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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2756/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE CARBONI
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. STELLA COZZOLINO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale - divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata il 14 maggio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 proponeva domanda cumulativa di Parte_1 separazione e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorso il 7 Per_ settembre 1996 con unione dalla quale erano nate le figlie il 3 marzo 1998 e CP_1
il 21 gennaio 2005, quest'ultima ancora dedita agli studi e non indipendente economicamente. Per_2
Esponeva la ricorrente che il coniuge aveva lasciato la casa familiare, da loro acquistata in costanza di matrimonio, e di trovarsi in difficoltà economiche, essendo stata riconosciuta totalmente invalida a causa della malattia di Parkinson e di altre patologie, diagnosticatele dal 2018, mentre il sig. già CP_1 occupato come operaio, percepiva un'indennità di disoccupazione e si era trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori.
Concludeva pertanto chiedendo che, dichiarata la separazione, essendo ormai da tempo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, le venisse assegnata la casa familiare e che fosse posto a carico del coniuge un contributo sia per il suo mantenimento che in favore della figlia più giovane, . Per_2
Domandava inoltre che, decorso il termine di legge, fosse pronunciato il divorzio alle stesse condizioni.
Si costituiva il resistente e, non opponendosi alle domande sullo stato, contestava la richiesta diretta al pagamento di un contributo nell'interesse della figlia, sostenendo che ella aveva gravemente trascurato pagina 1 di 3 i suoi impegni scolastici e di studio non attivandosi nemmeno per la ricerca di un'occupazione. Offriva di corrispondere un assegno in favore della coniuge, affermando peraltro di essere disoccupato e di non percepire alcun reddito. Non si opponeva a che l'abitazione familiare fosse assegnata alla ricorrente, anche tenuto conto delle sue condizioni di salute.
Nel corso del procedimento le parti pervenivano alla formulazione delle seguenti conclusioni congiunte, confermando la volontà di separarsi, quindi di sciogliere il vincolo coniugale, e rinunciando alla comparizione personale: “A) assegnazione di un contributo al mantenimento da parte del sig.
[...]
in favore della ricorrente nella misura di euro 350,00 mensili;
B) assegnazione della casa CP_1 familiare (immobile sito in Comune di Sorso alla Via Silis n.49, censito al catasto del predetto Comune alla partita 1002425, scheda protocollo n.260/1977, cat. A/4, classe 1 vani 1,5 p.t.; scheda protocollo
n.261/1977 cat A/4, classe 1, vani 2 p.1 e scheda protocollo 261//1977, categoria A/4, classe 1, vani 2
p.1), che veniva adibita a casa coniugale, in favore della ricorrente. C) I coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali prima della loro comparizione davanti a questo tribunale e non hanno nulla reciprocamente a pretendere, altresì dichiarando di essere economicamente indipendenti. D) Consenso all'espatrio. Darsi atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valevole per l'espatrio. All'esito della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898,
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in Sorso, trascritto negli atti del registro civile del predetto Comune all'atto n.38 parte II, serie A, anno 1996, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. A) Riconoscere e confermare in favore della sig.ra Parte_1
l'assegno divorzile di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese”.
Ritiene il collegio di dover disporre in conformità alle condizioni sopra riportate, non emergendo ragioni per disattendere quanto concordemente stabilito dalle parti.
Con separata ordinanza si provvede per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio, rimettendosi la causa davanti al giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19,
2° comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, a seguito della domanda di separazione e divorzio congiunta, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi CP_1 Parte_1 utorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORSO alle trascrizioni di legge.
[...]
2) Recepisce le conclusioni congiunte delle parti, come sopra riportate.
4) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Sassari 22 maggio 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2756/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE CARBONI
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. STELLA COZZOLINO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale - divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata il 14 maggio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 proponeva domanda cumulativa di Parte_1 separazione e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorso il 7 Per_ settembre 1996 con unione dalla quale erano nate le figlie il 3 marzo 1998 e CP_1
il 21 gennaio 2005, quest'ultima ancora dedita agli studi e non indipendente economicamente. Per_2
Esponeva la ricorrente che il coniuge aveva lasciato la casa familiare, da loro acquistata in costanza di matrimonio, e di trovarsi in difficoltà economiche, essendo stata riconosciuta totalmente invalida a causa della malattia di Parkinson e di altre patologie, diagnosticatele dal 2018, mentre il sig. già CP_1 occupato come operaio, percepiva un'indennità di disoccupazione e si era trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori.
Concludeva pertanto chiedendo che, dichiarata la separazione, essendo ormai da tempo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, le venisse assegnata la casa familiare e che fosse posto a carico del coniuge un contributo sia per il suo mantenimento che in favore della figlia più giovane, . Per_2
Domandava inoltre che, decorso il termine di legge, fosse pronunciato il divorzio alle stesse condizioni.
Si costituiva il resistente e, non opponendosi alle domande sullo stato, contestava la richiesta diretta al pagamento di un contributo nell'interesse della figlia, sostenendo che ella aveva gravemente trascurato pagina 1 di 3 i suoi impegni scolastici e di studio non attivandosi nemmeno per la ricerca di un'occupazione. Offriva di corrispondere un assegno in favore della coniuge, affermando peraltro di essere disoccupato e di non percepire alcun reddito. Non si opponeva a che l'abitazione familiare fosse assegnata alla ricorrente, anche tenuto conto delle sue condizioni di salute.
Nel corso del procedimento le parti pervenivano alla formulazione delle seguenti conclusioni congiunte, confermando la volontà di separarsi, quindi di sciogliere il vincolo coniugale, e rinunciando alla comparizione personale: “A) assegnazione di un contributo al mantenimento da parte del sig.
[...]
in favore della ricorrente nella misura di euro 350,00 mensili;
B) assegnazione della casa CP_1 familiare (immobile sito in Comune di Sorso alla Via Silis n.49, censito al catasto del predetto Comune alla partita 1002425, scheda protocollo n.260/1977, cat. A/4, classe 1 vani 1,5 p.t.; scheda protocollo
n.261/1977 cat A/4, classe 1, vani 2 p.1 e scheda protocollo 261//1977, categoria A/4, classe 1, vani 2
p.1), che veniva adibita a casa coniugale, in favore della ricorrente. C) I coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali prima della loro comparizione davanti a questo tribunale e non hanno nulla reciprocamente a pretendere, altresì dichiarando di essere economicamente indipendenti. D) Consenso all'espatrio. Darsi atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valevole per l'espatrio. All'esito della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898,
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in Sorso, trascritto negli atti del registro civile del predetto Comune all'atto n.38 parte II, serie A, anno 1996, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. A) Riconoscere e confermare in favore della sig.ra Parte_1
l'assegno divorzile di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese”.
Ritiene il collegio di dover disporre in conformità alle condizioni sopra riportate, non emergendo ragioni per disattendere quanto concordemente stabilito dalle parti.
Con separata ordinanza si provvede per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio, rimettendosi la causa davanti al giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19,
2° comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, a seguito della domanda di separazione e divorzio congiunta, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi CP_1 Parte_1 utorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORSO alle trascrizioni di legge.
[...]
2) Recepisce le conclusioni congiunte delle parti, come sopra riportate.
4) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Sassari 22 maggio 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
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