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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 469/2024 R.G. promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) frazione Renazzo alla Via Maestra Grande n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Maria Teresa Ridolfi (C.F. ) del Foro di Ferrara e dall'avv. C.F._2
Chiara Malaguti (C.F. ) del Foro di Bologna, presso e nel cui studio, sito in CodiceFiscale_3
Cento (FE) alla Via Santa Liberata n. 9/1, int. 4, ha eletto domicilio;
con dichiarazione dell'Avv.
Ridolfi, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. II° co., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE nei confronti di
( nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
- BRASILE
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
- Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Ferrara adito, contrariis rejectis, Nel merito: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cento (FE) con rito civile tra le parti in data 07/08/2001, scioglimento del vincolo anche con sentenza non definitiva;
- in ogni caso, disporre l'affido super esclusivo/rafforzato della minore
con collocazione e residenza presso il padre in Cento (FE), alla Via Maestra Persona_1
pagina 1 di 9 Grande n. 16, con modalità di visita, qualora la madre lo richieda, solo in presenza del padre stesso ed in ogni caso con la vigilanza dei servizi sociale e previa ogni opportuna ed immediata valutazione sulle capacità genitoriali nonché psico-sociosanitarie in cui versa madre;
- disporre qualsiasi altro provvedimento che sarà ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
- disporre che la Per_1 madre versi al padre, a decorrere dal suo allontanamento dalla casa familiare, ovvero dal giugno
2023, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , da aggiornare secondo gli indici ISTAT, oltre alla Per_1 corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ferrara, che si richiama;
- disporre la conferma dell'assegnazione della casa già coniugale al padre già di sua proprietà; - disporre che nessun mantenimento deve essere versato alla sig.ra da CP_1 parte del sig. - disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro sussidio/contributo Pt_1 erogato dallo Stato, continui ad essere percepito esclusivamente dal padre;
- condannare la sig.ra
[...]
a rifondere la quota del 50% delle spese straordinarie già sostenute dal padre, nella quota CP_1 parte di € 1.214,64, maturate sino alla data odierna oltre a quelle che matureranno. - Condannare parte convenuta al pagamento delle spese legali di questo giudizio”.
- Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare le proprie conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, ritualmente notificato, domandava lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con a Cento il 7 agosto 2001, Controparte_1 esponendo che dalla unione coniugale a Bologna il 30/08/2015 era nata la figlia Persona_2
, oggi di anni 9, affetta da grave disturbo dello spettro dell'autismo; che la famiglia aveva fissato
[...] la residenza anagrafica nel Comune di Cento (FE), frazione Renazzo, alla Via Maestra Grande n. 16, nell'immobile intestato oggi solo al ricorrente e gravato da mutuo ipotecario di originari € 153,000= di
25 anni;
che, durante la vita matrimoniale, la moglie aveva lavorato solo sporadicamente: in particolare, ella, dal 2012 al 2019, non aveva più lavorato ed era ricaduta nell'utilizzo di sostante stupefacenti e nell'assunzione massiccia di farmaci, con epilogo nella sottoposizione a diversi trattamenti sanitari obbligatori;
che a causa dei comportamenti inadeguati della sig.ra sia CP_2 come moglie che come madre della minore, il ricorrente in data 06/07/2023 si determinava a depositare ricorso per separazione giudiziale che, nella contumacia della odierna resistente, si concludeva con sentenza n. 301/2024 emessa da questo Tribunale, pubblicata il 26/03/2024, con la quale, ritenuta l'inidoneità della madre all'esercizio della responsabilità genitoriale e pronunciata la separazione personale dei coniugi, si disponeva l'affidamento in via esclusiva al padre della figlia minore Per_1 con facoltà per la madre di vederla solo in presenza dello stesso o di persona di sua fiducia;
si pagina 2 di 9 assegnava la casa coniugale al ricorrente e si poneva a carico del medesimo l'integrale mantenimento della figlia minore.
Dando atto altresì che dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione giudiziale ad oggi i coniugi non si sono più riconciliati, vivendo da allora (ed anche da prima) sempre separati, né essendo intenzione del sig. ricostruire la comunione materiale e spirituale con l'ex moglie, resasi Pt_1 responsabile di aver abbondonato una minore, oltretutto affetta da handicap grave ed irreversibile, chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, la resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 18 giugno 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla predetta udienza, preso atto dell'intervento del P.M. e sentito personalmente il ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio civile a Cento il 7 agosto 2001, dapprima in regime di comunione legale dei beni, poi modificato in separazione dei beni giusta atto in data 25 maggio 2006 a rogito del notaio del distretto notarile di Persona_3
Ferrara (cfr. doc.ti 1 e 3).
Dalla unione coniugale a Bologna il 30 agosto 2015 è nata la figlia . Persona_2
La residenza familiare veniva fissata nel Comune di Cento (FE) frazione Renazzo alla Via Maestra
Grande n. 16.
La separazione giudiziale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza n. 301/2024 emessa da questo
Tribunale, pubblicata il 26/03/2024 (doc. 8).
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, dell'insistere nella domanda di divorzio da parte del ricorrente e della mancata costituzione della resistente rimasta contumace nel presente giudizio e resasi di fatto irreperibile negli ultimi anni.
*** pagina 3 di 9 Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente ed autenticamente confermate dal ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio della resistente (la quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparsa innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità della madre all'esercizio della responsabilità genitoriale, come peraltro già accertato e dichiarato in sede di separazione giudiziale dei coniugi con sentenza (passata in giudicato) n. 301/2024, emessa da questo Tribunale in data 7 dicembre
2023, pubblicata il 26/03/2024 (doc. 8).
Già allora il ricorrente aveva esposto ed evidenziato di aver adottato i figli e A_ [...] generati dalla in due precedenti relazioni e che in epoca successiva era nata la Per_5 CP_1 figlia affetta da disturbo dello spettro autistico;
di aver dovuto provvedere in via esclusiva alla Per_1 cura e alla istruzione della minore stante il disinteresse mostrato dalla che costei, oltre ad CP_1 essersi assentata per lunghi periodi anche nei primi anni di vita di nel mese di settembre del Per_1
2022 era partita per il Brasile senza lasciare alcun recapito e non aveva più dato notizie di sé salvo un paio di telefonate. Su quelle deduzioni il giudice delegato aveva assunto la deposizione del figlio adottivo il quale aveva dichiarato che la resistente non aveva accettato la sindrome A_ autistica della figlia delegando tutte le cure al ricorrente;
che nel mese di settembre del 2022 Per_1 era partita per il Brasile adducendo, come scusa, la morte della propria madre;
che da quel momento non si era fatta più viva salvo una videochiamata effettuata nel giugno del 2023, dalla quale si era desunto, in considerazione delle precarie condizioni fisiche, che aveva ripreso a far uso di sostanze stupefacenti, come era avvenuto negli anni passati, quando aveva anche tentato il suicidio in un paio di occasioni ed era stata sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori.
Rispetto al tempo della separazione nulla pare purtroppo essere cambiato.
La risulta ad oggi ancora irreperibile;
in questi anni, dalla separazione ad oggi, non ha mai CP_1 cercato la figlia, così di fatti rinunciando al proprio ruolo di madre;
ella ha così gravato e sta gravando il padre dell'onere di provvedere da solo all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità della figlia che in quanto affetta da grave disturbo dello spettro autistico, richiede Per_1 particolari cure ed impegno quotidiano.
Peraltro, la totale assenza della determina una oggettiva difficoltà per il ricorrente nel dover CP_1 reperire il consenso materno per l'assunzione di ogni decisione relativa alla minore, tanto più che per si rendono necessarie cure e trattamenti sanitari periodici e le scelte relative alla sua salute ed Per_1 alla scuola sono tutt'altro che infrequenti. pagina 4 di 9 Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse della madre e la sua assenza dalla vita della minore, risulta necessario disporre a favore del padre, l'affidamento mono-genitoriale ai Parte_1 sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi
i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico della madre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso la figlia minore, giustificano la concentrazione delle competenze genitoriali in capo al solo padre, il quale potrà così agire senza previa consultazione, né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde, invero, alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX
Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla frequentazione, la condotta tenuta dalla quale accertata in sede di separazione e CP_1 protrattasi ininterrottamente sino ad oggi, oltre al perdurante distacco non solo materiale ma anche affettivo da inducono a prescrivere che le visite possano avvenire solo in presenza del padre o Per_1 di persona di sua fiducia nel caso in cui la stessa, un giorno, volesse mai fare ritorno nella vita della bambina.
**** pagina 5 di 9 Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, l'art. 337 sexies, 1° comma, c.c. dispone a riguardo che il relativo godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Si ritiene che la ratio ispiratrice della norma, ponendosi in sostanziale continuità rispetto alle previgenti disposizioni codicistiche sull'assegnazione della casa familiare, debba ravvisarsi nella esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. ex pluris Cass., sent. n. 10994 del 14.5.2007). Ne consegue che l'abitazione familiare va assegnata al genitore presso il quale sono collocati i figli minori (o col quale convivono i figli maggiorenni, purché non ancora economicamente indipendenti), in ragione dell'esigenza di garantire a questi ultimi, già turbati dalla rottura dell'unità familiare, la possibilità di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, ivi acquisendo e consolidando abitudini di vita, interessi ed affetti.
Alla luce di tali principi, la collocazione privilegiata (conseguente al regime di affidamento esclusivo rafforzato al padre) della minore con il padre impone la conferma dell'assegnazione al medesimo dell'abitazione familiare sita in Cento (FE), frazione Renazzo, alla Via Maestra Grande n. 16, unitamente ai relativi arredi.
L'assegnatario provvederà al pagamento delle utenze domestiche, di eventuali spese condominiali ed alla manutenzione ordinaria.
****
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età della minore e delle relative esigenze, rapportate anche alle necessità di cure di cui la stessa ha bisogno in ragione della propria condizione;
b) dei tempi esclusivi di permanenza della minore esclusivi presso il padre, stante la totale assenza di rapporto con la madre;
c) della circostanza per cui da anni il padre sta provvedendo da solo al mantenimento della figlia senza alcuna compartecipazione della madre, né morale né materiale;
d) della situazione Per_1 reddituale del ricorrente che svolge attività di impiegato con redditi lordi per l'anno 2023 pari a
54.354,00 (cfr. dichiarazione redditi in atti); d) della circostanza per cui la madre, di soli 45 anni, è dotata di capacità lavorativa;
e) della circostanza per cui per effetto dell'affidamento super esclusivo CP_ della minore al padre questi è legittimato a percepire per intero l'AUU erogato dall' ai sensi dell'art. 6, 4° comma, D. Lgs. 230/2021; tutto ciò considerato, si ritiene equo porre a carico della madre, con decorrenza dalla domanda detratto quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di pagina 6 di 9 150,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
****
La domanda del ricorrente tesa ad ottenere che la pronuncia relativa al mantenimento della figlia produca effetti a partire dall'allontanamento della resistente dalla casa familiare, ovvero dal giugno
2023, non può trovare accoglimento, in ragione sia di quanto ora espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c. (“Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla pagina 7 di 9 retroagire fino alla data della domanda”), sia di quanto già era stato affermato in via giurisprudenziale da Cass. sezione 1, ordinanza 24/11/2023 n. 32680 e Cass. sezione 1, ordinanza 20/06/2023 n. 17570.
Ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda (“a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva”, come, del resto, “avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito”; cfr. Cass. n. 8816 del 2020), la Cassazione ha precisato che, per quanto riguarda il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960 del 2017).
Non può, quindi, trovare accoglimento in questa sede, per difetto di connessione forte e, quindi, relativa inammissibilità nel rito unico di cui agli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., la domanda del ricorrente di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia.
Né di tale circostanza se ne è tenuto conto ai fini della quantificazione del contributo materno al mantenimento della figlia minore, potendo la relativa domanda essere proposta dall'interessato con apposita azione di regresso in via ordinaria.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione della resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 3 Legge 898/70, 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore nata a Bologna il [...] in [...] esclusiva al Persona_2 padre disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, nonché alla scelta della residenza abituale della medesima minore siano assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2) Dispone che le visite con la madre siano regolate come in narrativa.
pagina 8 di 9 3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico della madre Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia , versando al padre entro Persona_2 il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 25 giugno
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 469/2024 R.G. promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) frazione Renazzo alla Via Maestra Grande n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Maria Teresa Ridolfi (C.F. ) del Foro di Ferrara e dall'avv. C.F._2
Chiara Malaguti (C.F. ) del Foro di Bologna, presso e nel cui studio, sito in CodiceFiscale_3
Cento (FE) alla Via Santa Liberata n. 9/1, int. 4, ha eletto domicilio;
con dichiarazione dell'Avv.
Ridolfi, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. II° co., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE nei confronti di
( nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
- BRASILE
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
- Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Ferrara adito, contrariis rejectis, Nel merito: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cento (FE) con rito civile tra le parti in data 07/08/2001, scioglimento del vincolo anche con sentenza non definitiva;
- in ogni caso, disporre l'affido super esclusivo/rafforzato della minore
con collocazione e residenza presso il padre in Cento (FE), alla Via Maestra Persona_1
pagina 1 di 9 Grande n. 16, con modalità di visita, qualora la madre lo richieda, solo in presenza del padre stesso ed in ogni caso con la vigilanza dei servizi sociale e previa ogni opportuna ed immediata valutazione sulle capacità genitoriali nonché psico-sociosanitarie in cui versa madre;
- disporre qualsiasi altro provvedimento che sarà ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
- disporre che la Per_1 madre versi al padre, a decorrere dal suo allontanamento dalla casa familiare, ovvero dal giugno
2023, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , da aggiornare secondo gli indici ISTAT, oltre alla Per_1 corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ferrara, che si richiama;
- disporre la conferma dell'assegnazione della casa già coniugale al padre già di sua proprietà; - disporre che nessun mantenimento deve essere versato alla sig.ra da CP_1 parte del sig. - disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro sussidio/contributo Pt_1 erogato dallo Stato, continui ad essere percepito esclusivamente dal padre;
- condannare la sig.ra
[...]
a rifondere la quota del 50% delle spese straordinarie già sostenute dal padre, nella quota CP_1 parte di € 1.214,64, maturate sino alla data odierna oltre a quelle che matureranno. - Condannare parte convenuta al pagamento delle spese legali di questo giudizio”.
- Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare le proprie conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, ritualmente notificato, domandava lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con a Cento il 7 agosto 2001, Controparte_1 esponendo che dalla unione coniugale a Bologna il 30/08/2015 era nata la figlia Persona_2
, oggi di anni 9, affetta da grave disturbo dello spettro dell'autismo; che la famiglia aveva fissato
[...] la residenza anagrafica nel Comune di Cento (FE), frazione Renazzo, alla Via Maestra Grande n. 16, nell'immobile intestato oggi solo al ricorrente e gravato da mutuo ipotecario di originari € 153,000= di
25 anni;
che, durante la vita matrimoniale, la moglie aveva lavorato solo sporadicamente: in particolare, ella, dal 2012 al 2019, non aveva più lavorato ed era ricaduta nell'utilizzo di sostante stupefacenti e nell'assunzione massiccia di farmaci, con epilogo nella sottoposizione a diversi trattamenti sanitari obbligatori;
che a causa dei comportamenti inadeguati della sig.ra sia CP_2 come moglie che come madre della minore, il ricorrente in data 06/07/2023 si determinava a depositare ricorso per separazione giudiziale che, nella contumacia della odierna resistente, si concludeva con sentenza n. 301/2024 emessa da questo Tribunale, pubblicata il 26/03/2024, con la quale, ritenuta l'inidoneità della madre all'esercizio della responsabilità genitoriale e pronunciata la separazione personale dei coniugi, si disponeva l'affidamento in via esclusiva al padre della figlia minore Per_1 con facoltà per la madre di vederla solo in presenza dello stesso o di persona di sua fiducia;
si pagina 2 di 9 assegnava la casa coniugale al ricorrente e si poneva a carico del medesimo l'integrale mantenimento della figlia minore.
Dando atto altresì che dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione giudiziale ad oggi i coniugi non si sono più riconciliati, vivendo da allora (ed anche da prima) sempre separati, né essendo intenzione del sig. ricostruire la comunione materiale e spirituale con l'ex moglie, resasi Pt_1 responsabile di aver abbondonato una minore, oltretutto affetta da handicap grave ed irreversibile, chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, la resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 18 giugno 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla predetta udienza, preso atto dell'intervento del P.M. e sentito personalmente il ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio civile a Cento il 7 agosto 2001, dapprima in regime di comunione legale dei beni, poi modificato in separazione dei beni giusta atto in data 25 maggio 2006 a rogito del notaio del distretto notarile di Persona_3
Ferrara (cfr. doc.ti 1 e 3).
Dalla unione coniugale a Bologna il 30 agosto 2015 è nata la figlia . Persona_2
La residenza familiare veniva fissata nel Comune di Cento (FE) frazione Renazzo alla Via Maestra
Grande n. 16.
La separazione giudiziale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza n. 301/2024 emessa da questo
Tribunale, pubblicata il 26/03/2024 (doc. 8).
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, dell'insistere nella domanda di divorzio da parte del ricorrente e della mancata costituzione della resistente rimasta contumace nel presente giudizio e resasi di fatto irreperibile negli ultimi anni.
*** pagina 3 di 9 Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente ed autenticamente confermate dal ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio della resistente (la quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparsa innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità della madre all'esercizio della responsabilità genitoriale, come peraltro già accertato e dichiarato in sede di separazione giudiziale dei coniugi con sentenza (passata in giudicato) n. 301/2024, emessa da questo Tribunale in data 7 dicembre
2023, pubblicata il 26/03/2024 (doc. 8).
Già allora il ricorrente aveva esposto ed evidenziato di aver adottato i figli e A_ [...] generati dalla in due precedenti relazioni e che in epoca successiva era nata la Per_5 CP_1 figlia affetta da disturbo dello spettro autistico;
di aver dovuto provvedere in via esclusiva alla Per_1 cura e alla istruzione della minore stante il disinteresse mostrato dalla che costei, oltre ad CP_1 essersi assentata per lunghi periodi anche nei primi anni di vita di nel mese di settembre del Per_1
2022 era partita per il Brasile senza lasciare alcun recapito e non aveva più dato notizie di sé salvo un paio di telefonate. Su quelle deduzioni il giudice delegato aveva assunto la deposizione del figlio adottivo il quale aveva dichiarato che la resistente non aveva accettato la sindrome A_ autistica della figlia delegando tutte le cure al ricorrente;
che nel mese di settembre del 2022 Per_1 era partita per il Brasile adducendo, come scusa, la morte della propria madre;
che da quel momento non si era fatta più viva salvo una videochiamata effettuata nel giugno del 2023, dalla quale si era desunto, in considerazione delle precarie condizioni fisiche, che aveva ripreso a far uso di sostanze stupefacenti, come era avvenuto negli anni passati, quando aveva anche tentato il suicidio in un paio di occasioni ed era stata sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori.
Rispetto al tempo della separazione nulla pare purtroppo essere cambiato.
La risulta ad oggi ancora irreperibile;
in questi anni, dalla separazione ad oggi, non ha mai CP_1 cercato la figlia, così di fatti rinunciando al proprio ruolo di madre;
ella ha così gravato e sta gravando il padre dell'onere di provvedere da solo all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità della figlia che in quanto affetta da grave disturbo dello spettro autistico, richiede Per_1 particolari cure ed impegno quotidiano.
Peraltro, la totale assenza della determina una oggettiva difficoltà per il ricorrente nel dover CP_1 reperire il consenso materno per l'assunzione di ogni decisione relativa alla minore, tanto più che per si rendono necessarie cure e trattamenti sanitari periodici e le scelte relative alla sua salute ed Per_1 alla scuola sono tutt'altro che infrequenti. pagina 4 di 9 Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse della madre e la sua assenza dalla vita della minore, risulta necessario disporre a favore del padre, l'affidamento mono-genitoriale ai Parte_1 sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi
i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico della madre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso la figlia minore, giustificano la concentrazione delle competenze genitoriali in capo al solo padre, il quale potrà così agire senza previa consultazione, né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde, invero, alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX
Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla frequentazione, la condotta tenuta dalla quale accertata in sede di separazione e CP_1 protrattasi ininterrottamente sino ad oggi, oltre al perdurante distacco non solo materiale ma anche affettivo da inducono a prescrivere che le visite possano avvenire solo in presenza del padre o Per_1 di persona di sua fiducia nel caso in cui la stessa, un giorno, volesse mai fare ritorno nella vita della bambina.
**** pagina 5 di 9 Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, l'art. 337 sexies, 1° comma, c.c. dispone a riguardo che il relativo godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Si ritiene che la ratio ispiratrice della norma, ponendosi in sostanziale continuità rispetto alle previgenti disposizioni codicistiche sull'assegnazione della casa familiare, debba ravvisarsi nella esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. ex pluris Cass., sent. n. 10994 del 14.5.2007). Ne consegue che l'abitazione familiare va assegnata al genitore presso il quale sono collocati i figli minori (o col quale convivono i figli maggiorenni, purché non ancora economicamente indipendenti), in ragione dell'esigenza di garantire a questi ultimi, già turbati dalla rottura dell'unità familiare, la possibilità di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, ivi acquisendo e consolidando abitudini di vita, interessi ed affetti.
Alla luce di tali principi, la collocazione privilegiata (conseguente al regime di affidamento esclusivo rafforzato al padre) della minore con il padre impone la conferma dell'assegnazione al medesimo dell'abitazione familiare sita in Cento (FE), frazione Renazzo, alla Via Maestra Grande n. 16, unitamente ai relativi arredi.
L'assegnatario provvederà al pagamento delle utenze domestiche, di eventuali spese condominiali ed alla manutenzione ordinaria.
****
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età della minore e delle relative esigenze, rapportate anche alle necessità di cure di cui la stessa ha bisogno in ragione della propria condizione;
b) dei tempi esclusivi di permanenza della minore esclusivi presso il padre, stante la totale assenza di rapporto con la madre;
c) della circostanza per cui da anni il padre sta provvedendo da solo al mantenimento della figlia senza alcuna compartecipazione della madre, né morale né materiale;
d) della situazione Per_1 reddituale del ricorrente che svolge attività di impiegato con redditi lordi per l'anno 2023 pari a
54.354,00 (cfr. dichiarazione redditi in atti); d) della circostanza per cui la madre, di soli 45 anni, è dotata di capacità lavorativa;
e) della circostanza per cui per effetto dell'affidamento super esclusivo CP_ della minore al padre questi è legittimato a percepire per intero l'AUU erogato dall' ai sensi dell'art. 6, 4° comma, D. Lgs. 230/2021; tutto ciò considerato, si ritiene equo porre a carico della madre, con decorrenza dalla domanda detratto quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di pagina 6 di 9 150,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
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La domanda del ricorrente tesa ad ottenere che la pronuncia relativa al mantenimento della figlia produca effetti a partire dall'allontanamento della resistente dalla casa familiare, ovvero dal giugno
2023, non può trovare accoglimento, in ragione sia di quanto ora espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c. (“Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla pagina 7 di 9 retroagire fino alla data della domanda”), sia di quanto già era stato affermato in via giurisprudenziale da Cass. sezione 1, ordinanza 24/11/2023 n. 32680 e Cass. sezione 1, ordinanza 20/06/2023 n. 17570.
Ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda (“a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva”, come, del resto, “avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito”; cfr. Cass. n. 8816 del 2020), la Cassazione ha precisato che, per quanto riguarda il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960 del 2017).
Non può, quindi, trovare accoglimento in questa sede, per difetto di connessione forte e, quindi, relativa inammissibilità nel rito unico di cui agli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., la domanda del ricorrente di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia.
Né di tale circostanza se ne è tenuto conto ai fini della quantificazione del contributo materno al mantenimento della figlia minore, potendo la relativa domanda essere proposta dall'interessato con apposita azione di regresso in via ordinaria.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione della resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 3 Legge 898/70, 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore nata a Bologna il [...] in [...] esclusiva al Persona_2 padre disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, nonché alla scelta della residenza abituale della medesima minore siano assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2) Dispone che le visite con la madre siano regolate come in narrativa.
pagina 8 di 9 3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico della madre Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia , versando al padre entro Persona_2 il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 25 giugno
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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