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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/09/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Marcello Testaquatra Presidente dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, P.zza CodiceFiscale_1
Principe di Camporeale n. 25, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara
Carruba (pec: , che la rappresenta e di- Email_1
fende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], (c.f. CP_1 [...]
); C.F._2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.3.2025 parte ricorrente ha concluso con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.2.2024, premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio con in Caltanissetta (CL), in CP_1
data 27.2.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2018, parte I, n. 11, volume 2, e che da tale unione non erano nati figli, ha dedotto che il resistente per effetto del matrimonio aveva ottenuto regolare permesso di soggiorno, che la condotta prevaricatrice ed egoista tenuta dallo stesso aveva por- tato all'interruzione della relazione coniugale e della coabitazione de- gli stessi, che con sentenza n. 33/2023 del 5-12.1.2023, passata in giudicato il 13.7.2023, il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, la ricor- rente ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matri- monio.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
Sentita la ricorrente all'udienza del 23.10.2024 e autorizzata al deposito dell'attestazione dell'Unep di Caltanissetta relativa alla no- tifica effettuata nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 143
- 2 - c.p.c., dato atto dell'impossibilità di svolgere il tentativo di concilia- zione per l'assenza del resistente e non dovendo adottare alcun prov- vedimento urgente non essendoci figli minori o maggiorenni non au- tosufficienti, parte ricorrente con il deposito delle note di trattazione scritta ha insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto.
*****
Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contu- macia di regolarmente citato e non costituito. CP_1
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scio- glimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 33/2023 del 5-12.1.2023, passata in giudicato il 13.7.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spiri- tuale.
In assenza di figli e di domande a contenuto economico non oc- corre adottare alcuna altra statuizione.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate ri- ducendo i valori medi dello scaglione compreso tra €26.000,01 ed €
52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità del procedimento e dell'assenza di questioni controverse, ed escludendo qualunque compenso per la fase
- 3 - istruttoria, del tutto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte costituita ed il Ministero, nella contumacia di CP_2 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti-
[...]
vamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caltanissetta
(CL), in data 27.2.2018, da , nata a [...], Parte_1
in data 22.8.1973, e nato in Pakistan, in [...] CP_1
14.5.1986, (c.f. ), trascritto nei registri dello CodiceFiscale_2
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte I, n. 11, vo- lume 2; condanna alla refusione delle spese di lite sostenute CP_1
nell'interesse della ricorrente, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA
e CPA come per legge.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori in- combenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 12.9.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
Alessandra Frasca
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Marcello Testaquatra Presidente dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, P.zza CodiceFiscale_1
Principe di Camporeale n. 25, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara
Carruba (pec: , che la rappresenta e di- Email_1
fende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], (c.f. CP_1 [...]
); C.F._2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.3.2025 parte ricorrente ha concluso con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.2.2024, premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio con in Caltanissetta (CL), in CP_1
data 27.2.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2018, parte I, n. 11, volume 2, e che da tale unione non erano nati figli, ha dedotto che il resistente per effetto del matrimonio aveva ottenuto regolare permesso di soggiorno, che la condotta prevaricatrice ed egoista tenuta dallo stesso aveva por- tato all'interruzione della relazione coniugale e della coabitazione de- gli stessi, che con sentenza n. 33/2023 del 5-12.1.2023, passata in giudicato il 13.7.2023, il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, la ricor- rente ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matri- monio.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
Sentita la ricorrente all'udienza del 23.10.2024 e autorizzata al deposito dell'attestazione dell'Unep di Caltanissetta relativa alla no- tifica effettuata nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 143
- 2 - c.p.c., dato atto dell'impossibilità di svolgere il tentativo di concilia- zione per l'assenza del resistente e non dovendo adottare alcun prov- vedimento urgente non essendoci figli minori o maggiorenni non au- tosufficienti, parte ricorrente con il deposito delle note di trattazione scritta ha insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto.
*****
Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contu- macia di regolarmente citato e non costituito. CP_1
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scio- glimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 33/2023 del 5-12.1.2023, passata in giudicato il 13.7.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spiri- tuale.
In assenza di figli e di domande a contenuto economico non oc- corre adottare alcuna altra statuizione.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate ri- ducendo i valori medi dello scaglione compreso tra €26.000,01 ed €
52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità del procedimento e dell'assenza di questioni controverse, ed escludendo qualunque compenso per la fase
- 3 - istruttoria, del tutto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte costituita ed il Ministero, nella contumacia di CP_2 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti-
[...]
vamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caltanissetta
(CL), in data 27.2.2018, da , nata a [...], Parte_1
in data 22.8.1973, e nato in Pakistan, in [...] CP_1
14.5.1986, (c.f. ), trascritto nei registri dello CodiceFiscale_2
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte I, n. 11, vo- lume 2; condanna alla refusione delle spese di lite sostenute CP_1
nell'interesse della ricorrente, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA
e CPA come per legge.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori in- combenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 12.9.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
Alessandra Frasca
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