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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1446/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6183/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020286887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 415/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/07/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
La Regione Sicilia e
contro
SS Sicilia spa. Averso l'intimazione di pagamento n.
29320249020286887000 di euro 289,00 relativa a tassa auto anno 2010 notificata il 30/04/2024 ed ascendente a cartella di pagamento n. 29320160059590764000
Eccepiva:
1) Nullità della impugnata intimazione di pagamento per la mancata comunicazione e/o notifica del processo verbale di accertamento e della cartella di pagamento sottesa;
2) Inesistenza della intimazione di pagamento per prescrizione dell'azione. Precisava che la tassa auto
è soggetta a prescrizione triennale, e pertanto il diritto della P.A. a recuperare dette somme si è ampiamente prescritto, con la conseguenza che la cartella di pagamento si fonda su un titolo nullo
(rectius inesistente). L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
vale a dire, il nostro ordinamento onera la P.A. ad effettuare, ai fini del recupero dei tributi non versati dal cittadino,
l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo alla maturazione del diritto, con la conseguenza che in caso di mancato adempimento dell'onere, viene meno il potere di esercitare la posizione soggettiva attiva. Ciò premesso, nel caso de quo l' ente impositore ha tardivamente formato il ruolo, con conseguente nullità/ inesistenza del titolo e caducazione del procedimento di recupero..
3) Nullità dell'atto impugnato per vizi formali
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso ricorrendo i presupposti di legge.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con vittoria di compensi onorari e spese.
Allegava:
1. Copia della intimazione di pagamento n. . 293 2024 9020286887 000.
In data 4/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che il ricorso è inammissibile ricorso per violazione art. 18, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 546/92, poiché la ricorrente non indica l'Ufficio tra le parti resistenti dell'atto. Il succitato articolo, infatti recita espressamente che “Il ricorso deve contenere l'indicazione: … c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
”. Orbene la Ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Catania, senza però citarla come controparte all'interno del ricorso, specificando che il medesimo è stato proposto contro di Lei;
che per quanto attiene la supposta materia del contendere, ovvero il mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa all'anno 2010, è stata individuata un'altra cartella di pagamento, la n.
29320160025685901, per la quale risulta un'adesione, in data 04/04/2022, alla definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017 (cd. “Rottamazione bis”), successivamente revocata in data 23/09/2022. Come noto, l'adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. 14//2017, prevedeva che chi vi aderisse, si impegnasse alla rinuncia del contenzioso riguardante la partita di ruolo in oggetto. Pertanto, in questa sede si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, non avendo l'Ufficio riscontrato alcuna corrispondenza con la cartella di pagamento indicata dalla Parte;
ma anche a voler ammettere che ci troviamo davanti a un refuso nell'indicazione della cartella e che la Contribuente abbia voluto far riferimento a una diversa cartella di pagamento afferente comunque la Tassa
Automobilistica relativa al 2010, si eccepisce l'inammissibilità del Ricorso per violazione del D.L.
148/2017. Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta evidente come le eccezioni di mancata notifica della cartella di pagamento e di prescrizione, appaiono ampiamente superate;
che ricorrono i presupposti di legge per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
Concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per come esposto in motivazione;
nel merito: rigettare il ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti;
condannare la controparte al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Allegava: controdeduzioni e nota spese.
In data 7/1/2025 l'Agenzia delle Entrate depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
Inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo L'Agente della
SS ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. ricevuta consegna PEC notifica allegato). Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il Ufficio Legale menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92.
Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dall''intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del
Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (Cass. n. 16641/2011 e n. 8704/2013). In ogni caso, dal momento che l'Agente della SS ha documentato, la regolare notifica della Cartella di pagamento di cui alla impugnata intimazione di pagamento, e la stessa non risulti essere stata impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il ricorso avverso la pretesa portata dalla cartella di pagamento si palesa inammissibile. Ogni presunto vizio della cartella (quali prescrizione e decadenza), infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica della stessa. Le eccezioni oggi formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella a suo tempo notificata in data 06/09/2016, ad interrompere i termini della prescrizione
è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189021965146000 in data 15/01/2019.
Inoltre, si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, proprio perché consapevole della propria posizione debitoria, in data 29/07/2019, il ricorrente ha inoltrato all'Agente della
SS, che l'ha accolta con il Prot. n. 412644, domanda ex art. 6 D.L. 139/2016 (Definizione
Agevolata), avente ad oggetto anche la cartella di pagamento nr. 29320160059590764000, sottesa all'intimazione opposta. Il ricorrente non ha effettuato il pagamento delle rate richieste e concesse, come da piano di ammortamento allegato alla comunicazione di accoglimento n. 293-
DAG-00022002-29390201900285694000 (Cfr. comunicazione di accoglimento della Definizione
Agevolata) pertanto, è decaduto dalla suddetta agevolazione. Orbene, anche l'istanza di Definizione
Agevolata al pari della richiesta di Maggiore Rateazione va ritenuta sia come riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione di tutti i debiti, sia come rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per i quali sarebbe già maturata. Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L.
n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2- bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del
31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021
e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n.
41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della SS sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Pertanto, tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è affatto spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta.
Concludeva insistendo nel rigetto del ricorso e nella conferma dell'atto impugnato e con condanna alle spese di lite della ricorrente.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va disattesa la contestazione formulata dall'agenzia delle Entrate in relazione alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 546/92, posto che, la stessa Agenzia con la costituzione in giudizio ha sanato ogni eventuale vizio;
che vanno disattese e respinte tutte le eccezioni in ricorso relative alla omessa notifica degli atti sottostanti ed alla intervenuta prescrizione, posto che, la ricorrente era perfettamente consapevole del proprio debito fiscale, tanto è vero che , in data 29/07/2019, ha inoltrato all'Agente della SS, istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 139/2016, riconducibile alla cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, istanza, la predetta, regolarmente accettata;
che la ricorrente, così come sostenuto dalla parte resistente non ha accettato il piano di pagamento per cui è decaduta da ogni beneficio;
che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha inibito, altresì, il decorso di ogni termine pregiudizievole, per cui latto impugnato, appare tempestivo e legittimo.
Per l'effetto, il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessivi euro 200,00.
Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS e Regione Sicilia. Così deciso in catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6183/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020286887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 415/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/07/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
La Regione Sicilia e
contro
SS Sicilia spa. Averso l'intimazione di pagamento n.
29320249020286887000 di euro 289,00 relativa a tassa auto anno 2010 notificata il 30/04/2024 ed ascendente a cartella di pagamento n. 29320160059590764000
Eccepiva:
1) Nullità della impugnata intimazione di pagamento per la mancata comunicazione e/o notifica del processo verbale di accertamento e della cartella di pagamento sottesa;
2) Inesistenza della intimazione di pagamento per prescrizione dell'azione. Precisava che la tassa auto
è soggetta a prescrizione triennale, e pertanto il diritto della P.A. a recuperare dette somme si è ampiamente prescritto, con la conseguenza che la cartella di pagamento si fonda su un titolo nullo
(rectius inesistente). L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
vale a dire, il nostro ordinamento onera la P.A. ad effettuare, ai fini del recupero dei tributi non versati dal cittadino,
l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo alla maturazione del diritto, con la conseguenza che in caso di mancato adempimento dell'onere, viene meno il potere di esercitare la posizione soggettiva attiva. Ciò premesso, nel caso de quo l' ente impositore ha tardivamente formato il ruolo, con conseguente nullità/ inesistenza del titolo e caducazione del procedimento di recupero..
3) Nullità dell'atto impugnato per vizi formali
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso ricorrendo i presupposti di legge.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con vittoria di compensi onorari e spese.
Allegava:
1. Copia della intimazione di pagamento n. . 293 2024 9020286887 000.
In data 4/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che il ricorso è inammissibile ricorso per violazione art. 18, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 546/92, poiché la ricorrente non indica l'Ufficio tra le parti resistenti dell'atto. Il succitato articolo, infatti recita espressamente che “Il ricorso deve contenere l'indicazione: … c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
”. Orbene la Ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Catania, senza però citarla come controparte all'interno del ricorso, specificando che il medesimo è stato proposto contro di Lei;
che per quanto attiene la supposta materia del contendere, ovvero il mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa all'anno 2010, è stata individuata un'altra cartella di pagamento, la n.
29320160025685901, per la quale risulta un'adesione, in data 04/04/2022, alla definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017 (cd. “Rottamazione bis”), successivamente revocata in data 23/09/2022. Come noto, l'adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. 14//2017, prevedeva che chi vi aderisse, si impegnasse alla rinuncia del contenzioso riguardante la partita di ruolo in oggetto. Pertanto, in questa sede si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, non avendo l'Ufficio riscontrato alcuna corrispondenza con la cartella di pagamento indicata dalla Parte;
ma anche a voler ammettere che ci troviamo davanti a un refuso nell'indicazione della cartella e che la Contribuente abbia voluto far riferimento a una diversa cartella di pagamento afferente comunque la Tassa
Automobilistica relativa al 2010, si eccepisce l'inammissibilità del Ricorso per violazione del D.L.
148/2017. Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta evidente come le eccezioni di mancata notifica della cartella di pagamento e di prescrizione, appaiono ampiamente superate;
che ricorrono i presupposti di legge per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
Concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per come esposto in motivazione;
nel merito: rigettare il ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti;
condannare la controparte al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Allegava: controdeduzioni e nota spese.
In data 7/1/2025 l'Agenzia delle Entrate depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
Inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo L'Agente della
SS ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. ricevuta consegna PEC notifica allegato). Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il Ufficio Legale menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92.
Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dall''intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del
Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (Cass. n. 16641/2011 e n. 8704/2013). In ogni caso, dal momento che l'Agente della SS ha documentato, la regolare notifica della Cartella di pagamento di cui alla impugnata intimazione di pagamento, e la stessa non risulti essere stata impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il ricorso avverso la pretesa portata dalla cartella di pagamento si palesa inammissibile. Ogni presunto vizio della cartella (quali prescrizione e decadenza), infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica della stessa. Le eccezioni oggi formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella a suo tempo notificata in data 06/09/2016, ad interrompere i termini della prescrizione
è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189021965146000 in data 15/01/2019.
Inoltre, si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, proprio perché consapevole della propria posizione debitoria, in data 29/07/2019, il ricorrente ha inoltrato all'Agente della
SS, che l'ha accolta con il Prot. n. 412644, domanda ex art. 6 D.L. 139/2016 (Definizione
Agevolata), avente ad oggetto anche la cartella di pagamento nr. 29320160059590764000, sottesa all'intimazione opposta. Il ricorrente non ha effettuato il pagamento delle rate richieste e concesse, come da piano di ammortamento allegato alla comunicazione di accoglimento n. 293-
DAG-00022002-29390201900285694000 (Cfr. comunicazione di accoglimento della Definizione
Agevolata) pertanto, è decaduto dalla suddetta agevolazione. Orbene, anche l'istanza di Definizione
Agevolata al pari della richiesta di Maggiore Rateazione va ritenuta sia come riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione di tutti i debiti, sia come rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per i quali sarebbe già maturata. Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L.
n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2- bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del
31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021
e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n.
41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della SS sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Pertanto, tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è affatto spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta.
Concludeva insistendo nel rigetto del ricorso e nella conferma dell'atto impugnato e con condanna alle spese di lite della ricorrente.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va disattesa la contestazione formulata dall'agenzia delle Entrate in relazione alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 546/92, posto che, la stessa Agenzia con la costituzione in giudizio ha sanato ogni eventuale vizio;
che vanno disattese e respinte tutte le eccezioni in ricorso relative alla omessa notifica degli atti sottostanti ed alla intervenuta prescrizione, posto che, la ricorrente era perfettamente consapevole del proprio debito fiscale, tanto è vero che , in data 29/07/2019, ha inoltrato all'Agente della SS, istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 139/2016, riconducibile alla cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, istanza, la predetta, regolarmente accettata;
che la ricorrente, così come sostenuto dalla parte resistente non ha accettato il piano di pagamento per cui è decaduta da ogni beneficio;
che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha inibito, altresì, il decorso di ogni termine pregiudizievole, per cui latto impugnato, appare tempestivo e legittimo.
Per l'effetto, il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessivi euro 200,00.
Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS e Regione Sicilia. Così deciso in catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES