Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6496/2021
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 CodiceFiscale_1
all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Maria Orlando
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, (già ) in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_1 CP_1
essa, quale mandataria, giusta procura del 21/12/2020, per OT , Notaio in Persona_1
Mestre, Rep. n. 42416 - Racc. n. 15733, (già ), in persona del Controparte_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6360/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
20-21.10.2020.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 27 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6360/2020 emesso in data 20-21 ottobre 2020, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento in favore di , in nome e per Parte_1 Controparte_2
conto di , dichiaratasi cessionaria del relativo credito, della somma di € Controparte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione lo per i seguenti motivi: 1) inefficacia del Pt_1
decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; 2) carenza di titolarità attiva in capo all'opposta; 3) prescrizione del credito 4) addebito di interessi in misura superiore al tasso soglia.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 27 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 9 gennaio 2025 (incluso).
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata da . Parte_1
Deve osservarsi che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
D'altro canto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte.
In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa.
Tutto ciò precisato, va rilevato che nel caso di specie l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
In particolare, la creditrice ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione in quanto lo stesso, ceduto da Citifin s.r.l. a (poi fusa per incorporazione in CP_4 Parte_2
, con contratto del 30.9.2010, sarebbe successivamente divenuto di titolarità di Controparte_5
quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di Controparte_1
portafogli di crediti deteriorati di in virtù di verbale di assemblea e conferimento Controparte_5
del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc.
A dimostrazione di quanto dichiarato, poi, ha depositato copia del contratto di cessione del credito intervenuto tra Citifin s.r.l. e regolarmente sottoscritto dalle contraenti, Parte_3
nonché copia verbale assembleare di conferimento del ramo di azienda da a Controparte_5 [...]
CP_1
E tuttavia, anche dopo un attento esame della documentazione prodotta dalla parte a sostegno della pretesa non è possibile evincere quali siano i crediti oggetto dei suddetti atti.
Occorre premettere, al riguardo, che sia nel contratto di cessione che nel verbale di conferimento di ramo d'azienda l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale.
Ora l'opposta assume che detti allegati siano costituiti dai documenti depositati in sede di costituzione, denominati annex (vedi docc. 7 e 7A della produzione di parte opposta), a suo dire opportunamente oscurati per motivi di privacy.
Ebbene, a parere di chi scrive i documenti in parola non costituiscono prova idonea dell'inclusione dei crediti per cui è causa negli atti di trasferimento che sono intervenuti Citifn s.r.l. e
[...]
da un lato, e tra quest'ultima e l'odierna opposta dall'altro. Parte_3
Essi, infatti, all'apparenza meri atti interni emessi dalla società creditrice a scopo meramente ricognitivo, non appaiono univocamente riferibili ai contratti di cessione di cui dovrebbero costituire un allegato.
Intanto, essi, sebbene apparentemente costituenti un tutt'uno con i documenti contrattuali ai quali accedono, non sono firmati da nessuno dei contraenti, a differenza delle altre pagine.
A ciò si aggiunga che in essi neppure è riportato l'importo del credito oggetto dell'intervenuta cessione, così precludendo, anche sotto questo profilo, la verifica della effettiva corrispondenza al credito azionato in via monitoria.
Né, si badi, con specifico riferimento al primo atto di cessione, è stato depositato l'avviso ex art. 58
t.u.b. pubblicato nella G.U. con il quale, di norma, unitamente alla notizia dell'avvenuta cessione, vengono forniti i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti.
1.1. Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto opposto.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto ai sensi dell'art. 4 del D.M. citato in considerazione dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 6496/2021, così provvede:
A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6360/2020 emesso in data
20-21 ottobre 2020;
B. condanna l'opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.710,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 170,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Maria Orlando dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi