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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1747/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1645/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n.
3788/2018 R.G.), iscritta al n. 1747/2021 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Borraccino e Federico Lerro ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv.te Edvige
Trotta e Giulia Ferrante, ed elettivamente domiciliata come in atti , in persona del Presidente della Giunta Regionale, CP_2
quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Maria Settanni, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il (d'ora in Parte_1
avanti: appellante) ha adito il Tribunale di Bari, esponendo quanto segue: essa svolge attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale (ex d.lgs. n. 502/1992) e quindi, in tale veste, eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli utenti, sottoscrivendo anno per anno i contratti ex art. 8 quinquies citata normativa con la nel corso Parte_2
della sua attività ha inviato mensilmente le distinte inerenti le prestazioni per gli anni 2010/2013; non ha ricevuto quanto dovuto, stante la riduzione,
Parte operata dalla (in misura del 2 o del 20 per cento), ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006 e quindi ha subito una illegittima decurtazione delle remunerazioni per gli anni 2010/2013 per euro 152.072,83, posto che la decurtazione è applicabile solo al triennio pag. 2/19 2007/2009 e non anche agi anni successivi;
a ciò vanno aggiunti anche gli interessi e, comunque, in via subordinata, le spetta anche il risarcimento del danno (per la violazione di legge operata dagli appellanti) ed in ulteriore Parte via gradata l'indennizzo da ingiustificato arricchimento della ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Le resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Mutato il rito, il primo Giudice ha accolto solo parzialmente la domanda e riconosciuto in favore dell'appellante la somma di euro 4.665,70, oltre accessori, con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2011, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., rigettando la domanda per il resto.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita in parziale riforma della sentenza n. 1645/21 emessa da Tribunale di
Bari il 28.04.2021 dr. Ruffino a definizione di giudizio RG n. 3788/18 in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierno appellante per i motivi esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni del
e precisamente: 1) in via principale, Parte_3
accertata la nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art.
1, comma 796, lettera o), della Legge n. 256/2006, e dichiarata la loro sostituzione di diritto con la tariffa intera prevista dal nomenclatore tariffario applicabile ratione temporis per la remunerazione delle prestazioni erogate, dichiarare il parziale inadempimento della CP_2
in via alternativa o solidale con la relativamente alla
[...] Pt_4
pag. 3/19 remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 e, conseguentemente condannare la in via alternativa o CP_2
solidale con la al pagamento dell'importo di € 152.072,83 pari al Pt_4
valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del
2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la in via CP_2
alternativa o solidale con la , a risarcire il danno patrimoniale Pt_4
patito dal a fronte ed a seguito della Controparte_3
illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere dall'Amministrazione regionale per il quadriennio 2010-2013.
Danno quantificato in €152.072,83 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia. 3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare le Amministrazioni convenute, in via alternativa o solidale tra loro, ad indennizzare il
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. Controparte_3
dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013.
Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 152.072,83 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia. 4) in subordine si
pag. 4/19 chiede condannare in via alternativa o solidale con la CP_2
ad indennizzare il ai sensi e Pt_4 Parte_3
per gli effetti dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2011 al pagamento della somma di € 37.956,40 (al netto della somma già riconosciuta in primo grado) oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del
2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia 4) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Parte Si è costituita in giudizio la che ha chiesto di accogliere Parte_5
le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'On.le Corte di Appello adita, reiectis contrariis, voglia: a) rigettare in toto il contenuto dello spiegato atto di appello;
b) confermare la sentenza di primo grado n. 1645/21 emessa dal Tribunale Civile di Bari, Dott. Ruffino, in data 28/04/2021, nel giudizio iscritto al n. 3788/18 R.G.; c) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico degli avvocati degli enti pubblici e sentenza esecutiva ex lege”.
Si è costituita in giudizio la , che ha chiesto di accogliere le CP_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - confermare la sentenza del Tribunale di Bari n. 1645/2021, pubblicata il
28.04.2021, a definizione del giudizio n. 3788/18 R.G. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e
pag. 5/19 (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e CP_4
dell'i.v.a.”.
Rinviata la trattazione, stante l'eccessivo carico del ruolo, alla udienza del
17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha denunciato l'illegittimità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto di fare applicazione della legge n. 296/2006, art, 1, comma 796, e quindi di applicare lo sconto alla remunerazione per le prestazioni sanitarie eseguite negli anni 2010, 2012 e
2013, nonostante la legge (come anche interpretata dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 94/2009 e n. 243/2010) avesse vigenza circoscritta al triennio 2007/2009. Il Tribunale, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto applicare l'art. 1419 c.c. e quindi ritenere nulle le clausole contrattuali che prevedevano l'applicazione dello sconto (autorizzato dalla citata legge) anche agli anni successivi al 2009, tenuto conto peraltro del fatto che nella sottoscrizione del contratto (con il quale le parti acconsentivano alla riduzione della remunerazione anche per gli anni successivi) essa appellante si trovava in una condizione di debolezza, in disparte la considerazione che, in assenza di previsione legislativa che pag. 6/19 autorizzasse lo sconto, non è dato sapere come la abbia potuto Pt_2
prevedere una remunerazione più bassa, contrariamente all'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 che è la norma imperativa che conferisce validità ed efficacia alle tariffe in materia di prestazioni sanitarie.
L ha dedotto quanto segue: in disparte la circostanza che la Parte_6
giurisprudenza amministrativa non ha ritenuto l'art. 1, comma 796. Legge
n. 296/2006 applicabile al circoscritto periodo 2007/2009, v'è la circostanza che le parti hanno inteso dare applicazione, nella conclusione dei contratti, all'art. 1322 c.c. che riconosce loro ampia autonomia nel disciplinare il vincolo contrattuale, pur nel rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume (in questo caso non violati); né poi può citarsi la sentenza della Corte costituzionale che ha solo fatto riferimento alla inapplicabilità della normativa di cui alla lettera o) del comma 796, art. 1, legge n. 296/2006 per il periodo successivo al 2009, restando infatti ferma la disposizione di cui all'art. 1322 c.c.
Anche la ha chiesto il rigetto del motivo di appello. CP_2
Ciò posto, va detto che il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che sulla questione oggetto di controversia (spettanza o meno del c.d. sconto del 20% disposto dall'art. 1, comma 769 lett. o, della
Parte 1. 296/2006, previsto dalle anche nelle convenzioni stipulate con le strutture private accreditate negli anni successivi al 2009) questa Corte ha già recentemente definito altra vicenda con le sentenze numero 1897/2020
579/2021 e non ci sono ragioni per discostarsi dall'orientamento ivi già espresso.
pag. 7/19 Va innanzitutto rilevato che la normativa che regola il servizio sanitario pubblico, per la parte in cui lo stesso è delegato a strutture private (art. 1, L.
23 ottobre 1992, n. 421 e art. 8, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche), delinea quella sequenza che in dottrina è stata definita, con una formula mnemonica da acronimo, come "il regime delle 3
A: autorizzazione, accreditamento, accordo".
La legge prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e stabilisce le condizioni alle quali i soggetti autorizzati sono legittimati a chiedere l'accreditamento, che ha natura di provvedimento amministrativo, riconducibile al genus della concessione. In questa fase, l'accreditante e l'accreditato non sono su un piano di parità, e che il primo agisca jure imperii nei confronti dell'altro è confermato dalla permanenza, in capo all'accreditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'accreditato, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Anche nel settore in esame, come è usuale nel campo delle concessioni, la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma dall'esercizio dello jus imperii passa al successivo esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa.
La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo- approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato pag. 8/19 il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere. Detto contratto non è un accordo quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte del contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.l.vo n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi nel caso in esame, a favore di un terzo a fronte del pagamento del prezzo (Cass. 02/07/2019, n. 17665).
Ne consegue che la pronuncia impugnata, fondandosi sulla ritenuta efficacia temporale dello sconto previsto dalla 296/2006, ha correttamente considerato l'efficacia vincolante tra le parti delle convenzioni inter partes stipulate per gli anni 2010, 2012 e 2013, ritenendo di non poter disapplicare le clausole determinative del tetto massimo di spesa e del conseguente invalicabile corrispettivo erogabile alla struttura accreditata, per essere stato lo stesso determinato tenendo conto della decurtazione prevista da quella legge. Le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, avevano pag. 9/19 inteso recepire il contenuto dell'art. 1, comma 769, lett. o) della l. 296/06, applicando uno sconto delle tariffe nella stessa misura (20%) prevista da quella norma, indipendentemente dalla perdurante efficacia temporale della stessa.
In tal senso depone, infatti, il chiaro disposto negoziale: 1) il contratto sottoscritto in data 13 maggio 2013, avente “validità per l'anno 2013”, statuisce all'art. 5, punto 5, che “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”; 2) il contratto sottoscritto in data 18 luglio 2012, con “validità per l'anno 2012”, prevede all'art. 5, punto n. 137 “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”; 3) il contratto sottoscritto in data 15 ottobre 2010, avente “validità per l'anno 2010”, dispone all'art. 5, lett. h) che “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”.
In tutte e tre le richiamate convenzioni, i contraenti mostrano, quindi, di voler quantificare il corrispettivo delle prestazioni erogate nella misura stabilita dalle tariffe regionali vigenti, decurtate del 20%.
pag. 10/19 Non rileva, pertanto, che l'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 avesse un'efficacia limitata al triennio "2007-2009", in quanto non è la norma a costituire - nel caso di specie- la fonte del diritto - obbligo allo sconto del 20% sulle tariffe vigenti, ma solo la volontà delle parti, le quali erano libere di prevedere l'applicazione della suddetta decurtazione anche dopo che la norma aveva perso la sua efficacia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1322 c.c.
Peraltro, al di là del chiaro tenore letterale del contratto, opinare diversamente, cioè che le parti avessero voluto fare rinvio "dinamico" alla norma, equivale a privare di efficacia le clausole, tenuto conto che, alla data della loro pattuizione, era già scaduto il periodo di vigenza della norma in questione (ossia il triennio 2007-2009) secondo l'interpretazione già datane dalla la Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia n.
94/2009.
Non si tratta, in definitiva, di estendere l'applicazione della norma oltre il tempo consentito, ma di dare esecuzione alla volontà delle parti riguardo alla misura del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate.
Né assume rilievo l'argomentazione difensiva di parte appellante secondo cui, in sede di stipula delle convenzioni annuali, le era precluso di poter incidere sul contenuto della stessa, dovendo necessariamente aderire al contenuto della stessa come predisposto dalla controparte. Al riguardo, deve ritenersi pacifica l'affermazione per cui, nel sistema delle prestazioni erogate dal servizio sanitario per il tramite delle strutture private accreditate, queste restano libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento, accettando le limitazioni imposte,
pag. 11/19 oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente (cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 maggio
2005, n. 200, che fa leva sulla facoltà di libera scelta della struttura privata, di accettare il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dalla L. n. 449 del 1997, art. 32, e Cons. Stato, 4 febbraio 2016, n. 450; id. sentenza, 22 maggio 2018, n. 3060).
Peraltro, la circostanza che taluni aspetti del rapporto obbligatorio tra la Parte e la struttura privata accreditata fossero predeterminati a monte (ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92) non fa venir meno la natura Parte contrattuale dell'accordo tra le parti. Il rapporto obbligatorio tra e struttura privata sorge, infatti, pur sempre per effetto della stipulazione di un apposito contratto in forma scritta, con il quale, da un lato la struttura accreditata accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, mentre l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del , vincolandosi ad eseguirla Pt_7
secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto (Cass. 17588/18).
Nemmeno può sostenersi, una eventuale nullità delle clausole delle richiamate convenzioni per avere ultrattivamente applicato la normativa di cui alla l. 296/2006, atteso che, come già innanzi rilevato, una volta che questa norma ha cessato di operare, le parti sono rimaste libere di accordarsi per l'applicazione dello sconto del 20%, non ostandovi un divieto di legge inderogabile.
pag. 12/19 Con il secondo motivo ha lamentato il fatto che la sentenza trascura di ravvedere una ipotesi di responsabilità aquiliana, determinata dalla violazione di legge da parte della che ha posto in essere una Pt_2
condotta in violazione di una norma di legge (art. 1, comma 796, legge n.
296/2006). Parte La ha invece ritenuto l'infondatezza del motivo di Parte_5
appello, tenuto conto del fatto che le parti hanno liberamente scelto, nella loro autonomia negoziale, di dare applicazione allo sconto previsto dalla legge del 2006, in tal modo escludendosi in radice la configurabilità di un danno ingiusto.
Anche la ha insistito per il rigetto del motivo di appello. CP_2
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
In disparte il fatto che alcuna norma di legge è stata violata, poiché le parti hanno semplicemente dato sfogo alla piena autonomia contrattuale, deve altresì richiamarsi il principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui "In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale dalla società accreditata nei confronti dell della atteso che la mancata previsione dei Pt_8 CP_2
criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate" (Cass.
29/10/2019, n. 27608).
pag. 13/19 Con il terzo motivo ha denunciato la mancata applicazione, da parte del
Giudice di prime cure, dell'art. 2041 c.c. (invero applicato alle tariffe oggetto di decurtazione per il solo anno 2011), essendo invece applicabile la suddetta disposizione anche agli altri anni.
La ha sul punto evidenziato la correttezza del Parte_6
ragionamento del primo Giudice, con riferimento alla applicabilità dell'art. 2041 c.c. al solo anno 2011, nel quale alcuna decurtazione era infatti stata prevista dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
La ha ritenuto inapplicabile la disposizione su citata, per CP_2
difetto del presupposto della sussidiarietà della stessa.
Il motivo è infondato e sul punto vanno riproposte le motivazioni esaminate con il primo motivo di appello, rimarcando, ancora una volta, che, per gli anni 2010, 2012 e 2013, risultava essere inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2041 c.c., in presenza di una precisa regolamentazione contrattuale concordata tra le parti e, quindi, in assenza del presupposto della sussidiarietà richiesto dalla citata disposizione, invece correttamente applicata dal Giudice di prime cure per il solo anno 2011 (per il quale non v'è stata alcuna contrattazione tra le parti).
Con il quarto motivo ha denunciato la errata applicazione dei conteggi, nella determinazione del quantum dovuto, da stimare in euro 42.385,23.
Sul punto, la ha ritenuto corretta la sentenza che ha fatto Parte_6
riferimento alla mancanza di prova sul quantum da parte della appellante.
pag. 14/19 Premesso che correttamente il primo Giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2041 c.c. (stante l'assenza di pattuizioni contrattuali tra le parti per l'anno 2011), in punto di quantificazione del dovuto c'è poco da dire, poiché, a ben vedere, la domanda, così come formulata, ha sempre peccato di estrema genericità, essendosi limitata l'appellante a fare riferimento all'importo dovuto per i quattro anni dal 2010 al 2013 e, solo in questo giudizio, aver proceduto a quantificare la somma dovuta, per il solo anno 2011, in euro 42.385,23, il tutto senza alcun riscontro probatorio.
Non solo, ma la ha invece dimostrato con gli allegati Parte_6
conteggi (peraltro mai specificamente contestati dall'appellante) che: il tetto di spesa previsto per l'anno 2011 era fissato in euro 155.523,471 e la somma erogata concretamente alla appellante è stata pari ad euro Parte 151.094,64, sicché, non applicato lo sconto, residua, a parere della l'importo di euro 4.283,83 (pari alla differenza tra l'importo di euro
155.523,47 ed euro 151,094,64). In realtà va nel caso di specie disapplicato 1 Sul punto specifico, va peraltro detto che il tetto di spesa rappresenta il limite invalicabile per l'erogazione di importi agli operatori. Infatti, "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato", tanto da essere persino "giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget", in ragione della "necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (Cons. St. 8161/21; Cass. 27997/19, cit.; Cass. 27608/19, la quale richiama Cons. St. 566/16; Cons. St. 1832/15; Cons. St., A.P., 3/12, cit.). Né poi l'appellante ha fornito la prova della esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, onere che grava, come è noto, sulla struttura accreditata (in termini, Cass. 13884/20; 36654/21).
pag. 15/19 Parte lo sconto indebitamente operato dall' per l'annata in esame, sconto che
è pari all'importo di euro 4.665,70, correttamente indicato nella sentenza impugnata che va, quindi, conseguentemente confermata anche su questo punto. Sulla somma indicata devono decorrere gli interessi dal giorno del verificarsi dell'arricchimento sino al saldo (come statuito da Corte cassazione n. 1889/2013).
Infine, con il quinto motivo ha ritenuto errata la sentenza nella parte in cui non ravvede la responsabilità solidale della e dell' CP_2 Pt_6
entrambe da condannare alla restituzione della somma illegittimamente non corrisposta.
Sul punto, la si è invece rimessa alla Corte. Parte_6
La ha ribadito il suo difetto di legittimazione passiva in CP_2
questo giudizio, poiché esso riguarda un contratto sottoscritto tra l'appellante e l' a cui è demandato il compito di concretamente Pt_2
gestire la sanità nella Regione, residuando in capo all'Ente la mera attività di programmazione (ex art. 21, comma 2, legge regionale n. 9/2017); del resto, la vicenda in esame depone in tal senso, considerando che l'intera Parte gestione del rapporto contrattuale è stata della e non della CP_2
Il motivo non è fondato, secondo quanto di seguito evidenziato, premettendo che il Collegio intende dar seguito alla copiosa giurisprudenza in materia (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 03/04/2024, (ud.
27/03/2024, dep. 03/04/2024), n.8845).
Ancora più nello specifico, va detto che sul tema della legittimazione passiva delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti nelle controversie con le strutture private convenzionate attinenti la debenza dei pag. 16/19 corrispettivi richiesti per le prestazioni svolte, materia nella quale sussiste la potestà legislativa concorrente delle Regioni, ex art. 117 Cost., la Corte di cassazione (Cass. 23067/2016) ha chiarito che “la rimane CP_2
normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni” (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud.
09/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21235).
Dunque, calando questi principi al caso di specie, va detto che, in assenza di una disposizione di legge che espressamente qualifichi la come CP_2
ente garante verso i soggetti creditori, resta salvo il principio per il quale le prestazioni devono essere adempiute dalle parti del contratto. Del resto, per la normativa regionale (legge n. 9/2017 che ha sostituito la legge regionale n. 8/2004) alla spettano ruoli di programmazione, mentre i CP_2
contratti sono stati stipulati tra il Centro Analisi e la e non Parte_6
anche con la . CP_5
Nel caso in esame tutti i contratti sono stati stipulati e governati dalla
[...]
sicché non v'è alcuno spazio per ritenere la Parte_6 CP_2
come garante o condebitore solidale.
L'appello perciò è infondato per tutti i motivi e va rigettato.
Sulle spese di lite va detto che esse (liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del pag. 17/19 valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi) vanno poste a carico dell'appellante, in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1747/2021 R.G., sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_3
confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_6
tempore e , in persona del Presidente della Giunta regionale, CP_2
quale legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1645/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 28 aprile 2021 (procedimento n.
3788/2018 R.G.), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da che quantifica in euro 14.103,00 per i compensi Parte_6
professionali, oltre IVA e CAP, se dovuti, come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge;
3) condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da che quantifica in euro 14.103,00 per i compensi CP_2
pag. 18/19 professionali, oltre accessori, come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1747/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1645/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n.
