CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 217 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 7 febbraio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Iannarone Nicola Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresenta e difesa dall'avv. Cosimo Miccoli Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Altavilla Giuseppe Controparte_2
APPELLATO Conclusioni della parte appellante: 1) Accertare l'occupazione sine titulo in corso della
dell'immobile di cui meglio indicati in premessa e disporre il rilascio dello stesso a Controparte_1 favore del proprietario – ricorrente;
2) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione Parte_1 comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Conclusioni della parte appellata: Voglia questa Ecc.ma Corte, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: 1) dichiarare carente di Controparte_1 legittimazione passiva ed estrometterla dal giudizio con vittoria di spese e competenze in favore del difensore che si dichiara distrattario;
2) in via subordinata, rigettare la domanda attrice nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) condannare il Dott. in ogni caso, Parte_1 al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con anche le spese generali di studio, iva e cap come per legge sempre in favore del difensore che si dichiara distrattario.
Conclusioni della parte appellata: 1) rigettare la domanda proposta dal Dott. Parte_1 in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, 2) condannare il Dott.
[...] Parte_1 al pagamento di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Taranto, affinché si accertasse Controparte_1
l'occupazione della convenuta sine titulo dell'immobile sito in Taranto in Via Monfalcone, 18, al secondo piano. A sostegno delle sue pretese, il ricorrente rappresentava di essere proprietario del suddetto immobile dal 10.12.2018, in virtù di atto pubblico, n. 2839 rep. e n. 2203 racc., del Notaio in Caserta Avv. Onofrio Di Caprio, con il quale riceveva in donazione il predetto immobile dal padre , il quale, a RT sua volta, aveva acquistato lo stesso dalla OL GE.IM. S.r.l., giusta atto di compravendita a rogito del Notaio in data 11.7.2011, Rep. n. 4425, Parte_2
Racc. n. 3962 , che a sua volta aveva acquistato il bene da RS
(che si riservava il diritto di abitazione, ricongiunto alla proprietà in data 11.8.2020, per morte del ), in virtù di compravendita per atto del notaio P_ Persona_2 del 15.3.2010, Rep. n. 6436, registrato ad Avellino il 9.4.2010 al n. 2294.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e Controparte_1 la chiamata in causa del terzo, . Sosteneva la convenuta di Controparte_2 avere titolo idoneo per occupare l'immobile, ossia quale comodataria, per concessione del figlio , che era il conduttore dell'appartamento in questione Controparte_2 in virtù di un contratto di locazione stipulato in data 10.03.2010 tra
[...]
, marito della padre di della durata di otto Per_1 P_ P_ anni rinnovabili, per altri 4 anni, con decorrenza dal 1°.01.2014. Inoltre, la evidenziava che qualche giorno dopo la sottoscrizione di detto P_ contratto, il proprio marito vendeva l'appartamento sito in via RS
Monfalcone, 18 alla OL GE.IM. S.r.l. Nell'agosto del 2011, il IL Per_1 decedeva e lasciava come eredi la moglie e i due figli ed . P_ CP_4
Quest'ultimo, però, provvedeva ad impugnare il contratto di compravendita sottoscritto dal de cuius e dalla predetta società, per inadempimento contrattuale dell'acquirente, risoluzione che veniva accertata, con sentenza passata in giudicato, avente n. 279/2017 emessa dalla Corte di Appello di Lecce- sez dist. di Taranto. Nelle more di tale giudizio, la Società provvedeva ad alienare l'appartamento al Sig. RT
, con atto del 11.07.2011; e tale compravendita veniva impugnata dagli eredi
[...] del per simulazione dinanzi al Tribunale di Avellino, il quale con RS sentenza n. 879/2017, passata in giudicato, rigettava la domanda.
Con atto pubblico del 10.12.2018, donava il bene RT al figlio , dandosi atto nell'atto sia della trascrizione in data Parte_1
28.7.2011 della domanda di risoluzione della compravendita, proposta da Pt_3
nei confronti della OL. GE. sia della trascrizione in data
[...] CP_5
14.11.2011 della domanda di simulazione proposta da nei Parte_3 confronti della OL GE.IM. S.r.l. e di . RT
Con la costituzione la chiedeva di chiamare in causa il figlio P_
, in quanto conduttore e possessore legittimo Controparte_2 dell'appartamento, invocando di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Il Giudice di primo grado autorizzava la chiamata in causa. Si costituiva, quindi,
, il quale aderiva alla ricostruzione fattuale effettuata dalla Controparte_2
e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta dall'attore in CP_6 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il primo Giudice, con ordinanza pubblicata il 15.05.2023, ha rigettato la domanda di parte attrice, in ragione della ritenuta validità del contratto di locazione, intercorso tra ed il figlio , il quale, come RS Controparte_2 consentito dal medesimo contratto, aveva concesso in comodato l'immobile alla madre
, non ravvisando elementi sufficienti per ritenere la Controparte_1 simulazione del contratto di locazione. Il primo giudice non ravvisava alcun elemento di nullità del suddetto contratto sottoscritto il 10.03.2010, con decorrenza il 1.1.2014 e registrato all'agenzia dell'entrate il 3.3.2017, non rilevando profili critici in ordine alle vicende temporali richiamate, trattandosi di rapporti contrattuali stabiliti ed accettate dalle parti in virtù della libertà negoziale di contrattazione. Alla stessa stregua, il Tribunale ha valutato le deduzioni sollevate da parte ricorrente, quali l'irrisorietà del canone richiesto ed il pagamento della totalità dei canoni in via anticipata, rappresentando tutti questi fattori rimessi alla libertà contrattuale dei soggetti interessati. Avverso tale ordinanza ha proposto appello con due motivi: 1) Parte_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1599 c.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2704 e 1418 c.c., insistendo nella domanda di rilascio dell'immobile, occupato senza titolo.
Si sono costituiti sia la signora che il sig. chiedendo il rigetto P_ P_ dell'appello e la conferma dell'ordinanza.
All'udienza del 15.11.23 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 07.02.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello, lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1418 e 1599 c.c. dell'ordinanza impugnata. Più specificatamente, l'appellante ha insistito nella dichiarazione di simulazione assoluta del contratto di locazione, richiamato dalla dal , richiamando gli elementi P_ P_ presuntivi, già illustrati nel ricorso introduttivo, a sostegno della propria tesi. Inoltre, ha lamentato che la pronuncia del Tribunale di Taranto non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 1599 c.c. in tema di opponibilità al terzo acquirente del contratto di locazione, ribadendo come il contratto non fosse opponibile al primo acquirente.
Non si ritiene che la censura alla simulazione assoluta del contratto di locazione possa essere delibata dalla Corte in quanto non è mai stata espressamente proposta una domanda di simulazione del contratto di locazione, nel ricorso introduttivo del procedimento sommario.
Invece, la domanda di rilascio dell'immobile, proposta nei confronti della in quanto non sorretta da alcun titolo è fondata, poiché il titolo P_ dedotto dalla convenuta (comodato concesso dal conduttore dell'immobile) presuppone la validità ed efficacia del richiamato e collegato contratto di locazione, che è stata infatti ritenuta dal primo giudice, senza tuttavia che ve ne fossero le condizioni.
Infatti, dallo stesso tenore letterale del contratto di locazione che gli appellati e assumono come concluso in data 10.3.2020 tra P_ P_
e figlio, emerge che il contratto di locazione prevedeva un Parte_4 P_ termine di inizio della sua decorrenza fissato nel 1°.1.2014 (art. 1, Il contratto è stipulato per la durata di anni 8 dal 01.01.2014 al 31.12.2021 e a tale scadenza di intenderà rinnovato per altri quattro anni). EN , solo appena 5 giorni dopo la dedotta RS sottoscrizione di tale contratto, vendeva il bene alla OL.GE. senza nulla CP_7 rappresentare in ordine a tale contratto e riservandosi espressamente nel contratto di vendita il diritto di abitazione. EN, in data 11.8.2010 RS decedeva, consolidandosi la piena proprietà in capo alla OL.GE , in un momento in cui il contratto di locazione non aveva ancora efficacia, comportando l'impossibilità giuridica della sua realizzazione, sia per essere deceduto il soggetto giuridico del proprietario, futuro locatore e sia per essersi consolidata la proprietà del bene in capo ad un soggetto diverso, la OL.GE. , in alcun modo condizionata dal pregresso contratto ad efficacia differita, ed alla medesima assolutamente inopponibile, al momento del suo acquisto.
Pertanto, gli appellati non potevano opporre all' un contratto di locazione, CP_3 che seppure registrato in data anteriore all'acquisto di proprietà da parte di quest'ultimo (donazione da parte del padre in data 10.12.2018), non ha mai avuto esistenza ed efficacia e si era risolto per impossibilità (giuridica) sopravvenuta, avendo il futuro locatore deciso di vendere il bene prima del 1.1.2014, senza peraltro alcuna menzione del contratto di locazione nel contratto di compravendita con la OL.GE.IM.
Seppure gli eredi di , ossia e RS Controparte_2
hanno ottenuto una sentenza, passata in giudicato, con cui è Parte_3 stata accertata la risoluzione del contratto di compravendita tra
[...]
e la OL.GE. per grave inadempimento di quest'ultima ed è stata Per_1 disposta la restituzione dell'immobile da parte della OL.GE.IM agli eredi , è P_ anche vero che prima della trascrizione della relativa domanda giudiziale, avvenuta in data 28.7.2011 (come emerge ex axtis ,dal contenuto della donazione del 10.12.18 e dalla visura della agenzia delle Entrate versata), la OL. provvedeva a vendere il bene ad con atto pubblico dell'11.7.2011, trascritto prima RT della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, con l'effetto che l'accoglimento della relativa domanda non può avere effetto sugli atti trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale, così come disposto dall'art. 2652, comma 2, c.c..
Ne deriva che la on ha allo stato titolo per detenere l'immobile P_
e deve essere condannata al suo rilascio in favore dell' , non avendo altrimenti CP_3 provato di essere comodataria del bene.
L'ordinanza impugnata va pertanto integralmente riformata;
con l'accoglimento della domanda di rilascio del bene in favore dell' . CP_3 L'esito della lite comporta la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore di , di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto rituale richiesta.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa complessità e dell'attività processuale svolta (criteri che consentono di determinare il compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi), in complessivi euro 4.786,00, di cui 286,00 per spese e 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dei medesimi criteri, si liquidano in complessivi euro 5804.00, di cui 804,00 per spese e 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702 ter c.p.c., n. 1668/2023 del Tribunale di Taranto, pubblicata il 15.05.2023, e nel contraddittorio con E , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e in completa riforma dell'ordinanza impugnata accerta l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Taranto alla Via Monfalcone, 18, piano 2°, da parte di e ne dispone il Controparte_1 rilascio in favore di . Parte_1
2) AN e Parte_5 P_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si Pt_1 liquidano in complessivi euro 4.786,00, di cui 286,00 per spese e 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Iannarone. 3) AN e Parte_5 P_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in Pt_1 complessivi euro 5804.00, di cui 804,00 per spese e 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Iannarone. Così deciso in Taranto, in data 19.2.25. Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 217 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 7 febbraio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Iannarone Nicola Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresenta e difesa dall'avv. Cosimo Miccoli Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Altavilla Giuseppe Controparte_2
APPELLATO Conclusioni della parte appellante: 1) Accertare l'occupazione sine titulo in corso della
dell'immobile di cui meglio indicati in premessa e disporre il rilascio dello stesso a Controparte_1 favore del proprietario – ricorrente;
2) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione Parte_1 comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Conclusioni della parte appellata: Voglia questa Ecc.ma Corte, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: 1) dichiarare carente di Controparte_1 legittimazione passiva ed estrometterla dal giudizio con vittoria di spese e competenze in favore del difensore che si dichiara distrattario;
2) in via subordinata, rigettare la domanda attrice nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) condannare il Dott. in ogni caso, Parte_1 al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con anche le spese generali di studio, iva e cap come per legge sempre in favore del difensore che si dichiara distrattario.
Conclusioni della parte appellata: 1) rigettare la domanda proposta dal Dott. Parte_1 in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, 2) condannare il Dott.
[...] Parte_1 al pagamento di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Taranto, affinché si accertasse Controparte_1
l'occupazione della convenuta sine titulo dell'immobile sito in Taranto in Via Monfalcone, 18, al secondo piano. A sostegno delle sue pretese, il ricorrente rappresentava di essere proprietario del suddetto immobile dal 10.12.2018, in virtù di atto pubblico, n. 2839 rep. e n. 2203 racc., del Notaio in Caserta Avv. Onofrio Di Caprio, con il quale riceveva in donazione il predetto immobile dal padre , il quale, a RT sua volta, aveva acquistato lo stesso dalla OL GE.IM. S.r.l., giusta atto di compravendita a rogito del Notaio in data 11.7.2011, Rep. n. 4425, Parte_2
Racc. n. 3962 , che a sua volta aveva acquistato il bene da RS
(che si riservava il diritto di abitazione, ricongiunto alla proprietà in data 11.8.2020, per morte del ), in virtù di compravendita per atto del notaio P_ Persona_2 del 15.3.2010, Rep. n. 6436, registrato ad Avellino il 9.4.2010 al n. 2294.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e Controparte_1 la chiamata in causa del terzo, . Sosteneva la convenuta di Controparte_2 avere titolo idoneo per occupare l'immobile, ossia quale comodataria, per concessione del figlio , che era il conduttore dell'appartamento in questione Controparte_2 in virtù di un contratto di locazione stipulato in data 10.03.2010 tra
[...]
, marito della padre di della durata di otto Per_1 P_ P_ anni rinnovabili, per altri 4 anni, con decorrenza dal 1°.01.2014. Inoltre, la evidenziava che qualche giorno dopo la sottoscrizione di detto P_ contratto, il proprio marito vendeva l'appartamento sito in via RS
Monfalcone, 18 alla OL GE.IM. S.r.l. Nell'agosto del 2011, il IL Per_1 decedeva e lasciava come eredi la moglie e i due figli ed . P_ CP_4
Quest'ultimo, però, provvedeva ad impugnare il contratto di compravendita sottoscritto dal de cuius e dalla predetta società, per inadempimento contrattuale dell'acquirente, risoluzione che veniva accertata, con sentenza passata in giudicato, avente n. 279/2017 emessa dalla Corte di Appello di Lecce- sez dist. di Taranto. Nelle more di tale giudizio, la Società provvedeva ad alienare l'appartamento al Sig. RT
, con atto del 11.07.2011; e tale compravendita veniva impugnata dagli eredi
[...] del per simulazione dinanzi al Tribunale di Avellino, il quale con RS sentenza n. 879/2017, passata in giudicato, rigettava la domanda.
Con atto pubblico del 10.12.2018, donava il bene RT al figlio , dandosi atto nell'atto sia della trascrizione in data Parte_1
28.7.2011 della domanda di risoluzione della compravendita, proposta da Pt_3
nei confronti della OL. GE. sia della trascrizione in data
[...] CP_5
14.11.2011 della domanda di simulazione proposta da nei Parte_3 confronti della OL GE.IM. S.r.l. e di . RT
Con la costituzione la chiedeva di chiamare in causa il figlio P_
, in quanto conduttore e possessore legittimo Controparte_2 dell'appartamento, invocando di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Il Giudice di primo grado autorizzava la chiamata in causa. Si costituiva, quindi,
, il quale aderiva alla ricostruzione fattuale effettuata dalla Controparte_2
e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta dall'attore in CP_6 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il primo Giudice, con ordinanza pubblicata il 15.05.2023, ha rigettato la domanda di parte attrice, in ragione della ritenuta validità del contratto di locazione, intercorso tra ed il figlio , il quale, come RS Controparte_2 consentito dal medesimo contratto, aveva concesso in comodato l'immobile alla madre
, non ravvisando elementi sufficienti per ritenere la Controparte_1 simulazione del contratto di locazione. Il primo giudice non ravvisava alcun elemento di nullità del suddetto contratto sottoscritto il 10.03.2010, con decorrenza il 1.1.2014 e registrato all'agenzia dell'entrate il 3.3.2017, non rilevando profili critici in ordine alle vicende temporali richiamate, trattandosi di rapporti contrattuali stabiliti ed accettate dalle parti in virtù della libertà negoziale di contrattazione. Alla stessa stregua, il Tribunale ha valutato le deduzioni sollevate da parte ricorrente, quali l'irrisorietà del canone richiesto ed il pagamento della totalità dei canoni in via anticipata, rappresentando tutti questi fattori rimessi alla libertà contrattuale dei soggetti interessati. Avverso tale ordinanza ha proposto appello con due motivi: 1) Parte_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1599 c.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2704 e 1418 c.c., insistendo nella domanda di rilascio dell'immobile, occupato senza titolo.
Si sono costituiti sia la signora che il sig. chiedendo il rigetto P_ P_ dell'appello e la conferma dell'ordinanza.
All'udienza del 15.11.23 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 07.02.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello, lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1418 e 1599 c.c. dell'ordinanza impugnata. Più specificatamente, l'appellante ha insistito nella dichiarazione di simulazione assoluta del contratto di locazione, richiamato dalla dal , richiamando gli elementi P_ P_ presuntivi, già illustrati nel ricorso introduttivo, a sostegno della propria tesi. Inoltre, ha lamentato che la pronuncia del Tribunale di Taranto non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 1599 c.c. in tema di opponibilità al terzo acquirente del contratto di locazione, ribadendo come il contratto non fosse opponibile al primo acquirente.
Non si ritiene che la censura alla simulazione assoluta del contratto di locazione possa essere delibata dalla Corte in quanto non è mai stata espressamente proposta una domanda di simulazione del contratto di locazione, nel ricorso introduttivo del procedimento sommario.
Invece, la domanda di rilascio dell'immobile, proposta nei confronti della in quanto non sorretta da alcun titolo è fondata, poiché il titolo P_ dedotto dalla convenuta (comodato concesso dal conduttore dell'immobile) presuppone la validità ed efficacia del richiamato e collegato contratto di locazione, che è stata infatti ritenuta dal primo giudice, senza tuttavia che ve ne fossero le condizioni.
Infatti, dallo stesso tenore letterale del contratto di locazione che gli appellati e assumono come concluso in data 10.3.2020 tra P_ P_
e figlio, emerge che il contratto di locazione prevedeva un Parte_4 P_ termine di inizio della sua decorrenza fissato nel 1°.1.2014 (art. 1, Il contratto è stipulato per la durata di anni 8 dal 01.01.2014 al 31.12.2021 e a tale scadenza di intenderà rinnovato per altri quattro anni). EN , solo appena 5 giorni dopo la dedotta RS sottoscrizione di tale contratto, vendeva il bene alla OL.GE. senza nulla CP_7 rappresentare in ordine a tale contratto e riservandosi espressamente nel contratto di vendita il diritto di abitazione. EN, in data 11.8.2010 RS decedeva, consolidandosi la piena proprietà in capo alla OL.GE , in un momento in cui il contratto di locazione non aveva ancora efficacia, comportando l'impossibilità giuridica della sua realizzazione, sia per essere deceduto il soggetto giuridico del proprietario, futuro locatore e sia per essersi consolidata la proprietà del bene in capo ad un soggetto diverso, la OL.GE. , in alcun modo condizionata dal pregresso contratto ad efficacia differita, ed alla medesima assolutamente inopponibile, al momento del suo acquisto.
Pertanto, gli appellati non potevano opporre all' un contratto di locazione, CP_3 che seppure registrato in data anteriore all'acquisto di proprietà da parte di quest'ultimo (donazione da parte del padre in data 10.12.2018), non ha mai avuto esistenza ed efficacia e si era risolto per impossibilità (giuridica) sopravvenuta, avendo il futuro locatore deciso di vendere il bene prima del 1.1.2014, senza peraltro alcuna menzione del contratto di locazione nel contratto di compravendita con la OL.GE.IM.
Seppure gli eredi di , ossia e RS Controparte_2
hanno ottenuto una sentenza, passata in giudicato, con cui è Parte_3 stata accertata la risoluzione del contratto di compravendita tra
[...]
e la OL.GE. per grave inadempimento di quest'ultima ed è stata Per_1 disposta la restituzione dell'immobile da parte della OL.GE.IM agli eredi , è P_ anche vero che prima della trascrizione della relativa domanda giudiziale, avvenuta in data 28.7.2011 (come emerge ex axtis ,dal contenuto della donazione del 10.12.18 e dalla visura della agenzia delle Entrate versata), la OL. provvedeva a vendere il bene ad con atto pubblico dell'11.7.2011, trascritto prima RT della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, con l'effetto che l'accoglimento della relativa domanda non può avere effetto sugli atti trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale, così come disposto dall'art. 2652, comma 2, c.c..
Ne deriva che la on ha allo stato titolo per detenere l'immobile P_
e deve essere condannata al suo rilascio in favore dell' , non avendo altrimenti CP_3 provato di essere comodataria del bene.
L'ordinanza impugnata va pertanto integralmente riformata;
con l'accoglimento della domanda di rilascio del bene in favore dell' . CP_3 L'esito della lite comporta la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore di , di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto rituale richiesta.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa complessità e dell'attività processuale svolta (criteri che consentono di determinare il compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi), in complessivi euro 4.786,00, di cui 286,00 per spese e 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dei medesimi criteri, si liquidano in complessivi euro 5804.00, di cui 804,00 per spese e 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702 ter c.p.c., n. 1668/2023 del Tribunale di Taranto, pubblicata il 15.05.2023, e nel contraddittorio con E , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e in completa riforma dell'ordinanza impugnata accerta l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Taranto alla Via Monfalcone, 18, piano 2°, da parte di e ne dispone il Controparte_1 rilascio in favore di . Parte_1
2) AN e Parte_5 P_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si Pt_1 liquidano in complessivi euro 4.786,00, di cui 286,00 per spese e 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Iannarone. 3) AN e Parte_5 P_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in Pt_1 complessivi euro 5804.00, di cui 804,00 per spese e 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Iannarone. Così deciso in Taranto, in data 19.2.25. Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva