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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3992 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in [...]-Brasile), in data 20 agosto 1970, ivi Parte_1 residente;
, nata in [...]-Brasile), in data 18 novembre 1974, ivi Controparte_1 residente, nata in [...]-Brasile), in data 09 febbraio 1977, ivi Persona_1 residente;
, nata in [...]-Brasile), in data 03 aprile 2015, ivi Persona_2 residente, minorenne e rappresentata ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale;
, nata in [...] Parte_1 Controparte_2
(SP-Brasile), in data 17 marzo 1999, ivi residente;
, nata in [...] Controparte_3
(SP-Brasile), in data 20 maggio 2004, ivi residente, , nato in [...] Controparte_4
(SP-Brasile), in data 27 dicembre 2006, ivi residente, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale;
tutti Controparte_1 rappresentati ed assistiti dall'avv. Antonio Achille Cattaneo (C.F. ) con studio C.F._1 in Milano via Larga n.6, in virtù di procura generale alle liti datata 19.02.2024, che si produce
(doc.01), che dichiara - ex artt.125 comma 1, 136 comma 2, 170 e 176 comma 2 c.p.c. - di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento al numero di fax 02/
94751254 e/o all'indirizzo di p.e.c. Email_1
- RICORRENTI -
E
1 , (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_1 CP_6
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. C.F._2
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_5 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Persona_3
nato il [...], in [...], nel Comune di PE AL, Provincia di
[...]
Cosenza, figlio legittimo di e , come . Persona_4 Persona_5 Persona_3
In data 01 maggio 1888, in Descalvado (SP-Brasile), contraeva matrimonio Persona_3 con dall'unione coniugale nasceva in AB (SP-Brasile), in data 20 Persona_6 novembre 1893 . In data 28 luglio 1920, in BE (MG-Brasile), Pt_1 Parte_2 [...] contraeva matrimonio con dall'unione coniugale Parte_3 Persona_7 nascevano in BE (MG-Brasile), in data 13 settembre 1924, e in Controparte_7
(MG-Brasile), in data 16 gennaio 1948, Per_8 Persona_9
Il 7 dicembre 1946, in LÂ (MG-Brasile), - da coniugata, passata ad Controparte_7 adottare il cognome - contraeva matrimonio con Parte_4 Persona_10
, dall'unione coniugale tra la signora ed il signor
[...] Parte_4 [...]
, nasceva, in LÂ (MG-Brasile), in data 26 Novembre 1947, la signora Persona_10
da , In data 05 ottobre 1968, in San Paolo (SP-Brasile), Parte_4 Per_11 Parte_5
- da coniugata, passata ad adottare il cognome da - contraeva Parte_6 Per_11 matrimonio con , dall'unione coniugale nascevano, in San Paolo (SP-Brasile) Persona_12 in data 05 dicembre 1971 , in data 18 novembre 1974 Persona_13 Controparte_1
e in data 09 febbraio 1977, In data 09 dicembre 1995, in San Paolo
[...] Persona_1
(SP-Brasile), - contraeva matrimonio con (da Persona_13 Parte_7 coniugata, , dall'unione coniugale nasceva, in San Paolo (SP- Parte_8
Brasile), in data 17 marzo 1999 .In data 20 Aprile 2002, in San Paolo (SP-Brasile) Controparte_2
- da coniugata, passata ad adottare il cognome Controparte_1 Parte_9
- contraeva matrimonio con , dall'unione coniugale nascevano, in San Paolo (SP-Brasile) Parte_10 in data 20 maggio 2004 , in data 27 dicembre 2006 Controparte_3 Controparte_3
2 in virtù di Sentenza emessa in data 23.06.2022 dall'Autorità Giudiziaria Brasiliana, CP_4 veniva disposto il Divorzio Consensuale dei coniugi e , e Parte_10 Parte_9 quest'ultima tornava ad adottare il cognome da nubile, ovvero . In data 12 Controparte_1 aprile 2008, in San Paolo (SP-Brasile), - da coniugata, passata a adottare il Persona_1 cognome - contraeva matrimonio religioso, ritualmente trascritto ad ogni Persona_1 effetto di legge, con Il 16 gennaio 1967, in LÂ (MG-Brasile), Persona_14 [...]
- da coniugata, passata ad adottare il cognome - contraeva Per_9 Persona_15 matrimonio con , dall'unione coniugale nasceva, in LÂ (MG- Controparte_8
Brasile), in data 20 agosto 1970, ,la quale il 18 dicembre 2008, in LÂ Parte_1
(MG-Brasile), - da coniugata, passata ad adottare il cognome - Parte_1 contraeva matrimonio con , dall'unione coniugale nasceva, in LÂ Persona_16
(MG-Brasile), in data 3 aprile 2015, . Persona_2
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
Generale d'Italia competente seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 1° dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di PE AL (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
3 Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e
4 ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_11
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Pt_12 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 1.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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