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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS NA, Presidente
LL LA, OR
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820249007284481000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n° 108 2024 90072844 81/000 (notificata il 20///2025) per € 116.989,77 e limita l'impugnazione a cinque delle sottese cartelle (per circa € 85.000,00; per una di esse sono anche defalcati addendi per contributi previdenziali, per circa € 4.000,00).
L'istante eccepisce la prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine decennale di legge.
In particolare, il ricorrente nega di avere ricevuto le cartelle in questione.
Chiede annullarsi l'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate-riscossione indica e documenta rituale notificazione delle cartelle “de quibus” e vieppiù atti interruttivi della prescrizione, con conseguente mancato perfezionamento della fattispecie estintiva dedotta (peraltro del tutto genericamente) da controparte: ciò che determina insindacabilità dei profili attinenti al merito delle cartelle, invero non dedotti dal ricorrente.
Indica anche specifiche norme che hanno stabilito sospensione dei termini.
Chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo.
E' stata respinta istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La fattispecie estintiva di prescrizione (il cui termine è decennale, nel caso di specie) dedotta a fondamento della domanda non si è perfezionata, stante la documentazione prodotta dalla parte convenuta, sia in punto di notificazione delle sottese cartelle, sia in punto di atti interruttivi e di indicazione di norme che han stabilito sospensione di termini.
In particolare:
· è documentata la notificazione delle cartelle di pagamento n. 10820030001050543000, n.
10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n. 10820080005625646000 e n.
10820100005744282000;
· sono documentate le notificazioni:
1. di intimazione di pagamento n. 10820129014592178000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820030001050543000; 2. di intimazione di pagamento n. 10820129014593188000 sottesa alla cartella di pagamento
10820060014066040000;
3. di intimazione di pagamento n. 10820129014593600000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820070002345700000;
4. di intimazione di pagamento n. 10820129014594206000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820080005625646000:
5. di intimazione di pagamento n. 10820129014595418000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820100005744282000;
6. di intimazione di pagamento n. 10820179001164004000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820030001050543000, n. 10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n.
10820080005625646000 e n. 10820100005744282000;
7. di intimazione di pagamento n. 10820199002724847000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820030001050543000, n. 10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n.
10820080005625646000 e n. 10820100005744282000;
8. di intimazione di pagamento n. 10820229002473385000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820030001050543000, n. 10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n.
10820080005625646000 e n. 10820100005744282000.
Non senza richiamare le disposizioni normative che han stabilito sospensioni dei termini e cioè: l'art. 1, commi da n. 618 a n. 624 l. 27/12/2013 n. 147; l'art. 2, comma 1), lett. d), D.L. n. 16 del 2014; l'art. 68, D.
L. n. 18/2020.
Il ricorso va pertanto respinto e il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (valori minimi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 e con la riduzione del 20% di legge).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando – in composizione collegiale- sul ricorso indicato in epigrafe, di cui al procedimento n° 289/2025 R.G.R. così decide:
· rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, liquidate in € 4.500,00 per compenso;
oltre accessori di legge.
Teramo 1/12/2025
Il Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS NA, Presidente
LL LA, OR
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820249007284481000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n° 108 2024 90072844 81/000 (notificata il 20///2025) per € 116.989,77 e limita l'impugnazione a cinque delle sottese cartelle (per circa € 85.000,00; per una di esse sono anche defalcati addendi per contributi previdenziali, per circa € 4.000,00).
L'istante eccepisce la prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine decennale di legge.
In particolare, il ricorrente nega di avere ricevuto le cartelle in questione.
Chiede annullarsi l'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate-riscossione indica e documenta rituale notificazione delle cartelle “de quibus” e vieppiù atti interruttivi della prescrizione, con conseguente mancato perfezionamento della fattispecie estintiva dedotta (peraltro del tutto genericamente) da controparte: ciò che determina insindacabilità dei profili attinenti al merito delle cartelle, invero non dedotti dal ricorrente.
Indica anche specifiche norme che hanno stabilito sospensione dei termini.
Chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo.
E' stata respinta istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La fattispecie estintiva di prescrizione (il cui termine è decennale, nel caso di specie) dedotta a fondamento della domanda non si è perfezionata, stante la documentazione prodotta dalla parte convenuta, sia in punto di notificazione delle sottese cartelle, sia in punto di atti interruttivi e di indicazione di norme che han stabilito sospensione di termini.
In particolare:
· è documentata la notificazione delle cartelle di pagamento n. 10820030001050543000, n.
10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n. 10820080005625646000 e n.
10820100005744282000;
· sono documentate le notificazioni:
1. di intimazione di pagamento n. 10820129014592178000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820030001050543000; 2. di intimazione di pagamento n. 10820129014593188000 sottesa alla cartella di pagamento
10820060014066040000;
3. di intimazione di pagamento n. 10820129014593600000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820070002345700000;
4. di intimazione di pagamento n. 10820129014594206000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820080005625646000:
5. di intimazione di pagamento n. 10820129014595418000 sottesa alla cartella di pagamento n.
10820100005744282000;
6. di intimazione di pagamento n. 10820179001164004000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820030001050543000, n. 10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n.
10820080005625646000 e n. 10820100005744282000;
7. di intimazione di pagamento n. 10820199002724847000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820030001050543000, n. 10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n.
10820080005625646000 e n. 10820100005744282000;
8. di intimazione di pagamento n. 10820229002473385000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820030001050543000, n. 10820060014066040000, n. 10820070002345700000, n.
10820080005625646000 e n. 10820100005744282000.
Non senza richiamare le disposizioni normative che han stabilito sospensioni dei termini e cioè: l'art. 1, commi da n. 618 a n. 624 l. 27/12/2013 n. 147; l'art. 2, comma 1), lett. d), D.L. n. 16 del 2014; l'art. 68, D.
L. n. 18/2020.
Il ricorso va pertanto respinto e il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (valori minimi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 e con la riduzione del 20% di legge).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando – in composizione collegiale- sul ricorso indicato in epigrafe, di cui al procedimento n° 289/2025 R.G.R. così decide:
· rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, liquidate in € 4.500,00 per compenso;
oltre accessori di legge.
Teramo 1/12/2025
Il Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)