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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3657/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SAFFIOTI
APPELLANTE
contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MIRKO ARENA
APPELLATA Con la chiamata in causa di
C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
(P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SARA SALVALAGGIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
Per l'appellante:
“NEL MERITO
- In riforma della sentenza n. 141/2023 del Giudice di Pace di VA, n. 213/23
Rep., emessa all'esito del giudizio n. 2266/21 RG, dep. 06/02/2023, accertarsi e di- chiararsi che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 01.07.2020, ad ore 15:00 circa, in VA, lungo il Corso Stati Uniti, tra il veicolo Audi Q3, targato EZ 819 CP
(assicurato con polizza n. 86510134), di proprietà e condotto dal sig. CP_4
(C.F.: ) ed il veicolo Volkswagen Lupo, tar- Parte_1 CodiceFiscale_3 gato CK 328 BR (assicurato con polizza n. 00771155908) di proprietà e con- CP_5 dotto dal sig. (c.f. ), è prevalente in capo a CP_2 CodiceFiscale_4 quest'ultimo.
- Per l'effetto, condannarsi la compagnia di assicurazioni Controparte_6
(c.f./p.i. ), , responsabi-
[...] P.IVA_1 Controparte_7 le civile ex art. 149 Cod. Ass., al pagamento del risarcimento del danno in favore del signor (C.F.: ) quantificato complessiva- Parte_1 CodiceFiscale_3 mente nella somma di € 2.367,26, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal giorno del sinistro al saldo effettivo, ovvero nella diversa somma rite- nuta di giustizia.
- 2 - - Trasmettersi, ai sensi dell'art. 148 c. 10 Cod. Ass. Priv., copia della sentenza all'IVASS ai fini degli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al
Titolo X, Capo IV, Cod. cit..
- In ogni caso, rifusione di spese tecniche (€ 549,00 CTU + € 549,00 CTP) e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e DISTRAZIONE dei (soli) compensi pro- fessionali (con esclusione delle spese tecniche) a favore del procuratore anticipata- rio, oltre spese generali al 15%, accessori previdenziali (cassa previdenza 4%), fiscali
(IVA) e spese esenti (€ 98,00 contributo unificato + € 27,00 marca iscrizione + €
13,23 postali di notifica al litisconsorte necessario per il primo grado) (€ 148,50 con- tributo unificato + € 27,00 marca iscrizione + € 13,23 postali di notifica al litisconsor- te necessario per il secondo grado)”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, anche in via incidentale e, conseguentemente, accertata l'infondatezza e la mancata prova delle pretese avversarie, confermarsi la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per l'intervenuta.
“NEL MERITO
− In riforma dell'impugnata sentenza n. 141/2023 del Giudice di Pace di VA (n.
213–2023 Rep.) emessa all'esito del giudizio n. 2266/2021 R.G., depositata in data
06.02.2023, condannare Controparte_8
(C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tem-
[...] P.IVA_1 pore, al pagamento a favore della società Controparte_3
(P.IVA delle spese mediche cedutegli dal sig. P.IVA_2 Parte_1 quantificate in euro 1.157,00 (millecentocinquantasette//00), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
− Trasmettersi, ai sensi dell'art. 148, co. 10, Cod. Ass. Priv., copia della sentenza all'IVASS ai fini degli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al
Titolo X, Capo IV, Cod. Ass. Priv.;
- 3 - − In ogni caso, con rifusione dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudi- zio e distrazione a favore del procuratore anticipatario, oltre accessori e spese esen- ti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.07.2020, ad ore 15:00 circa, il sig. si trovava a bordo Parte_1 della sua autovettura (Audi Q3, targata EZ 819 CP, assicurata con polizza CP_4
n. 86510134) lungo il Corso Stati Uniti a VA. In tali circostanze di tem-
[...] po e di luogo, rimaneva vittima di un incidente stradale, posto che il veicolo da lui condotto entrava in collisione col veicolo Volkswagen Lupo, targato CK 328 BR, di proprietà e condotto dal sig. , assicurato con polizza n. CP_2 CP_5
00771155908. Quest'ultimo, come – a dire dell'attore-si evincerebbe dal video della telecamera di bordo dell'auto dell'odierno attore e dalle simulazioni allegate (DOCC.
1 e 2), nonostante la linea continua, cambiava repentinamente corsia per svoltare a sinistra tagliando così la strada al veicolo Audi Q3 del sig. , che soprag- Parte_1 giungeva approssimandosi a svoltare a sinistra, ed urtandolo prima che potesse compiere la manovra di svolta, immediatamente prima che la iniziasse, mentre si stava apprestando ad effettuarla. Recatosi presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedale – Università di VA, veniva diagnosticato al sig. un Parte_1
(DOC. 3). Seguivano cicli di tecarterapia e di kinesiterapia e ve- nivano effettuate visite fisiatriche e neurologiche (DOC.4), oltre ad esami (risonanza magnetica alla spalla sinistra ed elettromiografia). Tramite lo studio di CP_9
ed a mezzo di idonea costituzione in mora e dei relativi ri- Controparte_10 scontri, veniva aperta e trattata la pratica assicurativa del caso (sinistro n. CP_4
904762065588/001), istruita mediante visita medico legale e definita con una offer- ta relativa al danno materiale ed un'altra relativa al danno fisico, formulate sulla ba- se di una presunta responsabilità concorsuale delle parti e sul presupposto dell'assenza di una invalidità permanente e di una inabilità totale temporanea
(DOCC. 5 e 6), a dispetto dei chiari esiti degli esami strumentali effettuati.
L'attore veniva quindi sottoposto a visita medico legale all'esito della quale veniva redatta una relazione che ne quantificava il grado di invalidità (7). Il sig. Parte_1 chiedeva quindi il rimborso del danno biologico e delle spese mediche sostenute in proprio (8), non oggetto di cessione del credito a favore del centro medico presso cui si curava.
- 4 - Il sig. evocava quindi in giudizio – avanti il Giudice di Pace di VA (RG Parte_1
2266/2021) – la compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento del risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro de quo e al rimborso delle spese sostenute per gli esami effettuati (risonanza ma- gnetica) e per visita medico legale. La citazione veniva notificata anche al terzo liti- sconsorte necessario, il sig. , conducente e proprietario del veicolo Volk- CP_2 swagen Lupo, targato CK 328 BR, che sopraggiungendo da tergo per svoltare a sini- Cont stra finiva per urtare il veicolo del sig. . Il sig. imaneva, tuttavia, con- Parte_1 tumace.
Si costituiva, invece, in giudizio la compagnia assicuratrice contestando la CP_4 domanda in punto an e quantum debeatur e chiedendone il rigetto principalmente per le seguenti ragioni:
a) la responsabilità del sinistro sarebbe stata attribuibile esclusivamente all'attore in quanto a.1) il video e la dinamica del sinistro prodotti da parte attrice sub docc. 1 e 2 sareb- bero stati falsi;
a.2) il sig. non avrebbe tenuto una velocità consona ai limiti prescritti sul Parte_1 tratto stradale in questione;
Con a.3) l'attore sarebbe provenuto da tergo rispetto al veicolo condotto dal sig. non avrebbe avuto alcuna intenzione di girare a sinistra impegnando impropriamen- te una corsia riservata alla canalizzazione del traffico per svoltare a sinistra.
Interveniva volontariamente nel giudizio anche il Controparte_3 quale cessionario del credito risarcitorio spettante al danneggiato in relazione
[...] alle spese mediche conseguite alle lesioni fisiche per prestazioni terapiche erogate al medesimo. Le parti depositavano memorie ex art. 320 C.p.c., anche in replica. In particolare, l'attore produceva nuovamente il video integrale, al fine di un eventua- le perizia sulla autenticità dello stesso o sulla dinamica del sinistro (9). Sulla base di tale video, replicava alle difese del convenuto evidenziando come:
1) il convenuto avesse cambiato corsia, invadendo quella dell'attore, che invece proseguiva dritto lungo la propria;
2) Il convenuto avesse oltrepassato una linea continua, svoltando dove vi era espresso divieto di svoltare.
Conseguentemente, il veicolo attoreo non poteva essere considerato, a rigore, pro- veniente da tergo (visto che transitava su un'altra corsia). Quanto alla eccezione di
- 5 - eccesso di velocità del veicolo attoreo, essa doveva essere considerata una ipotesi, in assenza di supporto di un qualsivoglia calcolo basato su un qualche dato di fatto.
L'attore produceva infine anche un repertorio fotografico realizzato dalla
[...]
di VA (presso la quale è stata riparata l'autovettura del sig. CP_11 Pt_2
[..
) (10). La causa veniva istruita mediante CTU medico legale per accertare le lesio- ni fisiche dell'attore e la congruità delle spese mediche da questi sostenute a causa del sinistro de quo. Il Giudice non ammetteva, invece, l'interrogatorio formale del sig. n merito all'autenticità dei fatti rappresentati dal video prodotto (v. CP_2 doc. 1) e la CTU dinamico ricostruttiva richiesta dalla compagnia assicuratrice. A se- guito del deposito delle note conclusive (in tale circostanza, l'attore dimetteva la fattura del CTP, 11) la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudizio veniva defi- nito con la sentenza n. 141/2023. L'appellante impugna la decisione sostenendo che, pur ravvisandosi nel caso di specie un'ipotesi di concorso di colpa, la responsa- bilità maggioritaria doveva essere posta a carico di parte convenuta. Conseguente- mente, viene richiesta la riformare la sentenza di primo grado dichiarando “la pre- valente responsabilità in capo al convenuto e per l'effetto, condannare CP_2 [...]
al pagamento di € 2.367,26”, nonché, conclude il Controparte_12 [...]
“condannare al Controparte_13 Controparte_14 pagamento della somma di € 1.157,00..”.
L'appello è infondato e va rigettato.
Risulta, infatti, correttamente evidenziato dal giudice prime cure come “il video prodotto in giudizio - doc n. 9 fascicolo attoreo – consenta di valutare adeguata- mente la condotta di guida del , il quale, nelle fasi precedenti la collisione, Parte_1 procede sempre sulla sinistra della carreggiata come a marciare su una sorta di cor- sia di sorpasso che lo autorizzasse a sopravanzare i veicoli procedenti sulla corsia centrale”. Per fare ciò, si legge in sentenza: “l'attore aveva quindi impegnato ripe- tutamente le corsie di canalizzazione destinate a svoltare a sinistra, procedendo sempre diritto, transitando anche sulle strisce bianche oblique, le cc.dd. isole sparti- traffico che indicano un tratto di strada vietato al transito e alla sosta dei veicoli. La visuale complessiva di cui godeva l'attore, ben riproposta dal video in atti, consenti- va di percepire la presenza del veicolo antagonista, da poco immessosi su Corso Sta- ti Uniti accedendovi da una corsia di accelerazione alla destra sulla carreggiata, non- ché l'intenzione, manifestata dal suo conducente mediante l'indicatore di direzione sinistro, di convergere per raggiungere la corsia posta a sinistra della carreggiata. Ed ancora (cfr. pag. 4 quart'ultimo rigo): “ Le immagini del video consentono di esclu- dere che l'attore, attesa l'andatura sostenuta ed in assenza del necessario rallenta- mento, marciasse sulla corsia specializzata per svoltare a sinistra” Emerge chiara- mente da quanto sopra che: 1) l'attore manteneva una velocità inadeguata percor- rendo il tratto stradale non percorribile;
2) l'attore non intendeva svoltare a sinistra,
- 6 - volendo per contro proseguire diritto percorrendo il tratto di strada vietato al tran- sito;
3) l'attore, tenendo a mente quanto sopra (ovvero l'eccessiva velocità mante- nuta in un tratto di strada vietato al transito) doveva percepire la presenza di un veicolo e/o prevedere la sua presenza. Per contro, non emerge in alcun modo che il convenuto abbia cambiato repentinamente la corsia oltrepassando una linea conti- nua. Logico corollario di quanto sopra è che, correttamente, il Giudice, valutando gli indici ricavabili dall'istruttoria, ha ritenuto di dar maggior ed assorbente rilievo alla condotta del veicolo attoreo rispetto a quella tenuta dal veicolo di parte convenuta.
“In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del condu- cente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenu- to a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo” (cfr. Cass. 9857/2022).
Per contro, non emerge in alcun modo che il convenuto abbia cambiato repentina- mente la corsia oltrepassando una linea continua. Logico corollario di quanto sopra
è che, correttamente, il Giudice, valutando gli indici ricavabili dall'istruttoria, ha ri- tenuto di dar maggior ed assorbente rilievo alla condotta del veicolo attoreo rispet- to a quella tenuta dal veicolo di parte convenuta. In sostanza, se è vero che il Per_1
percorreva la corsia parallela posta sulla sinistra rispetto al è al-
[...] CP_2 trettanto vero che tale condotta non era ammessa, posto che, come rileva il Giudice di primo grado, la corsia, occupata “ripetutamente” dall'appellante, era “impercor- ribile”.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure, ha affermato che la compensazione delle spese era giustificata dal comportamento assunto dalla convenuta “la CP_4 quale ha provveduto a formulare offerta risarcitoria sulla base di valutazioni realisti- che ed attendibili che hanno trovato riscontro negli accertamenti del danno svolti in corso di causa.
In considerazione dell'esito della lite sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio
PQM
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello confermando la gravata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
- 7 - Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 citato.
VA, 30-12-2024 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3657/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SAFFIOTI
APPELLANTE
contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MIRKO ARENA
APPELLATA Con la chiamata in causa di
C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
(P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SARA SALVALAGGIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
Per l'appellante:
“NEL MERITO
- In riforma della sentenza n. 141/2023 del Giudice di Pace di VA, n. 213/23
Rep., emessa all'esito del giudizio n. 2266/21 RG, dep. 06/02/2023, accertarsi e di- chiararsi che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 01.07.2020, ad ore 15:00 circa, in VA, lungo il Corso Stati Uniti, tra il veicolo Audi Q3, targato EZ 819 CP
(assicurato con polizza n. 86510134), di proprietà e condotto dal sig. CP_4
(C.F.: ) ed il veicolo Volkswagen Lupo, tar- Parte_1 CodiceFiscale_3 gato CK 328 BR (assicurato con polizza n. 00771155908) di proprietà e con- CP_5 dotto dal sig. (c.f. ), è prevalente in capo a CP_2 CodiceFiscale_4 quest'ultimo.
- Per l'effetto, condannarsi la compagnia di assicurazioni Controparte_6
(c.f./p.i. ), , responsabi-
[...] P.IVA_1 Controparte_7 le civile ex art. 149 Cod. Ass., al pagamento del risarcimento del danno in favore del signor (C.F.: ) quantificato complessiva- Parte_1 CodiceFiscale_3 mente nella somma di € 2.367,26, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal giorno del sinistro al saldo effettivo, ovvero nella diversa somma rite- nuta di giustizia.
- 2 - - Trasmettersi, ai sensi dell'art. 148 c. 10 Cod. Ass. Priv., copia della sentenza all'IVASS ai fini degli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al
Titolo X, Capo IV, Cod. cit..
