Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 19/01/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7147 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato SC Mocerino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia A Casablanca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione alla richiesta di rilascio del visto per motivi familiari presentata a seguito del nulla osta emesso dalla Prefettura di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. SC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione alla richiesta di rilascio del visto per motivi familiari presentata a seguito del nulla osta emesso dalla Prefettura di Napoli;
b) che si è costituito in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, resistendo al ricorso;
c) che la causa è stata inizialmente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025 e quindi nuovamente alla camera di consiglio del 15 dicembre 2025;
d) che il Tribunale ha rilevato d’ufficio, con avviso dato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la questione relativa all’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia;
e) che la difesa di parte ricorrente, nella memoria depositata in atti, fa tuttavia presente che nella specie non si controverte sul merito del ricongiungimento familiare, né si impugna un provvedimento amministrativo espresso, bensì si agisce contro il silenzio serbato da un’autorità statale – il Consolato Generale d’Italia a Rabat – organo periferico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
f) che per consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, nr. 6094/2018; Cons. di Stato, sez. V, nr. 1754/2013) presupposto per l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio prevista dal codice del processo amministrativo è la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, non essendo configurato l’istituto come rimedio a carattere generale, come confermato anche dall’art. 7 del medesimo codice del processo amministrativo laddove precisa che rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie concernenti “il mancato esercizio del potere amministrativo” (cfr. anche Cass. civ. , sez. Un., nr. 28346/2008; Cons. Stato, sez. IV, nr. 3453/2013), correlato a situazioni soggettive di interesse legittimo;
g) che il rito previsto dagli articoli 31 e 117 del c.p.a. riguarda esclusivamente il silenzio -inadempimento in senso tecnico, ossia il comportamento omissivo che maturi a fronte di un’istanza diretta a far valere una posizione di interesse legittimo e non anche l’inerzia della p.a. a fronte di un’istanza diretta a far valere un diritto soggettivo azionabile innanzi al giudice ordinario;
h) che nella specie la ricorrente impugna l’omessa attivazione della sede diplomatica ai fini del rilascio del visto per ricongiungimento familiare, che è materia che rientra pacificamente nella giuridizione del giudice ordinario;
i) che comunque il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe essere aggirato attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 01/02/2012, n. 501);
l) che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.;
m) che sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei sensi e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC AR, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.