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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 14580/22
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Scala
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Giacinto Verde
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
Resistente contumace
Fatto e diritto
Con atto di ricorso, depositato in data 14.11.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12.02.2020 al 12.02.2021 con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operaio e con inquadramento nel livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese pelli e cuoio-piccola e media industria, ha dedotto: di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13; di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di retribuzione e di non aver mai percepito quanto dovuto a titolo di ferie e permessi non goduti, di 13ma e
14ma mensilità, di cd. Bonus Renzi e di indennità di mancato preavviso.
Ciò premesso, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 20.346,24 per le causali di cui in premessa, di cui € 1.481,65 a titolo di T.F.R., nonché ordinare la regolarizzazione e l'adeguamento della situazione contributiva, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza della domanda formulata e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento della somma di € 552,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Ammessa ed espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate,
l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente era stata assunta dalla Controparte_1
il 12.02.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato
[...] part-time (4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì). Il rapporto di lavoro era cessato in data 12.02.2021 per le dimissioni della ricorrente a causa della mancata percezione di una retribuzione adeguata.
La sussistenza del rapporto di lavoro risulta dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e buste paga) ed è stata confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, e Testimone_1
entrambe cugine della ricorrente e dipendenti Testimone_2 della società resistente nel periodo da febbraio 2020 a febbraio
2021.
Entrambe le testi hanno riferito di essere state addette al banco e di aver lavorato, nel richiamato periodo, ininterrottamente;
avevano infatti prestato attività lavorativa anche nel periodo di lock down. Hanno poi precisato di aver lavorato, insieme alla ricorrente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 fino alle ore 17,30. Per circa tre volte al mese avevano lavorato anche nel giorno di sabato dalle ore 8,30 alle ore 13. Nel mese di agosto avevano goduto di quattro settimane di ferie, di cui solo due erano state retribuite. Infine, le testi hanno riferito di avere un giudizio pendente nei confronti della società convenuta.
Individuato dunque il CCNL settore pelli e cuoio come quello applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello 2°, come indicato anche in busta paga, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del trattamento di fine rapporto, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Inoltre, la circostanza dedotta in memoria difensiva, secondo la quale nel periodo dal 16.03.2020 al 2.01.2021 l'attività aziendale sarebbe rimasta ferma ed i dipendenti avrebbero goduto del trattamento di cassa integrazione, è rimasta sfornita di prova.
Parte resistente, infatti, non è comparsa alle udienze dedicate allo svolgimento di attività istruttoria, laddove i testi citati dalla ricorrente hanno confermato che, nel periodo suindicato,
l'attività lavorativa era stata svolta regolarmente.
Alla sig.ra spetta dunque la somma lorda di € 20.346,24 Pt_1 per le causali di cui in premessa, di cui € 1.481,65 a titolo di
T.F.R.. Sulle somme spettanti in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
La domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti, non può essere accolta, essendo le deduzioni formulate in memoria rimaste del tutto sfornite di prova.
Deve infine essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti dell' . CP_2
Per espressa previsione normativa, il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 ha natura perentoria (cfr. cassazione civile 1483/2015); dunque, per giurisprudenza pacifica, il mancato rispetto del termine, anche nel rito del lavoro, determina le conseguenze previste dal terzo comma dell'art. 291 cpc e quindi la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo a norma dell'art. 307, III co., cpc (Cass. lav.,
10.4.2000, n. 4529; Cass. sez. III, 9.7.99, n. 7209; Cass. lav.,
17.10.1998, n. 10295). Il meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità (Cass. sez.
II, 5.10.2000, n. 13285, cassazione 2001 n. 13285; cassazione
1226/2013) ed a prescindere dall'eccezione di parte (Cass. lav.,
5.5.2001, n. 6346), con esclusione della possibilità di concedere un altro termine per il medesimo adempimento, non avendo il giudice il potere di prorogarlo, né prima né dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti (Cass. sez. III, 5.7.2001, n.
9090). Con riguardo alla fattispecie in esame, all'udienza del 15.06.2023 era stato concesso ex art. 291 c.p.c. termine perentorio per la rinnovazione della notifica nei confronti dell' sede CP_2 provinciale territorialmente competente. Tuttavia parte ricorrente ha eseguito la notifica presso l'indirizzo pec t, che Email_1 non corrisponde a quello della direzione provinciale. La notifica eseguita deve quindi ritenersi nulla con conseguente estinzione del giudizio nei confronti dell' CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
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Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna la al pagamento della somma Controparte_1 di € 20.346,24, di cui € 1.481,65 a titolo di TFR, in favore di su cui corrispondere gli interessi legali sulle Parte_1 somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' CP_2
Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con distrazione.
Aversa 14.05.2025
IL GIUDICE