- In ogni caso, rifusione di spese tecniche (€ 549,00 CTU + € 549,00 CTP) e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e DISTRAZIONE dei (soli) compensi pro- fessionali (con esclusione delle spese tecniche) a favore del procuratore anticipata- rio, oltre spese generali al 15%, accessori previdenziali (cassa previdenza 4%), fiscali
(IVA) e spese esenti (€ 98,00 contributo unificato + € 27,00 marca iscrizione + €
13,23 postali di notifica al litisconsorte necessario per il primo grado) (€ 148,50 con- tributo unificato + € 27,00 marca iscrizione + € 13,23 postali di notifica al litisconsor- te necessario per il secondo grado)”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, anche in via incidentale e, conseguentemente, accertata l'infondatezza e la mancata prova delle pretese avversarie, confermarsi la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per l'intervenuta.
“NEL MERITO
− In riforma dell'impugnata sentenza n. 141/2023 del Giudice di Pace di VA (n.
213–2023 Rep.) emessa all'esito del giudizio n. 2266/2021 R.G., depositata in data
06.02.2023, condannare Controparte_8
(C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tem-
[...] P.IVA_1 pore, al pagamento a favore della società Controparte_3
(P.IVA delle spese mediche cedutegli dal sig. P.IVA_2 Parte_1 quantificate in euro 1.157,00 (millecentocinquantasette//00), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
− Trasmettersi, ai sensi dell'art. 148, co. 10, Cod. Ass. Priv., copia della sentenza all'IVASS ai fini degli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al
Titolo X, Capo IV, Cod. Ass. Priv.;
- 3 - − In ogni caso, con rifusione dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudi- zio e distrazione a favore del procuratore anticipatario, oltre accessori e spese esen- ti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.07.2020, ad ore 15:00 circa, il sig. si trovava a bordo Parte_1 della sua autovettura (Audi Q3, targata EZ 819 CP, assicurata con polizza CP_4
n. 86510134) lungo il Corso Stati Uniti a VA. In tali circostanze di tem-
[...] po e di luogo, rimaneva vittima di un incidente stradale, posto che il veicolo da lui condotto entrava in collisione col veicolo Volkswagen Lupo, targato CK 328 BR, di proprietà e condotto dal sig. , assicurato con polizza n. CP_2 CP_5
00771155908. Quest'ultimo, come – a dire dell'attore-si evincerebbe dal video della telecamera di bordo dell'auto dell'odierno attore e dalle simulazioni allegate (DOCC.
1 e 2), nonostante la linea continua, cambiava repentinamente corsia per svoltare a sinistra tagliando così la strada al veicolo Audi Q3 del sig. , che soprag- Parte_1 giungeva approssimandosi a svoltare a sinistra, ed urtandolo prima che potesse compiere la manovra di svolta, immediatamente prima che la iniziasse, mentre si stava apprestando ad effettuarla. Recatosi presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedale – Università di VA, veniva diagnosticato al sig. un Parte_1
(DOC. 3). Seguivano cicli di tecarterapia e di kinesiterapia e ve- nivano effettuate visite fisiatriche e neurologiche (DOC.4), oltre ad esami (risonanza magnetica alla spalla sinistra ed elettromiografia). Tramite lo studio di CP_9
ed a mezzo di idonea costituzione in mora e dei relativi ri- Controparte_10 scontri, veniva aperta e trattata la pratica assicurativa del caso (sinistro n. CP_4
904762065588/001), istruita mediante visita medico legale e definita con una offer- ta relativa al danno materiale ed un'altra relativa al danno fisico, formulate sulla ba- se di una presunta responsabilità concorsuale delle parti e sul presupposto dell'assenza di una invalidità permanente e di una inabilità totale temporanea
(DOCC. 5 e 6), a dispetto dei chiari esiti degli esami strumentali effettuati.
L'attore veniva quindi sottoposto a visita medico legale all'esito della quale veniva redatta una relazione che ne quantificava il grado di invalidità (7). Il sig. Parte_1 chiedeva quindi il rimborso del danno biologico e delle spese mediche sostenute in proprio (8), non oggetto di cessione del credito a favore del centro medico presso cui si curava.
- 4 - Il sig. evocava quindi in giudizio – avanti il Giudice di Pace di VA (RG Parte_1
2266/2021) – la compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento del risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro de quo e al rimborso delle spese sostenute per gli esami effettuati (risonanza ma- gnetica) e per visita medico legale. La citazione veniva notificata anche al terzo liti- sconsorte necessario, il sig. , conducente e proprietario del veicolo Volk- CP_2 swagen Lupo, targato CK 328 BR, che sopraggiungendo da tergo per svoltare a sini- Cont stra finiva per urtare il veicolo del sig. . Il sig. imaneva, tuttavia, con- Parte_1 tumace.
Si costituiva, invece, in giudizio la compagnia assicuratrice contestando la CP_4 domanda in punto an e quantum debeatur e chiedendone il rigetto principalmente per le seguenti ragioni:
a) la responsabilità del sinistro sarebbe stata attribuibile esclusivamente all'attore in quanto a.1) il video e la dinamica del sinistro prodotti da parte attrice sub docc. 1 e 2 sareb- bero stati falsi;
a.2) il sig. non avrebbe tenuto una velocità consona ai limiti prescritti sul Parte_1 tratto stradale in questione;
Con a.3) l'attore sarebbe provenuto da tergo rispetto al veicolo condotto dal sig. non avrebbe avuto alcuna intenzione di girare a sinistra impegnando impropriamen- te una corsia riservata alla canalizzazione del traffico per svoltare a sinistra.
Interveniva volontariamente nel giudizio anche il Controparte_3 quale cessionario del credito risarcitorio spettante al danneggiato in relazione
[...] alle spese mediche conseguite alle lesioni fisiche per prestazioni terapiche erogate al medesimo. Le parti depositavano memorie ex art. 320 C.p.c., anche in replica. In particolare, l'attore produceva nuovamente il video integrale, al fine di un eventua- le perizia sulla autenticità dello stesso o sulla dinamica del sinistro (9). Sulla base di tale video, replicava alle difese del convenuto evidenziando come:
1) il convenuto avesse cambiato corsia, invadendo quella dell'attore, che invece proseguiva dritto lungo la propria;
2) Il convenuto avesse oltrepassato una linea continua, svoltando dove vi era espresso divieto di svoltare.
Conseguentemente, il veicolo attoreo non poteva essere considerato, a rigore, pro- veniente da tergo (visto che transitava su un'altra corsia). Quanto alla eccezione di
- 5 - eccesso di velocità del veicolo attoreo, essa doveva essere considerata una ipotesi, in assenza di supporto di un qualsivoglia calcolo basato su un qualche dato di fatto.
L'attore produceva infine anche un repertorio fotografico realizzato dalla
[...]
di VA (presso la quale è stata riparata l'autovettura del sig. CP_11 Pt_2
[..
) (10). La causa veniva istruita mediante CTU medico legale per accertare le lesio- ni fisiche dell'attore e la congruità delle spese mediche da questi sostenute a causa del sinistro de quo. Il Giudice non ammetteva, invece, l'interrogatorio formale del sig. n merito all'autenticità dei fatti rappresentati dal video prodotto (v. CP_2 doc. 1) e la CTU dinamico ricostruttiva richiesta dalla compagnia assicuratrice. A se- guito del deposito delle note conclusive (in tale circostanza, l'attore dimetteva la fattura del CTP, 11) la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudizio veniva defi- nito con la sentenza n. 141/2023. L'appellante impugna la decisione sostenendo che, pur ravvisandosi nel caso di specie un'ipotesi di concorso di colpa, la responsa- bilità maggioritaria doveva essere posta a carico di parte convenuta. Conseguente- mente, viene richiesta la riformare la sentenza di primo grado dichiarando “la pre- valente responsabilità in capo al convenuto e per l'effetto, condannare CP_2 [...]
al pagamento di € 2.367,26”, nonché, conclude il Controparte_12 [...]
