Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Ordinanza collegiale 21 settembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2020, proposto da
AN OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Pescara n. 2;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Istituto D'Istruzione Superiore Amedeo D'Aosta di L'Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del provvedimento del 5/2/2020 prot. 0001273 del Consiglio della Classe 5 B -- informatica dell’Istituto D'Istruzione Superiore Amedeo D'Aosta - L'Aquila;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Istituto D'Istruzione Superiore Amedeo D'Aosta L'Aquila;
Vista la memoria in data 8 maggio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata in data 8.5.2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
rilevato che il ricorso è allo stato improcedibile;
ritenuto di compensare le spese di giudizio in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO