazione in rinnovazione del
3.05.2021 di non rinvenimento del nome della sulle cassette postali e sul citofono Pt_1
in Piazza Dante n. 30 in Taranto, vi siano comunque elementi per sostenere che la dimora abituale effettiva della fosse proprio in Matera alla Via Leonardo da Vinci Pt_1
n. 27 dove si è perfezionata la notifica, a mezzo del servizio postale, della citazione in rinnovazione.
Innanzitutto, perché non uno ma ben tre certificati del Comune di Matera datati
18.01.2021, 13.05.2021 e 24.10.2023 (c. copie in atti), attestano che la risultava a Pt_1
quelle date, anche nel 2023, in pendenza del giudizio di primo grado, residente in [...], non avendo denunciato evidentemente il trasferimento altrove della propria residenza.
In secondo luogo, non va trascurata la circostanza che l'incaricato postale, nella notifica della citazione in rinnovazione eseguita il 29.04.2021, ha rinvenuto in Matera alla Via
Leonardo da Vinci n. 27 il nome della notificanda sulla cassetta della corrispondenza, avendosi immesso l'avviso della tentata notifica e del deposito del plico presso l'ufficio postale, come risulta dall'attestazione sull'avviso ricevimento (questa non oggetto di querela di falso).
Non si può infine non considerare che anche nella notifica della prima citazione tentata ex art. 140 c.p.c. il 13.01.2021 presso l'indirizzo di Piazza Dante n.30 in Taranto la non risulta essere stata ivi rinvenuta dall'incaricato postale (v. plico con la Pt_1 annotazione “trasferito”).
Tutti questi elementi inducono a ritenere in Matera alla Via Leonardo da Vinci n. 27 la residenza effettiva della e dunque correttamente ivi eseguita la notifica della Pt_1
citazione in rinnovazione.
Ne consegue che alcun ulteriore elemento di giudizio potrebbe derivare sotto tale profilo dall'accoglimento della querela di falso proposta dalla nei confronti della Pt_1
(seconda) relata di notifica del 3.05.2021 con cui l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di non aver rinvenuto all'indirizzo di Piazza Dante n. 30, né sul citofono, né sulla cassetta, il nominativo della notificanda.
Parimenti infondato deve reputarsi il secondo motivo di gravame, mediante il quale la appellante principale deduce l'erroneità della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione, ex adverso formulata, di decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera, attesa la rilevata tardività della denuncia inoltrata dalla a mezzo del Pt_1
proprio difensore con lettera raccomandata del 26.04.2019, ovvero a distanza di oltre 60 giorni dalla consegna e installazione delle porte, avvenuta in data 17.10.2018.
A fondamento dell'assunto difensivo la deducente ha prodotto in appello, per la prima volta, documentazione attestante l'invio di una PEC recante la tempestiva denuncia dei difetti di laccatura e di montaggio (delle maniglie) riscontrati su alcune delle porte interne installate dalla fornitrice, la quale, pur recante la data del 21.10.2018, non era stata presa in considerazione dal Tribunale adito, nonostante risultasse allegata al fascicolo cartaceo relativo all'espletato procedimento di TP sin dal momento della costituzione della in detta fase. Pt_1
Tale messaggio di posta elettronica certificata, tuttavia, è privo di ricevuta di accettazione e consegna, risulta altresì inviato da una casella di posta appartenente ad un soggetto terzo (ovvero non intestata alla ) ed in ogni caso non può essere Pt_1
prodotto in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., poiché, contrariamente all'assunto difensivo, solo la relazione peritale dell'a.t.p. è destinata ad essere acquisita e a produrre effetti probatori nell'ambito del successivo giudizio di merito (cfr. art. 698 c.p.c.), non anche i documenti prodotti nel fascicolo di TP (tra i quali vi sarebbe stata la PEC del
21.10.2018), i quali non possono essere oggetto di acquisizione d'ufficio ad iniziativa del giudice, non trattandosi di “fasi del medesimo giudizio” ma di procedimenti distinti, sia pur collegati tra loro.
Pertanto, sarebbe stato onere della costituirsi nel giudizio di primo grado nel Pt_1
rispetto delle preclusioni istruttorie al fine di produrre la documentazione già versata nel fascicolo del correlato procedimento di TP, essendosi l'adito Tribunale correttamente limitato a disporre in primo grado l'acquisizione della sola relazione del CTU, non anche del relativo fascicolo d'ufficio cartaceo contenente il fascicolo di parte resistente.
Con il terzo motivo di appello la censura l'errore in cui sarebbe incorso il Pt_1
Tribunale per non aver tenuto conto degli esiti della relazione del CTU acquisita nell'ambito del procedimento di TP, che aveva evidenziato l'esistenza di ulteriori e diversi difetti riguardanti la porta blindata, i quali non erano ricompresi tra quelli formalmente denunciati nella lettera raccomandata del 26.04.2019, recapitata dall'Avv.
De Franco, difensore della . A suo dire, il giudice di prime cure avrebbe errato nel Pt_1
far decorrere per tali ultimi vizi il termine di decadenza della denunzia di cui all'art. 1667 co. 1 c.c. dalla scoperta degli stessi, ovvero dalla data di conclusione dello accertamento peritale, ritenendo decaduta la dalla relativa garanzia, posto che, più Pt_1
correttamente, il medesimo Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui qualora i difetti dell'opera siano accertati mediante consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, l'appaltatore non potrebbe opporre la decadenza dell'azione di garanzia per i vizi della cui esistenza il committente non abbia avuto adeguata e completa conoscenza (Cass. n. 7179/12), a nulla rilevando lo sconfinamento compiuto nel caso di specie dal CTU oltre i limiti del disposto accertamento tecnico preventivo, che, sulla base di un altrettanto pacifico orientamento giurisprudenziale, non avrebbe in ogni caso potuto determinare la sua inutilizzabilità, non essendo nel caso di specie concretamente configurabile alcuna violazione del contraddittorio, né essendovi stata opposizione della parte appellata all'integrale acquisizione della relazione di TP nel giudizio di primo grado.
In via ulteriore, deduce l'appellante principale che i difetti di difformità riscontrati sulla porta blindata d'ingresso del medesimo appartamento presso cui erano state installate e fornite le porte interne ad opera della erano stati a quest'ultima nel termine CP_1
di legge tempestivamente denunciati, seppure oralmente.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Si rileva infatti che i difetti riscontrati dal CTU sulla porta blindata non risultano, neppure successivamente alla loro scoperta (con l'a.t.p.) e a distanza di oltre due anni dalla consegna, denunciati dall'odierna appellante, non essendo stata fornita alcuna prova dell'asserita contestazione verbale richiamata in atti dalla difesa della . Pt_1
E non solo non li ha denunciati. Nonostante fossero stati segnalati dal CTU nell'a.t.p. precedente il giudizio di merito e dunque fossero dopo l'a.t.p. conosciuti dalla , Pt_1
costei in pendenza del giudizio di merito ha anche pagato il saldo del corrispettivo della porta blindata, a mezzo bonifico bancario (v.si all. fasc. 1° grado della , CP_1 condotta che costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. II c.c. e che esclude la garanzia, ai sensi dell'art.1667 c. I c.c., a norma del quale l'accettazione della cosa da parte del committente quando i vizi sono conosciuti o conoscibili esclude la operatività della garanzia.
Infondato è pure l'ulteriore motivo di gravame con cui la lamenta l'errata Pt_1 quantificazione da parte del giudice di prime cure dell'importo residuo ancora dovuto dalla committente all'appaltatrice a saldo della fattura relativa alla fornitura e posa in opere delle porte interne, essendo, a dire dell'appellante, l'adito Tribunale stato fuorviato dall'errore commesso dal CTU allorché, quest'ultimo, in risposta alle osservazioni al proprio elaborato formulate dal difensore della aveva CP_1
modificato la bozza precedentemente trasmessa alle parti, ridimensionando quasi totalmente la stima degli importi necessari alla eliminazione dei difetti di conformità riscontrati, decurtandoli dell'importo di € 1.900,00.
