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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15699 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 32576 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 6 maggio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Parioli 27, presso lo Studio dell'Avv. Emiliano Fasulo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
Condominio Piazza Maresciallo Giardino 1 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. , elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo Studio
[...]
dell'Avv. Gianfranco Controparte_2
Castorino, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
All'udienza del 6 maggio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 17 marzo 2021, e con cui gli era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del Condominio Piazza Maresciallo Giardino 1 in Roma, della somma di euro 8.058,49, oltre interessi e spese.
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria da controparte, evidenziando che l'assemblea condominiale non aveva approvato il rendiconto preventivo relativo all'esercizio 1 maggio
2020 – 30 aprile 2021, né la stessa era stata mai convocata per l'approvazione del detto preventivo;
inoltre le spese condominiali e di manutenzione straordinaria afferenti l'installazione di alcuni contabilizzatori, relative al periodo maggio 2019 – aprile 2020 erano state richieste senza che vi fosse stata alcuna approvazione del rendiconto consuntivo riguardante il detto periodo, risultando approvato unicamente il bilancio preventivo.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso il diritto di abitazione nell'immobile assegnato alla Sig.ra in Pt_2
forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Roma in data
12 dicembre 2006.
Concludeva richiedendo, previa chiamata in causa della Sig.ra
, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna del terzo, in Pt_2
caso di soccombenza, al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio il Condominio Piazza Maresciallo Giardino 1 in Roma, che contestava le deduzioni di controparte, richiamando la delibera assembleare posta a fondamento del ricorso in sede monitoria e ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria;
concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, accertarsi il proprio credito con condanna di controparte, eventualmente in solido con la terza chiamata al pagamento della somma di euro
8.058,49.
Con provvedimento in data 24 novembre 2021, il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Condominio Piazza Maresciallo
Giardino 1 in Roma ha posto gli oneri condominiali dovuti dall'opponente in relazione al periodo dal maggio 2019 al febbraio
2021, con saldo dovuto al 30 aprile 2019 di euro 5.713,24, oltre che le spese per l'installazione dei contabilizzatori;
a fondamento della richiesta avanzata, è stata posta la delibera assembleare in data 18 ottobre 2019, nella quale veniva approvato, fra l'altro, il bilancio consuntivo 1 aprile 2018 – 30 aprile 2019, il bilancio preventivo 1 maggio 2019 – 30 aprile 2020, e i relativi piani di riparto.
Ora, a fronte di ciò, introducendo il presente giudizio di opposizione, il Sig. ha rilevato la mancata approvazione del rendiconto Pt_1
preventivo relativo all'esercizio maggio 2020 – aprile 2021, come anche la mancata approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo maggio 2019 – aprile 2020.
Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che uno dei principi informatori della materia condominiale è quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo (C.C.
24299/08).
Nel caso di specie, per come emergente dalla documentazione in atti, il consuntivo aprile 2019 – aprile 2020 e il preventivo maggio 2020 – aprile 2021 venivano approvati con la delibera assembleare in data 16 febbraio 2021, successivamente, pertanto, al deposito del ricorso in sede monitoria, che risulta recare la data del 28 gennaio 2021; deve quindi ritenersi che, al momento della richiesta azionata in quella sede, alcuna approvazione del successivo rendiconto o preventivo fosse ancora intervenuta, con conseguente mancata condivisione degli assunti attorei sul punto, per come tempestivamente formulati, risultando le richieste del sulle precedenti Parte_3
approvazioni, di rendiconto e preventivo, per come avvenute nella richiamata delibera dell'ottobre 2019.
Né alcuna specifica contestazione è stata avanzata dall'opponente sulla quantificazione degli importi richiesti come anche sul deposito del ricorso in sede monitoria in data successiva all'assemblea del 16 febbraio 2021.
Quanto poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, si deve rilevare, per come già evidenziato nel provvedimento in data 24 novembre 2021, come alcuna dimostrazione risulta fornita, nella presente sede, circa il prospettato diritto di abitazione della terza chiamata, nulla risultando documentato o provato sul punto;
a ciò consegue, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, il rigetto dell'avanzata eccezione, risultando sul punto le conclusioni che precedono assorbenti circa l'insussistenza, in capo all'opponente, dell'obbligo di pagamento delle spese afferenti la sola amministrazione straordinaria.
Né, in ultimo, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per come richiesto da parte opposta, non risultando la detta sanzione conseguente alla mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complesso dei motivi della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, anche tenuto conto che la delibera in data 16 febbraio 2021 veniva in ogni caso assunta prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta l'opposizione;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 32576 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 6 maggio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Parioli 27, presso lo Studio dell'Avv. Emiliano Fasulo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
Condominio Piazza Maresciallo Giardino 1 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. , elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo Studio
[...]
dell'Avv. Gianfranco Controparte_2
Castorino, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
All'udienza del 6 maggio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 17 marzo 2021, e con cui gli era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del Condominio Piazza Maresciallo Giardino 1 in Roma, della somma di euro 8.058,49, oltre interessi e spese.
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria da controparte, evidenziando che l'assemblea condominiale non aveva approvato il rendiconto preventivo relativo all'esercizio 1 maggio
2020 – 30 aprile 2021, né la stessa era stata mai convocata per l'approvazione del detto preventivo;
inoltre le spese condominiali e di manutenzione straordinaria afferenti l'installazione di alcuni contabilizzatori, relative al periodo maggio 2019 – aprile 2020 erano state richieste senza che vi fosse stata alcuna approvazione del rendiconto consuntivo riguardante il detto periodo, risultando approvato unicamente il bilancio preventivo.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso il diritto di abitazione nell'immobile assegnato alla Sig.ra in Pt_2
forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Roma in data
12 dicembre 2006.
Concludeva richiedendo, previa chiamata in causa della Sig.ra
, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna del terzo, in Pt_2
caso di soccombenza, al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio il Condominio Piazza Maresciallo Giardino 1 in Roma, che contestava le deduzioni di controparte, richiamando la delibera assembleare posta a fondamento del ricorso in sede monitoria e ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria;
concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, accertarsi il proprio credito con condanna di controparte, eventualmente in solido con la terza chiamata al pagamento della somma di euro
8.058,49.
Con provvedimento in data 24 novembre 2021, il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Condominio Piazza Maresciallo
Giardino 1 in Roma ha posto gli oneri condominiali dovuti dall'opponente in relazione al periodo dal maggio 2019 al febbraio
2021, con saldo dovuto al 30 aprile 2019 di euro 5.713,24, oltre che le spese per l'installazione dei contabilizzatori;
a fondamento della richiesta avanzata, è stata posta la delibera assembleare in data 18 ottobre 2019, nella quale veniva approvato, fra l'altro, il bilancio consuntivo 1 aprile 2018 – 30 aprile 2019, il bilancio preventivo 1 maggio 2019 – 30 aprile 2020, e i relativi piani di riparto.
Ora, a fronte di ciò, introducendo il presente giudizio di opposizione, il Sig. ha rilevato la mancata approvazione del rendiconto Pt_1
preventivo relativo all'esercizio maggio 2020 – aprile 2021, come anche la mancata approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo maggio 2019 – aprile 2020.
Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che uno dei principi informatori della materia condominiale è quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo (C.C.
24299/08).
Nel caso di specie, per come emergente dalla documentazione in atti, il consuntivo aprile 2019 – aprile 2020 e il preventivo maggio 2020 – aprile 2021 venivano approvati con la delibera assembleare in data 16 febbraio 2021, successivamente, pertanto, al deposito del ricorso in sede monitoria, che risulta recare la data del 28 gennaio 2021; deve quindi ritenersi che, al momento della richiesta azionata in quella sede, alcuna approvazione del successivo rendiconto o preventivo fosse ancora intervenuta, con conseguente mancata condivisione degli assunti attorei sul punto, per come tempestivamente formulati, risultando le richieste del sulle precedenti Parte_3
approvazioni, di rendiconto e preventivo, per come avvenute nella richiamata delibera dell'ottobre 2019.
Né alcuna specifica contestazione è stata avanzata dall'opponente sulla quantificazione degli importi richiesti come anche sul deposito del ricorso in sede monitoria in data successiva all'assemblea del 16 febbraio 2021.
Quanto poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, si deve rilevare, per come già evidenziato nel provvedimento in data 24 novembre 2021, come alcuna dimostrazione risulta fornita, nella presente sede, circa il prospettato diritto di abitazione della terza chiamata, nulla risultando documentato o provato sul punto;
a ciò consegue, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, il rigetto dell'avanzata eccezione, risultando sul punto le conclusioni che precedono assorbenti circa l'insussistenza, in capo all'opponente, dell'obbligo di pagamento delle spese afferenti la sola amministrazione straordinaria.
Né, in ultimo, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per come richiesto da parte opposta, non risultando la detta sanzione conseguente alla mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complesso dei motivi della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, anche tenuto conto che la delibera in data 16 febbraio 2021 veniva in ogni caso assunta prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta l'opposizione;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025
IL GIUDICE