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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38654/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Mascitti;
C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.;
[...]
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…riportandosi integralmente al ricorso e ai documenti allegati, [si] chiede,
qualora l'Ill.mo Giudicante consideri cessata la materia del contendere, la
liquidazione delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre al
rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, in base al principio della
soccombenza virtuale, in favore dello scrivente difensore, che si dichiara
antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio';
fatto e diritto pagina 1 Con la presente azione chiede di '…ordin[are] al Ministero Parte_1
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del
Ministro P.T., […] – Ambasciata d'Italia ad Islamabad, di fissare entro 7
giorni dall'emissione del provvedimento favorevole, in favore della moglie
[…], IG.ra , l'appuntamento per la legalizzazione dei Parte_2
documenti e la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in loro
favore'. Premette il ricorrente di essere '…nato a [...] il
30.05.1987 [e di essere] titolare in Italia di permesso di soggiorno […];
[che] in data 15.12.2022 ha contratto matrimonio in Pakistan con la IG.ra
, nata a [...] il [...] […]; [che] per tale Parte_2
ragione ha richiesto allo sportello Unico dell'Immigrazione di Pistoia il nulla
osta al ricongiungimento con la moglie, IG.ra , che è stato Parte_2
concesso in data 19.01.2024 […]; [che] da quella data si è attivato per
ottenere dall'Ambasciata Italiana ad Islamabad, in Pakistan,
l'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e per il visto di
ingresso della moglie;
[che] purtroppo però, neppure la richiesta avanzata
da ultimo tramite [il difensore] in data 05.07.2024 […] e la diffida […] del
15.07.2024 […] ha sortito alcun effetto, tanto che, all'oggi, la IG.ra
[...]
non ha potuto raggiunger[lo] […] in Italia'. Lamenta che '…tale Pt_2
situazione [lo] ha logorato e [lo] logora [ed infatti] ha sviluppato una
sindrome ansiosa reattiva, non riesce più ad accettare e sopportare la
lontananza dalla coniuge, con cui ha deciso di avere dei figli, che
ovviamente non potranno arrivare se continuano a stare lontani'.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuta fissazione dell'appuntamento per la pagina 2 formalizzazione della domanda di visto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
Preliminarmente, occorre rammentare come eventuali profili di nullità
dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbano allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del CP_1
convenuto, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna eccezione.
Ancora in via preliminare deve osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'inadempimento della Pubblica Amministrazione alla formalizzazione della domanda di rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Sempre in limine litis va da ultimo evidenziata l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto e la conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere. Il merito del giudizio deve pertanto essere esaminato solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ciò posto, ed a tal fine, la domanda proposta da parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
pagina 3 età non inferiore ai diciotto [e purché non sia] accertato che il matrimonio
[…] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di
entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
pagina 4 presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_2
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti
pagina 5 possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione
della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due
settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri
forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande
di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un
appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire
l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta
del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, rileva il Tribunale come, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente di essersi '…attivato per ottenere
dall'Ambasciata Italiana ad Islamabad, in Pakistan, l'appuntamento per la
legalizzazione dei documenti e per il visto di ingresso della moglie' e di aver reiterato la richiesta di legalizzazione dei documenti e di formalizzazione della domanda di rilascio del visto di ingresso '…da ultimo
a mezzo pec [del difensore] rispettivamente del 05.07.2024 e del
15.07.2024 […] entro il termine di validità del nulla osta', e della documentazione fornita, alcuna contestazione è stata mossa dal CP_1
convenuto. Quest'ultimo, nella comparsa di risposta, si è infatti limitato ad evidenziare che '…in data 21.02.2025, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad
ha comunicato a mezzo PEC la avvenuta fissazione dell'appuntamento per
la presentazione della domanda di visto in favore di Parte_2
(23/07/1994) presso BLS Islamabad [sicché] si delinea la cessazione della
materia del contendere', di talché può ragionevolmente ritenersi che il ricorrente si sia tempestivamente attivato secondo i canali indicati pagina 6 dall'autorità consolare per domandare la formalizzazione del rilascio del visto di ingresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 2.356,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro
602,00 per la fase introduttiva ed euro 903,00 per la fase di trattazione),
oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 9 maggio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38654/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Mascitti;
C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.;
[...]