La censura si “fonda” sull'assunto per cui, a norma dell'art. 195 co. 3 c.p.c., una volta trasmessa la relazione peritale nel termine stabilito dal giudice con ordinanza, lo elaborato così venutosi a formare deve considerarsi definitivo e, dunque, non più modificabile a seguito delle osservazioni delle parti, le quali al più potrebbero essere oggetto di una sintetica valutazione, ma non potrebbero indurre il CTU alla modifica dei risultati della espletata indagine, dovendo la bozza inviata alle parti coincidere con quella definitamente depositata nel fascicolo telematico.
Il motivo non è condivisibile.
Invero, il principio di immodificabilità della relazione trasmessa alle parti per le osservazioni, ricavabile dall'art. 195 co. 3 c.p.c., va restrittivamente inteso, secondo la corretta interpretazione della richiamata norma, nel senso che in nessun caso deve ritenersi consentita al CTU la modifica della relazione, precedentemente trasmessa in bozza, in quelle parti non connesse alle osservazioni inviate dai CTP o dai difensori delle parti.
E' del tutto evidente, infatti, come ben può ricavarsi dalla ratio sottesa alla disciplina della fase processuale involgente la formazione e l'acquisizione al giudizio della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che il divieto per il CTU di modificare talune parti della consulenza è connesso al chiaro scopo di consentire ai CTP e ai difensori delle parti di prendere visione del lavoro svolto dal CTU e delle conclusioni a cui egli è pervenuto, così da poter instaurare un contraddittorio (scritto) e formulare le relative osservazioni.
Se fosse consentito al CTU di modificare l'elaborato definitivo anche in quelle parti avulse dalle osservazioni, è evidente che verrebbe meno il diritto al contraddittorio ed alla formulazione delle stesse osservazioni, le quali non possono prescindere dalle conclusioni a cui l'indagine del consulente d'ufficio è pervenuta.
Per contro, deve ritenersi consentito al CTU modificare il contenuto della perizia qualora tali correzioni si rendano necessarie per adeguare gli esiti della relazione alle
(ritenute fondate) obiezioni sollevate dalle parti, e ciò non solo al fine di garantire la formazione di un pieno e valido convincimento da parte del magistrato in ordine alla correttezza della CTU, ma anche perché rispondente alla ratio della norma, vale a dire alla funzione attribuita dal legislatore in tale fase al contraddittorio tra le parti, diversamente venendo meno il senso stesso della previsione delle controdeduzioni alla perizia.
In ogni caso, essendo la (si ribadisce) decaduta dalla garanzia per i vizi, non può Pt_1
pretendere la riduzione del corrispettivo della somma pari alla spesa necessaria per la loro eliminazione ex art. 1668 c. I c.c.
Privo di pregio giuridico appare, infine, l'ultimo motivo di appello con cui la Pt_1
lamenta che il tribunale non avrebbe tenuto conto, nella regolamentazione delle spese di lite, del fatto che la non abbia inteso definire in via bonaria la lite. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue infatti la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e non ricorre nel caso in esame alcuna delle specifiche e tassative ipotesi ritenute (dal legislatore) idonee a giustificare l'integrale o parziale compensazione delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 92 c. II c.p.c., compensazione che rientrava peraltro nella discrezionalità del giudice.
In definitiva, stante l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, non può trovare accoglimento l'impugnazione proposta dalla , dovendo l'appello principale essere Pt_1
rigettato con ogni conseguenza di legge.
Resta da scrutinare l'unico motivo di appello incidentale proposto dalla CP_1
mediante cui la medesima parte appellata contesta la decisione di prime cure di disattendere la domanda attorea di condanna della al rimborso anche delle spese Pt_1
e competenze relative all'espletato accertamento tecnico preventivo, ritenendo la scelta di ricorrere a tale procedimento di carattere essenzialmente “esplorativo”, posto che a prescindere dagli esiti della CTU, lo stesso è apparso al tribunale dispendioso e privo di
“utilità fattuale e giuridica siccome assorbita e superata dalla dedotta conclamata tardività della denunzia…da cui l'eccezione preliminare formulata dall'attrice, concernente la declaratoria di decadenza dell'azione di garanzia per inutile decorso del termine di cui all'art. 1667 co. 2 c.c.”.
L'impugnazione, ritualmente proposta nel termine e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 343 c.p.c., appare all'esame nel merito condivisibile, e giustifica la riforma della sentenza appellata limitatamente alla predetta statuizione oggetto di censura. Difatti l ha rappresentato un mezzo utile e necessario al fine di preservare la CP_2
prova dello stato delle opere e dell'esistenza o meno dei denunciati vizi o dell'esistenza o meno di altri vizi non conosciuti fin lì e non ancora denunciati, che avrebbero potuto essere denunciati successivamente. Tale accertamento preventivo si rendeva necessario, secondo una valutazione ex ante, non potendosi escludere a priori che la , se Pt_1
ritualmente costituita in primo grado, avrebbe potuto fornire prova idonea a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi dell'opera, così superando la formulata eccezione di decadenza dalla garanzia, così come la stessa avrebbe potuto denunciare vizi fino a quel momento non conosciuti e scoperti.
In sintesi, se una valutazione ex post porta a ritenere superfluo l'a.t.p., secondo una valutazione ex ante che ha guidato la richiesta di questo appariva uno strumento CP_2
processuale funzionale alla pretesa attorea di pagamento del corrispettivo delle opere e strumentale al processo di merito che ha portato alla condanna della , uno Pt_1
strumento processuale la cui attivazione è stata causata dalla condotta inadempiente della . Pt_1
Si rileva su punto che, come recentemente ribadito dai giudici di legittimità (v.si Cass. civ. 18.05.2025 n. 13154, Cass. civ.
6.0.2023 n.28677), le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.
Dette spese, liquidate nel caso in esame in € 2.212,80, di cui € 1.040,00 per compenso del CTU ed € 1.172,80 per spese e competenze legali, vanno pertanto interamente poste a carico della convenuta, soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Deve invece essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., per la quale l'appellante in via incidentale ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, non risultando provato e neppure allegato il pregiudizio concretamente subito da detta parte a causa dell'altrui comportamento processuale, posto che in mancanza di tali elementi involgenti l'an della pretesa risarcitoria, non può procedersi ad una liquidazione in via equitativa di tale voce di danno, come in atti richiesto dalla difesa della CP_1 Il rigetto dell'impugnazione principale e l'accoglimento dell'appello incidentale giustificano la condanna della , ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese di lite del Pt_1
presente grado, liquidate tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Carelli, procuratore della che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta e note CP_1
conclusive).
Deve darsi atto, altresì, dell'obbligo dell'appellante principale al versamento dello ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, conseguente al rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 1689/2023 proposto da nei Parte_1
confronti della con citazione notificata il 27.11.2023 e su quello CP_1
incidentale proposto dalla con comparsa di risposta depositata il CP_1
15.01.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dalla ed in riforma CP_1
parziale della sentenza impugnata condanna alla rifusione in Parte_1
favore di nche delle spese e compensi del procedimento di TP CP_1
n. 400372019 R.G., quantificate in € 2.218,80, di cui € 1.040,00 per compenso dovuto al CTU ed € 1.172,80 per spese e competenze legali;
3) conferma per la restante parte la sentenza appellata;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di Parte_1 appello in favore di che si liquidano in € 147,00 per spese non CP_1
imponibili ed € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Carelli.
Sussistono i presupposti ex art. 13 c. 1 quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra