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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2025
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Dott. Angela Casalini Presidente
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
Dott. Matteo Giovanni Moresco Giudice relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. CORAPI DIEGO, FIORAVANTI FABRIZIO e MOGLIA ANITA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, via Mazzini 1;
RECLAMANTE contro
), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. BURRAGATO GUGLIELMO, BERTONE
GIOVANNI LUCA, SALIS SIMONA e MAGNANI FRANCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, B.go Antini 3;
RECLAMATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ritualmente depositato, ha Parte_1
impugnato l'ordinanza cautelare monocratica resa dal Tribunale di Parma in data
18.2.2025, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto da gli era stato ordinato di astenersi dallo svolgimento Parte_2 dell'attività concorrenziale di cui al patto di non concorrenza da lui sottoscritto con la banca in data 30.11.2023 per il periodo di 12 mesi dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
2. si è costituita nel giudizio di reclamo, chiedendo il Parte_2
rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
3. A seguito dell'udienza di discussione, il reclamo è stato deciso, all'esito della camera di consiglio del Collegio giudicante, con la presente ordinanza.
4. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
5. Deve premettersi che e hanno Parte_2 Parte_1
stipulato, nell'ambito del rapporto di lavoro tra loro intercorrente (instauratosi in data 1.8.2017), diversi patti di non concorrenza, di cui l'ultimo in data 30.11.23
(doc. 3 bis fasc. I grado reclamata).
6. Il patto di non concorrenza da ultimo stipulato e attualmente vigente prevede le seguenti condizioni:
- obbligo di non prestare attività in concorrenza con quella della banca per i
12 mesi successivi alla cessazione del rapporto, più specificamente definito nei seguenti termini:
«non esercitare attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro o comunque si pongano o siano idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento al Canale Private. In Controparte_1 particolare ed a titolo esemplificativo:
- gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa l'attività di consulenza ed assistenza la predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione dei clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria;
- operazioni di acquisto/vendita e collocamento di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
- consulenza in materia di investimenti di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi di qualunque tipologia e natura, servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati.
Si precisa che l'impegno a non svolgere azioni in concorrenza con Controparte_1
coinvolge le attività svolte personalmente, per interposta persona e con
[...] qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere in particolare di Società di Gestione,
Assicurazioni, Banche e SIM in genere».
- limitazione territoriale ai seguenti territori:
(i) Regione Emilia-Romagna e province limitrofe;
(ii) la Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto;
(iii) la Regione in cui era ubicata la sede di lavoro immediatamente precedente, se la nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno;
- corrispettivo, al fronte del vincolo alla sua libertà contrattuale assunto dal resistente, pari a € 23.000 annui;
- corrispettivo minimo pari al triplo del corrispettivo annuo garantito anche in caso di cessazione del rapporto anteriore a tre anni dalla stipulazione del patto;
- clausola penale di € 220.000,00 in caso di inadempimento del patto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente dimostrato;
- obbligo di informativa alla Banca di ogni eventuale rapporto professionale assunto dopo la cessazione del rapporto per la durata del patto di non concorrenza;
7. Il reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha innanzitutto reiterato diverse eccezioni di invalidità del patto di non concorrenza già sostenute nel corso del primo grado cautelare.
8. In merito ai requisiti di validità del patto di non concorrenza, l'art. 2125 co. 1 c.c. così dispone:
«Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo».
9. Con riferimento ai limiti di oggetto, la Corte di cassazione ha stabilito che il patto
«non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato» e «non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale» (Cass.
10 settembre 2003, n. 13282; Cass. 26 maggio 2020, n. 9790).
10. Nel caso di specie, tale limite appare rispettato, dato che l'estensione oggettiva dell'ambito di applicazione del patto non è tale da rendere totalmente inutilizzabile l'intero bagaglio di competenze professionale del ricorrente, permanendo in capo al lavoratore la possibilità di lavorare anche nel territorio inibito in settori affini a quello bancario, o anche nello stesso settore bancario, occupandosi di attività diverse dalla gestione di portafogli e di consulenza e intermediazione finanziaria;
oltre a poter naturalmente esercitare qualsiasi attività lavorativa, anche di consulente finanziario, al di fuori dal territorio inibito.
11. Non è neppure possibile ritenere che il corrispettivo totale debba ritenersi indeterminato a motivo del fatto che l'effettiva misura del compenso percepito dal consulente “a consuntivo” può essere stabilita solamente ex post, una volta terminato il rapporto di lavoro che lega le parti.
12. In proposito, occorre rilevare che il patto non prevedeva solo una remunerazione parametrata agli anni di sua vigenza, ma anche un compenso minimo garantito pari a tre annualità del corrispettivo annuo anche in caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del triennio dalla stipulazione del patto.
13. La possibile maggior misura del compenso, correlata all'eventuale prosecuzione ultratriennale del rapporto, rende certamente indeterminato ex ante il corrispettivo, ma altrettanto certamente non indeterminabile, essendo il suo importo correlato a specifici e precisi elementi oggettivi;
sicché risultano rispettati i requisiti che deve assumere, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c., l'oggetto del contratto per la validità del negozio.
14. Né la validità del corrispettivo può ritenersi inficiata dalla pattuizione per cui, in caso di conclusione anticipata del contratto, la corresponsione della differenza tra quanto corrisposto sino a quel momento e l'importo minimo garantito è differita in due rate semestrali e per cui il pagamento non è dovuto in caso di inadempimento del lavoratore al patto di non concorrenza.
15. La previsione di un pagamento rateale differito rappresenta una legittima modalità di adempimento rimessa all'autonomia privata delle parti;
quanto al rifiuto del pagamento in caso di inadempimento, si tratta di una mera applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
16. Deve anche respingersi la censura di indeterminatezza del limite territoriale, che deriverebbe dal fatto che l'area territoriale inibita è identificata, tra l'altro, nella
Regione in cui da ultimo era ubicata la sede di lavoro del resistente.
17. L'oggetto del contratto, sebbene non determinato ex ante, risulta infatti perfettamente determinabile in ogni momento di sua efficacia, avendo evidentemente il lavoratore conoscenza del luogo in cui si svolge la sua prestazione lavorativa. 18. Inoltre, risulta ragionevole che il patto, essendo diretto a tutelare la conservazione della clientela acquisita dal datore di lavoro, non cristallizzi la propria estensione territoriale alla Regione dove lavorava il promotore al momento dell'instaurazione del rapporto, dato che, in caso di trasferimento in altra zona, la sua finalità verrebbe evidentemente frustrata.
19. Il reclamante ha poi sostenuto che il patto di non concorrenza sia nullo, per violazione dell'obbligo di prevedere un limite territoriale, nella parte in cui prevede quanto segue:
«in ogni caso, anche al di là del limite territoriale di cui sopra, non potranno essere svolte da parte Sua a favore dei soggetti di cui al precedente punto 1, né personalmente né per interposta persona ovvero per Suo tramite, diretto e/o indiretto, attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione, consulenza della/alla clientela già da Lei stesso seguita e/o gestita e/o assistita, direttamente e/o indirettamente in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro».
20. Sul punto, si deve innanzitutto rilevare che tale clausola non può ritenersi in violazione dell'obbligo di limitazione territoriale del patto di non concorrenza, dato che esso non ha a oggetto il mero svolgimento di attività in concorrenza con la ma l'attivo storno di clientela precedentemente gestita. CP_2
21. In ogni caso, occorre poi rilevare che, in ossequio al criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., la clausola può comunque essere interpretata nel senso di riferirsi alle condotte che, pur essendo poste in essere mediante azioni svolte al di fuori dell'ambito territoriale di operatività del patto di non concorrenza, spiegano nondimeno i loro effetti nell'area inibita;
ipotesi che ben può verificarsi, in considerazione delle ampie possibilità offerte dagli attuali mezzi tecnologici, che permettono agevolmente di contattare da remoto i clienti precedentemente gestiti.
22. Il reclamante ha poi reiterato la censura in merito alla supposta nullità del patto per incongruità del corrispettivo, che non sarebbe stato sufficiente a compensare adeguatamente la limitazione imposta dal patto di non concorrenza alla libertà contrattuale del dipendente. 23. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che sia pattuito un qualunque compenso: affinché il patto non sia affetto da nullità è necessario che il corrispettivo non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo, dovendosi valutare la congruità del compenso in proporzione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno (Cass. 26 maggio 2020,
n. 9790; Cass. 1° marzo 2021, n. 5540).
24. Nel caso di specie, la remunerazione annua a fronte dell'impegno assunto per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto era di € 23.000 lordi annui: si tratta di un importo che, anche rapportandolo alla retribuzione annua lorda del prestatore di lavoro, non può in alcun modo ritenersi meramente simbolico o manifestamente iniquo, integrando al contrario un corrispettivo del tutto congruo e idoneo a compensare il sacrificio imposto alla controparte.
25. In proposito, è opportuno osservare che la retribuzione annua lorda del ricorrente ammontava a ca. € 117.000,00 annui (doc. 4 fasc. I grado reclamata); il corrispettivo per il patto di non concorrenza era dunque pari a quasi il 20% della retribuzione annua, costituendo pertanto un compenso rilevante e adeguato.
26. Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che la congruità del corrispettivo deve essere valutata in relazione alla estensione delle limitazioni imposte dal patto all'attività concorrenziale del promotore: limitazioni che, nel caso di specie, non erano eccessivamente sproporzionate.
27. Sul piano territoriale, infatti, il patto inibiva l'attività in una zona ragionevolmente limitata, ossia una sola Regione e le province limitrofe;
sul piano temporale,
l'attività concorrenziale era vietata solamente per 12 mesi, ossia un periodo pari a un terzo del massimo previsto dalla legge.
28. Anche tale censura non può pertanto essere accolta.
29. Il reclamante ha ulteriormente argomentato che la nullità della “clausola di remotizzazione” di cui al punto 2.2 del patto avrebbe dovuto determinare l'invalidità dell'intero patto. 30. Tale clausola prevede che, stante la possibilità di utilizzare gli attuali mezzi tecnologici per esercitare a distanza l'attività interdetta, il limite territoriale del patto di non concorrenza si intende esteso tanto al luogo in cui l'attività lavorativa viene prestata, quanto a quello in cui essa spiega i suoi effetti.
31. Secondo la valutazione della giudice di prime cure, la clausola deve ritenersi valida per la parte in cui inibisce la prestazione di attività lavorativa da un luogo fisico esterno alla zona inibita rivolgendosi a clientela residente in tale zona, risultando invece affetta da nullità nella parte in cui proibisce l'ipotesi inversa (attività prestata da un luogo fisico compreso nella zona inibita, ma rivolta a clientela esterna).
32. Secondo l'ordinanza impugnata, tuttavia, ciò non comporta la nullità dell'intero patto, in quanto si configura nel caso di specie un'ipotesi di nullità parziale.
33. Il Collegio condivide tale valutazione: ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., infatti, la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso senza la parte del contratto colpita dalla nullità.
34. Tale circostanza è certamente ricorrente nel caso di specie: l'interesse precipuo della banca nel patto è infatti la garanzia della conservazione della clientela acquisita nel territorio di riferimento, stante il carattere fortemente competitivo del mercato dell'intermediazione finanziaria;
interesse che viene evidentemente perseguito anche dal patto depurato dalla parte della clausola di remotizzazione che inibisce al consulente di rivolgersi a clienti appartenenti ad altri mercati.
35. Di contro, il consulente finanziario avrebbe ovviamente stipulato il patto qualora esso avesse previsto una limitazione in meno a suo carico.
36. Il reclamante ha richiamato un recente arresto della Corte di cassazione, secondo cui ogni ipotesi di nullità parziale del patto di non concorrenza si estenderebbe automaticamente all'intero patto (Cass. 19 aprile 2024, n. 10679).
37. Sul punto, si rileva che, da un lato, tale pronuncia si pone in contrasto con diversi precedenti della stessa Suprema Corte (v. a es. Cass. 3 giugno 2020, n. 10535), sicché non può ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
38. Dall'altro, la decisione citata da parte reclamante riguardava un caso di nullità afferente alla determinabilità del corrispettivo, rispetto alla quale il legislatore avrebbe «compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità; mentre, nel caso di specie, la nullità ravvisata dalla giudice della prima fase attinge un aspetto del tutto secondario del complessivo regolamento contrattuale.
39. Il reclamante ha poi lamentato che l'ordinanza impugnata abbia errato nel ritenere raggiunta la prova del suo inadempimento al patto di non concorrenza.
40. Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.
41. Innanzitutto, è documentato (doc. 23 fasc. I grado reclamata) e incontestato tra le parti che il reclamante, a seguito delle sue dimissioni dalla banca reclamata, stia attualmente svolgendo attività di consulenza finanziaria alle dipendenze di in Reggio Emilia;
fatto che, di Controparte_3 per sé, integra già una violazione del patto di non concorrenza, dato che si tratta di ente creditizio pacificamente operante nello stesso settore merceologico della reclamata e che compete con la stessa per la medesima clientela.
42. Inoltre, la reclamata ha documentato che, in concomitanza con le dimissioni del reclamante, si sono registrate diverse richieste di disinvestimento di clienti precedentemente gestiti da quest'ultimo proprio in favore di
[...]
(docc. 8, 21 e 22 fasc. I grado reclamata). In Controparte_3 particolare, sono state documentate richieste di disinvestimento da parte dei seguenti clienti: NDG n. 0008889494; C.V. - M.G., NDG n. 0008889494
S.M.D.M., NDG n. 0000136301; NDG n. 0002837815; NDG n: CP_4 CP_5
0009392812; NDG n. 0008894545; NDG n. 0002870831; CP_6 CP_7 CP_8
CP_ NDG n. 0008877916, NDG n. 0000908593; NDG n. CP_9
0008893779; NDG n. 0006960258; P.D., NDG n. 0000417717; CP_11 CP_12
CP_1 NDG n. 0008877698; NDG n. 0008893691; C.V. - M.G., NDG n.
0008889494; NDG n. 0008760105, BDG n. 0008882106; CP_14 CP_15 C.P., NDG n. 0012098030; NDG n. 0008877378; NDG CP_16 CP_17
n. 0008876297; NDG n. 0008883036; NDG n. 0008894535; C.C., CP_18 CP_19
CP_2 NDG n. 0008931078; NDG n. 0012958261; NDG n. 0006526014; CP_20
CP_ P.L., NDG n. 0004147765; T.C., NDG n. 0006542779; NDG n. CP_1 0000817434; P.V., NDG n. 0008423991; NDG n. 0008304393; P.S. - P.D.,
NDG n. 0003501049; C.M., NDG n. 0004147768; C.S., NDG n. 0008565123;
C.S. - P.L., NDG n. 0004170145; F.G., NDG n. 0013083705; NDG n. CP_20
0012012629; NDG n. 0008322585; NDG n. CP_23 Controparte_24
0012162958; NDG n. 0020756112; NDG n. 0020756146. CP_25 CP_26
43. Per quanto il mero passaggio di clienti da un istituto all'altro possa in sé costituire elemento neutro rispetto all'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, deve sottolinearsi che le operazioni di disinvestimento sopra menzionate sono intervenute a breve distanza temporale dalle dimissioni di e proprio verso la banca con cui lo stesso ha instaurato un rapporto di Pt_1 collaborazione. Tale circostanza, unitamente al fatto che trasferimenti di masse di così importante valore economico da parte di clienti non altrimenti collegati tra loro siano intervenuti proprio nelle stesse date, induce a ravvisare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito allo svolgimento di attività concorrenziale e di storno di clientela da parte del reclamante.
44. I rilevanti disinvestimenti dei precedenti clienti del reclamante non sono stati infatti episodici ed estemporanei, ma coordinati e sincronizzati e, soprattutto, realizzatisi in un arco temporale estremamente concentrato, tale da rendere inverosimile che non siano stati determinati da un'attiva regia del consulente finanziario.
45. Assume poi particolare rilevanza la circostanza che due delle richieste di cui si è dato conto riportino addirittura espressamente nome e sottoscrizione del reclamante quale private banker di (docc. 21 e 22 fasc. CP_3 Controparte_3
I grado reclamata). 46. Il fatto che i docc. 21e 22 siano stati depositati dalla banca reclamata successivamente all'udienza della prima fase cautelare tenutasi il 13.2.2025 non comporta affatto, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante,
l'inammissibilità e l'inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione: com'è noto, infatti, il rito cautelare non comporta alcuna preclusione in merito all'acquisizione successiva di nuovi documenti o altro materiale istruttoria, anche in fase di reclamo, essendo anzi espressamente previsto dall'art. 669 terdecies, co. 4, secondo periodo c.p.c. che «il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti».
47. Deve poi aggiungersi che è pacifico tra le parti che il passaggio del reclamante a non sia stato isolato, ma avvenuto contestualmente Controparte_3 alle dimissioni e transizione allo stesso istituto concorrente di altri quattro gestori del Mercato Private Emilia Est di DI LE ( Persona_1 [...]
e , nonché, soprattutto, del “Capo Per_2 Persona_3 Persona_4
Mercato” del Mercato Private Emilia Est, ossia (doc. 18 fasc. Persona_5
I grado reclamata).
48. Tale circostanza costituisce ulteriore elemento indiziario del fatto che il passaggio dei clienti non sia stato casuale, ma coordinato anche con gli altri colleghi contestualmente acquisiti da , plausibilmente CP_3 Controparte_3 ottenendo così da tale istituto creditizio, in cambio della promessa di portare con sé un rilevante portafoglio di masse investite, incentivi economici all'assunzione.
49. Da ciò emerge con evidenza che il reclamante ha assunto un ruolo attivo nel favorire lo storno di clientela dalla reclamata a . Controparte_3
50. Si ritengono pertanto sussistenti, nel caso di specie, sufficienti elementi per ritenere provata l'avvenuto inadempimento del reclamante alle obbligazioni derivanti dal patto di non concorrenza, così integrando il requisito del fumus boni iuris.
51. Sotto il profilo del periculum in mora, si osserva infine che l'attività concorrenziale ha il potenziale di arrecare un notevolissimo danno economico alla banca difficilmente ristorabile ex post, considerato che il patrimonio dei clienti precedentemente gestiti dal reclamante ha un valore di ca. € 122.000.000,00 e che gli ordini di disinvestimento pervenuti ammontano già a oltre € 30.000.000,00
(doc. 8 bis fasc. I grado reclamata).
52. A fronte di una così elevata gravità del pregiudizio potenziale che potrebbe essere arrecato alla banca dalla violazione del patto di non concorrenza, l'eventuale condanna del reclamante al pagamento degli importi di cui alla clausola penale pattuita, pur di valore economico significativo, appare evidentemente inidonea ad assicurare alla banca il risarcimento postumo del danno stesso, considerando anche la perdita dei profitti futuri connessi alla mancata prosecuzione dei rapporti contrattuali con i clienti che hanno richiesto il disinvestimento.
53.
Per questi motivi
, il reclamo deve essere rigettato, con conferma dell'ordine al reclamante di astenersi dall'attività concorrenziale vietata di cui al patto di non concorrenza per il periodo di 12 mesi dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
54. Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
55. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, dato che il reclamo, essendo diretto a ottenere la modifica di una pronuncia giudiziale che definisce un grado di giudizio
– seppure di natura cautelare –, è indubbiamente qualificabile come
«impugnazione».
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo in epigrafe, così dispone:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza reclamata;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Si comunichi.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 21/03/2025
La Presidente
Dott. Angela Casalini
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Dott. Angela Casalini Presidente
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
Dott. Matteo Giovanni Moresco Giudice relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. CORAPI DIEGO, FIORAVANTI FABRIZIO e MOGLIA ANITA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, via Mazzini 1;
RECLAMANTE contro
), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. BURRAGATO GUGLIELMO, BERTONE
GIOVANNI LUCA, SALIS SIMONA e MAGNANI FRANCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, B.go Antini 3;
RECLAMATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ritualmente depositato, ha Parte_1
impugnato l'ordinanza cautelare monocratica resa dal Tribunale di Parma in data
18.2.2025, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto da gli era stato ordinato di astenersi dallo svolgimento Parte_2 dell'attività concorrenziale di cui al patto di non concorrenza da lui sottoscritto con la banca in data 30.11.2023 per il periodo di 12 mesi dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
2. si è costituita nel giudizio di reclamo, chiedendo il Parte_2
rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
3. A seguito dell'udienza di discussione, il reclamo è stato deciso, all'esito della camera di consiglio del Collegio giudicante, con la presente ordinanza.
4. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
5. Deve premettersi che e hanno Parte_2 Parte_1
stipulato, nell'ambito del rapporto di lavoro tra loro intercorrente (instauratosi in data 1.8.2017), diversi patti di non concorrenza, di cui l'ultimo in data 30.11.23
(doc. 3 bis fasc. I grado reclamata).
6. Il patto di non concorrenza da ultimo stipulato e attualmente vigente prevede le seguenti condizioni:
- obbligo di non prestare attività in concorrenza con quella della banca per i
12 mesi successivi alla cessazione del rapporto, più specificamente definito nei seguenti termini:
«non esercitare attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro o comunque si pongano o siano idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento al Canale Private. In Controparte_1 particolare ed a titolo esemplificativo:
- gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa l'attività di consulenza ed assistenza la predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione dei clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria;
- operazioni di acquisto/vendita e collocamento di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
- consulenza in materia di investimenti di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi di qualunque tipologia e natura, servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati.
Si precisa che l'impegno a non svolgere azioni in concorrenza con Controparte_1
coinvolge le attività svolte personalmente, per interposta persona e con
[...] qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere in particolare di Società di Gestione,
Assicurazioni, Banche e SIM in genere».
- limitazione territoriale ai seguenti territori:
(i) Regione Emilia-Romagna e province limitrofe;
(ii) la Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto;
(iii) la Regione in cui era ubicata la sede di lavoro immediatamente precedente, se la nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno;
- corrispettivo, al fronte del vincolo alla sua libertà contrattuale assunto dal resistente, pari a € 23.000 annui;
- corrispettivo minimo pari al triplo del corrispettivo annuo garantito anche in caso di cessazione del rapporto anteriore a tre anni dalla stipulazione del patto;
- clausola penale di € 220.000,00 in caso di inadempimento del patto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente dimostrato;
- obbligo di informativa alla Banca di ogni eventuale rapporto professionale assunto dopo la cessazione del rapporto per la durata del patto di non concorrenza;
7. Il reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha innanzitutto reiterato diverse eccezioni di invalidità del patto di non concorrenza già sostenute nel corso del primo grado cautelare.
8. In merito ai requisiti di validità del patto di non concorrenza, l'art. 2125 co. 1 c.c. così dispone:
«Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo».
9. Con riferimento ai limiti di oggetto, la Corte di cassazione ha stabilito che il patto
«non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato» e «non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale» (Cass.
10 settembre 2003, n. 13282; Cass. 26 maggio 2020, n. 9790).
10. Nel caso di specie, tale limite appare rispettato, dato che l'estensione oggettiva dell'ambito di applicazione del patto non è tale da rendere totalmente inutilizzabile l'intero bagaglio di competenze professionale del ricorrente, permanendo in capo al lavoratore la possibilità di lavorare anche nel territorio inibito in settori affini a quello bancario, o anche nello stesso settore bancario, occupandosi di attività diverse dalla gestione di portafogli e di consulenza e intermediazione finanziaria;
oltre a poter naturalmente esercitare qualsiasi attività lavorativa, anche di consulente finanziario, al di fuori dal territorio inibito.
11. Non è neppure possibile ritenere che il corrispettivo totale debba ritenersi indeterminato a motivo del fatto che l'effettiva misura del compenso percepito dal consulente “a consuntivo” può essere stabilita solamente ex post, una volta terminato il rapporto di lavoro che lega le parti.
12. In proposito, occorre rilevare che il patto non prevedeva solo una remunerazione parametrata agli anni di sua vigenza, ma anche un compenso minimo garantito pari a tre annualità del corrispettivo annuo anche in caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del triennio dalla stipulazione del patto.
13. La possibile maggior misura del compenso, correlata all'eventuale prosecuzione ultratriennale del rapporto, rende certamente indeterminato ex ante il corrispettivo, ma altrettanto certamente non indeterminabile, essendo il suo importo correlato a specifici e precisi elementi oggettivi;
sicché risultano rispettati i requisiti che deve assumere, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c., l'oggetto del contratto per la validità del negozio.
14. Né la validità del corrispettivo può ritenersi inficiata dalla pattuizione per cui, in caso di conclusione anticipata del contratto, la corresponsione della differenza tra quanto corrisposto sino a quel momento e l'importo minimo garantito è differita in due rate semestrali e per cui il pagamento non è dovuto in caso di inadempimento del lavoratore al patto di non concorrenza.
15. La previsione di un pagamento rateale differito rappresenta una legittima modalità di adempimento rimessa all'autonomia privata delle parti;
quanto al rifiuto del pagamento in caso di inadempimento, si tratta di una mera applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
16. Deve anche respingersi la censura di indeterminatezza del limite territoriale, che deriverebbe dal fatto che l'area territoriale inibita è identificata, tra l'altro, nella
Regione in cui da ultimo era ubicata la sede di lavoro del resistente.
17. L'oggetto del contratto, sebbene non determinato ex ante, risulta infatti perfettamente determinabile in ogni momento di sua efficacia, avendo evidentemente il lavoratore conoscenza del luogo in cui si svolge la sua prestazione lavorativa. 18. Inoltre, risulta ragionevole che il patto, essendo diretto a tutelare la conservazione della clientela acquisita dal datore di lavoro, non cristallizzi la propria estensione territoriale alla Regione dove lavorava il promotore al momento dell'instaurazione del rapporto, dato che, in caso di trasferimento in altra zona, la sua finalità verrebbe evidentemente frustrata.
19. Il reclamante ha poi sostenuto che il patto di non concorrenza sia nullo, per violazione dell'obbligo di prevedere un limite territoriale, nella parte in cui prevede quanto segue:
«in ogni caso, anche al di là del limite territoriale di cui sopra, non potranno essere svolte da parte Sua a favore dei soggetti di cui al precedente punto 1, né personalmente né per interposta persona ovvero per Suo tramite, diretto e/o indiretto, attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione, consulenza della/alla clientela già da Lei stesso seguita e/o gestita e/o assistita, direttamente e/o indirettamente in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro».
20. Sul punto, si deve innanzitutto rilevare che tale clausola non può ritenersi in violazione dell'obbligo di limitazione territoriale del patto di non concorrenza, dato che esso non ha a oggetto il mero svolgimento di attività in concorrenza con la ma l'attivo storno di clientela precedentemente gestita. CP_2
21. In ogni caso, occorre poi rilevare che, in ossequio al criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., la clausola può comunque essere interpretata nel senso di riferirsi alle condotte che, pur essendo poste in essere mediante azioni svolte al di fuori dell'ambito territoriale di operatività del patto di non concorrenza, spiegano nondimeno i loro effetti nell'area inibita;
ipotesi che ben può verificarsi, in considerazione delle ampie possibilità offerte dagli attuali mezzi tecnologici, che permettono agevolmente di contattare da remoto i clienti precedentemente gestiti.
22. Il reclamante ha poi reiterato la censura in merito alla supposta nullità del patto per incongruità del corrispettivo, che non sarebbe stato sufficiente a compensare adeguatamente la limitazione imposta dal patto di non concorrenza alla libertà contrattuale del dipendente. 23. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che sia pattuito un qualunque compenso: affinché il patto non sia affetto da nullità è necessario che il corrispettivo non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo, dovendosi valutare la congruità del compenso in proporzione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno (Cass. 26 maggio 2020,
n. 9790; Cass. 1° marzo 2021, n. 5540).
24. Nel caso di specie, la remunerazione annua a fronte dell'impegno assunto per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto era di € 23.000 lordi annui: si tratta di un importo che, anche rapportandolo alla retribuzione annua lorda del prestatore di lavoro, non può in alcun modo ritenersi meramente simbolico o manifestamente iniquo, integrando al contrario un corrispettivo del tutto congruo e idoneo a compensare il sacrificio imposto alla controparte.
25. In proposito, è opportuno osservare che la retribuzione annua lorda del ricorrente ammontava a ca. € 117.000,00 annui (doc. 4 fasc. I grado reclamata); il corrispettivo per il patto di non concorrenza era dunque pari a quasi il 20% della retribuzione annua, costituendo pertanto un compenso rilevante e adeguato.
26. Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che la congruità del corrispettivo deve essere valutata in relazione alla estensione delle limitazioni imposte dal patto all'attività concorrenziale del promotore: limitazioni che, nel caso di specie, non erano eccessivamente sproporzionate.
27. Sul piano territoriale, infatti, il patto inibiva l'attività in una zona ragionevolmente limitata, ossia una sola Regione e le province limitrofe;
sul piano temporale,
l'attività concorrenziale era vietata solamente per 12 mesi, ossia un periodo pari a un terzo del massimo previsto dalla legge.
28. Anche tale censura non può pertanto essere accolta.
29. Il reclamante ha ulteriormente argomentato che la nullità della “clausola di remotizzazione” di cui al punto 2.2 del patto avrebbe dovuto determinare l'invalidità dell'intero patto. 30. Tale clausola prevede che, stante la possibilità di utilizzare gli attuali mezzi tecnologici per esercitare a distanza l'attività interdetta, il limite territoriale del patto di non concorrenza si intende esteso tanto al luogo in cui l'attività lavorativa viene prestata, quanto a quello in cui essa spiega i suoi effetti.
31. Secondo la valutazione della giudice di prime cure, la clausola deve ritenersi valida per la parte in cui inibisce la prestazione di attività lavorativa da un luogo fisico esterno alla zona inibita rivolgendosi a clientela residente in tale zona, risultando invece affetta da nullità nella parte in cui proibisce l'ipotesi inversa (attività prestata da un luogo fisico compreso nella zona inibita, ma rivolta a clientela esterna).
32. Secondo l'ordinanza impugnata, tuttavia, ciò non comporta la nullità dell'intero patto, in quanto si configura nel caso di specie un'ipotesi di nullità parziale.
33. Il Collegio condivide tale valutazione: ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., infatti, la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso senza la parte del contratto colpita dalla nullità.
34. Tale circostanza è certamente ricorrente nel caso di specie: l'interesse precipuo della banca nel patto è infatti la garanzia della conservazione della clientela acquisita nel territorio di riferimento, stante il carattere fortemente competitivo del mercato dell'intermediazione finanziaria;
interesse che viene evidentemente perseguito anche dal patto depurato dalla parte della clausola di remotizzazione che inibisce al consulente di rivolgersi a clienti appartenenti ad altri mercati.
35. Di contro, il consulente finanziario avrebbe ovviamente stipulato il patto qualora esso avesse previsto una limitazione in meno a suo carico.
36. Il reclamante ha richiamato un recente arresto della Corte di cassazione, secondo cui ogni ipotesi di nullità parziale del patto di non concorrenza si estenderebbe automaticamente all'intero patto (Cass. 19 aprile 2024, n. 10679).
37. Sul punto, si rileva che, da un lato, tale pronuncia si pone in contrasto con diversi precedenti della stessa Suprema Corte (v. a es. Cass. 3 giugno 2020, n. 10535), sicché non può ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
38. Dall'altro, la decisione citata da parte reclamante riguardava un caso di nullità afferente alla determinabilità del corrispettivo, rispetto alla quale il legislatore avrebbe «compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità; mentre, nel caso di specie, la nullità ravvisata dalla giudice della prima fase attinge un aspetto del tutto secondario del complessivo regolamento contrattuale.
39. Il reclamante ha poi lamentato che l'ordinanza impugnata abbia errato nel ritenere raggiunta la prova del suo inadempimento al patto di non concorrenza.
40. Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.
41. Innanzitutto, è documentato (doc. 23 fasc. I grado reclamata) e incontestato tra le parti che il reclamante, a seguito delle sue dimissioni dalla banca reclamata, stia attualmente svolgendo attività di consulenza finanziaria alle dipendenze di in Reggio Emilia;
fatto che, di Controparte_3 per sé, integra già una violazione del patto di non concorrenza, dato che si tratta di ente creditizio pacificamente operante nello stesso settore merceologico della reclamata e che compete con la stessa per la medesima clientela.
42. Inoltre, la reclamata ha documentato che, in concomitanza con le dimissioni del reclamante, si sono registrate diverse richieste di disinvestimento di clienti precedentemente gestiti da quest'ultimo proprio in favore di
[...]
(docc. 8, 21 e 22 fasc. I grado reclamata). In Controparte_3 particolare, sono state documentate richieste di disinvestimento da parte dei seguenti clienti: NDG n. 0008889494; C.V. - M.G., NDG n. 0008889494
S.M.D.M., NDG n. 0000136301; NDG n. 0002837815; NDG n: CP_4 CP_5
0009392812; NDG n. 0008894545; NDG n. 0002870831; CP_6 CP_7 CP_8
CP_ NDG n. 0008877916, NDG n. 0000908593; NDG n. CP_9
0008893779; NDG n. 0006960258; P.D., NDG n. 0000417717; CP_11 CP_12
CP_1 NDG n. 0008877698; NDG n. 0008893691; C.V. - M.G., NDG n.
0008889494; NDG n. 0008760105, BDG n. 0008882106; CP_14 CP_15 C.P., NDG n. 0012098030; NDG n. 0008877378; NDG CP_16 CP_17
n. 0008876297; NDG n. 0008883036; NDG n. 0008894535; C.C., CP_18 CP_19
CP_2 NDG n. 0008931078; NDG n. 0012958261; NDG n. 0006526014; CP_20
CP_ P.L., NDG n. 0004147765; T.C., NDG n. 0006542779; NDG n. CP_1 0000817434; P.V., NDG n. 0008423991; NDG n. 0008304393; P.S. - P.D.,
NDG n. 0003501049; C.M., NDG n. 0004147768; C.S., NDG n. 0008565123;
C.S. - P.L., NDG n. 0004170145; F.G., NDG n. 0013083705; NDG n. CP_20
0012012629; NDG n. 0008322585; NDG n. CP_23 Controparte_24
0012162958; NDG n. 0020756112; NDG n. 0020756146. CP_25 CP_26
43. Per quanto il mero passaggio di clienti da un istituto all'altro possa in sé costituire elemento neutro rispetto all'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, deve sottolinearsi che le operazioni di disinvestimento sopra menzionate sono intervenute a breve distanza temporale dalle dimissioni di e proprio verso la banca con cui lo stesso ha instaurato un rapporto di Pt_1 collaborazione. Tale circostanza, unitamente al fatto che trasferimenti di masse di così importante valore economico da parte di clienti non altrimenti collegati tra loro siano intervenuti proprio nelle stesse date, induce a ravvisare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito allo svolgimento di attività concorrenziale e di storno di clientela da parte del reclamante.
44. I rilevanti disinvestimenti dei precedenti clienti del reclamante non sono stati infatti episodici ed estemporanei, ma coordinati e sincronizzati e, soprattutto, realizzatisi in un arco temporale estremamente concentrato, tale da rendere inverosimile che non siano stati determinati da un'attiva regia del consulente finanziario.
45. Assume poi particolare rilevanza la circostanza che due delle richieste di cui si è dato conto riportino addirittura espressamente nome e sottoscrizione del reclamante quale private banker di (docc. 21 e 22 fasc. CP_3 Controparte_3
I grado reclamata). 46. Il fatto che i docc. 21e 22 siano stati depositati dalla banca reclamata successivamente all'udienza della prima fase cautelare tenutasi il 13.2.2025 non comporta affatto, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante,
l'inammissibilità e l'inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione: com'è noto, infatti, il rito cautelare non comporta alcuna preclusione in merito all'acquisizione successiva di nuovi documenti o altro materiale istruttoria, anche in fase di reclamo, essendo anzi espressamente previsto dall'art. 669 terdecies, co. 4, secondo periodo c.p.c. che «il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti».
47. Deve poi aggiungersi che è pacifico tra le parti che il passaggio del reclamante a non sia stato isolato, ma avvenuto contestualmente Controparte_3 alle dimissioni e transizione allo stesso istituto concorrente di altri quattro gestori del Mercato Private Emilia Est di DI LE ( Persona_1 [...]
e , nonché, soprattutto, del “Capo Per_2 Persona_3 Persona_4
Mercato” del Mercato Private Emilia Est, ossia (doc. 18 fasc. Persona_5
I grado reclamata).
48. Tale circostanza costituisce ulteriore elemento indiziario del fatto che il passaggio dei clienti non sia stato casuale, ma coordinato anche con gli altri colleghi contestualmente acquisiti da , plausibilmente CP_3 Controparte_3 ottenendo così da tale istituto creditizio, in cambio della promessa di portare con sé un rilevante portafoglio di masse investite, incentivi economici all'assunzione.
49. Da ciò emerge con evidenza che il reclamante ha assunto un ruolo attivo nel favorire lo storno di clientela dalla reclamata a . Controparte_3
50. Si ritengono pertanto sussistenti, nel caso di specie, sufficienti elementi per ritenere provata l'avvenuto inadempimento del reclamante alle obbligazioni derivanti dal patto di non concorrenza, così integrando il requisito del fumus boni iuris.
51. Sotto il profilo del periculum in mora, si osserva infine che l'attività concorrenziale ha il potenziale di arrecare un notevolissimo danno economico alla banca difficilmente ristorabile ex post, considerato che il patrimonio dei clienti precedentemente gestiti dal reclamante ha un valore di ca. € 122.000.000,00 e che gli ordini di disinvestimento pervenuti ammontano già a oltre € 30.000.000,00
(doc. 8 bis fasc. I grado reclamata).
52. A fronte di una così elevata gravità del pregiudizio potenziale che potrebbe essere arrecato alla banca dalla violazione del patto di non concorrenza, l'eventuale condanna del reclamante al pagamento degli importi di cui alla clausola penale pattuita, pur di valore economico significativo, appare evidentemente inidonea ad assicurare alla banca il risarcimento postumo del danno stesso, considerando anche la perdita dei profitti futuri connessi alla mancata prosecuzione dei rapporti contrattuali con i clienti che hanno richiesto il disinvestimento.
53.
Per questi motivi
, il reclamo deve essere rigettato, con conferma dell'ordine al reclamante di astenersi dall'attività concorrenziale vietata di cui al patto di non concorrenza per il periodo di 12 mesi dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
54. Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
55. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, dato che il reclamo, essendo diretto a ottenere la modifica di una pronuncia giudiziale che definisce un grado di giudizio
– seppure di natura cautelare –, è indubbiamente qualificabile come
«impugnazione».
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo in epigrafe, così dispone:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza reclamata;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Si comunichi.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 21/03/2025
La Presidente
Dott. Angela Casalini