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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1548/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 11.4.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nato ad [...] il [...] e con studio professionale e residenza in Marostica (VI), via Fantini n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA CREMASCO del Foro di Treviso (C.F. ), con studio in Loria (TV), via Roma CodiceFiscale_2
n. 37 int. 5
attore
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P. IVA ) P.IVA_1
con sede legale in Rosà (VI), via Mazzini n. 21/A, in persona del legale rappresentante pro tempore.
convenuta contumace
In punto : pagamento compensi professionali conclusioni:
1 Nel merito: Accertato e dichiarato che l'arch. va creditore nei confronti della società Parte_1 [...] dell'importo di € 13.780,00, a titolo di corrispettivo delle prestazioni Controparte_1 professionali rese in suo favore ed aventi ad oggetto lo studio del progetto architettonico, la redazione del progetto esecutivo e la assistenza alla redazione del computo metrico riferiti al nuovo fabbricato residenziale unifamiliare da edificarsi in un terreno sito in Rosà (VI), via Matteotti, per conto del sig. , condannarsi la società Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare all'attore il predetto importo, oltre ad interessi moratori da calcolarsi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, dal 27.06.2023 (giorno della messa in mora) al saldo effettivo, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. In Via Istruttoria: L'attore insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte come indicate nella propria memoria EX ART. 171-TER N. 2 C.P.C. datata 1.10.24 e qui da intendersi per integralmente riportate. Con vittoria di spese e competenze, ivi incluse quelle riferite alla procedura di mediazione, oltre a C.P.A. e ad I.V.A. come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore Arch. esponeva: Pt_1
-che nel febbraio del 2021 il sig. , nella sua qualità di legale Persona_1 rappresentante della società contattava l'arch. Controparte_1
, prospettandogli l' intenzione di commissionargli alcune prestazioni Pt_1 professionali in favore della società dallo stesso rappresentata, tra le quali la redazione di una proposta progettuale per un nuovo fabbricato residenziale unifamiliare da edificarsi in un terreno sito in Rosà (VI), via Matteotti, per conto di tal sig. ; Parte_2
- che al fine di consentire all'odierno attore una miglior comprensione della proposta, l'impresa committente inviava a quest'ultimo (tramite link ad una pagina web) un modello indicativo della tipologia di progetto richiesta (doc. 1: mail
[...] del 11.02.2021), nonché la planimetria del lotto dove Controparte_1 doveva costruirsi l'immobile per conto del sig. (doc. 2: mail Pt_2 [...] del 12.02.2021 e allegato); Controparte_1
- che nei mesi successivi, previa definizione congiunta di alcuni dettagli tecnici ed operativi, l conferiva all'arch. il Controparte_1 Pt_1 predetto incarico, in adempimento del quale il professionista, relazionandosi con l'impresa committente (doc. 3: mail arch. del 22.10.2021 e allegati;
doc. 4: mail Pt_1 arch. Perin del 09.11.2021 - 1 e allegato;
doc. 5: mail arch. Perin del 09.11.2021 – 2; doc. 6: mail arch. del 23.11.2021) e, su richiesta di quest'ultima, anche Pt_1 con il sig. (doc. 7: mail avv. del 30.04.2021; doc. 8: mail arch. Perin del Pt_2 Pt_1
11.06.2021), espletava le attività specialistiche richieste, consistenti nello studio del progetto architettonico, nella redazione del progetto esecutivo e nella assistenza alla redazione del computo metrico riferiti al predetto edificando fabbricato;
2 -che l'arch. consegnava all' gli elaborati Pt_1 Controparte_1 prodotti, unitamente alla quantificazione dei compensi richiesti dal professionista a titolo di corrispettivo per l'attività già svolta e per quella da svolgersi nella successiva fase esecutiva dell'edificazione (direzione lavori, direzione artistica per gli interni, pratica di agibilità) (doc. 12: quadro economico delle prestazioni professionali del 15.12.2021);
- che a fronte dell'attività svolta ed in attesa di avere notizie in merito all'inizio dei lavori, l'arch. emetteva, dunque, l'avviso di parcella in acconto n. 4 del Pt_1
19.12.2022 per un importo di € 3.902,00 (doc. 13: avviso di parcella in acconto n. 4 del 19.12.2022 arch. ) e lo inviava all'impresa committente a mezzo PEC (doc. Pt_1
14: PEC arch. del 19.12.2022), ricevendo tuttavia da quest'ultima un netto Pt_1 rifiuto al pagamento di qualsivoglia compenso per l'attività svolta:
-che l' sosteneva, infatti, che nulla fosse Controparte_1 dovuto al professionista, in ragione del fatto che l'impresa committente aveva, nel frattempo, “perso” l'appalto, avendo il sig. deciso di affidare i lavori per Pt_2
l'edificazione del fabbricato in Rosà ad altra impresa edile (doc. 15: PEC
[...] del 14.02.2023). Controparte_1
Ciò premesso, l'attore conveniva in giudizio l'impresa per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, atteso che le stesse gli erano state commissionate dall'odierna convenuta e che tra le parti non era intercorso alcun accordo ulteriore rispetto al mero conferimento dell'incarico, né era mai stato concordato e/o accettato, da parte del professionista, che il pagamento del corrispettivo dell'attività svolta fosse subordinato e/o condizionato all'aggiudicazione dell'appalto in capo alla società committente. Quindi l'attore dopo avere inutilmente svolto il procedimento di mediazione, chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 13.780,00 (pari ad € 13.250,00 oltre accessori di legge), così determinato: Compensi per studio del progetto architettonico 6.500,00 Compensi per redazione del progetto esecutivo 6.250,00 Compensi per assistenza alla redazione del computo metrico 500,00 Totale compensi € 13.250,00 Contributo previdenziale integrativo (4%) su totale compensi 530,00 Totale credito professionale € 13.780,00 L'attore sottolineava altresì che
• gli importi esposti per le prime due voci indicate in tabella (studio del progetto architettonico e redazione del progetto esecutivo) corrispondono agli importi già esposti dall'arch. nel “quadro economico delle prestazioni professionali” del Pt_1
15.12.2021, consegnato all'impresa di costruzioni unitamente agli Controparte_1 elaborati progettuali prodotti (cfr. doc. 12);
• l'importo esposto per la terza voce (assistenza alla redazione del computo metrico) corrisponde all'importo già esposto dall'arch. nell'avviso di parcella in acconto Pt_1
n. 4 del 19.12.2022 (cfr. doc. 13), con il quale il professionista aveva richiesto il
3 pagamento integrale del corrispettivo per la redazione del computo metrico
(prestazione tecnica propedeutica alla formulazione, da parte dell'
[...]
della proposta di contratto d'appalto / capitolato da Controparte_1 sottoporre al sig. , nonché di un acconto sul corrispettivo (già quantificato nel Pt_2
“quadro economico delle prestazioni professionali” del 15.12.2021 – cfr. doc. 12) per l'attività progettuale fino a quel momento svolta.
Parte convenuta, regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue alla luce della documentazione prodotta. I documenti allegati dall'attore documentano gli scambi epistolari con l'impresa convenuta per la redazione del progetto, dimostrano che dal febbraio 2021 in poi il professionista si era dedicato a tale attività (docc.1-8) realizzando gli elaborati del progetto architettonico (sub doc. 9) del progetto esecutivo (sub doc.10) e la base per il computo metrico (doc.12). Anche i messaggi Whatsapp prodotti sub doc.20 dimostrano i frequenti contatti con il legale rappresentante della convenuta per il progetto . Pt_2
All'esito di tale attività l'architetto aveva inviato in data 19.12.2022 la parcella in acconto, relativa al “pagamento delle spese tecniche sostenute per la realizzazione di più ipotesi di progetto di un edificio unifamiliare. Riferimento Via G. Parte_2
Matteotti, Rosà (VI).” Tale parcella veniva riscontrata dopo quasi due mesi dalla impresa convenuta 14.2.2023 con mail che negava il pagamento affermando che:
“riscontriamo con la presente la mail in calce per contestarla integralmente in quanto riteniamo di non dovervi corrispondere nessun pagamento in quanto gli accordi erano ben precisi ed era una proposta per entrambi che se andava a buon fine poi procedeva con l'affidamento dell'incarico di progettazione e tutto. Purtroppo il sig. ha scelto un'altra impresa ed un altro professionista per realizzare la Pt_2 propria abitazione e pertanto la cosa non è andata a buon fine nemmeno per noi. Vi invitiamo pertanto a stralciare la proforma di fattura inviata” (doc.15). L'attore ha negato che vi fosse un accordo tale da subordinare il compenso professionale del progettista all'effettivo ottenimento dell'appalto da parte dell'impresa, e la parte convenuta, rimanendo contumace, ha omesso di fornire elementi in tal senso. Pertanto parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio incombente ex art. 2697 c.c., e , non potendo essa fornire una prova negativa, sarebbe stato onere della parte convenuta provare l'eventuale esistenza di un accordo tale da condizionare sospensivamente il diritto al compenso professionale. Pertanto, essendo provato lo svolgimento dell'attività professionale, ed apparendo congrue e corrispondenti ai tariffari di settore (DM 140/2012), le somme indicate dall'attore la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da
4 dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna la convenuta società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore la somma di euro 13.780,00 oltre agli interessi di legge dalla domanda;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, comprensive della fase di mediazione, liquidate in euro 605,60 per anticipazioni ed euro 3202,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in EN il 5.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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