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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7216 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15000/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Parte_1
ER ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo 22 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 17 maggio
2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 11727/2024) onde ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'handicap in stato di gravità, ma il ctu, nominato dal Tribunale non aveva riconosciuto i benefici CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da Pregressa nefrectomia destra nel
2005 per neoplasia renale, seguita da chemioterapia per circa 8 mesi e radioterapia per circa 3 mesi,
Pregressa lobectomia polmonare destra nel 2016,Pregressa tiroidectomia totale nel 2021, seguita da radioterapia, attualmente in terapia sostitutiva con L-tiroxina., Stato ansioso-depressivo. patologie che non integrano, a dire del ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario per l'handicap in stato di gravità e determinano una invalidità del 68%. Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di osservazioni critiche deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195
c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Nel merito poi si osserva che il ricorso in opposizione è del tutto generico, non contesta in alcun modo le risultanze della ctu e fa riferimento ad una neoplasia polmonare che risale ormai all'anno 2016 ed anche l'ultimo controllo del 2025 ha escluso qualsiasi recidiva.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15000/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Parte_1
ER ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo 22 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 17 maggio
2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 11727/2024) onde ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'handicap in stato di gravità, ma il ctu, nominato dal Tribunale non aveva riconosciuto i benefici CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da Pregressa nefrectomia destra nel
2005 per neoplasia renale, seguita da chemioterapia per circa 8 mesi e radioterapia per circa 3 mesi,
Pregressa lobectomia polmonare destra nel 2016,Pregressa tiroidectomia totale nel 2021, seguita da radioterapia, attualmente in terapia sostitutiva con L-tiroxina., Stato ansioso-depressivo. patologie che non integrano, a dire del ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario per l'handicap in stato di gravità e determinano una invalidità del 68%. Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di osservazioni critiche deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195
c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Nel merito poi si osserva che il ricorso in opposizione è del tutto generico, non contesta in alcun modo le risultanze della ctu e fa riferimento ad una neoplasia polmonare che risale ormai all'anno 2016 ed anche l'ultimo controllo del 2025 ha escluso qualsiasi recidiva.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio