Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7403/2024 R.G. degli affari contenziosi civili promosso da
, nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Nanfa, presso il cui C.F._1 studio a Palermo, piazza Leoni n. 49, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
, nato a Guayaquil (Ecuador) in [...]_1
01/04/2000 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele C.F._2
Dalfino e Sergio Scibetta, presso il cui studio a Palermo, via Emerico Amari n. 94, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da accordo e verbale di udienza del 19/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/06/2024 premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con nel corso Controparte_1 della quale è nata la figlia (03/12/2022), ha chiesto disporsi l'affidamento Persona_1 esclusivo della minore con diritto di visita da parte del padre presso lo Spazio Neutro;
l'onere per il resistente di versarle un contributo di € 600,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'Assegno unico.
1
il quale ha chiesto l'affidamento congiunto della figlia, con dimora prevalente
[...] presso la madre e diritto di visita paterno presso lo Spazio Neutro, nonché la previsione di un assegno di € 200,00 al mese per la figlia, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno esibito l'accordo dalla medesime raggiunto e depositato in pari data, con cui, tra le altre cose, avevano previsto al punto n. 2 l'esercizio del diritto di visita della minore da parte del padre presso lo Spazio Neutro.
All'udienza il Giudice ha proceduto all'ascolto delle parti al fine di comprendere i loro rapporti ed i rapporti padre-figlia.
La ricorrente ha dichiarato: “ci siamo lasciati subito dopo la nascita della bambina;
i primi mesi la vedeva, venendo a casa mia e stava con la bambina;
poi a marzo 2023 è partito per lavoro;
da allora è venuto poche volte, ha visto la bambina solo due giorni ad agosto;
poi si sono visti anche a dicembre e gennaio;
poi è partito di nuovo a marzo 2024; la bambina ancora non lo riconosce perché giustamente lo ha visto poco;
lui ogni volta che ha voluto vedere la bambina l'ha vista, per me non ci sono problemi, anzi io gli sono sempre venuta incontro;
io non ho mai lasciato la bambina sola con lui perché è ancora piccola e con lui non ha molta confidenza;
tra noi due ci sono buoni rapporti”.
Il resistente ha confermato quanto dichiarato dalla ricorrente e ha precisato che continua a lavorare a Venezia e che a Palermo vivono anche i propri genitori ed un fratello.
Si è dato atto che le parti dialogano tra loro e sono in rapporti sereni.
Pertanto, “raccolto il consenso delle parti a regolamentare in maniera libera gli incontri tra il padre e la figlia, senza cioè l'intermediazione dello Spazio Neutro, in considerazione dei buoni rapporti esistenti tra le parti e del fatto che le parti già in passato si sono organizzate in autonomia per gli incontri padre-figlia e che peraltro il resistente lavora a
Venezia”, le parti hanno convenuto il seguente regime di visita:
“- il sig. si recherà a Palermo almeno una volta al mese per vedere la figlia e CP_1 che nei giorni di permanenza a Palermo vedrà la bambina secondo le modalità di volta in volta concordate dalle parti, tenuto conto dell'interesse della bambina;
- le parti si impegnano, altresì, a contattarsi telefonicamente per riferire sulle condizioni della minore nonché ad effettuare qualche videochiamata;
- confermano inoltre le condizioni economiche dell'accordo, ovvero l'onere del CP_1 di versare 300,00 euro al mese per la minore;
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla ricorrente;
ripartizione delle spese straordinarie al 50%”.
2 Il procedimento è stato rinviato ad una successiva udienza, al fine di verificare l'andamento degli incontri tra il padre e la figlia.
All'udienza del 19/06/2025 i difensori delle parti hanno confermato che “l'andamento degli incontri padre-figlia è stato positivo, che gli incontri sono avvenuti serenamente e senza alcun problema e che tra le parti intercorre un sano dialogo nell'interesse della figlia minore”.
Pertanto, i difensori hanno chiesto che la causa sia posta in decisione “alle condizioni di cui all'accordo depositato il 19/03/2025, prevedendo, però, quanto al regime di visita padre-figlia, l'eliminazione dell'articolo 2 dell'accordo e la previsione, invece, del regime concordato all'udienza del 19/03/2025, con impegno per le parti di concordare per le festività e le ferie estive le modalità di incontro padre-figlia di volta in volta, tenuto conto dell'interesse della minore”, e confermando per il resto le restanti statuizioni, che si riportano testualmente:
“Art. 1) Affido condiviso della piccola Persona_1
II SI. e la SI.ra convengono che sia maggiormente vantaggioso CP_1 Pt_1 nell'interesse della figlia predisporre le condizioni utili per consentire che la stessa possa avere un rapporto sereno e costruttivo con entrambi i genitori.
Pertanto i genitori hanno convenuto di non distaccarsi dal regime legale concordando che la piccola sia affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e che abbia domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
Art 3) Contributo al mantenimento
II SInor , in parziale modifica di quanto fatto fino ad oggi, si impegna a versare CP_1 alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la Pt_1 Persona_1 somma mensile di € 300,00 passibile di adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT.
La SI.ra continuerà a percepire l'intera somma erogata dall'INPS a titolo di Pt_1 assegno unico universale per i figli a carico.
Le spese straordinarie in favore della minore verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Palermo.
Art. 4) Spese processuali
Le spese e gli onorari della odierna procedura si intenderanno integralmente compensate tra le parti”.
3 Rileva il Collegio che le condizioni dell'accordo, così come modificate all'udienza del
19/03/2025, sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo le Persona_2 condizioni indicate nell'accordo depositato il 19/03/2025 e modificate all'udienza del
19/03/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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