Articolo 299 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 298Articolo 300
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 299.
(Macchine operatrici: dispositivo antincastro)
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ((ai veicoli della categoria N od O)) devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformita' di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi ((veicoli))
2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione puo' essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996