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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 6734/2023 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Marco Bresciani
ATTORE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Simone Panighello
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
conclusioni delle parti
Per parte opponente:
“In via preliminare sospendersi inaudita altera parte l'efficacia del precetto notificato il
9.11.2023 in questa sede impugnato;
nel merito, accertare e dichiarare che CP_1
non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei confronti
[...]
dell'opponente nulla più avendo a pretendere costei dal SInor per il Parte_1
concorso nel mantenimento del figlio in virtù degli accordi di separazione e Per_1
pagina 1 di 5 per l'effetto annullarsi il precetto notificato il 9.11.2023 in questa sede opposto;
con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria come da atto di citazione.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,in via pregiudiziale, per i motivi sopra indicati, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di
Pordenone; nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dall'opponente e per l'effetto confermare e dichiarare l'efficacia del precetto notificato e l'esistenza del credito vantato dalla SI.ra ; con Controparte_1
vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa”.
Motivi della decisione
Il SI. ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 6.11.2023 Parte_1
dalla SI.ra , fondato sul preteso inadempimento dell'obbligo di Controparte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento dovuto al figlio (e, quindi, iure proprio, alla madre, genitore collocatario) sulla base degli accordi di separazione. La somma precettata ammonta a euro 13.464,75: sarebbero dovuti, infatti, euro 12.990,54 in linea capitale, corrispondenti alle rate (pari a 350,00 euro al mese) dovute tra l'ottobre
2018 e il marzo 2021 (data in cui il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica).
L'opponente contesta l'inadempimento, rappresentando di aver sempre corrisposto l'assegno di mantenimento, pur se non a parte esecutante mediante bonifico ma direttamente al figlio, brevi manu. A sostegno di tale affermazione, parte opponente ha prodotto una dichiarazione ricognitiva del figlio (doc.1). In secondo luogo,
l'opponente rappresenta che nel maggio 2018 la madre cessava, di fatto, di essere il genitore collocatario: ciò in quanto il figlio si trasferiva presso l'abitazione del padre e poi in una residenza universitaria con borsa di studio, passando comunque con lui i fine settimana. Il figlio, inoltre, percepiva entrate durante l'università e successivamente, prima grazie a un lavoro part-time e poi grazie a un tirocinio professionalizzante nel
2020; nello stesso anno l'opponente si è, peraltro, fatto carico di una parte della spesa pagina 2 di 5 relativa all'auto del figlio (una Fiat Panda). Infine, l'opponente rappresenta che, in sede di divorzio (punto 4 della sentenza) i coniugi hanno dichiarato “di aver definito ogni questione economica e di non aver altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa anche in relazione alla casa coniugale con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso”: si tratterebbe, in thesi, di una rinuncia a ogni pretesa economica da parte della SI.ra . In sede di divorzio, peraltro, CP_1
l'opponente ha trasferito alla SI.ra a titolo gratuito la propria quota del 50% CP_1
della casa coniugale.
La SI.ra eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza di questo Tribunale a CP_1
favore del Tribunale di Pordenone, in quanto foro destinatae solutionis. Nel merito, anzitutto contesta che le dichiarazioni in sede divorzile comportino una rinuncia alla pretesa fondata sul diritto di mantenimento del figlio, dal momento che tale diritto, avendo natura alimentare, è indisponibile. Allo stesso modo, la corresponsione brevi manu dell'assegno direttamente al figlio, peraltro non provata, integrerebbe rinuncia da parte della madre, titolare iure proprio di un diritto indisponibile: pertanto, tale modalità solutoria dell'obbligo sarebbe giuridicamente inammissibile. In secondo luogo, l'opposta rappresenta di non aver mai chiesto, nel corso degli anni, il versamento dell'assegno, nonostante i ripetuti inadempimenti, a causa delle difficoltà economiche in cui versava il marito: tanto che, nonostante le risorse economiche limitate, la SI.ra aveva sostenuto da sola nel 2012 la spesa per un'automobile CP_1
del figlio (una Fiat 500 cabrio, per euro 14.100,00) e aveva altresì contratto un prestito
(euro 5.000,00) su espressa richiesta del marito. Le somme non sarebbero mai state restituite dall'opponente.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'incompetenza: il foro dell'opposizione a precetto, infatti, non si determina, come prospettato dall'opposta, ex art. 18 o 20
c.p.c., ma ex art. 27 c.p.c. e 480 comma 3 c.p.c., con irrilevanza della natura del credito che fonda il precetto. La causa, dunque, risulta correttamente incardinata, dal momento che il precetto è stato notificato nel circondario del Tribunale di Padova e pagina 3 di 5 non vi è dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'opponente in altro luogo.
Nel merito, si deve ritenere fondata la ricostruzione dell'opponente.
Si deve rilevare che l'oggetto del giudizio è limitato, come del resto risulta dall'ammontare del precetto, alle rate dell'assegno dal 2018 in poi, stante la prescrizione delle precedenti: pertanto, è irrilevante la mancata corresponsione delle rate a partire dal 2015 al 2017, lamentata dall'opposta.
Con riguardo alla corresponsione delle rate di assegno non prescritte, la dichiarazione prodotta sub doc. 1 da parte opponente è inammissibile perché, integrando una testimonianza assunta fuori delle forme previste dalla legge, si pone in contrasto col principio di tipicità dei mezzi di prova: essa non è, pertanto, idonea a provare la corresponsione dell'assegno brevi manu direttamente al figlio. Tuttavia, si deve rilevare che le rate di cui in causa sono relative agli anni dell'università del figlio: anni in cui egli percepiva una borsa di studio a copertura delle spese di alloggio presso uno studentato universitario e percepiva entrate – entrambe circostanze non contestate.
Né è contestato che la madre cessava, di fatto, di essere genitore collocatario, dal momento che il figlio trascorreva, come ammesso anche da parte opposta, le settimane a Venezia e i fine settimana a Mestrino. Inoltre, non è contestato il pagamento da parte dell'opponente, in quegli anni, delle rate dell'auto del figlio (la
Fiat Panda acquistata nel 2020).
Sulla base del principio di non contestazione e di presunzioni semplici si può, pertanto, ritenere che l'opponente abbia assolto il proprio obbligo direttamente a favore del figlio, mediante corresponsione di denaro o mediante il contributo alle sue spese (ad esempio, l'auto).
Con riguardo ai finanziamenti contratti dall'opposta e alle rate di mutuo asseritamente mai corrisposte dall'opponente, si può ritenere che le relative questioni e pretese siano venute meno a seguito degli accordi intervenuti in sede divorzile: seppure tali accordi, infatti, non siano mai stati prodotti da nessuna delle due parti, è pacifico che in quella sede i SI.ri e abbiano dichiarato di non aver reciprocamente Pt_1 CP_1
più nulla a che pretendere, a qualsiasi titolo. pagina 4 di 5 In ragione della regola della soccombenza, si deve inoltre condannare l'opposta, SI.ra
, alla rifusione delle spese di lite a favore del SI. , liquidate Controparte_1 Parte_1
in euro 3.838,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, sulla base dei parametri forensi relativi al valore della causa: si ritiene di escludere, in difformità rispetto alla nota spese presentata da parte opponente, la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando,
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, il precetto notificato da CP_2
nei confronti di in data 9.11.2023. Controparte_1 Parte_1
2. CONDANNA a corrispondere a euro 3.838,00, per Controparte_1 Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Padova, il 28/01/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
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