“condannare al Controparte_13 Controparte_14 pagamento della somma di € 1.157,00..”.
L'appello è infondato e va rigettato.
Risulta, infatti, correttamente evidenziato dal giudice prime cure come “il video prodotto in giudizio - doc n. 9 fascicolo attoreo – consenta di valutare adeguata- mente la condotta di guida del , il quale, nelle fasi precedenti la collisione, Parte_1 procede sempre sulla sinistra della carreggiata come a marciare su una sorta di cor- sia di sorpasso che lo autorizzasse a sopravanzare i veicoli procedenti sulla corsia centrale”. Per fare ciò, si legge in sentenza: “l'attore aveva quindi impegnato ripe- tutamente le corsie di canalizzazione destinate a svoltare a sinistra, procedendo sempre diritto, transitando anche sulle strisce bianche oblique, le cc.dd. isole sparti- traffico che indicano un tratto di strada vietato al transito e alla sosta dei veicoli. La visuale complessiva di cui godeva l'attore, ben riproposta dal video in atti, consenti- va di percepire la presenza del veicolo antagonista, da poco immessosi su Corso Sta- ti Uniti accedendovi da una corsia di accelerazione alla destra sulla carreggiata, non- ché l'intenzione, manifestata dal suo conducente mediante l'indicatore di direzione sinistro, di convergere per raggiungere la corsia posta a sinistra della carreggiata. Ed ancora (cfr. pag. 4 quart'ultimo rigo): “ Le immagini del video consentono di esclu- dere che l'attore, attesa l'andatura sostenuta ed in assenza del necessario rallenta- mento, marciasse sulla corsia specializzata per svoltare a sinistra” Emerge chiara- mente da quanto sopra che: 1) l'attore manteneva una velocità inadeguata percor- rendo il tratto stradale non percorribile;
2) l'attore non intendeva svoltare a sinistra,
- 6 - volendo per contro proseguire diritto percorrendo il tratto di strada vietato al tran- sito;
3) l'attore, tenendo a mente quanto sopra (ovvero l'eccessiva velocità mante- nuta in un tratto di strada vietato al transito) doveva percepire la presenza di un veicolo e/o prevedere la sua presenza. Per contro, non emerge in alcun modo che il convenuto abbia cambiato repentinamente la corsia oltrepassando una linea conti- nua. Logico corollario di quanto sopra è che, correttamente, il Giudice, valutando gli indici ricavabili dall'istruttoria, ha ritenuto di dar maggior ed assorbente rilievo alla condotta del veicolo attoreo rispetto a quella tenuta dal veicolo di parte convenuta.
“In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del condu- cente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenu- to a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo” (cfr. Cass. 9857/2022).
Per contro, non emerge in alcun modo che il convenuto abbia cambiato repentina- mente la corsia oltrepassando una linea continua. Logico corollario di quanto sopra
è che, correttamente, il Giudice, valutando gli indici ricavabili dall'istruttoria, ha ri- tenuto di dar maggior ed assorbente rilievo alla condotta del veicolo attoreo rispet- to a quella tenuta dal veicolo di parte convenuta. In sostanza, se è vero che il Per_1
percorreva la corsia parallela posta sulla sinistra rispetto al è al-
[...] CP_2 trettanto vero che tale condotta non era ammessa, posto che, come rileva il Giudice di primo grado, la corsia, occupata “ripetutamente” dall'appellante, era “impercor- ribile”.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure, ha affermato che la compensazione delle spese era giustificata dal comportamento assunto dalla convenuta “la CP_4 quale ha provveduto a formulare offerta risarcitoria sulla base di valutazioni realisti- che ed attendibili che hanno trovato riscontro negli accertamenti del danno svolti in corso di causa.
In considerazione dell'esito della lite sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio
PQM
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello confermando la gravata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
- 7 - Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 citato.
VA, 30-12-2024 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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