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…riportandosi integralmente al ricorso e ai documenti allegati, [si] chiede,
qualora l'Ill.mo Giudicante consideri cessata la materia del contendere, la
liquidazione delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre al
rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, in base al principio della
soccombenza virtuale, in favore dello scrivente difensore, che si dichiara
antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio';
fatto e diritto pagina 1 Con la presente azione chiede di '…ordin[are] al Ministero Parte_1
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del
Ministro P.T., […] – Ambasciata d'Italia ad Islamabad, di fissare entro 7
giorni dall'emissione del provvedimento favorevole, in favore della moglie
[…], IG.ra , l'appuntamento per la legalizzazione dei Parte_2
documenti e la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in loro
favore'. Premette il ricorrente di essere '…nato a [...] il
30.05.1987 [e di essere] titolare in Italia di permesso di soggiorno […];
[che] in data 15.12.2022 ha contratto matrimonio in Pakistan con la IG.ra
, nata a [...] il [...] […]; [che] per tale Parte_2
ragione ha richiesto allo sportello Unico dell'Immigrazione di Pistoia il nulla
osta al ricongiungimento con la moglie, IG.ra , che è stato Parte_2
concesso in data 19.01.2024 […]; [che] da quella data si è attivato per
ottenere dall'Ambasciata Italiana ad Islamabad, in Pakistan,
l'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e per il visto di
ingresso della moglie;
[che] purtroppo però, neppure la richiesta avanzata
da ultimo tramite [il difensore] in data 05.07.2024 […] e la diffida […] del
15.07.2024 […] ha sortito alcun effetto, tanto che, all'oggi, la IG.ra
[...]
non ha potuto raggiunger[lo] […] in Italia'. Lamenta che '…tale Pt_2
situazione [lo] ha logorato e [lo] logora [ed infatti] ha sviluppato una
sindrome ansiosa reattiva, non riesce più ad accettare e sopportare la
lontananza dalla coniuge, con cui ha deciso di avere dei figli, che
ovviamente non potranno arrivare se continuano a stare lontani'.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuta fissazione dell'appuntamento per la pagina 2 formalizzazione della domanda di visto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
Preliminarmente, occorre rammentare come eventuali profili di nullità
dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbano allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del CP_1
convenuto, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna eccezione.
Ancora in via preliminare deve osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'inadempimento della Pubblica Amministrazione alla formalizzazione della domanda di rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Sempre in limine litis va da ultimo evidenziata l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto e la conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere. Il merito del giudizio deve pertanto essere esaminato solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ciò posto, ed a tal fine, la domanda proposta da parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
pagina 3 età non inferiore ai diciotto [e purché non sia] accertato che il matrimonio
[…] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di
entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
pagina 4 presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_2
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti
pagina 5 possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione
della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due
settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri
forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande
di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un
appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire
l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta
del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, rileva il Tribunale come, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente di essersi '…attivato per ottenere
dall'Ambasciata Italiana ad Islamabad, in Pakistan, l'appuntamento per la
legalizzazione dei documenti e per il visto di ingresso della moglie' e di aver reiterato la richiesta di legalizzazione dei documenti e di formalizzazione della domanda di rilascio del visto di ingresso '…da ultimo
a mezzo pec [del difensore] rispettivamente del 05.07.2024 e del
15.07.2024 […] entro il termine di validità del nulla osta', e della documentazione fornita, alcuna contestazione è stata mossa dal CP_1
convenuto. Quest'ultimo, nella comparsa di risposta, si è infatti limitato ad evidenziare che '…in data 21.02.2025, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad
ha comunicato a mezzo PEC la avvenuta fissazione dell'appuntamento per
la presentazione della domanda di visto in favore di Parte_2
(23/07/1994) presso BLS Islamabad [sicché] si delinea la cessazione della
materia del contendere', di talché può ragionevolmente ritenersi che il ricorrente si sia tempestivamente attivato secondo i canali indicati pagina 6 dall'autorità consolare per domandare la formalizzazione del rilascio del visto di ingresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 2.356,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro
602,00 per la fase introduttiva ed euro 903,00 per la fase di trattazione),
oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 9 maggio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7