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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3094/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3094/2020 R.G. promossa da: con sede in Viagrande Via Viscalori n. 1, partita iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via Ala
n. 61 nello studio dell'avv.to Giuseppe Magra che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA;
Controparte_1 P.IVA_2
Resistente contumace
------------
Conclusioni
All'udienza del 14 ottobre 2024 la parte attrice costituita precisava le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
----------
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Con il ricorso depositato in data 2 marzo 2020 instaurava Parte_1
procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis c.p.c. nei confronti di Controparte_1 al fine di conseguire la restituzione della somma di €. 60.367,23, oltre iva ed interessi
[...]
moratori, sì come versata indebitamente a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
IL Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé.
Il ricorso, ed il pedissequo decreto, venivano notificati ad , la quale Controparte_1
non curava di costituirsi.
Con l'ordinanza del 22 novembre 2021 l'adito Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario.
All'udienza del 14 ottobre 2024, acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
----------
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale, se pur Controparte_1
ritualmente vocata in giudizio, non ha curato di costituirsi.
Nel merito, si osserva che la parte ricorrente agisce per la ripetizione di indebito ex art. 2033 cc contro la società resistente in relazione alla somma di Euro 60.367,23, oltre iva, corrisposta tra il 2010 e parte del 2012 a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica
(prevista dall'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal d.lgs. 26/2007), poiché il versamento della predetta accisa è risultata contraria a quanto disposto nell'art. 1, par. 2,
Direttiva 2008/118/CE, che avrebbe dovuto essere (correttamente) recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010.
Nello specifico, lo Stato Italiano – subita la procedura di infrazione da parte della
Commissione di Giustizia Europea con le lettere dell'1.12.2011 e del 20.03.2012, che ha ritenuto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988) in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE – ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno
2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con pagina 2 di 7 D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale), e dunque in evidente ritardo rispetto al recepimento della suddetta direttiva avvenuta con D.lgs. 48/2010.
Sulla base dei decreti legislativi abrogativi dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, la società ricorrente fonda la sua domanda di indebito oggettivo, ritenendo che la disposizione istitutiva del tributo deve essere disapplicata per contrarietà al diritto dell'Unione europea e, dunque, il pagamento effettuato costituisce un indebito.
In punto di diritto, il citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, nella formulazione vigente negli anni
2010 e 2011, prevedeva un'imposta addizionale sulle accise e sull'energia elettrica a carico dei fornitori di energia (soggetti passivi dell'imposta) e con gettito a favore dei Comuni e delle
Province.
Ai sensi degli artt. 56 co. 1 e 16 co. 3 26.10.1995 n. 504, "Testo unico accise", i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, nella specie i fornitori dell'energia elettrica, avevano il diritto di rivalersi sui "consumatori finali" dell'energia dei denari versati a titolo di accisa all'IO.
Senonchè, con le direttive 92/12/CEE, 2003/96/CE e 2008/118/CE è stata progressivamente istituita una disciplina euro-unitaria armonizzata sulle accise a tutela del principio del libero mercato e della circolazione delle merci nel mercato.
In particolare, l'art. 3 par. 2 della dir. n. 92/12/CEE ha affermato che "i prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
Tale disposizione era pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 dir.
2008/118/CE, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
pagina 3 di 7 Con due sentenze (sentenza CGUE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, c. Pt_2
+ altri, e sentenza CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17, CP_2 CP_3
c. + altri), la Corte di Giustizia ha a tal punto sancito
[...] Parte_3
espressamente che, affinché gli Stati membri possano imporre sui consumi di energia elettrica imposte indirette, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: le imposte devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; inoltre, le imposte addizionali devono avere una "finalità specifica", intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
Ed è così che la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con una serie di pronunce, decidendo su domande di ripetizione dell'imposta proposte dai consumatori finali contro l'IO ( , nelle cause in cui quest'ultimo non aveva Controparte_4
eccepito la carenza di legittimazione attiva del consumatore finale, ha accolto la domanda, affermando che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia
U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17"
(tra le ultime: Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; conformi, negli stessi termini e con le medesime argomentazioni: Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del
5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del
4.06.2019 n. 15198).
Di contro, nelle controversie in cui l'Amministrazione ZI ( Controparte_4
aveva validamente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del
[...]
consumatore finale che agiva in ripetizione dell'imposta a suo tempo pagata al fornitore, la
Corte di Cassazione ha stabilito la fondatezza di tale eccezione, sancendo che il destinatario passivo dell'imposta è solo il fornitore di energia, il quale è di conseguenza l'unico soggetto ad avere la legittimazione attiva a ripetere l'imposta direttamente dall'IO.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che il consumatore finale -ove il somministrante abbia esercitato il suo diritto di rivalsa e abbia traslato l'imposta sul cliente finale in bolletta- ha diritto di ripetere la rivalsa dell'imposta dal fornitore di energia elettrica, esperendo un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc;
il fornitore di energia, a sua pagina 4 di 7 volta, ove destinatario di una sentenza che lo condanni a restituire la rivalsa, ha diritto - ai sensi dell'art. 14 TUA, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della detta sentenza - di richiedere alla P.A. che ha a suo tempo incassato l'imposta la ripetizione della stessa, anche ove sia decorso il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di restituzione
(Cass. nn. 15199/2019, 27099/2019, 27306/2019 e 3233/2020).
Orbene, la rivisitazione della dedotta vicenda alla luce dei superiori principi di diritto impone di accogliere la domanda attorea di rivalsa avente ad oggetto quanto pagato da a titolo di addizionale provinciale applicata sui consumi Parte_1
di energia elettrica per il biennio 2010-2011 in relazione al POD IT001E00006037.
Vi è, in particolare, che a fornito sufficiente evidenza del pagamento Parte_1
delle fatture emesse da per i consumi di energia del periodo per cui è Controparte_1
causa.
Dalle fatture in atti risulta, con evidenza, che la quota di denari relativa all'addizionale provinciale retrocessa sulle complessive somme pagate per i consumi di energia è pari euro 60.367,23, oltre iva: l'attrice ha anche predisposto un prospetto riepilogativo che illustra i calcoli svolti, in coerenza con i documenti dimessi, ed ha prodotto gli estratti del rapporto di conto corrente bancario ove erano domiciliate le bollette.
Devesi, d'altra parte, disconoscere qualsivoglia fondatezza all'assunto, pur in ipotesi prospettabile nella dedotta fattispecie, per il quale, a fronte della inefficacia delle direttive tra i singoli cittadini (cd "orizzontale"), sarebbe precluso all'AGO, nel caso di liti tra privati, di disapplicare la norma interna per contrasto con una direttiva.
Il Tribunale è ben consapevole, al riguardo, dell'esistenza di contrastanti orientamenti dei
Tribunali di merito ma reputa decisamente condivisibile l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, peraltro confermato anche in più occasioni dai Tribunali di merito e dalla locale Corte di appello di Catania.
Si vuole, nello specifico, osservare che l'accoglimento della domanda attorea non implica la diretta disapplicazione da parte di questo Giudice della norma interna per contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia tra privati: infatti, in particolare, nel caso di specie accade che il Tribunale - per decidere dell'esistenza o meno della causa pagina 5 di 7 solvendi in tema di rivalsa dell'imposta addizionale provinciale - non può che necessariamente procedere ad una valutazione, meramente incidentale, sulla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'IO verso il fornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale).
In altre parole, per decidere della debenza della rivalsa, il Tribunale non può che delibare, in via meramente incidentale, se la norma interna che prevedeva la pretesa impositiva (a cascata della quale è stata operata la rivalsa) era compatibile o meno con la direttiva n.
2008/118/CE. Ora, tale delibazione incidentale non può che essere nel senso della contrarietà della norma interna con la citata direttiva.
Non resta che accogliere la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 condannare alla rivalsa dell'importo di euro 60.367,23, indebitamente Controparte_1
fatturato e pagato a titolo di addizionale relativa ai consumi di energia elettrica relativi al biennio 2010-2011.
Vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo ed anche il rimborso dell'Iva deve essere riconosciuto: a tal riguardo va considerato che come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento “il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere - dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario “ (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020).
Considerata l'oggettiva incertezza giurisprudenziale in materia ritiene il Giudice di dichiarare l'irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
ulteriore istanza, così provvede nella contumacia di : Controparte_1
condanna a pagare, a titolo di restituzione ex art. 2033 cc, ad Controparte_1 [...] la complessiva somma di €. 60.367,23, oltre l'IVA e gli interessi al tasso legale Parte_1
sulla sorte capitale dalla data di notificazione della domanda sino al sodisfo.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 2 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3094/2020 R.G. promossa da: con sede in Viagrande Via Viscalori n. 1, partita iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via Ala
n. 61 nello studio dell'avv.to Giuseppe Magra che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA;
Controparte_1 P.IVA_2
Resistente contumace
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Conclusioni
All'udienza del 14 ottobre 2024 la parte attrice costituita precisava le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
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Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Con il ricorso depositato in data 2 marzo 2020 instaurava Parte_1
procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis c.p.c. nei confronti di Controparte_1 al fine di conseguire la restituzione della somma di €. 60.367,23, oltre iva ed interessi
[...]
moratori, sì come versata indebitamente a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
IL Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé.
Il ricorso, ed il pedissequo decreto, venivano notificati ad , la quale Controparte_1
non curava di costituirsi.
Con l'ordinanza del 22 novembre 2021 l'adito Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario.
All'udienza del 14 ottobre 2024, acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale, se pur Controparte_1
ritualmente vocata in giudizio, non ha curato di costituirsi.
Nel merito, si osserva che la parte ricorrente agisce per la ripetizione di indebito ex art. 2033 cc contro la società resistente in relazione alla somma di Euro 60.367,23, oltre iva, corrisposta tra il 2010 e parte del 2012 a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica
(prevista dall'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal d.lgs. 26/2007), poiché il versamento della predetta accisa è risultata contraria a quanto disposto nell'art. 1, par. 2,
Direttiva 2008/118/CE, che avrebbe dovuto essere (correttamente) recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010.
Nello specifico, lo Stato Italiano – subita la procedura di infrazione da parte della
Commissione di Giustizia Europea con le lettere dell'1.12.2011 e del 20.03.2012, che ha ritenuto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988) in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE – ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno
2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con pagina 2 di 7 D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale), e dunque in evidente ritardo rispetto al recepimento della suddetta direttiva avvenuta con D.lgs. 48/2010.
Sulla base dei decreti legislativi abrogativi dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, la società ricorrente fonda la sua domanda di indebito oggettivo, ritenendo che la disposizione istitutiva del tributo deve essere disapplicata per contrarietà al diritto dell'Unione europea e, dunque, il pagamento effettuato costituisce un indebito.
In punto di diritto, il citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, nella formulazione vigente negli anni
2010 e 2011, prevedeva un'imposta addizionale sulle accise e sull'energia elettrica a carico dei fornitori di energia (soggetti passivi dell'imposta) e con gettito a favore dei Comuni e delle
Province.
Ai sensi degli artt. 56 co. 1 e 16 co. 3 26.10.1995 n. 504, "Testo unico accise", i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, nella specie i fornitori dell'energia elettrica, avevano il diritto di rivalersi sui "consumatori finali" dell'energia dei denari versati a titolo di accisa all'IO.
Senonchè, con le direttive 92/12/CEE, 2003/96/CE e 2008/118/CE è stata progressivamente istituita una disciplina euro-unitaria armonizzata sulle accise a tutela del principio del libero mercato e della circolazione delle merci nel mercato.
In particolare, l'art. 3 par. 2 della dir. n. 92/12/CEE ha affermato che "i prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
Tale disposizione era pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 dir.
2008/118/CE, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
pagina 3 di 7 Con due sentenze (sentenza CGUE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, c. Pt_2
+ altri, e sentenza CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17, CP_2 CP_3
c. + altri), la Corte di Giustizia ha a tal punto sancito
[...] Parte_3
espressamente che, affinché gli Stati membri possano imporre sui consumi di energia elettrica imposte indirette, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: le imposte devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; inoltre, le imposte addizionali devono avere una "finalità specifica", intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
Ed è così che la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con una serie di pronunce, decidendo su domande di ripetizione dell'imposta proposte dai consumatori finali contro l'IO ( , nelle cause in cui quest'ultimo non aveva Controparte_4
eccepito la carenza di legittimazione attiva del consumatore finale, ha accolto la domanda, affermando che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia
U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17"
(tra le ultime: Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; conformi, negli stessi termini e con le medesime argomentazioni: Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del
5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del
4.06.2019 n. 15198).
Di contro, nelle controversie in cui l'Amministrazione ZI ( Controparte_4
aveva validamente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del
[...]
consumatore finale che agiva in ripetizione dell'imposta a suo tempo pagata al fornitore, la
Corte di Cassazione ha stabilito la fondatezza di tale eccezione, sancendo che il destinatario passivo dell'imposta è solo il fornitore di energia, il quale è di conseguenza l'unico soggetto ad avere la legittimazione attiva a ripetere l'imposta direttamente dall'IO.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che il consumatore finale -ove il somministrante abbia esercitato il suo diritto di rivalsa e abbia traslato l'imposta sul cliente finale in bolletta- ha diritto di ripetere la rivalsa dell'imposta dal fornitore di energia elettrica, esperendo un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc;
il fornitore di energia, a sua pagina 4 di 7 volta, ove destinatario di una sentenza che lo condanni a restituire la rivalsa, ha diritto - ai sensi dell'art. 14 TUA, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della detta sentenza - di richiedere alla P.A. che ha a suo tempo incassato l'imposta la ripetizione della stessa, anche ove sia decorso il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di restituzione
(Cass. nn. 15199/2019, 27099/2019, 27306/2019 e 3233/2020).
Orbene, la rivisitazione della dedotta vicenda alla luce dei superiori principi di diritto impone di accogliere la domanda attorea di rivalsa avente ad oggetto quanto pagato da a titolo di addizionale provinciale applicata sui consumi Parte_1
di energia elettrica per il biennio 2010-2011 in relazione al POD IT001E00006037.
Vi è, in particolare, che a fornito sufficiente evidenza del pagamento Parte_1
delle fatture emesse da per i consumi di energia del periodo per cui è Controparte_1
causa.
Dalle fatture in atti risulta, con evidenza, che la quota di denari relativa all'addizionale provinciale retrocessa sulle complessive somme pagate per i consumi di energia è pari euro 60.367,23, oltre iva: l'attrice ha anche predisposto un prospetto riepilogativo che illustra i calcoli svolti, in coerenza con i documenti dimessi, ed ha prodotto gli estratti del rapporto di conto corrente bancario ove erano domiciliate le bollette.
Devesi, d'altra parte, disconoscere qualsivoglia fondatezza all'assunto, pur in ipotesi prospettabile nella dedotta fattispecie, per il quale, a fronte della inefficacia delle direttive tra i singoli cittadini (cd "orizzontale"), sarebbe precluso all'AGO, nel caso di liti tra privati, di disapplicare la norma interna per contrasto con una direttiva.
Il Tribunale è ben consapevole, al riguardo, dell'esistenza di contrastanti orientamenti dei
Tribunali di merito ma reputa decisamente condivisibile l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, peraltro confermato anche in più occasioni dai Tribunali di merito e dalla locale Corte di appello di Catania.
Si vuole, nello specifico, osservare che l'accoglimento della domanda attorea non implica la diretta disapplicazione da parte di questo Giudice della norma interna per contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia tra privati: infatti, in particolare, nel caso di specie accade che il Tribunale - per decidere dell'esistenza o meno della causa pagina 5 di 7 solvendi in tema di rivalsa dell'imposta addizionale provinciale - non può che necessariamente procedere ad una valutazione, meramente incidentale, sulla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'IO verso il fornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale).
In altre parole, per decidere della debenza della rivalsa, il Tribunale non può che delibare, in via meramente incidentale, se la norma interna che prevedeva la pretesa impositiva (a cascata della quale è stata operata la rivalsa) era compatibile o meno con la direttiva n.
2008/118/CE. Ora, tale delibazione incidentale non può che essere nel senso della contrarietà della norma interna con la citata direttiva.
Non resta che accogliere la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 condannare alla rivalsa dell'importo di euro 60.367,23, indebitamente Controparte_1
fatturato e pagato a titolo di addizionale relativa ai consumi di energia elettrica relativi al biennio 2010-2011.
Vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo ed anche il rimborso dell'Iva deve essere riconosciuto: a tal riguardo va considerato che come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento “il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere - dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario “ (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020).
Considerata l'oggettiva incertezza giurisprudenziale in materia ritiene il Giudice di dichiarare l'irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
ulteriore istanza, così provvede nella contumacia di : Controparte_1
condanna a pagare, a titolo di restituzione ex art. 2033 cc, ad Controparte_1 [...] la complessiva somma di €. 60.367,23, oltre l'IVA e gli interessi al tasso legale Parte_1
sulla sorte capitale dalla data di notificazione della domanda sino al sodisfo.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 2 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7