3788/2018 R.G.), iscritta al n. 1747/2021 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Borraccino e Federico Lerro ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv.te Edvige
Trotta e Giulia Ferrante, ed elettivamente domiciliata come in atti , in persona del Presidente della Giunta Regionale, CP_2
quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Maria Settanni, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il (d'ora in Parte_1
avanti: appellante) ha adito il Tribunale di Bari, esponendo quanto segue: essa svolge attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale (ex d.lgs. n. 502/1992) e quindi, in tale veste, eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli utenti, sottoscrivendo anno per anno i contratti ex art. 8 quinquies citata normativa con la nel corso Parte_2
della sua attività ha inviato mensilmente le distinte inerenti le prestazioni per gli anni 2010/2013; non ha ricevuto quanto dovuto, stante la riduzione,
Parte operata dalla (in misura del 2 o del 20 per cento), ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006 e quindi ha subito una illegittima decurtazione delle remunerazioni per gli anni 2010/2013 per euro 152.072,83, posto che la decurtazione è applicabile solo al triennio pag. 2/19 2007/2009 e non anche agi anni successivi;
a ciò vanno aggiunti anche gli interessi e, comunque, in via subordinata, le spetta anche il risarcimento del danno (per la violazione di legge operata dagli appellanti) ed in ulteriore Parte via gradata l'indennizzo da ingiustificato arricchimento della ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Le resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Mutato il rito, il primo Giudice ha accolto solo parzialmente la domanda e riconosciuto in favore dell'appellante la somma di euro 4.665,70, oltre accessori, con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2011, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., rigettando la domanda per il resto.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita in parziale riforma della sentenza n. 1645/21 emessa da Tribunale di
Bari il 28.04.2021 dr. Ruffino a definizione di giudizio RG n. 3788/18 in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierno appellante per i motivi esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni del
e precisamente: 1) in via principale, Parte_3
accertata la nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art.
1, comma 796, lettera o), della Legge n. 256/2006, e dichiarata la loro sostituzione di diritto con la tariffa intera prevista dal nomenclatore tariffario applicabile ratione temporis per la remunerazione delle prestazioni erogate, dichiarare il parziale inadempimento della CP_2
in via alternativa o solidale con la relativamente alla
[...] Pt_4
pag. 3/19 remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 e, conseguentemente condannare la in via alternativa o CP_2
solidale con la al pagamento dell'importo di € 152.072,83 pari al Pt_4
valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del
2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la in via CP_2
alternativa o solidale con la , a risarcire il danno patrimoniale Pt_4
patito dal a fronte ed a seguito della Controparte_3
illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere dall'Amministrazione regionale per il quadriennio 2010-2013.
Danno quantificato in €152.072,83 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia. 3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare le Amministrazioni convenute, in via alternativa o solidale tra loro, ad indennizzare il
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. Controparte_3
dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013.
Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 152.072,83 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia. 4) in subordine si
pag. 4/19 chiede condannare in via alternativa o solidale con la CP_2
ad indennizzare il ai sensi e Pt_4 Parte_3
per gli effetti dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2011 al pagamento della somma di € 37.956,40 (al netto della somma già riconosciuta in primo grado) oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del
2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia 4) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Parte Si è costituita in giudizio la che ha chiesto di accogliere Parte_5
le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'On.le Corte di Appello adita, reiectis contrariis, voglia: a) rigettare in toto il contenuto dello spiegato atto di appello;
b) confermare la sentenza di primo grado n. 1645/21 emessa dal Tribunale Civile di Bari, Dott. Ruffino, in data 28/04/2021, nel giudizio iscritto al n. 3788/18 R.G.; c) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico degli avvocati degli enti pubblici e sentenza esecutiva ex lege”.
Si è costituita in giudizio la , che ha chiesto di accogliere le CP_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - confermare la sentenza del Tribunale di Bari n. 1645/2021, pubblicata il
28.04.2021, a definizione del giudizio n. 3788/18 R.G. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e
pag. 5/19 (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e CP_4
dell'i.v.a.”.
Rinviata la trattazione, stante l'eccessivo carico del ruolo, alla udienza del
17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha denunciato l'illegittimità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto di fare applicazione della legge n. 296/2006, art, 1, comma 796, e quindi di applicare lo sconto alla remunerazione per le prestazioni sanitarie eseguite negli anni 2010, 2012 e
2013, nonostante la legge (come anche interpretata dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 94/2009 e n. 243/2010) avesse vigenza circoscritta al triennio 2007/2009. Il Tribunale, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto applicare l'art. 1419 c.c. e quindi ritenere nulle le clausole contrattuali che prevedevano l'applicazione dello sconto (autorizzato dalla citata legge) anche agli anni successivi al 2009, tenuto conto peraltro del fatto che nella sottoscrizione del contratto (con il quale le parti acconsentivano alla riduzione della remunerazione anche per gli anni successivi) essa appellante si trovava in una condizione di debolezza, in disparte la considerazione che, in assenza di previsione legislativa che pag. 6/19 autorizzasse lo sconto, non è dato sapere come la abbia potuto Pt_2
prevedere una remunerazione più bassa, contrariamente all'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 che è la norma imperativa che conferisce validità ed efficacia alle tariffe in materia di prestazioni sanitarie.
L ha dedotto quanto segue: in disparte la circostanza che la Parte_6
giurisprudenza amministrativa non ha ritenuto l'art. 1, comma 796. Legge
n. 296/2006 applicabile al circoscritto periodo 2007/2009, v'è la circostanza che le parti hanno inteso dare applicazione, nella conclusione dei contratti, all'art. 1322 c.c. che riconosce loro ampia autonomia nel disciplinare il vincolo contrattuale, pur nel rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume (in questo caso non violati); né poi può citarsi la sentenza della Corte costituzionale che ha solo fatto riferimento alla inapplicabilità della normativa di cui alla lettera o) del comma 796, art. 1, legge n. 296/2006 per il periodo successivo al 2009, restando infatti ferma la disposizione di cui all'art. 1322 c.c.
Anche la ha chiesto il rigetto del motivo di appello. CP_2
Ciò posto, va detto che il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che sulla questione oggetto di controversia (spettanza o meno del c.d. sconto del 20% disposto dall'art. 1, comma 769 lett. o, della
Parte 1. 296/2006, previsto dalle anche nelle convenzioni stipulate con le strutture private accreditate negli anni successivi al 2009) questa Corte ha già recentemente definito altra vicenda con le sentenze numero 1897/2020
579/2021 e non ci sono ragioni per discostarsi dall'orientamento ivi già espresso.
pag. 7/19 Va innanzitutto rilevato che la normativa che regola il servizio sanitario pubblico, per la parte in cui lo stesso è delegato a strutture private (art. 1, L.
23 ottobre 1992, n. 421 e art. 8, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche), delinea quella sequenza che in dottrina è stata definita, con una formula mnemonica da acronimo, come "il regime delle 3
A: autorizzazione, accreditamento, accordo".
La legge prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e stabilisce le condizioni alle quali i soggetti autorizzati sono legittimati a chiedere l'accreditamento, che ha natura di provvedimento amministrativo, riconducibile al genus della concessione. In questa fase, l'accreditante e l'accreditato non sono su un piano di parità, e che il primo agisca jure imperii nei confronti dell'altro è confermato dalla permanenza, in capo all'accreditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'accreditato, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Anche nel settore in esame, come è usuale nel campo delle concessioni, la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma dall'esercizio dello jus imperii passa al successivo esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa.
La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo- approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato pag. 8/19 il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere. Detto contratto non è un accordo quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte del contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.l.vo n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi nel caso in esame, a favore di un terzo a fronte del pagamento del prezzo (Cass. 02/07/2019, n. 17665).
Ne consegue che la pronuncia impugnata, fondandosi sulla ritenuta efficacia temporale dello sconto previsto dalla 296/2006, ha correttamente considerato l'efficacia vincolante tra le parti delle convenzioni inter partes stipulate per gli anni 2010, 2012 e 2013, ritenendo di non poter disapplicare le clausole determinative del tetto massimo di spesa e del conseguente invalicabile corrispettivo erogabile alla struttura accreditata, per essere stato lo stesso determinato tenendo conto della decurtazione prevista da quella legge. Le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, avevano pag. 9/19 inteso recepire il contenuto dell'art. 1, comma 769, lett. o) della l. 296/06, applicando uno sconto delle tariffe nella stessa misura (20%) prevista da quella norma, indipendentemente dalla perdurante efficacia temporale della stessa.
In tal senso depone, infatti, il chiaro disposto negoziale: 1) il contratto sottoscritto in data 13 maggio 2013, avente “validità per l'anno 2013”, statuisce all'art. 5, punto 5, che “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”; 2) il contratto sottoscritto in data 18 luglio 2012, con “validità per l'anno 2012”, prevede all'art. 5, punto n. 137 “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”; 3) il contratto sottoscritto in data 15 ottobre 2010, avente “validità per l'anno 2010”, dispone all'art. 5, lett. h) che “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”.
In tutte e tre le richiamate convenzioni, i contraenti mostrano, quindi, di voler quantificare il corrispettivo delle prestazioni erogate nella misura stabilita dalle tariffe regionali vigenti, decurtate del 20%.
pag. 10/19 Non rileva, pertanto, che l'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 avesse un'efficacia limitata al triennio "2007-2009", in quanto non è la norma a costituire - nel caso di specie- la fonte del diritto - obbligo allo sconto del 20% sulle tariffe vigenti, ma solo la volontà delle parti, le quali erano libere di prevedere l'applicazione della suddetta decurtazione anche dopo che la norma aveva perso la sua efficacia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1322 c.c.
Peraltro, al di là del chiaro tenore letterale del contratto, opinare diversamente, cioè che le parti avessero voluto fare rinvio "dinamico" alla norma, equivale a privare di efficacia le clausole, tenuto conto che, alla data della loro pattuizione, era già scaduto il periodo di vigenza della norma in questione (ossia il triennio 2007-2009) secondo l'interpretazione già datane dalla la Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia n.
94/2009.
Non si tratta, in definitiva, di estendere l'applicazione della norma oltre il tempo consentito, ma di dare esecuzione alla volontà delle parti riguardo alla misura del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate.
Né assume rilievo l'argomentazione difensiva di parte appellante secondo cui, in sede di stipula delle convenzioni annuali, le era precluso di poter incidere sul contenuto della stessa, dovendo necessariamente aderire al contenuto della stessa come predisposto dalla controparte. Al riguardo, deve ritenersi pacifica l'affermazione per cui, nel sistema delle prestazioni erogate dal servizio sanitario per il tramite delle strutture private accreditate, queste restano libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento, accettando le limitazioni imposte,
pag. 11/19 oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente (cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 maggio
2005, n. 200, che fa leva sulla facoltà di libera scelta della struttura privata, di accettare il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dalla L. n. 449 del 1997, art. 32, e Cons. Stato, 4 febbraio 2016, n. 450; id. sentenza, 22 maggio 2018, n. 3060).
Peraltro, la circostanza che taluni aspetti del rapporto obbligatorio tra la Parte e la struttura privata accreditata fossero predeterminati a monte (ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92) non fa venir meno la natura Parte contrattuale dell'accordo tra le parti. Il rapporto obbligatorio tra e struttura privata sorge, infatti, pur sempre per effetto della stipulazione di un apposito contratto in forma scritta, con il quale, da un lato la struttura accreditata accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, mentre l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del , vincolandosi ad eseguirla Pt_7
secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto (Cass. 17588/18).
Nemmeno può sostenersi, una eventuale nullità delle clausole delle richiamate convenzioni per avere ultrattivamente applicato la normativa di cui alla l. 296/2006, atteso che, come già innanzi rilevato, una volta che questa norma ha cessato di operare, le parti sono rimaste libere di accordarsi per l'applicazione dello sconto del 20%, non ostandovi un divieto di legge inderogabile.
pag. 12/19 Con il secondo motivo ha lamentato il fatto che la sentenza trascura di ravvedere una ipotesi di responsabilità aquiliana, determinata dalla violazione di legge da parte della che ha posto in essere una Pt_2
condotta in violazione di una norma di legge (art. 1, comma 796, legge n.
296/2006). Parte La ha invece ritenuto l'infondatezza del motivo di Parte_5
appello, tenuto conto del fatto che le parti hanno liberamente scelto, nella loro autonomia negoziale, di dare applicazione allo sconto previsto dalla legge del 2006, in tal modo escludendosi in radice la configurabilità di un danno ingiusto.
Anche la ha insistito per il rigetto del motivo di appello. CP_2
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
In disparte il fatto che alcuna norma di legge è stata violata, poiché le parti hanno semplicemente dato sfogo alla piena autonomia contrattuale, deve altresì richiamarsi il principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui "In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale dalla società accreditata nei confronti dell della atteso che la mancata previsione dei Pt_8 CP_2
criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate" (Cass.
29/10/2019, n. 27608).
pag. 13/19 Con il terzo motivo ha denunciato la mancata applicazione, da parte del
Giudice di prime cure, dell'art. 2041 c.c. (invero applicato alle tariffe oggetto di decurtazione per il solo anno 2011), essendo invece applicabile la suddetta disposizione anche agli altri anni.
La ha sul punto evidenziato la correttezza del Parte_6
ragionamento del primo Giudice, con riferimento alla applicabilità dell'art. 2041 c.c. al solo anno 2011, nel quale alcuna decurtazione era infatti stata prevista dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
La ha ritenuto inapplicabile la disposizione su citata, per CP_2
difetto del presupposto della sussidiarietà della stessa.
Il motivo è infondato e sul punto vanno riproposte le motivazioni esaminate con il primo motivo di appello, rimarcando, ancora una volta, che, per gli anni 2010, 2012 e 2013, risultava essere inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2041 c.c., in presenza di una precisa regolamentazione contrattuale concordata tra le parti e, quindi, in assenza del presupposto della sussidiarietà richiesto dalla citata disposizione, invece correttamente applicata dal Giudice di prime cure per il solo anno 2011 (per il quale non v'è stata alcuna contrattazione tra le parti).
Con il quarto motivo ha denunciato la errata applicazione dei conteggi, nella determinazione del quantum dovuto, da stimare in euro 42.385,23.
Sul punto, la ha ritenuto corretta la sentenza che ha fatto Parte_6
riferimento alla mancanza di prova sul quantum da parte della appellante.
pag. 14/19 Premesso che correttamente il primo Giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2041 c.c. (stante l'assenza di pattuizioni contrattuali tra le parti per l'anno 2011), in punto di quantificazione del dovuto c'è poco da dire, poiché, a ben vedere, la domanda, così come formulata, ha sempre peccato di estrema genericità, essendosi limitata l'appellante a fare riferimento all'importo dovuto per i quattro anni dal 2010 al 2013 e, solo in questo giudizio, aver proceduto a quantificare la somma dovuta, per il solo anno 2011, in euro 42.385,23, il tutto senza alcun riscontro probatorio.
Non solo, ma la ha invece dimostrato con gli allegati Parte_6
conteggi (peraltro mai specificamente contestati dall'appellante) che: il tetto di spesa previsto per l'anno 2011 era fissato in euro 155.523,471 e la somma erogata concretamente alla appellante è stata pari ad euro Parte 151.094,64, sicché, non applicato lo sconto, residua, a parere della l'importo di euro 4.283,83 (pari alla differenza tra l'importo di euro
155.523,47 ed euro 151,094,64). In realtà va nel caso di specie disapplicato 1 Sul punto specifico, va peraltro detto che il tetto di spesa rappresenta il limite invalicabile per l'erogazione di importi agli operatori. Infatti, "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato", tanto da essere persino "giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget", in ragione della "necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (Cons. St. 8161/21; Cass. 27997/19, cit.; Cass. 27608/19, la quale richiama Cons. St. 566/16; Cons. St. 1832/15; Cons. St., A.P., 3/12, cit.). Né poi l'appellante ha fornito la prova della esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, onere che grava, come è noto, sulla struttura accreditata (in termini, Cass. 13884/20; 36654/21).
pag. 15/19 Parte lo sconto indebitamente operato dall' per l'annata in esame, sconto che
è pari all'importo di euro 4.665,70, correttamente indicato nella sentenza impugnata che va, quindi, conseguentemente confermata anche su questo punto. Sulla somma indicata devono decorrere gli interessi dal giorno del verificarsi dell'arricchimento sino al saldo (come statuito da Corte cassazione n. 1889/2013).
Infine, con il quinto motivo ha ritenuto errata la sentenza nella parte in cui non ravvede la responsabilità solidale della e dell' CP_2 Pt_6
entrambe da condannare alla restituzione della somma illegittimamente non corrisposta.
Sul punto, la si è invece rimessa alla Corte. Parte_6
La ha ribadito il suo difetto di legittimazione passiva in CP_2
questo giudizio, poiché esso riguarda un contratto sottoscritto tra l'appellante e l' a cui è demandato il compito di concretamente Pt_2
gestire la sanità nella Regione, residuando in capo all'Ente la mera attività di programmazione (ex art. 21, comma 2, legge regionale n. 9/2017); del resto, la vicenda in esame depone in tal senso, considerando che l'intera Parte gestione del rapporto contrattuale è stata della e non della CP_2
Il motivo non è fondato, secondo quanto di seguito evidenziato, premettendo che il Collegio intende dar seguito alla copiosa giurisprudenza in materia (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 03/04/2024, (ud.
27/03/2024, dep. 03/04/2024), n.8845).
Ancora più nello specifico, va detto che sul tema della legittimazione passiva delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti nelle controversie con le strutture private convenzionate attinenti la debenza dei pag. 16/19 corrispettivi richiesti per le prestazioni svolte, materia nella quale sussiste la potestà legislativa concorrente delle Regioni, ex art. 117 Cost., la Corte di cassazione (Cass. 23067/2016) ha chiarito che “la rimane CP_2
normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni” (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud.
09/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21235).
Dunque, calando questi principi al caso di specie, va detto che, in assenza di una disposizione di legge che espressamente qualifichi la come CP_2
ente garante verso i soggetti creditori, resta salvo il principio per il quale le prestazioni devono essere adempiute dalle parti del contratto. Del resto, per la normativa regionale (legge n. 9/2017 che ha sostituito la legge regionale n. 8/2004) alla spettano ruoli di programmazione, mentre i CP_2
contratti sono stati stipulati tra il Centro Analisi e la e non Parte_6
anche con la . CP_5
Nel caso in esame tutti i contratti sono stati stipulati e governati dalla
[...]
sicché non v'è alcuno spazio per ritenere la Parte_6 CP_2
come garante o condebitore solidale.
L'appello perciò è infondato per tutti i motivi e va rigettato.
Sulle spese di lite va detto che esse (liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del pag. 17/19 valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi) vanno poste a carico dell'appellante, in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1747/2021 R.G., sull'appello proposto da
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in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_3
confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_6
tempore e , in persona del Presidente della Giunta regionale, CP_2
quale legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1645/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 28 aprile 2021 (procedimento n.
3788/2018 R.G.), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da che quantifica in euro 14.103,00 per i compensi Parte_6
professionali, oltre IVA e CAP, se dovuti, come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge;
3) condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da che quantifica in euro 14.103,00 per i compensi CP_2
pag. 18/19 professionali, oltre accessori, come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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