Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Decreto collegiale 25 ottobre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mersia Pelliccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 20/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NA De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alla Questura di -OMISSIS- e al Ministero dell’Interno, successivamente depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di -OMISSIS- notificato il 20 marzo 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Dagli atti emergono i seguenti fatti:
- il ricorrente faceva regolare ingresso nel territorio italiano in data 6 febbraio 2024 munito di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, rilasciato dall’Ambasciata italiana a -OMISSIS- in seguito al nulla osta al lavoro stagionale emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 268/1998;
- il nulla osta era stato richiesto per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale presso l’azienda agricola “-OMISSIS-”, tramite l’intermediazione di una ditta di servizi;
- all’arrivo in Italia, tuttavia, il ricorrente non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta per cause a lui non imputabili, asseritamente riconducibili a una più ampia vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di reato connesse allo sfruttamento del lavoro e all’immigrazione clandestina, per le quali risulta pendente un procedimento penale;
- successivamente, egli trovava una diversa occupazione, svolgendo attività lavorativa presso altro datore di lavoro, a cui faceva seguito la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui si discute;
- il ricorrente veniva, quindi, convocato in Questura per l’effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici in data 5 settembre 2024; dall’atto impugnato risulta che, nella medesima data, gli veniva comunicato il preavviso di rigetto, stante la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario;
- la Questura di -OMISSIS- adottava quindi il decreto di diniego, emesso in data 12 novembre 2024 e notificato all’interessato il 20 marzo 2025.
Avverso tale provvedimento di rigetto, il ricorrente è insorto con il presente ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e deducendo, in sintesi, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario sarebbe dipesa da cause allo stesso lavoratore non imputabili; a fronte di ciò, avrebbe dovuto anche essere considerata la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, insistendo per il rigetto della domanda cautelare e del ricorso nel merito.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il TAR accoglieva la richiesta di concessione di misure cautelari.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta costituirebbe, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno, anche in presenza di una successiva attività lavorativa svolta con altro datore.
Come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire in precedenti pronunce riguardanti vicende analoghe (tra le altre, sentenze nn. 221, 222, 224, 231, 243 del 2026), tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario non sia dipesa da una sua inerzia o volontà. Dagli atti emerge, infatti, che tale evenienza è riconducibile a vicende estranee alla sfera di controllo del lavoratore, come comprovato dalla presentazione di una denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro, circostanza che rileva quale elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo al ricorrente.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta o il diniego del titolo di soggiorno non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto lavorativo originariamente indicato, dovendosi invece valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore straniero. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la revoca non può “ fondarsi esclusivamente sull’essere venuto meno il rapporto lavorativo ab origine indicato senza però considerare che la pretesa del ricorrente si fonda sull’assunto che tale venir meno non è assolutamente ostativo, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e in particolare il nuovo rapporto lavorativo ” (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025).
Coerentemente, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che l’Amministrazione non può arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore di lavoro originario, trattandosi di evenienza “oggettivamente non imputabile al ricorrente”, dovendo invece valutare se questi abbia medio tempore intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025; TAR Veneto, ord. n. 35/2026).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, bensì ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa in materia di immigrazione. Tale circostanza rende la sua posizione meritevole di valutazione come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo e non come mera aspettativa di occupazione. L’Amministrazione resistente, tuttavia, ha omesso di svolgere qualsiasi valutazione in concreto su tali elementi, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, senza considerare la non imputabilità di tale evento al ricorrente né l’attività lavorativa nel frattempo intrapresa. In tal modo, l’azione amministrativa si è risolta in un automatismo procedimentale, senza l’effettuazione di una valutazione in concreto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Al contrario, si ritiene che, qualora il cittadino straniero dimostri la sua buona fede e di avere medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, e dunque documenti una particolare condizione soggettiva, la sua posizione meriti di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (TAR Campania Napoli, sent. n. 8429/2025 e sent. n. 1572/2025 cit.).
In conclusione, il Collegio condivide l’orientamento, già fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a procedere a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e se il diniego del titolo di soggiorno risulti proporzionato rispetto alla situazione concreta, avuto riguardo all’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato sul territorio nazionale nelle more della validità del nulla osta per l’ingresso sul territorio nazionale (TAR Marche, sent. n. 89/2026).
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato risulta viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione; pertanto, esso va annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati.
3. I profili peculiari della vicenda e gli aspetti di novità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM NI, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA De TT | Renata MM NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.