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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4220/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 19/06/2024, assunto in decisione in data 06.02.2024 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1975, con l'avvocato SANTORO ELISABETTA GIULIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RICORRENTE- e tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/03/1981, con l'avvocato NOVO BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti all'udienza del 06.02.2024 sono pervenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la causa e per l'effetto hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
I genitori dichiarano che si organizzeranno con la seguente calendarizzazione: Mattia a settimane alternate dalla domenica alle ore 18:00 sino alla domenica successiva alle ore 18:00. I genitori, sin d'ora, si accordano che, eccezionalmente, stia col padre da domani sino a domenica Per_1
16 febbraio 2025 in virtù di precedenti organizzazioni.
starà col padre una settimana al mese dalla domenica alla domenica in una delle due settimane in Per_2 cui vi è anche . , come , starà col padre da domani al giorno 16 febbraio 2025. Per_1 Per_2 Per_1 Le vacanze natalizie saranno divise a metà (fine scuola – 31 dicembre;
31 dicembre – inizio scuola) tra i genitori, i genitori si alterneranno anno per anno la sera del 24 dicembre e il pranzo di Natale.
Il giorno di Natale 2025 sarà di competenza materno. Le festività pasquali saranno interamente di competenza di un genitore anno per anno. Pasqua 2025 sarà di competenza materna.
I genitori concordano che le festività saranno di competenza del genitore a prescindere dalla calendarizzazione ordinaria.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà star con i figli per tre settimane, di cui almeno due da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
I genitori si dichiarano sin d'ora disponibili, durante il periodo estivo, ad accorpare le settimane di competenza della regolamentazione ordinaria, per consentire ai figli di trascorrere dei periodi presso i nonni e zii, sia materni che paterni. Rispetto ai ponti scolastici, essi seguiranno la calendarizzazione ordinaria.
I genitori concordano che, alla luce della nuova regolamentazione e collocamento, l'A.U. venga percepito integralmente da Parte_1
I genitori concordano che il mantenimento ordinario di sia diretto a carico di ciascun genitore. Per_1
Rispetto al mantenimento di , rilevato che starà dal padre solo una settimana e un week-end al Per_2 mese, le parti concordano che verserà a riva l'assegno mensile pari ad euro 100,00 finché l'A.U., Parte_1 rimarrà dell'importo attuale di euro 57,00 al mese. Nel momento in cui l'A.U. dovesse aumentare, il concorso di si ridurrà in proporzione, con una base di 50,00 euro. Le spese straordinarie di Parte_1 entrambi i figli saranno a carico al 50% tra i genitori. precisa che i propri genitori pagheranno l'accademia di OL solo per questo anno scolastico;
Parte_1
i genitori valuteranno l'iscrizione all'anno di specializzazione in base alle proprie disponibilità economiche. La decorrenza dell'assegno sarà da febbraio 2025. Le parti concordano che la casa familiare non venga assegnata a nessuno, il padre vi potrà abitare e si impegna in ogni caso a rilasciarla entro nove mesi da oggi. si impegna a trasmettere a tutta la documentazione riguardante la procedura di Pt_2 Parte_1 sdebitamento in corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 6 febbraio 2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (13.11.2006) e (08.12.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_2 Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Per quanto attiene all'affidamento di entrambi i genitori nei propri atti chiedevano l'affidamento Per_1 congiunto del minore.
III. Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
, disponendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui
[...] in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano (MI), per le annotazioni di legge (atto n. 79, parte II, serie A, anno 2004); III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 19/06/2024, assunto in decisione in data 06.02.2024 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1975, con l'avvocato SANTORO ELISABETTA GIULIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RICORRENTE- e tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/03/1981, con l'avvocato NOVO BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti all'udienza del 06.02.2024 sono pervenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la causa e per l'effetto hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
I genitori dichiarano che si organizzeranno con la seguente calendarizzazione: Mattia a settimane alternate dalla domenica alle ore 18:00 sino alla domenica successiva alle ore 18:00. I genitori, sin d'ora, si accordano che, eccezionalmente, stia col padre da domani sino a domenica Per_1
16 febbraio 2025 in virtù di precedenti organizzazioni.
starà col padre una settimana al mese dalla domenica alla domenica in una delle due settimane in Per_2 cui vi è anche . , come , starà col padre da domani al giorno 16 febbraio 2025. Per_1 Per_2 Per_1 Le vacanze natalizie saranno divise a metà (fine scuola – 31 dicembre;
31 dicembre – inizio scuola) tra i genitori, i genitori si alterneranno anno per anno la sera del 24 dicembre e il pranzo di Natale.
Il giorno di Natale 2025 sarà di competenza materno. Le festività pasquali saranno interamente di competenza di un genitore anno per anno. Pasqua 2025 sarà di competenza materna.
I genitori concordano che le festività saranno di competenza del genitore a prescindere dalla calendarizzazione ordinaria.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà star con i figli per tre settimane, di cui almeno due da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
I genitori si dichiarano sin d'ora disponibili, durante il periodo estivo, ad accorpare le settimane di competenza della regolamentazione ordinaria, per consentire ai figli di trascorrere dei periodi presso i nonni e zii, sia materni che paterni. Rispetto ai ponti scolastici, essi seguiranno la calendarizzazione ordinaria.
I genitori concordano che, alla luce della nuova regolamentazione e collocamento, l'A.U. venga percepito integralmente da Parte_1
I genitori concordano che il mantenimento ordinario di sia diretto a carico di ciascun genitore. Per_1
Rispetto al mantenimento di , rilevato che starà dal padre solo una settimana e un week-end al Per_2 mese, le parti concordano che verserà a riva l'assegno mensile pari ad euro 100,00 finché l'A.U., Parte_1 rimarrà dell'importo attuale di euro 57,00 al mese. Nel momento in cui l'A.U. dovesse aumentare, il concorso di si ridurrà in proporzione, con una base di 50,00 euro. Le spese straordinarie di Parte_1 entrambi i figli saranno a carico al 50% tra i genitori. precisa che i propri genitori pagheranno l'accademia di OL solo per questo anno scolastico;
Parte_1
i genitori valuteranno l'iscrizione all'anno di specializzazione in base alle proprie disponibilità economiche. La decorrenza dell'assegno sarà da febbraio 2025. Le parti concordano che la casa familiare non venga assegnata a nessuno, il padre vi potrà abitare e si impegna in ogni caso a rilasciarla entro nove mesi da oggi. si impegna a trasmettere a tutta la documentazione riguardante la procedura di Pt_2 Parte_1 sdebitamento in corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 6 febbraio 2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (13.11.2006) e (08.12.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_2 Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Per quanto attiene all'affidamento di entrambi i genitori nei propri atti chiedevano l'affidamento Per_1 congiunto del minore.
III. Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
, disponendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui
[...] in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano (MI), per le annotazioni di legge (atto n. 79, parte II, serie A, anno 2004); III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona